Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 514/ 2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento diretto alla regolamentazione dell'affidamento di figlio naturale promosso con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 ex art 473bis.15 e 473 bis.14 c.p.c. da
(c.f. ) nato a [...], il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Trieste, in via Alpi Giulie, n. 7 con l'avv. Claudio Vergine (C.F. – C.F._2
nel cui studio in Trieste, via del Coroneo, 5 elegge Email_1
domicilio ricorrente contro
( residente Brasile, Rua Domingos Rodrigues CP C.F._3
Colosso, 35, Vila Olimpica, Sao Lourenco, Minas Gerais – MG CEP 37470-000 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Coslovich, cf – pec C.F._4
resistente Email_2
con la costituzione in giudizio del curatore speciale del minore nato a [...] il [...] e residente in [...], Rua Domingos Persona_1
Rodriguez Coloso n. 25, Vila Olimpica – Sao Lourenco, Minas Gerais (c.f. C.F._5
), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dd. 22.03.2024
[...]
n. 408/2024, in persona dell'avv. Elisa Cantarutti (c.f. ), quale CodiceFiscale_6
1
16.02.2024, che rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c., eleggendo domicilio presso il suo
Studio in Trieste, via Romagna n. 30. Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero, oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento di minore in famiglia di fatto
Fatto e diritto
1.Occorre premettere gli antefatti di questo procedimento:
1.1.Con decreto dd 22.03.2019 il Tribunale di Trieste – omologando l'accordo dei genitori - disponeva l'affidamento condiviso del minore ai genitori stessi, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, in Trieste, modalità e termini di visita del minore con il padre (che tenevano conto dei tempi imposti dalla lontananza determinata dall'essere comandante di nave da crociera), nonché l'obbligo di mantenimento del sig. in favore del minore (integrale mantenimento ordinario pari a € 1.000,00 mensili, Per_1
100% spese straordinarie e corresponsione di ulteriori € 625,00 mensili per canone di locazione e spese accessorie dell'appartamento di residenza del minore e della madre, sino al reperimento di attività lavorativa da parte di quest'ultima);
1.2.con decreto dd. 22.07.2020 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso promosso dalla sig.ra diretto a ottenere l'autorizzazione a trasferirsi con il figlio in Brasile;
CP
1.3. con decreto dd.
1.02.2022 la Corte d'Appello di Trieste, in riforma del provvedimento dd. 21.07.2020 del Tribunale di Trieste, disattendendo le conclusioni della
CTU, autorizzava la sig.ra a trasferire la propria residenza e quella del minore in CP
Brasile, disponendo modalità e termini di visita del minore con il padre (due mesi all'anno, anche non consecutivi) nonché l'obbligo di mantenimento del sig. in favore del Per_1 minore (pari a € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'integrale costo dei viaggi Italia/Brasile per il minore, revocando l'onere di pagamento del canone mensile di locazione); la CTU aveva, al contrario di quanto disposto dalla Corte, suggerito, per il superiore e preminente interesse di di mantenere la residenza a Trieste e di Per_1
offrirgli la possibilità di trascorrere i periodi di vacanza in Brasile con la madre per potersi ricongiungere al ramo materno (nonno e zia), considerando che se (7 anni) venisse Per_1
2 trasferito in Brasile potrebbe manifestare una sintomatologia inquadrabile come “Disturbo dell'adattamento”.
1.4. La decisione della Corte veniva impugnata dal signor ma, in pendenza dei Per_1
termini per l'impugnazione di detto decreto, la sig.ra si trasferiva in Brasile con il CP
figlio non costituendosi nel giudizio promosso dal con ricorso davanti alla Per_1 Per_1
Corte di Cassazione;
1.5. il giudice di legittimità, con ordinanza dd. 19.04.2023, cassava il provvedimento della Corte d'appello, censurando il fatto che il collegio di merito aveva disatteso le conclusioni della CTU (secondo la quale sarebbe stato conforme agli interessi del minore rimanere in Italia), superando, senza darne conto, le stesse dichiarazioni del minore, che, seppur infradodicenne era stato sentito dalla CTU e aveva dissentito dalla prospettiva di un proprio trasferimento in Brasile anche perché non avrebbe più potuto vedere come prima il padre;
in particolare, la Suprema Corte censurava il fatto che la Corte d'Appello non avesse considerato la volontà del minore (egli aveva riferito alla CTU là è molto caldo, molto bello, mi sento meglio, mi sento bene, ma io non voglio abitare, voglio andare solo qualche volta, non voglio abitare ogni volta sennò mi posso annoiare e anche non posso incontrare il mio papà…mi ricordo della mia zia e del cane di mio nonno); censurava anche il fatto che la
Corte di merito non avesse verificato tutte le circostanze fattuali che giustificavano la volontà del minore, al fine di pervenire a conclusioni che [tenessero] in considerazione il suo miglior interesse per come si atteggia nello specifica caso in esame;
la mancata considerazione di tali circostanze e regole da parte della corte triestina comporta - così scrive la Corte di Cassazione - ….la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Il procedimento però non veniva riassunto davanti alla Corte d'Appello e perciò si estingueva. La madre rimaneva in Brasile con il minore.
1.6 In sintesi, all'esito di quel procedimento, l'unica disciplina dei rapporti tra genitori e il minore nato il [...], riguardanti l'affidamento e il mantenimento, Per_1
rimaneva il primo provvedimento assunto dal Tribunale di Trieste del 2019 che, lo si sottolinea, aveva accolto le condizioni concordate dai genitori stessi (l'affidamento
3 condiviso di e la sua residenza in Trieste, presso la madre che, sollevata dalle spese Per_1 di locazione dell'immobile – poste a carico del padre – avrebbe ricevuto anche un contributo al mantenimento del minore di 1000 euro al mese oltre all'integrale rimborso delle spese straordinarie).
***
2.Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024, il signor lamentando che la Parte_1
madre non solo continuava a trattenere il figlio in Brasile, ma impediva altresì qualsiasi contatto con il padre, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare ex art 473 bis.15 cpc di ordinare l'immediato rimpatrio del minore e il suo provvisorio affidamento esclusivo ovvero con collocamento prevalente presso il padre;
di rideterminare l'ammontare dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente;
e, in via principale di merito, di affidare il minore in via esclusiva al padre ovvero in forma condivisa ai Persona_1
genitori con collocazione presso il padre;
porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorrente ha esposto che la signora trasferitasi in Brasile con il figlio, stava CP
impedendo a non solo di ricongiungersi con il padre ma anche di essere informato Per_1
del fatto che il padre stava facendo di tutto per rivederlo e averlo con sé: con tale condotta di interruzione dei rapporti del minore sia con il padre che con la nonna paterna, teme che la madre persegua l'obiettivo di far credere al bambino che il padre si sia dimenticato di lui e di convincerlo che avrebbe più senso per lui rimanere definitivamente in Brasile.
3.Il tribunale, con decreto adottato inaudita altera parte il 16 febbraio 2024, ha disposto l'immediato reimpatrio del minore e ridotto il contributo al mantenimento a carico del padre a 250 euro fino al rientro in Italia del figlio, riservando di confermare o modificare tale disposizione dopo aver sentito le parti, fissando l'udienza del 1° marzo 2024 poi differita per problemi di notifica al 10 aprile 2024.
4.Con comparsa depositata l'8 aprile 2024 si è costituita in giudizio la signora CP
eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano, atteso che la residenza
[...]
abituale del minore - ormai in Brasile sin dal mese di marzo 2022 - impedisce di individuare nel giudice italiano quello competente a decidere;
poiché la madre si è trasferita su
4 autorizzazione della Corte d'appello, ritiene il difensore che il tempo trascorso aveva determinato un radicamento del minore nel nuovo tessuto sociale, per cui sarebbe stato dannoso riportarlo in Italia.
5.Si è costituita in giudizio con memoria depositata il 6 aprile 2024 anche l'avv. Elisa
Cantarutti, nominata curatore speciale del minore, che ha concluso chiedendo di ordinare l'immediato rimpatrio del minore di disporne l'audizione, eventualmente Persona_1
con supporto di psicologo;
di rigettare la richiesta di affidamento esclusivo del minore al padre, confermando il suo obbligo di contribuire al mantenimento del Persona_1
figlio nei termini già indicati dal Tribunale con decreto dd. 22.03.2019.
6.All'udienza del 10 aprile 2024 è stato sentito il ricorrente e, a seguito di apposita videochiamata svolta in udienza, anche il minore che ha riferito di frequentare una scuola privata, di praticare sport (calcio e volley); ha dichiarato che sarebbe contento di vedere il padre che gli è mancato ed è stato rassicurato dal giudice che il padre non ha mai smesso di pensare a lui;
l'udienza si è chiusa con l'impegno dei genitori di permettere che padre e figlio potessero sentirsi ogni giorno in videochiamata e con l'impegno del padre di corrispondere un contributo al mantenimento di 500 euro/mese.
7. Con ordinanza dd 24 giugno 2024 il giudice ha revocato il decreto disposto inaudita altera parte con la seguente ordinanza:
La situazione in fatto portata all'attenzione di questo giudice vede a questo punto la permanenza in Brasile della madre e del figlio sin dal marzo 2022, la denuncia sporta contro la madre dal sig per sottrazione del minore e l'avvio, in data 4 Per_1 ottobre 2023 davanti al Tribunale Federale di Pueso Alegre (Brasile) della procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione dei minori.
Va subito aggiunto che, anche qualora – seguendo il ragionamento di parte resistente, si volesse “giustificare” la frettolosa partenza della madre che si è sentita autorizzata dalla Corte d'Appello a trasferirsi in Brasile, pur essendo consapevole del dissenso del figlio e delle considerazioni espresse dalla psicologa in sede di CTU, si dovrebbe parimenti riconoscere che la signora ha disatteso lo stesso CP provvedimento della Corte d'Appello dal momento in cui ha impedito al padre di tenere con sé il figlio almeno due mesi all'anno e ha comunque violato il provvedimento originario (del Tribunale dd 22 marzo 2019) una volta appreso che l'autorizzazione all'espatrio era stata annullata dalla Corte di Cassazione il 19 aprile
2023, rendendo a quel punto certamente illecito il trasferimento del minore senza il consenso del padre, ininfluenti dovendo apparire in questa sede le considerazioni sul
5 merito delle decisioni, che il procuratore della Resistente ha voluto comunque spendere nella propria memoria.
Infine, senza spingersi a commentare dal punto di vista deontologico l'apparente mancato riscontro alle mail inviate dal difensore del signor alla (vds Per_1 Pt_2 doc.
9-fascicolo ricorrente), questo giudice rileva come, il tenore della videochiamata disposta in udienza e le dichiarazioni rese dal minore al padre, abbiano palesemente smentito le pesanti (quando non diffamatorie) affermazioni della comparsa di costituzione della signora nella parte in cui dipinge il sig. come CP Per_1 persona che si è voluta disinteressare del figlio, senza considerare il danno
(incalcolabile) che sta facendo al minore, con una condotta che (se fosse fedele alla rappresentazione che ne ha dato il difensore) dovrebbe indurre a dubitare della stessa capacità genitoriale della madre.
Il fatto pacifico è che il minore, dopo il provvedimento della Corte di cassazione, deve considerarsi minore sottratto in quanto è stato trasferito in Brasile dalla madre senza il consenso del padre.
Orbene, nell'ambito della sottrazione dei minori, il diritto deve piegarsi al “fatto” nel senso che le concrete e attuali condizioni del minore unite al tempo trascorso sono dati che non possono non avere un peso nella valutazione del suo interesse.
Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti.
La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, cui hanno aderito sia l'Italia (con la legge 64/2014) che il Brasile;
la Convenzione stabilisce che se la domanda per il ritorno è proposta all'autorità giudiziaria entro un anno dalla sottrazione, il giudice è tenuto a ordinare il ritorno del minore, se non ritiene integrate alcune specifiche ipotesi di rifiuto (articolo 13 della
Convenzione dell'Aia del 1980). Se invece la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore (come in questo caso), il giudice dello
Stato di rifugio può non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente: ora, tutti gli argomenti illustrati da parte ricorrente sulle ragioni che dovrebbero determinare il ritorno del minore in Italia (per ripristinare il rapporto con il padre e la nonna paterna cui era molto affezionato) dovranno Per_1 essere portati comunque all'attenzione del giudice chiamato a deliberare.
Ed è la stessa Convenzione dell'Aja del 1980 a stabilire che il giudice competente a deliberare sul reimpatrio è il giudice dello Stato richiesto, nel caso in esame il
Brasile, secondo le cui norme processuali si svolge il procedimento giudiziario che vede come regola comune il fatto che deve essere ascoltato il minore.
Poiché, nel corso di detto giudizio deve essere garantito il diritto di visita del genitore che ha subito la sottrazione (diritto di trascorrere del tempo con il proprio
6 figlio, eventualmente portandolo nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito, ad esempio durante le vacanze), questo giudice ritiene di dover adottare i provvedimenti temporanei diretti a disciplinare detto diritto;
spetterà poi alle Autorità centrali l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti di che vive con la madre in Brasile (art. 21). Per_1
A tal riguardo appare opportuno consentire al padre di vedere il minore almeno due mesi all'anno (anche non consecutivi), portandolo (a proprie spese) con sé in Italia
(ad esempio per le imminenti vacanze scolastiche, previste anche nel periodo
“invernale” della scuola), potendo recarsi a prenderlo in Brasile con il supporto delle
Autorità centrali (che sono, in Italia, il Dipartimento per la giustizia minorile, presso il
Ministero della Giustizia che si deve raccordare con le omologhe autorità centrali del
Brasile).
Questo giudice pertanto deve declinare la propria giurisdizione e revocare il provvedimento provvisorio adottato il 16 febbraio 2024 in ordine al punto b) (ordine di reimpatrio);
richiama invece il provvedimento del Tribunale di Trieste quanto alla validità dell'affido condiviso, dispone in via temporanea sul diritto di visita del padre e sull'obbligo per quest'ultimo di versare una somma a titolo di contributo al mantenimento. Firmato Da:
P.Q.M.
Il Giudice, letti gli art. 473 bis 15 cpc e 473bis.22 cpc a parziale modifica del provvedimento adottato il 16 febbraio 2024 dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla decisione sul reimpatrio di Persona_1 minore sottratto e residente in [...]dal marzo 2022; conferma l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori (già deliberato dal Tribunale con decreto dd 22 marzo 2019 RG 3216/2018) e dispone che - durante il procedimento giudiziario sulla sottrazione del minore già instaurato in
Brasile - il padre possa esercitare il diritto/dovere di tenere con sé il figlio per almeno due mesi all'anno, nel rispetto degli impegni scolastici del minore, organizzando le trasferte (con spese a proprio carico) per il tramite delle Autorità centrali dei rispettivi
Stati; in particolare autorizza il padre a portare in Italia il minore per le prossime imminenti vacanze scolastiche;
pone
7 a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma di euro 500,00 al mese per i periodi in cui il minore si trova in Brasile.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10 ottobre 2024 ore 10.00
Si comunichi
Trieste, 24/06/2024
All'udienza successiva del 10 ottobre 2024 le Parti si sono dichiarate disponibili a consentire l'esercizio effettivo del diritto di visita del minore, e alla luce della relazione del servizio sociale del 3 ottobre 2024 (ass.sociale che ha Controparte_2
descritto le concrete condizioni del minore, il giudice ha ritenuto nell'interesse del minore la sua permanenza in Brasile essendo trascorsi oltre due anni dalla sottrazione del minore stesso, il quale si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente: egli risiede a São Lourenço
(Minas Gerais); con la madre e il compagno della madre , entrambi dotati di CP Per_2
un lavoro, in un appartamento in affitto e frequenta regolarmente la scuola (vds relazione dell'ass sociale a seguito della visita del 28 settembre 2024);
il giudice istruttore ha altresì considerato il fatto che, in pendenza del procedimento davanti all'autorità giudiziaria brasiliana avente ad oggetto la decisione del reimpatrio del minore (procedimento n. 1008173-03-2023.4.06.3810/MG), deve essere garantito il diritto di visita del genitore che ha subito la sottrazione (diritto di trascorrere del tempo con il proprio figlio, eventualmente portandolo nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito, ad esempio durante le vacanze scolastiche) essendo tuttora valido il provvedimento del Tribunale di Trieste che aveva stabilito l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori e l'impegno per il padre di contribuire al suo mantenimento;
ribadito, quanto al tempo di visita, come debba essere consentito al padre di vedere il minore almeno due mesi all'anno (anche non consecutivi), portandolo (a proprie spese) con sé in Italia, o sostenendo le spese di viaggio dal Brasile all'Italia avvalendosi del servizio di accompagnamento minori di anni 11 non accompagnati offerto dalla stessa Compagnia aerea, ha preso in esame la possibilità di un viaggio del minore in Italia per le vacanze scolastiche valutando in concreto che la Compagnia Iberia offre un volo economico con partenza dall'aeroporto di San Paolo a Venezia-Marco Polo il giorno 19 febbraio 2025 (con arrivo il 20 febbraio) e ritorno da Venezia il 27 febbraio 2025 e arrivo a San Paolo il 28 febbraio); ha in sostanza considerato che la vacanza in Italia avrebbe consentito al minore di 8 incontrare di nuovo i parenti del padre e gli amici che ha avuto e frequentato fino all'età di otto anni (quando è stato trasferito dalla madre in Brasile); valutando, infine, il costo della vita in Brasile e la spesa per la scuola privata, ha ritenuto di ridurre il contributo per il mantenimento e la scuola del minore a 250,00 euro al mese (corrispondenti a 1536 Real brasiliani). Quindi adottando i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art.473bis.22 cpc e richiamato il provvedimento adottato il 24 giugno 2024 quanto al diritto di visita del minore presso il padre, ha disposto che il minore trascorra in Italia, presso la residenza del padre, sita in Trieste (Italia) via Alpi Giulie, 7 un periodo di vacanza durante le prossime vacanze scolastiche a decorrere (almeno) dal 10 al 28 febbraio 2025; ha ridotto il contributo al mantenimento a carico del padre a euro 250,00 al mese per il periodo in cui il minore si trova in Brasile, provvedendo al mantenimento diretto per i periodi che trascorrerà in Italia
o comunque presso il padre;
e fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25 febbraio 2025 ore 15.00 considerando la possibilità di sentire il minore (ordinanza del 13 novembre 2024).
7. All'udienza del 25 febbraio 2025, preso atto della revoca del mandato all'avv.
Coslovich da parte della signora il procuratore del ricorrente, alla luce del CP
messaggio inviato dalla madre del minore, con cui lo riteneva un pagliaccio e giudicava una pagliacciata il procedimento che aveva instaurato davanti al tribunale Italiano, ha chiesto di applicare una sanzione ai sensi dell'art 473bis.39 cpc, valutazione rimessa al Tribunale in composizione collegiale dal momento in cui la causa, all'esito della discussione delle parti,
è stata rimessa in decisione.
