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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7685/2024
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Gaggiotti...................... Presidente est.
dott.ssa Carmen Arcellaschi.................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona ……….Giudice
SENTENZA
nella causa civile vertente tra:
(C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
CONO nato in [...] in data [...] CP_1 C.F._2 rappresentata dall'Avv. Vincenzo Sanfilippo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, autorizzate le parti alla trattazione scritta del procedimento, in parziale riforma della sentenza n. 1029/2018, emessa dal Tribunale di Monza il 27/03/2018 e passata in giudicato il 12/07/2018, quanto alle disposizioni in favore dei figli (punto 2 della sentenza):
- Disporre che il signor corrisponda “una tantum” direttamente alla figlia Parte_1 Pt_2 la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) revocando l'assegno di mantenimento a
[...] favore della stessa e l'obbligo al contributo in misura del 50% alle spese straordinarie a far data dal mese di febbraio 2025;
- Disporre che il signor corrisponda direttamente al figlio la somma Parte_1 Persona_1 di 200,00 mensili fino al 31/12/2026, revocando ogni altra disposizione a favore del medesimo e l'obbligo al contributo in misura del 50% alle spese straordinarie a far data dal mese di febbraio 2025; - e dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti pregressi Parte_1 Parte_3 con riferimento al contributo al mantenimento dei figli e di non aver più nulla reciprocamente
a pretendere;
- Spese di procedimento compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà ai sensi della
Legge Professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che è stato proposto ricorso per la modifica di quanto previsto nella sentenza di divorzio
1029/2018; che in data 11.03.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte;
che le conclusioni sopra riportate sono conformi alla legge e all'interesse dei figli;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni modificative concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Gaggiotti...................... Presidente est.
dott.ssa Carmen Arcellaschi.................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona ……….Giudice
SENTENZA
nella causa civile vertente tra:
(C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
CONO nato in [...] in data [...] CP_1 C.F._2 rappresentata dall'Avv. Vincenzo Sanfilippo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, autorizzate le parti alla trattazione scritta del procedimento, in parziale riforma della sentenza n. 1029/2018, emessa dal Tribunale di Monza il 27/03/2018 e passata in giudicato il 12/07/2018, quanto alle disposizioni in favore dei figli (punto 2 della sentenza):
- Disporre che il signor corrisponda “una tantum” direttamente alla figlia Parte_1 Pt_2 la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) revocando l'assegno di mantenimento a
[...] favore della stessa e l'obbligo al contributo in misura del 50% alle spese straordinarie a far data dal mese di febbraio 2025;
- Disporre che il signor corrisponda direttamente al figlio la somma Parte_1 Persona_1 di 200,00 mensili fino al 31/12/2026, revocando ogni altra disposizione a favore del medesimo e l'obbligo al contributo in misura del 50% alle spese straordinarie a far data dal mese di febbraio 2025; - e dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti pregressi Parte_1 Parte_3 con riferimento al contributo al mantenimento dei figli e di non aver più nulla reciprocamente
a pretendere;
- Spese di procedimento compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà ai sensi della
Legge Professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che è stato proposto ricorso per la modifica di quanto previsto nella sentenza di divorzio
1029/2018; che in data 11.03.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte;
che le conclusioni sopra riportate sono conformi alla legge e all'interesse dei figli;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni modificative concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti