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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 177/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
ROCCASPINALVETI (CH) il 19/02/1974, rappresentati e difesi dall'avv.
RAFFAELLA MARSILIO;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati tra loro nelle rispettive residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della famiglia Pt_1 sita in San Salvo alla Via Carlo Borromini n.4, resta assegnata in via esclusiva al marito, che ne sopporterà le spese. La moglie invece ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita in San Buono alla C.da Valle della Grotta n.1/3 in un immobile acquistato e di sua esclusiva proprietà, portando con sé dalla casa coniugale tutti gli oggetti ed effetti personali;
3)I coniugi reciprocamente rinunciano a pretendere il mantenimento per loro stessi essendo entrambi occupati;
4) I coniugi dichiarano di non aver contratto mutui in comune da estinguere e/o finanziamenti. Altresì dichiarano di non avere in comune c/c bancari o postali da liquidare e/o dividere;
5)L'autoveicolo Fiat Punto, di proprietà della moglie, resta alla stessa assegnata e ne sopporterà in via esclusiva tutte le relative spese (bollo, assicurazioni, tagliandi e riparazioni);
6) I coniugi si prestano reciprocamente sin da ora il consenso per
l'espatrio;
7)Le spese e competenze del giudizio restano compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Roccaspinalveti (CH) il Parte_2
29/06/1996, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 22/3/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Roccaspinalveti Parte_2
(CH) il 29/06/1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Roccaspinalveti (CH) al n. 4, parte II, serie A dell'anno
1996; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccaspinalveti
(CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 177/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
ROCCASPINALVETI (CH) il 19/02/1974, rappresentati e difesi dall'avv.
RAFFAELLA MARSILIO;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati tra loro nelle rispettive residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della famiglia Pt_1 sita in San Salvo alla Via Carlo Borromini n.4, resta assegnata in via esclusiva al marito, che ne sopporterà le spese. La moglie invece ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita in San Buono alla C.da Valle della Grotta n.1/3 in un immobile acquistato e di sua esclusiva proprietà, portando con sé dalla casa coniugale tutti gli oggetti ed effetti personali;
3)I coniugi reciprocamente rinunciano a pretendere il mantenimento per loro stessi essendo entrambi occupati;
4) I coniugi dichiarano di non aver contratto mutui in comune da estinguere e/o finanziamenti. Altresì dichiarano di non avere in comune c/c bancari o postali da liquidare e/o dividere;
5)L'autoveicolo Fiat Punto, di proprietà della moglie, resta alla stessa assegnata e ne sopporterà in via esclusiva tutte le relative spese (bollo, assicurazioni, tagliandi e riparazioni);
6) I coniugi si prestano reciprocamente sin da ora il consenso per
l'espatrio;
7)Le spese e competenze del giudizio restano compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Roccaspinalveti (CH) il Parte_2
29/06/1996, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 22/3/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Roccaspinalveti Parte_2
(CH) il 29/06/1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Roccaspinalveti (CH) al n. 4, parte II, serie A dell'anno
1996; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccaspinalveti
(CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini