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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3016/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1672/2020, pubblicata in data 9.7.2020, del tribunale di
Santa Maria CA Vetere, sez. IV, notificata il 16.7.2020
TRA
(c.f. , residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
via Grotte San Lazzaro n. 9, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce,
dall'avv. Paola Ferrara (c.f. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7
Appellante
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._4
Francesco Petrella (c.f. ) e Carla Petrella (c.f. C.F._5
), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed C.F._6
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Posillipo n. 239, presso l'avv.
1 Giovanni Leone
Appellati
E
(c.f. , rappresentata e Controparte_3 C.F._7
difesa dall'avv. Ivan Zoff (c.f. ), giusta mandato in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via
G.M. Bosco n. 80
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 12.12.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A - Giudizio di primo grado
A.a.) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Parte_1
Maria CA Vetere, e e e, sul CP_1 Controparte_2 Controparte_3
presupposto di essere coltivatore diretto e proprietario pro indiviso (insieme ai fratelli ed ) di un fondo rustico in LL, riportato al foglio 9, Per_1 Per_2
particelle 5013 e 5014, confinante con quello di proprietà del Santuario della
Beata Maria Vergine di Valle di EI, riportato in catasto al foglio 9, particelle
2, 33, 34, 134, 5084, 5086, e che quest'ultimo, previo distacco di una striscia di terreno corrispondente alle particelle 5083 e 5085 e riserva di proprietà in capo allo stesso Santuario, era stato venduto, unitamente ad altri apprezzamenti di terreno appartenenti all' , con atto per Notaio Controparte_4
Per_ del 25 gennaio 2017 (rep. n. 121302, racc. n. 78303), ad e CP_1 CP_2
(quest'ultimo in regime di comunione di beni con il coniuge
[...] CP_3
2 in violazione del suo diritto di prelazione, instava per il suo riscatto, CP_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
< di LL, in catasto al fl. 9, p.lle 5013 e 5014, e quello già in proprietà del
Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di EI sito in Comune di LL, e riportato in catasto al fl. 9, p.lle 2, 33, 34, 134, 5084, 5086, venduto ai sigg. CP_1
e , dichiarando eventualmente nulli e privi di effetti, in
[...] Controparte_2 quanto posti in essere in frode alla legge e comunque per impedire l'esercizio del diritto di prelazione, il distacco della striscia di terreno riportata al fl. 9, p.lle 5083 e
5085 e la riserva della proprietà della stessa da parte del Santuario della Beata
Vergine della Valle di EI, b) accertare altresì in capo al sig. il Parte_1 possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter esercitare il diritto di prelazione,
c) dichiarare inoltre il diritto del sig. al riscatto nei confronti degli Parte_1 acquirenti sigg. e del bene alienato loro dal Santuario della CP_1 Controparte_2
Beata Maria vergine di Valle di EI, e consistente nel terreno agricolo in
Comune di LL, al fl. 9, p.lle 2,33,34,5084, 5086 e 134, d) dichiarare che a seguito dell'esercizio del predetto diritto l'istante è proprietario di tale fondo dal Per_ momento e per effetto del rogito d'acquisto per Notaio in data 25 gennaio 2017, rep. n. 121.302, racc. n. 78.303, in luogo degli acquirenti sigg. e Controparte_1
indicati in detto rogito, condizionatamente al pagamento del prezzo Controparte_2 di acquisto, e) determinare il prezzo di acquisto, che il sig. si offre Parte_1 fin d'ora di versare unitamente alle spese sostenute per la stipula e agli eventuali ulteriori oneri, nei termini di legge e secondo le modalità che verranno stabilite dall'adito Tribunale.
Vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
e chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio) diretti a provare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'esercizio del diritto in parola.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dei convenuti e CP_1 CP_2
e nella contumacia di , così statuiva:
[...] Controparte_3
<
3 introduttivo;
rigetta le restanti domande attoree;
condanna al pagamento, delle spese di giudizio in favore dei Parte_1 convenuti e , che si liquidano in € 3.235,00 per Controparte_1 Controparte_2 compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
dichiara le spese di lite non ripetibili tra l'istante e .>>. Controparte_3
Il primo giudice, 1) dopo aver affermato che, in caso di riserva di proprietà, da parte dell'alienante, di una striscia di terreno, viene meno la condizione di contiguità tra due fondi, sufficiente ad escludere il diritto di prelazione, e che ciò
comunque non integra la nullità dell'atto di frazionamento, potendo influire soltanto, nell'ipotesi di una maggiore difficoltà nella coltivazione ovvero di minore risultato economico, sul valore economico dei diversi lotti (nel senso,
cioè, che la somma dei due lotti frazionati sarà, in ipotesi, minore del valore
dell'unico originario appezzamento), salvose la esclusione dal suo oggetto
materiale di strisce o fasce confinarie con il fondo del vicino non corrisponde ad
utilità alcuna, occorrendo, in tal caso, la prova della esistenza della frode e,
quindi, dell'intento elusivo del diritto del coltivatore, 2) evidenziava, in primo luogo, che la questione relativa all'accertamento della natura artificiosa del frazionamento del fondo presupponeva la legittimazione a contraddire del
Santuario alienante, ma che, essendo stato proposto giudizio di riscatto agrario rispetto al quale detta questione ricopre soltanto carattere pregiudiziale, era da escludersi l'obbligo di chiamare in causa l'alienante, non sussistendo litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la domanda in questione era da dichiararsi inammissibile, in quanto i convenuti acquirenti erano privi di
legitimatio ad causam; 3) riteneva che, in ogni caso, l'attore non avesse assolto ai propri oneri probatori, giacché non aveva dimostrato il carattere fraudolento del
4 lamentato frazionamento, osservando testualmente:
< striscia di terreno in questione è inidonea per estensione e caratteristiche fisiche a qualsiasi sfruttamento colturale e, dunque, privo di utilità obiettiva. Nella memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c. parte istante ha, poi, dedotto che il requisito della contiguità emergeva dalle piante catastali e dallo stato dei luoghi, illustrato nella relazione di consulenza di parte, allegata agli atti.
Ebbene, le allegazioni sul punto si profilano eccessivamente generiche in punto di caratteristiche ed estensione del fondo, così precludendo ex nuce la necessaria valutazione dell'autonoma utilità o meno di tale striscia.
Né sono sufficienti a tal fine le indicazioni contenute nella relazione di parte, nella quale si legge che nella striscia in questione vi è la presenza sporadica di noci, ulivi e altre essenze arboree, nonché di aree a seminativo senza soluzione di continuità con l'area venduta: da tali caratteristiche non si evince una carenza di utilità obiettiva;
inoltre, le deduzioni di cui alla medesima relazione secondo cui la striscia di terreno in questione risulta inadeguata alla coltivazione per la superficie irrisoria e per il suo sviluppo grafico, che la rendono inadatta alla meccanizzazione e alla coltivazione redditizia o ricreazionale, sono di carattere valutativo e dunque, irrilevanti. Come noto, la ctp rappresenta costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il relativo contenuto tecnico non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe natura meramente esplorativa (cfr.
Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902)>>.
Conseguentemente il tribunale rigettava la domanda sul presupposto della mancanza del requisito della contiguità dei fondi, rimanendo assorbita ogni altra
questione relativa alla sussistenza delle restanti condizioni del diritto di
prelazione invocato.
B - Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l'originario attore, da
intendersi qui richiamato e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
5 espressa della presente decisione, sulla base motivi così intitolati:
“1) Violazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 34 c.p.c.”, con cui lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato la legittimazione passiva in capo al Santuario in merito alla dichiarazione di nullità
del distacco e della riserva di proprietà della striscia di terreno identificata al foglio 9, p.lle 5083 e 5085, non ravvedendo che tale questione, essendo stata formulata a scopo tuzioristico, postulava un accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato, al fine di riconoscere una situazione impeditiva al legittimo esercizio del diritto di prelazione;
“2) In via subordinata: violazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 102
c.p.c.”, con cui deduce che, qualora il carattere fraudolento del distacco e della riserva di proprietà della striscia posta a confine del fondo venduto debba essere fatta valere in via principale e accertata con efficacia di giudicato, il contraddittorio deve estendersi anche nei confronti dell'alienante nella qualità di litisconsorte necessario, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado;
“3) Violazione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e dell'art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590”, con cui contesta la decisione giacché non permette di comprendere quali sono gli elementi di carattere allegativo ritenuti mancanti, avendo l'attore dedotto che il difetto di utilità economica della striscia di terreno in questione discendeva dalle ridotte dimensioni, dallo sviluppo grafico, dall'inidoneità allo sfruttamento agricolo con mezzi meccanici,
dall'assenza di elementi fisici di separazione rispetto all'area venduta,
6 dall'inutilizzabilità come strada di accesso o di collegamento con altri fondi di proprietà dell'alienante, dalla presenza sporadica di colture nonché dalla circostanza che queste non fossero separate da quelle esistenti nel fondo venduto,
aggiungendo che tali elementi non sono stati contestati dai convenuti e che altro fattore sintomatico del carattere fraudolento della riserva di proprietà dell'area distaccata dal fondo venduto è rinvenibile nella successiva alienazione, con atto per notaio del 28.5.2019, della striscia di terreno in favore della Per_4 [...]
, il cui amministratore unico e legale rappresentante è PA
; Controparte_1
“4) Sulla sussistenza dei requisiti prescritti dallo art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 e dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590”, con cui ripropone le questioni rimaste assorbite nella pronuncia impugnata e dirette a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di riscatto.
L'appellante concludeva, in riforma della sentenza impugnata, per la declaratoria di ammissibilità della “domanda di cui al punto a) delle conclusioni
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado” e, in subordine, per l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Santuario,
oltre che per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, che si abbiano qui per ritrascritte, reiterando le richieste istruttorie non ammesse in primo grado:
< lo stato dei luoghi di causa, il prezzo di vendita del terreno oggetto di riscatto, la sufficienza della forza lavorativa del retraente come richiesta dalla legge ed ogni altra circostanza ritenuta opportuna dal Giudicante.
Si chiede di essere ammessi a provare attraverso i testimoni: Testimone_1
7 (nato a [...], prov. Caserta, il 22/11/1972 ed ivi residente alla C.da S. Stefano n.
3); (nato a [...] il [...] e residente in S. Maria C.V. alla CP_6 via Napoli vico II n.3); (nato a [...] C.V. il 15/03/1972 e Parte_2 residente a Casapulla, prov. Caserta, alla Via Pietro Mascagni) le seguenti circostanze, come da atto di citazione pag.11: “Vero è che il sig. Parte_1 coltiva direttamente e con l'aiuto dei familiari, coadiuvato da collaboratori stagionali e servendosi di mezzi meccanici, il terreno sito in LL, e riportato al fl. 9, p.lle
5013 e 5014, continuativamente sin dall'anno 2013 e fino all'attualità”.
Si chiede di essere ammessi a provare, con i medesimi testi, le circostanze precisate nella II memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., pag. 4 e qui ritrascritte: 1) “Vero
è che coltiva direttamente, da oltre tre anni e continuativamente, Parte_1 con l'ausilio dei figli, il fondo in LL fl. 9, p.lle 5013 e 5014, confinante con il terreno che il Santuario di EI ha venduto ai signori ”; 2) “Vero è che CP_2
coltiva direttamente, con l'ausilio dei figli, il fondo in CA, fl. 36, Parte_1
p.lla 5025 (del quale è affittuario) da oltre tre anni e continuativamente”; 3) “Vero è che nella coltivazione si avvale anche di mezzi meccanici dall'inizio Parte_1 della conduzione dei fondi all'attualità; 4) “ Vero è che per la Parte_1 coltivazione dei propri fondi agricoli si è finora avvalso e si avvale , ove necessario, anche di lavoratori estranei al proprio nucleo familiare”; 5) “Vero è che Parte_1 coltiva direttamente soltanto il fondo di LL a confine con la proprietà dei
[...] convenuti e il fondo di CA”.
Si chiede di essere ammessi a provare, conformemente alla richiesta di cui alla III memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. pag. 5 (prova contraria), le circostanze di seguito ritrascritte: 1) “Vero è che sul fondo confinante con quello di in Parte_1
LL, fino al 22/02/2017, non erano insediati coltivatori che abitualmente curavano e coltivavano il fondo stesso"; 2) Vero è che all'epoca dell'acquisto da parte degli del complesso immobiliare in LL fl. 9 p.lle 5013 e 5014, il Pt_1 capannone era già condotto in locazione dalla Coop. La Sicurezza in virtù di contratto stipulato dai precedenti proprietari"; 3) "Vero è che il rapporto di locazione intercorrente tra la Coop. La Sicurezza e gli si è attualmente risolto Pt_1 ed ora il capannone è adibito a rimessa di attrezzi agricoli"; 4) "Vero è che il sig.
pratica le colture in serra da circa tre anni, continuativamente e Parte_1 fino all'attualità"; 5) "Vero è che dalla coltivazione si ottengono prodotti che vengono uti-lizzati per le esigenze familiari del proprietario e vengono
8 commercializzati sul mercato"; 6) "Vero è che i fondi venduti dal Santuario di
EI ai sig.ri , e precisamente i due in agro di LL e il terzo in agro di CP_2
Vitulazio, sono distanti l'uno dall'altro". Per provare tali ultime circostanze si indicano i testi , e , eccezion fatta Testimone_1 CP_6 Parte_2 per il capo 6), per il quale si è chiesto di escutere gli stessi testi indicati da controparte, dott. e sig.ra Testimone_2 Testimone_3
Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.>>.
B.b.) Si costituivano gli appellati che resistevano all'impugnazione, CP_2
eccependo l'infondatezza dell'appello nel merito e chiedendone il suo rigetto.
B.c.) Si costituiva che contestava la fondatezza nel merito Controparte_3
dell'appello, concludendo per il suo rigetto.
B.d.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità
previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 +
20.
C – Analisi dei motivi di appello
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame appare opportuno effettuare alcune precisazioni in punto di diritto.
C.a.) La prelazione costituisce un limite al pieno diritto del proprietario confinante di trasferire liberamente il bene, prevedendo una categoria di beneficiari che, in quanto titolari di determinati requisiti, meritano di essere preferiti nelle ipotesi di alienazione.
In particolare, nella definizione di prelazione agraria rientrano due distinti diritti di prelazione, soggetti a regole parzialmente diverse e con differenti finalità: da un lato, la prelazione riconosciuta all'affittuario del fondo e, dall'altro,
la prelazione del proprietario del fondo confinante con quello in vendita, che sia,
9 alternativamente, coltivatore diretto (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817)
ovvero imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-
bis nel primo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), purché sul fondo offerto in vendita non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Si è anche affermato che “la comproprietà - anziché la proprietà esclusiva -
del fondo contiguo a quello posto in vendita non osta all'esercizio del diritto di
prelazione e quindi di riscatto, previsto dagli artt. 8 legge 26 maggio 1965, n.