8. All'udeinza del 4 giugno 2025, preso atto che il minore non è stato posto nelle condizioni di venire in Italia durante le vacanze scolastiche (la madre stessa avrebbe potuto accompagnarlo, atteso che il padre si era dichiarato disposto a sostenere le spese di trasferta) sentito il ricorrente che ha dichiarato di percepire una sempre maggiore distacco del figlio, che ha diradato le chiamate e si mostra annoiato o affrettato di concluderle, l'avv. Vergine e l'avv. Cantarutti, hanno concluso richiamandosi ai rispettivi atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato al deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
9 Questo Tribunale ritiene di confermare il provvedimento adottato dal giudice delegato il 13 novembre 2024 (quanto alla misura del mantenimento) e il 24 giugno 2024 perché coerenti con l'interesse del minore che all'età di 8 anni è stato sottratto per iniziativa Per_1
unilaterale della madre al padre, è stato trasferito in Brasile e allontanato forzatamente dal padre;
il minore nato il [...], aveva espresso nel corso della CTU Per_1
disposta nel giudizio di appello e personalmente al giudice istruttore in questo procedimento durante una videochiamata disposa in udienza, il desiderio di stare con il padre e comunque di rivederlo e mantenere i contatti con lui;
il minore è titolare del diritto di mantenere i contatti con entrambi i rami genitoriali (il padre e i parenti del padre che vivono in Italia) ex art 337 ter cod. civ.
L'atteggiamento della signora è quello di una madre che, tra un insulto e l'altro CP
(vds messaggi tradotti prodotti il 25/2/2025), da un lato ostacola ogni rapporto del figlio con il padre (non collaborando a consentirne un contatto costruttivo, non ritirando i regali che il padre manda al figlio, consentendo le chiamate in modo sempre meno frequente), dall'altro rivendica il diritto a un significativo contributo al mantenimento del figlio, è degno di una sanzione poiché pregiudica l'interesse del minore. Tale sanzione viene stabilita in 300 BRL al mese, somma che la madre dovrà depositare in un libretto di risparmio da aprire in nome del figlio Per_1
Pertanto, declinata la propria giurisdizione quanto alla decisione relativa al reimpatrio del minore, disciplina le condizioni di mantenimento e affidamento nei termini indicati in dispositivo;
quanto alla misura del mantenimento, si considera che la madre stessa ha precisato nei propri messaggi che la scuola del minore costa 930 Real brasiliani (BRL) al mese, e a fronte di tale spesa si ritiene che il contributo pari a euro 250,00 equivalente a
1585 BRL possa dirsi adeguato ai bisogni del minore, anche considerando che a detto contributo vanno aggiunte le spese di volo e di mantenimento per i periodi in cui il minore potrà venire in Italia
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della signora CP
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste,
10 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP
Minore ato il 17 marzo 2014 – curatrice speciale avv. Elisa Persona_1
Cantarutti
Così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla decisione sul reimpatrio di Persona_1
minore sottratto e residente in [...]dal marzo 2022; conferma
l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori come deliberato dal Tribunale di
Trieste con decreto dd 22 marzo 2019 RG 3216/2018; dispone che il padre possa esercitare il diritto/dovere di tenere con sé il figlio per almeno due mesi all'anno, nel rispetto degli impegni scolastici del minore, organizzando le trasferte (con spese a proprio carico) per il tramite delle Autorità centrali dei rispettivi
Stati; in particolare autorizza il padre
a portare in Italia il minore per il periodo/i periodi di vacanza scolastica ovvero a consentirne la trasferta dal Brasile all'Italia a proprie spese accompagnato dalla madre o da altra persona di fiducia di uno o entrambi i genitori;
autorizza il padre a visitare il minore in Brasile senza limiti di periodi né di tempi;
a sentirlo in videochiamata tutti i giorni informandosi del suo stato di salute, delle sue condizioni di vita familiare e delle sue relazioni sociali;
pone
a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro
250,00 con decorrenza da novembre 2024 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT ; visto l'art. 473 bis.39 cpc
11 condanna
a versare in un libretto di risparmio intestato al minore l'importo CP
mensile di 300 BRL (Real brasiliani) sino a che il minore non potrà raggiungere il padre in Italia per una vacanza;
condanna
a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 5.000,00 CP
oltre spese generali IVA e CNA.
Così deciso in Trieste, 7 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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