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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE VIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Pane Tiziana, domiciliata in Ercolano (NA) alla via Panoramica n. 60;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gerardo Crispo, Controparte_2 C.F._1
domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Villanova 35.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 6591/2023 Controparte_2
emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Giusto atto di citazione del 22.12.2021, in primo grado aveva proposto Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219001997050000 ad egli notificata il
26.11.2021, limitatamente alla cartella n. 10020120020455604000 di euro 2.880,86 notificata il
06.06.2013, avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada riscontrate dalla CP_3
e risalenti all'anno 2009.
[...]
L'attore aveva chiesto l'annullamento dell'intimazione e/o della cartella in ragione dell'omessa notificazione di quest'ultima e della prescrizione quinquennale del credito.
Si era ritualmente costituita l eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_4
in ragione della rituale notificazione della cartella n. 10020120020455604000 (in data 10.06.2013),
1 dell'intimazione di pagamento n. 10020179017572202000 (in data 02.03.2018) e dell'intimazione n.
10020219001997050000 (in data 26.11.2021).
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda ed annullato l'intimazione n. 10020219001997050000 nella parte relativa alla cartella n. 10020120020455604000, sul presupposto che l non avesse CP_4
dato prova della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione tra il 10.06.2013 ed il
26.11.2021.
Avverso tale pronuncia l'a.d.e.r. ha proposto appello, deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'intimazione ritualmente notificata il 02.03.2018 e dell'omessa opposizione avverso l'intimazione n. 10020179017572202000, con conseguente cristallizzazione del credito.
Si è costituito , insistendo per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento, ancorché la motivazione della decisione di primo grado debba essere corretta.
Invero, giova ricordare che qualora alla notifica della cartella di pagamento (ma i medesimi principi valgono anche in relazione all'intimazione di pagamento) il concessionario per la riscossione proceda attraverso l'agente notificatore anziché avvalendosi del servizio postale, ove l'atto sia consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, l'agente notificatore successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, “dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata” (art. 60 co. 1 lett. b-bis d.p.r. n. 600/1973 e Cass. civ. n. 8700/2020).
In questo caso non occorre la spedizione di una raccomandata cd. con ricevuta di ritorno, in quanto la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto al familiare o addetto alla casa.
E' invece necessario e sufficiente l'invio di una raccomandata informativa cd. semplice (ossia senza ricevuta di ritorno), la quale non rappresenta un elemento perfezionativo della notifica ma costituisce soltanto un adempimento ulteriore a garanzia del notificato.
Ne deriva che per il perfezionamento della notifica è sufficiente che l'agente notificatore indichi la qualità del consegnatario e dia atto di aver inviato la raccomandata.
Allo stesso modo l'. è tenuta a dimostrare di aver effettivamente spedito la raccomandata CP_4
informativa.
Nel caso di specie, dagli atti di causa si evince che in primo grado l ha prodotto la relata CP_4
della cartella n. 10020120020455604000 notificata attraverso l'agente notificatore, dalla quale si evince che l'atto era stato consegnato a (padre di ). Persona_1 Controparte_2
2 Tuttavia, pur contenendo la citata relata il riferimento all'invio della raccomandata informativa al destinatario, l non ha depositato il prospetto contenente la puntuale indicazione delle CP_4
raccomandate informative inviate ai destinatari corredato del timbro postale.
Non essendo stata data prova dell'invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella del 2013 non può ritenersi perfezionata.
Per l'effetto, trattandosi di sanzioni per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2009 e pur volendo ritenere valida la notificazione dell'intimazione del 2018, il credito è estinto, atteso che tale notificazione è avvenuta quando era già decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione.
E' inconferente la contestazione dell'a.d.e.r. in ordine all'omessa opposizione all'intimazione del 2018, posto che – diversamente da quanto accade nel contenzioso tributario - dalla stessa non consegue alcuna cristallizzazione del credito.
Le osservazioni svolte sono sufficienti a dar conto del rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_2
c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gerardo Crispo dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 10/04/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE VIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Pane Tiziana, domiciliata in Ercolano (NA) alla via Panoramica n. 60;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gerardo Crispo, Controparte_2 C.F._1
domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Villanova 35.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 6591/2023 Controparte_2
emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Giusto atto di citazione del 22.12.2021, in primo grado aveva proposto Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219001997050000 ad egli notificata il
26.11.2021, limitatamente alla cartella n. 10020120020455604000 di euro 2.880,86 notificata il
06.06.2013, avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada riscontrate dalla CP_3
e risalenti all'anno 2009.
[...]
L'attore aveva chiesto l'annullamento dell'intimazione e/o della cartella in ragione dell'omessa notificazione di quest'ultima e della prescrizione quinquennale del credito.
Si era ritualmente costituita l eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_4
in ragione della rituale notificazione della cartella n. 10020120020455604000 (in data 10.06.2013),
1 dell'intimazione di pagamento n. 10020179017572202000 (in data 02.03.2018) e dell'intimazione n.
10020219001997050000 (in data 26.11.2021).
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda ed annullato l'intimazione n. 10020219001997050000 nella parte relativa alla cartella n. 10020120020455604000, sul presupposto che l non avesse CP_4
dato prova della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione tra il 10.06.2013 ed il
26.11.2021.
Avverso tale pronuncia l'a.d.e.r. ha proposto appello, deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'intimazione ritualmente notificata il 02.03.2018 e dell'omessa opposizione avverso l'intimazione n. 10020179017572202000, con conseguente cristallizzazione del credito.
Si è costituito , insistendo per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento, ancorché la motivazione della decisione di primo grado debba essere corretta.
Invero, giova ricordare che qualora alla notifica della cartella di pagamento (ma i medesimi principi valgono anche in relazione all'intimazione di pagamento) il concessionario per la riscossione proceda attraverso l'agente notificatore anziché avvalendosi del servizio postale, ove l'atto sia consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, l'agente notificatore successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, “dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata” (art. 60 co. 1 lett. b-bis d.p.r. n. 600/1973 e Cass. civ. n. 8700/2020).
In questo caso non occorre la spedizione di una raccomandata cd. con ricevuta di ritorno, in quanto la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto al familiare o addetto alla casa.
E' invece necessario e sufficiente l'invio di una raccomandata informativa cd. semplice (ossia senza ricevuta di ritorno), la quale non rappresenta un elemento perfezionativo della notifica ma costituisce soltanto un adempimento ulteriore a garanzia del notificato.
Ne deriva che per il perfezionamento della notifica è sufficiente che l'agente notificatore indichi la qualità del consegnatario e dia atto di aver inviato la raccomandata.
Allo stesso modo l'. è tenuta a dimostrare di aver effettivamente spedito la raccomandata CP_4
informativa.
Nel caso di specie, dagli atti di causa si evince che in primo grado l ha prodotto la relata CP_4
della cartella n. 10020120020455604000 notificata attraverso l'agente notificatore, dalla quale si evince che l'atto era stato consegnato a (padre di ). Persona_1 Controparte_2
2 Tuttavia, pur contenendo la citata relata il riferimento all'invio della raccomandata informativa al destinatario, l non ha depositato il prospetto contenente la puntuale indicazione delle CP_4
raccomandate informative inviate ai destinatari corredato del timbro postale.
Non essendo stata data prova dell'invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella del 2013 non può ritenersi perfezionata.
Per l'effetto, trattandosi di sanzioni per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2009 e pur volendo ritenere valida la notificazione dell'intimazione del 2018, il credito è estinto, atteso che tale notificazione è avvenuta quando era già decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione.
E' inconferente la contestazione dell'a.d.e.r. in ordine all'omessa opposizione all'intimazione del 2018, posto che – diversamente da quanto accade nel contenzioso tributario - dalla stessa non consegue alcuna cristallizzazione del credito.
Le osservazioni svolte sono sufficienti a dar conto del rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_2
c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gerardo Crispo dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 10/04/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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