590 e 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, da parte di un comproprietario soltanto,
perché ciascun comproprietario, quale titolare di un autonomo diritto di
proprietà sul fondo, può esercitare tali diritti indipendentemente dagli altri
comproprietari” (Cass. sez. III, 8.7.2005, n. 14448).
La normativa in materia subordina il riscatto alla sussistenza delle seguenti condizioni soggettive e oggettive:
a) che il retraente sia coltivatore diretto del fondo (requisito soggettivo), questa essendo stata la 'qualifica' per cui ha agito l'Amico nel presente giudizio;
b) che abbia, anche unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, una capacità lavorativa adeguata, ossia non inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavorazione, secondo le colture abitualmente impiantate, dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto (requisito soggettivo);
c) che i terreni agricoli di sua proprietà siano coltivati da almeno due anni
(requisito soggettivo);
d) che, nel biennio precedente all'alienazione, non abbia venduto fondi di sua proprietà di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo che per ragioni di
10 ricomposizione fondiaria (requisito soggettivo);
e) che i fondi siano contigui (requisito oggettivo);
f) che sul terreno contiguo messo in vendita non siano insediati affittuari,
mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti (requisito oggettivo);
g) che il fondo venduto abbia destinazione agricola (requisito oggettivo).
La ratio del diritto di prelazione del proprietario confinante si individua,
dunque, nella promozione della proprietà contadina e nella tutela volta al consolidamento della stessa e, per questo motivo, i requisiti di essere coltivatori diretti e di possedere terreni confinanti rivestono importanza prioritaria perché
solo il loro contestuale ricorso preannuncia uno sfruttamento mirato e una migliore redditività dei fondi attraverso il loro accorpamento.
C.b.) Tanto premesso, occorre osservare, in primo luogo, che l'appellante non ha posto a fondamento dell'azione di riscatto l'accertamento della nullità dell'atto
Per_ di alienazione per notaio del 25 gennaio 2017, con cui è stato disposto il distacco della striscia di terreno riportata al foglio 9, particelle 5083 e 5085 e la riserva in proprietà dell'alienante, difettando sul punto ogni richiesta esplicita,
sicché non appariva necessario estendere il contraddittorio anche nei confronti del
Santuario alienante.
Emerge piuttosto che l'appellante abbia chiesto di dichiarare “eventualmente
nulli e privi di effetti” il frazionamento realizzato e la riserva della proprietà in capo all'alienante ai fini della contiguità tra il fondo a lui appartenente e quello oggetto di riscatto.
Ciò si desume, oltre che dal tenore dell'atto di appello, dove la violazione dell'art. 102 c.p.c. viene invocata soltanto in via subordinata, e delle conclusioni
11 rassegnate [per le quali si veda la lettera c) dell'atto di appello che è
corrispondente alla lettera a) dell'atto di citazione], anche dalla circostanza che lo stesso appellante dimostra di non volere neppure che gli sia attribuita la striscia residua, tanto da richiamarsi ad una sentenza (tribunale di Reggio Emilia,
10/11/1978) che afferma che il retratto può essere esercitato sulla parte venduta senza che sia necessario acquisire la porzione di terreno sottratta, così
specificando:
< senza procedere alla dichiarazione di nullità del distacco e della riserva di proprietà della striscia di terreno (richiesta, come si è detto, a scopo meramente tuzioristico), trattandosi soltanto di accertare, incidentalmente, l'inopponibilità dei predetti atti all'attore e la conseguente inidoneità degli stessi ad impedire il riscatto del fondo venduto, per la cui dichiarazione non era affatto necessaria la presenza in giudizio dell'alienante. Ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalle norme che disciplinano la prelazione del confinante, non è d'altronde neppure necessario che a favore dell'avente diritto venga pronunciato anche l'acquisto della striscia di terreno trattenuta in proprietà dal venditore, dal momento che, come è stato correttamente osservato, l'interposizione tra i fondi di una striscia di terreno, qualunque ne sia la destinazione, non fa venir meno la contiguità degli stessi in base alla concezione aziendalistica che, assumendo quale criterio interpretativo quello teleologico, afferma il diritto di prelazione del confinante ogni qualvolta l'acquisto del fondo attiguo risulti idoneo a consentire una crescita della preesistente azienda agraria (cfr.
Trib. Reggio Emilia, 10/11/1978). In altri termini, anche se all'esito del giudizio fosse residuato a favore del Santuario della Beata Vergine della Valle di EI il diritto sulla striscia di terreno mantenuta in proprietà, ciò non avrebbe impedito di ritenere soddisfatta la ratio cui rispondono la prelazione ed il succedaneo diritto di riscatto, consistente nell'accrescimento dell'azienda dell'attore.>>.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la questione relativa al carattere fraudolento – perché questo era il suo oggetto, in ciò
incentrandosi la denunciata “nullità” del frazionamento – della operata riserva di
12 proprietà può essere esaminata senza la necessaria partecipazione dell'alienante,
con la conseguente decisione incidenter tantum sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione.
Pertanto, risulta errata la pronuncia del primo giudice di inammissibilità della domanda di nullità, vertendo essa 'soltanto' su un 'comportamento' antecedente,
asseritamente funzionale a violare il diritto di prelazione e non nella declaratoria di nullità di un atto (in aggiunta alle ragioni appena esplicitate, andrebbe, altresì,
evidenziato che sarebbe errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c., anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa (Cass. sez. III, 2.7.2010, n. 15690),
contraddizioni ed errori che, comunque, con le precisazioni fatte, non rilevano nella specie, avendo il tribunale esaminato nel merito la domanda di retratto).
C.c.) Sicché, l'accertamento verte sulla doverosa verifica se il frazionamento in discorso sia stato realizzato allo scopo di creare un “artificioso diaframma”
rispetto al fondo di proprietà del coltivatore confinante e se sia possibile riscattare il fondo agricolo alienato al terzo acquirente in assenza di ripristino della contiguità materiale della striscia di terreno sottratta.
C.c.i.) Quanto alla contiguità tra i fondi, occorre innanzitutto ricordare che le
Sezioni Unite, con la sentenza 25 marzo 1988, n. 25826, hanno affermato che il diritto di prelazione e il succedaneo riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente
13 ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali) e,
pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità
funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria).
Quest'orientamento è stato costantemente ribadito negli anni successivi (Cass.
sez. III, 20.1.2006, n. 1106; Cass. sez. III, 27.9.2011, n. 19747; Cass. sez. III,
21.12.2015, n. 25620; Cass. sez. III, ord., 13.2.2018, n. 3409), con la precisazione che la presenza, tra i due fondi, di un corso d'acqua di natura pubblica o di una stradina di campagna, facendo venire meno il dato della contiguità fisica e materiale, determina una soluzione di continuità che esclude il diritto di prelazione e di riscatto del confinante.
Dunque, dall'enunciazione di tali principi emerge che la vicinanza materiale dei fondi è presupposto imprescindibile per l'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente riscatto, sicché non è possibile esercitare validamente il diritto senza provvedere all'effettivo recupero della striscia di terreno frapposta tra i due fondi.
