Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 19/11/1973, residente in [...]9A 16036 SORI [GE]
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
TANARA SARA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 26/01/1976, residente in [...]8/5
RECCO, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FALLI
DANILO NATALE (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SORI il 19/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 197/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SORI il
19/09/2010 dai IGnori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto
2 delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) il IG. ha già provveduto a lasciare la casa coniugale di Parte_2
Via Andorra n. 9A/1, in Genova-Sori avendo residenza in altro luogo;
3) il figlio minore, , viene affidato congiuntamente ai genitori, Persona_1
continuando a risiedere, con la madre, nella casa coniugale di Via Andorra n°
9A/1, in Genova-Sori, che quindi deve intendersi assegnata alla IG.ra Parte_1
mentre il figlio maggiorenne, sarà libero di determinare la
[...] Persona_2
propria frequentazione con i genitori, secondo le proprie inclinazioni e preferenze, pur continuando a risiedere con la madre nell'abitazione di Via
Andorra n. 9A/1, in Genova-Sori;
4) il IG. potrà vedere il figlio minore, , ogni volta che Parte_2 Per_1
vorrà, previo accordo con la madre e in ragione di un consolidato sistema di gestione del minore, ivi compresi i pernottamenti, assumendosi in quest'ultima circostanza l'onere di monitorare al mattino successivo, l'accesso del figlio nell' istituto scolastico di frequentazione, mentre il figlio maggiorenne, , sarà Per_2
libero di determinare la propria frequentazione con il padre secondo le proprie preferenze e scelte;
5) fin d'ora si determina il criterio dell'alternanza, sulla frequentazione del figlio minore, in ragione dei fine settimana, da intendersi dal Venerdì sera, al lunedì mattina, delle feste comandate, mentre per i compleanni del minore, i genitori saranno liberi di determinare, nella detta circostanza, la gestione comune del figlio;
6) Il IG. , potrà tenere presso di se il figlio minore per un Parte_2
periodo feriale di gg. 20 estivi anche non continuativi e gg. 7 invernali, da concordare con la IG.ra , entro la fine del mese di maggio di Parte_1
ciascuna annualità. Quanto determinato al presente capoverso, potrà essere modificato in accordo fra i genitori, in ragione degli impegni lavorativi di entrambi o necessità famigliari. Si ribadisce l'assoluta libertà di scelta in capo al figlio maggiorenne Persona_2
7) il IG. verserà alla moglie la somma di € 600,00 Parte_2
seicento/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
3 e , quest'ultimo in oggi maggiorenne, ma ancora non Per_1 Per_2
patrimonialmente autosufficiente. La quota di mantenimento ordinario dei figli, così come determinata, deve intendersi comprensiva dell'assegno unico percepito dal IG. , che assume in oggi l'impegno a mantenerla Parte_2
tale anche nel caso di diminuzione dell'importo del cd assegno unico. Il contributo al mantenimento ordinario dei figli, verrà versato dal IG. Parte_2
, tramite bonifico bancario da corrispondere alla IG.ra ,
[...] Parte_1
presso il conto corrente intestato alla beneficiaria, acceso presso la UNICREDIT avente IBAN: IT 33 V0200832120000100676448, entro e non oltre il giorno 10
(dieci) di ogni mese. Il detto importo sarà soggetto, annualmente, all'indice di adeguamento ISTAT. Le spese di straordinaria amministrazione pertinenti i minori, saranno a carico al 50%, dei coniugi, mentre entrambi i genitori si impegneranno a seguire il protocollo emesso dal Tribunale di Genova Sez. IV del 15/09/2016, sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa, che per ciò che attiene la necessità di preventivo accordo, nonché quelle per cui non risulta necessario un preventivo accordo in quanto inerenti la salvaguardia della salute dei figli o considerate supporto essenziale di crescita e formazione degli stessi. Resta espressamente inteso, che nel caso in cui uno dei due genitori decida autonomamente una spesa straordinaria, nei casi in cui necessita un preventivo accordo fra gli stessi, il genitore fautore di tale decisione sopporterà i relativi oneri in misura del 100%;
8) I mobili della casa coniugale sita in Genova-Sori, Via Andorra n. 9A/1, rimarranno in uso esclusivo alla IG.ra , sebbene di proprietà Parte_1
comune;
7) le parti consentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche del figlio minore”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010, Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
4 Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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