Sebbene già da questi rilievi possa desumersi l'insussistenza del diritto in capo all'istante, visto che, come si è detto, non 'rivendica' la proprietà anche delle particelle rimaste originariamente nella titolarità dell'alienante, si ritiene,
comunque, opportuno approfondire se l'interruzione, verificatasi nella specie,
della confinanza tra i due fondi, e dunque la riserva del diritto di proprietà in capo all'alienante, rientri nei poteri dispositivi dell'ente religioso proprietario gravato dalla prelazione o piuttosto rappresenti un meccanismo di elusione della stessa.
In primo luogo, va sottolineato che la legislazione in materia non vieta al proprietario alienante la costituzione di una riserva di proprietà al momento del
14 trasferimento del fondo, non imponendo particolari limiti per l'eccessivo spezzettamento della proprietà fondiaria originariamente unica.
Ne discende, quindi, che i terreni agricoli sono suscettibili di frazionamento anche quando da esso derivi o possa derivare un pregiudizio alla loro "ottimale"
coltivazione secondo criteri razionali, non integrando tale ipotesi un atto nullo,
benché, per effetto del detto frazionamento, non sorga in favore del proprietario di un terreno, confinante con quello rimasto all'originario proprietario, il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n.
817 del 1971.
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5573 del 9.4.2003, ha chiarito che:
< parte, può dare luogo alla nullità del contratto.
Nullità che afferisce al modo d'essere del trasferimento a terzi, se la esclusione dal suo oggetto materiale di strisce o fasce confinarie con il fondo del vicino non corrisponde ad utilità alcuna e si palesa determinato dal fine unico di precludere la applicabilità delle norme imperative in tema di prelazione agraria vanificando, in danno del vicino medesimo, una delle condizioni oggettive (la contiguità fisica dei suoli) per l'investitura di quel diritto potestativo.
Una tale nullità, ancora, non dà luogo alla nullità dell'intero contratto, ma consente, unicamente, al vicino, proprietario coltivatore diretto, di un fondo diviso da quello venduto solo in forza di quella clausola nulla di esercitare il riscatto dell'intero fondo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questa Corte (…) è fermissima nel ritenere che in tema di prelazione agraria, la riserva, da parte del proprietario, in sede di vendita, di una striscia di terreno lungo il confine, diretta a costituire un'artificiosa condizione di distacco tra i fondi, non può valere ad escludere il diritto del confinante all'esercizio del diritto di prelazione (Cass. 9 agosto 1995,
n. 8717).
15 Perché, peraltro, ricorra una tale eventualità non è sufficiente (…) che
l'operazione sia posta in essere anche (o prevalentemente) al fine di escludere il diritto di prelazione del confinante.
È indispensabile, infatti, anche la ricorrenza di un ulteriore - insopprimibile - requisito, del tutto trascurato e ignorato nella specie dai giudici del merito e, in particolare, che la riserva di proprietà da parte del venditore del fondo di una striscia di terreno sul confine non risponda, per lo stesso, ad alcuna apprezzabile utilità (in tale senso, ad esempio, Cass. 9 agosto 1995, n. 8717, cit., in motivazione).
In altri termini occorre che l'alienante si sia riservato la proprietà di una
"striscia" di terreno che per le sue caratteristiche "obiettive" sia "inidonea ad uno sfruttamento coltivo autonomo" (in termini, cfr., ad esempio, Cass. 17 ottobre 1989, n. 4152, in motivazione, che sottolinea come ricorre una tale eventualità qualora la fascia confinaria esclusa dalla vendita sia destinata a rimanere sterile e incolta)>> (corsivi e sottolineatura aggiunti),
ribadendo tale indirizzo anche in pronunce più recenti (cfr. Cass. 6286/2008;
Cass. 25135/2010; Cass. 25747/2015 e, da ultimo, Cass. 25412/2024).
Appare evidente, dunque, che il giudizio sulla sussistenza di tale peculiare ipotesi di invalidità negoziale – ma, si ripete, perché l'esclusione è contenuta quale clausola dell'atto di vendita, postulando la Suprema Corte che con la declaratoria di invalidità di detta clausola il retraente acquisti anche la parte
'sottratta' – lungi dal poter essere basato su semplicistiche presunzioni (quali quelle generalmente ricorrenti nell'ipotesi di scuola in cui il proprietario non procede alla vendita dell'intero terreno, ma riservi a se stesso la titolarità di una porzione minima, estesa per tutta la linea del confine: la c.d. “cintura di castità”),
nella specie non sussistenti, data la conformazione della zona sottratta e la sua estensione (si veda infra), impone uno scrutinio particolarmente delicato di tutti gli indici oggettivamente rilevanti che convergano verso l'obiettiva esclusione di
16 una apprezzabile utilità economica o vantaggio dell'operazione, diverso dal mero scopo di ledere il diritto del prelazionario.
Tale valutazione, nel caso di specie, non può che condurre ad un giudizio favorevole all'effettiva sussistenza di obiettivi e tangibili profili di convenienza economica in favore del Santuario alienante, posto che i lotti di terreno,
identificati con le particelle 5083 e 5085, risultanti all'esito del frazionamento del più ampio terreno già interamente di proprietà del Santuario di EI (e comprensivo anche dei mappali 2, 33, 34, 5084, 5086 e 134 alienati ai fratelli
), presentano una superficie complessiva alquanto estesa (l'una è di are CP_2
2,40, mentre l'altra è di are 13,65, secondo quanto emerge dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte a firma del prof. , tanto da Per_5
risultare sufficientemente visibile sulla planimetria in scala redatta dal consulente di parte, e comunque tale da possedere idonee caratteristiche di autonomia produttiva o colturale.
Le potenzialità di sfruttamento dell'area in questione e la vocazione agricola da essa ricoperta emergono, peraltro, dalla stessa relazione del perito di parte attrice ove si legge, a pagina 12, che su tale striscia di terreno, larga quattro metri ed estesa 0,1605 ettari (corrispondente a circa 1.605 mq) – sebbene di poco inferiore al valore indicato nelle visure catastali –, “si rileva la presenza
sporadica di noci, ulivi ed altre essenze arboree, nonché di aree a seminativo
senza soluzione di continuità con l'area oggetto di vendita”.
Né gli ulteriori elementi compendiati nella menzionata relazione appaiono idonei a suffragare la tesi del difetto di qualsiasi utilità economica dei lotti di terreno in discorso, attesa la genericità e il carattere oltremodo irrilevante delle considerazioni espresse.
17 Ebbene, dalla relazione tecnica si ricava che l'aspetto artificioso del frazionamento discende dall'esiguità della striscia di terreno sottratta, dal suo particolare sviluppo grafico, dall'inidoneità ad uno sfruttamento redditizio, dalla mancanza di qualunque segno di delimitazione dal restante fondo alienato, dalla carente destinazione dell'area a strada di collegamento tra due fondi appartenenti al Santuario, nonché dalla circostanza che il frazionamento sarebbe stato registrato poco prima dell'atto di compravendita del 2017, evidenziando testualmente che:
< superficie irrisoria (0,1605 Ha) che per il suo sviluppo grafico la rende inadatta alla meccanizzazione e alla coltivazione redditizia o ricreazionale. Altresì, la stessa non avrebbe nessuna utilità per l'accesso ai fondi, già ben forniti, né come strada di collegamento, in quanto già ben collegati e serviti da strade comunali, né tantomeno per servire altri fondi della stessa proprietà, non essendoci nelle vicinanze altre proprietà del Santuario.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare una ricerca al catasto terreni per ricostruire la storia delle particelle 5083 (ex 35) e 5085 (ex 80) che costituisco la suddetta striscia di terreno. Si è rilevato che entrambe le particelle derivano da un recente frazionamento registrato con protocollo n. CE0210045 in atti dal 15/11/2016 (allegato E). Tale operazione ha determinato la soppressione delle p.lle 35 e 80 e, di fatto, ha eliminato il contatto reciproco, seppure in maniera artificiosa, tra i fondi lungo la comune linea di demarcazione.>>.
Si evince, però, la mancanza di ogni descrizione accurata circa la morfologia e le caratteristiche dimensionali e funzionali della striscia di terreno che il
Santuario ha trattenuto in proprietà, risultando, al contempo, noto che, per poter affermare il carattere artificioso del frazionamento, non è sufficiente dimostrare che “lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che
non la conduzione dell'intero, originario, complesso” (così in motivazione Cass.
18 25412/2024 cit.).
Né l'assenza di elementi fisici di separazione rispetto all'area venduta, in
mancanza di ogni elemento circa la trasmissione della disponibilità di fatto in
capo agli acquirenti al momento ed in conseguenza della vendita, può essere considerata indice di elusione dell'esercizio del diritto di riscatto, non essendo stata dedotta e, a fortiori, provata una simulazione, 'in minus', dell'atto di acquisto, tanto che l'attore neppure chiede che detta striscia gli sia trasferita per effetto dell'esercizio del retratto.
Inoltre, nemmeno risulta che parte appellante, su cui ricade l'onere probatorio,
abbia fornito ulteriori elementi dai quali possa desumersi la mancanza di ogni utilità dei lotti in questione, non potendo ritenersi idonee anche la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, per la cui ammissione insiste l'appellante, ad assolvere siffatta funzione, poiché appaiono entrambe dirette a provare, sia pure in maniera generica, la eventuale sussistenza degli altri requisiti per l'esercizio del diritto di riscatto, quali la qualifica di coltivatore diretto del confinante,
l'adeguatezza della capacità lavorativa posseduta, l'ausilio dei membri della sua famiglia nonché la coltivazione continuativa del fondo posseduto.
Né a dissimili considerazioni può condurre la circostanza di fatto dedotta nell'antescritto capitolo di prova 6), posto che la stessa si fonda su contenuti generici e irrilevanti, oltre che non contestati dalle parti.
Di fronte a un simile quadro indiziario, appare parimenti insufficiente a dimostrare l'effetto elusivo della prelazione legale una consulenza tecnica d'ufficio diretta eventualmente ad accertare lo stato dei luoghi, come richiesto dall'appellante, risultando gli aspetti morfologici e dimensionali della striscia di terreno scorporata non contestati dalle parti costituite.
19 Dalle considerazioni che precedono risulta, pertanto, accertata e descritta la sussistenza di una autonomia strutturale e funzionale della striscia di terreno che il Santuario di EI ha scorporato dal fondo venduto ai fratelli CP_2
riservandosene la proprietà, sicché va escluso il lamentato carattere fraudolento del frazionamento.
A tale conclusione, occorre aggiungere, si perverrebbe pur volendo ritenere
'utilizzabile' l'atto di compravendita del 28.5.2019 per notaio depositato Per_6
dall'appellante, unitamente al proprio atto di appello.
Sul punto, infatti, si evidenzia che la causa è stata decisa il 9.7.2020 e, perciò,
detta produzione dovrebbe ritenersi contrastante con il divieto di cui all'art. 345
c.p.c., nulla essendo stato dimostrato circa l'incolpevole ignoranza o indisponibilità del documento, considerato che l'udienza in cui la causa è stata riservata a sentenza si è tenuta, con modalità scritta, il 29.4.2020.
In ogni caso, anche, come si è anticipato, aderendo all'indirizzo maggioritario che ammette la produzione in grado di appello di documentazione formatasi successivamente al maturare delle barriere preclusive previste dall'art. 183
comma 6 c.p.c., tale documento invece di giovare alle tesi dell'appellante,
deporrebbe semmai per il contrario.
Nell'atto di vendita anche della “striscia” de qua è stato precisato che “le
particelle 5083 e 5085 del Foglio di mappa 9 e dedotte in atto vengono trasferite
al fine di realizzare una strada di collegamento tra la strada comunale Triflisco e
la strada comunale Zecchiarella onde consentire l'accesso ai ruderi di fabbricato
oggetto della presente compravendita da entrambe le strade. Per tale finalità le
stesse particelle erano state escluse dalla precedente alienazione e trattenute in
proprietà del Santuario”.
20 Sicché, nulla avendo contestato al riguardo l' è smentita proprio la tesi Pt_1
del consulente di parte dell'attore secondo cui essa non aveva alcuna funzione di collegamento con altre proprietà dell'alienante, fermo restando – è ciò sarebbe di per sé sufficiente in base alle coordinate interpretative tracciate in precedenza –
che essa conservava anche una chiara utilizzazione colturale.
C.c.ii.) Da un diverso angolo di visuale si osserva anche che parte appellante ha proposto una domanda di riscatto limitatamente ad una parte del fondo rustico unitariamente alienato agli appellati , che comprendeva, oltre ai fondi CP_2
oggetto di riscatto, anche altri situati nel medesimo comune e riportati in catasto al foglio 14, nonché un ulteriore appezzamento di terreno sito nel comune di
Vitulazio, dovendo evidenziarsi, in proposito, che, secondo l'orientamento consolidato, qualora il proprietario di più fondi agricoli, tutti funzionali all'esercizio di un'azienda agricola unitaria, o, comunque, in previsione di una dismissione utile agli scopi che l'alienante si è prefissato di conseguire, decida di alienarli congiuntamente, il proprietario coltivatore diretto, confinante con alcuni soltanto dei fondi messi in vendita, non può esercitare su di essi alcun diritto di prelazione parziale, ove ciò ostacoli la cessione dell'intero compendio, ovvero determini che la cessione stessa avvenga ad un prezzo globale inferiore a quello pattuito tra il cedente e il terzo (Cass. sez. III, 10.11.2009, n. 23745).
Non può sfuggire, dunque, che tale enunciazione comporti lo spostamento degli equilibri che solitamente governano il sistema di tutela dell'attività
coltivatrice, con riferimento al carattere limitativo alla circolazione dei terreni agricoli, in favore del proprietario-terriero alienante, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale.
Ragionando diversamente, l'interesse dominicale a disporre del proprio diritto
21 sull'intera estensione del compendio agricolo alienato risulterebbe fortemente compromesso dall'esercizio della prelazione parziale del confinante sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, il proprietario sarebbe costretto a mantenere la titolarità di una porzione di fondi priva di autonoma funzionalità e, dall'altro, egli perderebbe la parte del prezzo pattuito afferente a detta porzione.
C.d.) In ogni caso, può aggiungersi che l'attore/appellante-retraente, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., non ha neppure fornito prova esaustiva degli altri requisiti prescritti per l'esercizio del diritto in parola.
In particolare, l'appellante, avendo agito spendendo tale qualità, non ha dimostrato di essere coltivatore diretto, né di coltivare abitualmente il fondo e di possedere adeguata capacità lavorativa, dovendo, in proposito, ricordare che,
secondo l'art. 31 della legge n. 590/1965, i coltivatori diretti sono “coloro che
direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed
all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza
lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente
per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il
governo del bestiame” e che, quanto al requisito dell'abitualità, esso viene inteso come normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario (Cass. sez.
III, 20/01/2006, n. 1107).
Orbene, l'appellante intende provare la sua qualifica di coltivatore diretto con documenti e mediante la prova testimoniale.
22 Quanto ai primi, il fascicolo aziendale conferma che dal 25 febbraio CP_7
2014 l'attività agricola svolta dall'appellante è di “Consulenza Agraria fornita da e e nella Visura CCIAA si legge che dal 17.12.1996 Parte_3 Parte_4
è iscritto nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola e Pt_1
che dall'1.8.2011 svolge anche attività di agriturismo e la qualifica di imprenditore agricolo risulta altresì dalla comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio e dalle fatture contenute nell'allegato n. 14 alla II memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c..
Ebbene, con riferimento alla documentata attività di agriturismo, va evidenziato che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, nulla è dimostrato, ai fini del riscatto, circa la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.
E, infatti, chi esercita attività agrituristica cumula in sé la qualifica di imprenditore agricolo e commerciale, in quanto la destinazione turistica del fondo non ne muta la funzione agricola, essendo comunque diretta a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali e ciò, dunque, non impedisce, di per sé, l'esercizio del diritto di riscatto agrario, purché, però, l'attività di coltivazione prevalga su quella commerciale, venendo altrimenti snaturata la stessa "ratio" dell'istituto (Cass. sez.
III, 13.10.2016, n. 20638).
Riguardo agli altri documenti e, in particolare, al libretto controllo carburante,
va detto che esso nulla contiene in ordine allo svolgimento diretto e abituale da parte del retraente delle attività che portano alla erogazione agevolata del carburante e medesime considerazioni valgono anche per l'autorizzazione fitosanitaria.
Dal documento giustificativo emerge che dal 16.6.2005 al 25.9.2014 CP_8
23 l'appellante ha svolto un'attività relativa alla trasformazione, alla commercializzazione, al confezionamento e all'etichettatura di prodotti biologici,
mentre dall'ispezione fitosanitaria che, tra l'altro, attiene ad un controllo del
18.7.2017 (e, quindi, successivo alla proposizione della domanda giudiziale), si ricava che “al momento non effettua alcuna produzione e Parte_1
commercializzazione di ornamentali preparate e pronte”.
I documenti nn. 11 e 12 nulla contengono in ordine alla coltivazione manuale del fondo da parte dell'appellante, se non che dal 2002 l' versava Pt_1
contributi attraverso il Modello F24 e che in data 17.10.2012 disponeva di un trattore.
Ugualmente irrilevante appare la bolletta di energia elettrica che, essendo costituita da un mero elenco di numeri e dati, privi di qualunque formalità ed attestazione sulla provenienza, non è certamente idonea a provare che Parte_1
svolgesse in maniera diretta le attività di coltivatore diretto.
[...]
A ciò va aggiunto che dal certificato di stato di famiglia (documento n. 15)
emerge che le due figlie dell'Amico ( e sono Persona_7 Persona_8
entrambe nate nell'ottobre 2001, mentre il figlio è nato nel 1998, Persona_9
sicché, come obiettano gli appellati, al 2015, ossia nel biennio antecedente alla vendita del fondo oggetto di riscatto (avvenuta, come detto, il 25.1.2017) avevano rispettivamente 13 e 16 anni e, dunque, verosimilmente non potevano occuparsi dell'attività di coltivazione.
Con riferimento alla prova orale, si rileva come i capitoli contenuti nella richiesta istruttoria riportino fatti già accertati, perché documentati mediante gli atti sopra menzionati, ovvero esprimano contenuti generici, irrilevanti e superflui alla luce delle risultanze processuali.
24 In particolare, non vengono indicate le fasi lavorative cui l' Pt_1
parteciperebbe (guida dei mezzi meccanici, zappatura, preparazione del terreno,
semina, concimazione), né è dato comprendere qual è il fondo direttamente coltivato dall'appellante, atteso che, dapprima, si fa riferimento al fondo sito in
CA (capitolo di prova 2) e, poi, al fondo sito in LL (capitolo di prova 5
della seconda memoria dell'art. 183 c.p.c.).
Inoltre, come eccepito dalle controparti, sussistono incertezze e contraddizioni anche in ordine alla identificazione dei familiari che collaborerebbero nella conduzione agricola, posto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si fa genericamente riferimento al “nucleo familiare”; nella I memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. il soggetto istante afferma di disporre “della collaborazione dei
tre figli, uno dei quali diciannovenne, e del fratello . Può altresì contare Per_2
sulla collaborazione dei nipoti, figli dell'altra sorella”, ma già si è evidenziata l'effettiva età anagrafica dei figli minori;
con le richieste istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. si chiede di provare che egli coltiverebbe il fondo solo “con l'aiuto dei figli”, mentre con l'atto di appello viene nuovamente narrato che l'Amico si avvarrebbe degli altri componenti della famiglia, neppure identificati.
Pertanto, carente risulta la prova della capacità lavorativa dell'appellante e della sua famiglia, circa il rispetto del limite minimo imposto dalla legge,
secondo le colture abitualmente impiantate, a seguito dell'unificazione dei terreni già posseduti e di quello oggetto di retratto, dovendo ribadire, in proposito, che il positivo riscontro della capacità lavorativa deve essere condotto con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità
sociali dell'istituto (cfr. Cass. sez. III, 20/07/2011, n. 15899).
25 In definitiva, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, l'appello appare destituito di fondamento e, per l'effetto, va rigettato.
D- le spese
Le spese del grado seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022, nei minimi per la in ragione CP_3
delle difese svolte rispetto a quelle degli altri contraddittori, per questi ultimi nei minimi per la fase di trattazione, che non ha visto svolgersi attività istruttoria, e al di sotto dei medi, alla luce anche delle considerazioni svolte ex officio dalla corte e in parte della ripetitività delle difese rispetto ai precedenti scritti, specificando che il valore effettivo della controversia, non potendo essere desunto dal prezzo dell'intero compendio immobiliare (pari a € 1.155.000,00 come indicato nell'atto
Per_ di compravendita per notaio del 25.1.2017), considerato che esso riguardava anche altri terreni, mentre qui è stata avanzata domanda di riscatto parziale, né dai criteri individuati dall'art. 15 c.p.c., posto che non si tratta di causa riguardante diritti reali, va ritenuto di valore indeterminato, di non particolare complessità.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02
per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, b1) in favore di e in euro 7.200,00 per compensi CP_1 Controparte_2
26 professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) di
[...]
in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in CP_3
misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3016/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1672/2020, pubblicata in data 9.7.2020, del tribunale di
Santa Maria CA Vetere, sez. IV, notificata il 16.7.2020
TRA
(c.f. , residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
via Grotte San Lazzaro n. 9, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce,
dall'avv. Paola Ferrara (c.f. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7
Appellante
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._4
Francesco Petrella (c.f. ) e Carla Petrella (c.f. C.F._5
), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed C.F._6
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Posillipo n. 239, presso l'avv.
1 Giovanni Leone
Appellati
E
(c.f. , rappresentata e Controparte_3 C.F._7
difesa dall'avv. Ivan Zoff (c.f. ), giusta mandato in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via
G.M. Bosco n. 80
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 12.12.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A - Giudizio di primo grado
A.a.) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Parte_1
Maria CA Vetere, e e e, sul CP_1 Controparte_2 Controparte_3
presupposto di essere coltivatore diretto e proprietario pro indiviso (insieme ai fratelli ed ) di un fondo rustico in LL, riportato al foglio 9, Per_1 Per_2
particelle 5013 e 5014, confinante con quello di proprietà del Santuario della
Beata Maria Vergine di Valle di EI, riportato in catasto al foglio 9, particelle
2, 33, 34, 134, 5084, 5086, e che quest'ultimo, previo distacco di una striscia di terreno corrispondente alle particelle 5083 e 5085 e riserva di proprietà in capo allo stesso Santuario, era stato venduto, unitamente ad altri apprezzamenti di terreno appartenenti all' , con atto per Notaio Controparte_4
Per_ del 25 gennaio 2017 (rep. n. 121302, racc. n. 78303), ad e CP_1 CP_2
(quest'ultimo in regime di comunione di beni con il coniuge
[...] CP_3
2 in violazione del suo diritto di prelazione, instava per il suo riscatto, CP_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
< di LL, in catasto al fl. 9, p.lle 5013 e 5014, e quello già in proprietà del
Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di EI sito in Comune di LL, e riportato in catasto al fl. 9, p.lle 2, 33, 34, 134, 5084, 5086, venduto ai sigg. CP_1
e , dichiarando eventualmente nulli e privi di effetti, in
[...] Controparte_2 quanto posti in essere in frode alla legge e comunque per impedire l'esercizio del diritto di prelazione, il distacco della striscia di terreno riportata al fl. 9, p.lle 5083 e
5085 e la riserva della proprietà della stessa da parte del Santuario della Beata
Vergine della Valle di EI, b) accertare altresì in capo al sig. il Parte_1 possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter esercitare il diritto di prelazione,
c) dichiarare inoltre il diritto del sig. al riscatto nei confronti degli Parte_1 acquirenti sigg. e del bene alienato loro dal Santuario della CP_1 Controparte_2
Beata Maria vergine di Valle di EI, e consistente nel terreno agricolo in
Comune di LL, al fl. 9, p.lle 2,33,34,5084, 5086 e 134, d) dichiarare che a seguito dell'esercizio del predetto diritto l'istante è proprietario di tale fondo dal Per_ momento e per effetto del rogito d'acquisto per Notaio in data 25 gennaio 2017, rep. n. 121.302, racc. n. 78.303, in luogo degli acquirenti sigg. e Controparte_1
indicati in detto rogito, condizionatamente al pagamento del prezzo Controparte_2 di acquisto, e) determinare il prezzo di acquisto, che il sig. si offre Parte_1 fin d'ora di versare unitamente alle spese sostenute per la stipula e agli eventuali ulteriori oneri, nei termini di legge e secondo le modalità che verranno stabilite dall'adito Tribunale.
Vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
e chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio) diretti a provare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'esercizio del diritto in parola.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dei convenuti e CP_1 CP_2
e nella contumacia di , così statuiva:
[...] Controparte_3
<
3 introduttivo;
rigetta le restanti domande attoree;
condanna al pagamento, delle spese di giudizio in favore dei Parte_1 convenuti e , che si liquidano in € 3.235,00 per Controparte_1 Controparte_2 compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
dichiara le spese di lite non ripetibili tra l'istante e .>>. Controparte_3
Il primo giudice, 1) dopo aver affermato che, in caso di riserva di proprietà, da parte dell'alienante, di una striscia di terreno, viene meno la condizione di contiguità tra due fondi, sufficiente ad escludere il diritto di prelazione, e che ciò
comunque non integra la nullità dell'atto di frazionamento, potendo influire soltanto, nell'ipotesi di una maggiore difficoltà nella coltivazione ovvero di minore risultato economico, sul valore economico dei diversi lotti (nel senso,
cioè, che la somma dei due lotti frazionati sarà, in ipotesi, minore del valore
dell'unico originario appezzamento), salvose la esclusione dal suo oggetto
materiale di strisce o fasce confinarie con il fondo del vicino non corrisponde ad
utilità alcuna, occorrendo, in tal caso, la prova della esistenza della frode e,
quindi, dell'intento elusivo del diritto del coltivatore, 2) evidenziava, in primo luogo, che la questione relativa all'accertamento della natura artificiosa del frazionamento del fondo presupponeva la legittimazione a contraddire del
Santuario alienante, ma che, essendo stato proposto giudizio di riscatto agrario rispetto al quale detta questione ricopre soltanto carattere pregiudiziale, era da escludersi l'obbligo di chiamare in causa l'alienante, non sussistendo litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la domanda in questione era da dichiararsi inammissibile, in quanto i convenuti acquirenti erano privi di
legitimatio ad causam; 3) riteneva che, in ogni caso, l'attore non avesse assolto ai propri oneri probatori, giacché non aveva dimostrato il carattere fraudolento del
4 lamentato frazionamento, osservando testualmente:
< striscia di terreno in questione è inidonea per estensione e caratteristiche fisiche a qualsiasi sfruttamento colturale e, dunque, privo di utilità obiettiva. Nella memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c. parte istante ha, poi, dedotto che il requisito della contiguità emergeva dalle piante catastali e dallo stato dei luoghi, illustrato nella relazione di consulenza di parte, allegata agli atti.
Ebbene, le allegazioni sul punto si profilano eccessivamente generiche in punto di caratteristiche ed estensione del fondo, così precludendo ex nuce la necessaria valutazione dell'autonoma utilità o meno di tale striscia.
Né sono sufficienti a tal fine le indicazioni contenute nella relazione di parte, nella quale si legge che nella striscia in questione vi è la presenza sporadica di noci, ulivi e altre essenze arboree, nonché di aree a seminativo senza soluzione di continuità con l'area venduta: da tali caratteristiche non si evince una carenza di utilità obiettiva;
inoltre, le deduzioni di cui alla medesima relazione secondo cui la striscia di terreno in questione risulta inadeguata alla coltivazione per la superficie irrisoria e per il suo sviluppo grafico, che la rendono inadatta alla meccanizzazione e alla coltivazione redditizia o ricreazionale, sono di carattere valutativo e dunque, irrilevanti. Come noto, la ctp rappresenta costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il relativo contenuto tecnico non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe natura meramente esplorativa (cfr.
Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902)>>.
Conseguentemente il tribunale rigettava la domanda sul presupposto della mancanza del requisito della contiguità dei fondi, rimanendo assorbita ogni altra
questione relativa alla sussistenza delle restanti condizioni del diritto di
prelazione invocato.
B - Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l'originario attore, da
intendersi qui richiamato e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
5 espressa della presente decisione, sulla base motivi così intitolati:
“1) Violazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 34 c.p.c.”, con cui lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato la legittimazione passiva in capo al Santuario in merito alla dichiarazione di nullità
del distacco e della riserva di proprietà della striscia di terreno identificata al foglio 9, p.lle 5083 e 5085, non ravvedendo che tale questione, essendo stata formulata a scopo tuzioristico, postulava un accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato, al fine di riconoscere una situazione impeditiva al legittimo esercizio del diritto di prelazione;
“2) In via subordinata: violazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 102
c.p.c.”, con cui deduce che, qualora il carattere fraudolento del distacco e della riserva di proprietà della striscia posta a confine del fondo venduto debba essere fatta valere in via principale e accertata con efficacia di giudicato, il contraddittorio deve estendersi anche nei confronti dell'alienante nella qualità di litisconsorte necessario, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado;
“3) Violazione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e dell'art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590”, con cui contesta la decisione giacché non permette di comprendere quali sono gli elementi di carattere allegativo ritenuti mancanti, avendo l'attore dedotto che il difetto di utilità economica della striscia di terreno in questione discendeva dalle ridotte dimensioni, dallo sviluppo grafico, dall'inidoneità allo sfruttamento agricolo con mezzi meccanici,
dall'assenza di elementi fisici di separazione rispetto all'area venduta,
6 dall'inutilizzabilità come strada di accesso o di collegamento con altri fondi di proprietà dell'alienante, dalla presenza sporadica di colture nonché dalla circostanza che queste non fossero separate da quelle esistenti nel fondo venduto,
aggiungendo che tali elementi non sono stati contestati dai convenuti e che altro fattore sintomatico del carattere fraudolento della riserva di proprietà dell'area distaccata dal fondo venduto è rinvenibile nella successiva alienazione, con atto per notaio del 28.5.2019, della striscia di terreno in favore della Per_4 [...]
, il cui amministratore unico e legale rappresentante è PA
; Controparte_1
“4) Sulla sussistenza dei requisiti prescritti dallo art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 e dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590”, con cui ripropone le questioni rimaste assorbite nella pronuncia impugnata e dirette a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di riscatto.
L'appellante concludeva, in riforma della sentenza impugnata, per la declaratoria di ammissibilità della “domanda di cui al punto a) delle conclusioni
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado” e, in subordine, per l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Santuario,
oltre che per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, che si abbiano qui per ritrascritte, reiterando le richieste istruttorie non ammesse in primo grado:
< lo stato dei luoghi di causa, il prezzo di vendita del terreno oggetto di riscatto, la sufficienza della forza lavorativa del retraente come richiesta dalla legge ed ogni altra circostanza ritenuta opportuna dal Giudicante.
Si chiede di essere ammessi a provare attraverso i testimoni: Testimone_1
7 (nato a [...], prov. Caserta, il 22/11/1972 ed ivi residente alla C.da S. Stefano n.
3); (nato a [...] il [...] e residente in S. Maria C.V. alla CP_6 via Napoli vico II n.3); (nato a [...] C.V. il 15/03/1972 e Parte_2 residente a Casapulla, prov. Caserta, alla Via Pietro Mascagni) le seguenti circostanze, come da atto di citazione pag.11: “Vero è che il sig. Parte_1 coltiva direttamente e con l'aiuto dei familiari, coadiuvato da collaboratori stagionali e servendosi di mezzi meccanici, il terreno sito in LL, e riportato al fl. 9, p.lle
5013 e 5014, continuativamente sin dall'anno 2013 e fino all'attualità”.
Si chiede di essere ammessi a provare, con i medesimi testi, le circostanze precisate nella II memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., pag. 4 e qui ritrascritte: 1) “Vero
è che coltiva direttamente, da oltre tre anni e continuativamente, Parte_1 con l'ausilio dei figli, il fondo in LL fl. 9, p.lle 5013 e 5014, confinante con il terreno che il Santuario di EI ha venduto ai signori ”; 2) “Vero è che CP_2
coltiva direttamente, con l'ausilio dei figli, il fondo in CA, fl. 36, Parte_1
p.lla 5025 (del quale è affittuario) da oltre tre anni e continuativamente”; 3) “Vero è che nella coltivazione si avvale anche di mezzi meccanici dall'inizio Parte_1 della conduzione dei fondi all'attualità; 4) “ Vero è che per la Parte_1 coltivazione dei propri fondi agricoli si è finora avvalso e si avvale , ove necessario, anche di lavoratori estranei al proprio nucleo familiare”; 5) “Vero è che Parte_1 coltiva direttamente soltanto il fondo di LL a confine con la proprietà dei
[...] convenuti e il fondo di CA”.
Si chiede di essere ammessi a provare, conformemente alla richiesta di cui alla III memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. pag. 5 (prova contraria), le circostanze di seguito ritrascritte: 1) “Vero è che sul fondo confinante con quello di in Parte_1
LL, fino al 22/02/2017, non erano insediati coltivatori che abitualmente curavano e coltivavano il fondo stesso"; 2) Vero è che all'epoca dell'acquisto da parte degli del complesso immobiliare in LL fl. 9 p.lle 5013 e 5014, il Pt_1 capannone era già condotto in locazione dalla Coop. La Sicurezza in virtù di contratto stipulato dai precedenti proprietari"; 3) "Vero è che il rapporto di locazione intercorrente tra la Coop. La Sicurezza e gli si è attualmente risolto Pt_1 ed ora il capannone è adibito a rimessa di attrezzi agricoli"; 4) "Vero è che il sig.
pratica le colture in serra da circa tre anni, continuativamente e Parte_1 fino all'attualità"; 5) "Vero è che dalla coltivazione si ottengono prodotti che vengono uti-lizzati per le esigenze familiari del proprietario e vengono
8 commercializzati sul mercato"; 6) "Vero è che i fondi venduti dal Santuario di
EI ai sig.ri , e precisamente i due in agro di LL e il terzo in agro di CP_2
Vitulazio, sono distanti l'uno dall'altro". Per provare tali ultime circostanze si indicano i testi , e , eccezion fatta Testimone_1 CP_6 Parte_2 per il capo 6), per il quale si è chiesto di escutere gli stessi testi indicati da controparte, dott. e sig.ra Testimone_2 Testimone_3
Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.>>.
B.b.) Si costituivano gli appellati che resistevano all'impugnazione, CP_2
eccependo l'infondatezza dell'appello nel merito e chiedendone il suo rigetto.
B.c.) Si costituiva che contestava la fondatezza nel merito Controparte_3
dell'appello, concludendo per il suo rigetto.
B.d.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità
previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 +
20.
C – Analisi dei motivi di appello
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame appare opportuno effettuare alcune precisazioni in punto di diritto.
C.a.) La prelazione costituisce un limite al pieno diritto del proprietario confinante di trasferire liberamente il bene, prevedendo una categoria di beneficiari che, in quanto titolari di determinati requisiti, meritano di essere preferiti nelle ipotesi di alienazione.
In particolare, nella definizione di prelazione agraria rientrano due distinti diritti di prelazione, soggetti a regole parzialmente diverse e con differenti finalità: da un lato, la prelazione riconosciuta all'affittuario del fondo e, dall'altro,
la prelazione del proprietario del fondo confinante con quello in vendita, che sia,
9 alternativamente, coltivatore diretto (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817)
ovvero imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-
bis nel primo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), purché sul fondo offerto in vendita non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Si è anche affermato che “la comproprietà - anziché la proprietà esclusiva -
del fondo contiguo a quello posto in vendita non osta all'esercizio del diritto di
prelazione e quindi di riscatto, previsto dagli artt. 8 legge 26 maggio 1965, n.
590 e 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, da parte di un comproprietario soltanto,
perché ciascun comproprietario, quale titolare di un autonomo diritto di
proprietà sul fondo, può esercitare tali diritti indipendentemente dagli altri
comproprietari” (Cass. sez. III, 8.7.2005, n. 14448).
La normativa in materia subordina il riscatto alla sussistenza delle seguenti condizioni soggettive e oggettive:
a) che il retraente sia coltivatore diretto del fondo (requisito soggettivo), questa essendo stata la 'qualifica' per cui ha agito l'Amico nel presente giudizio;
b) che abbia, anche unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, una capacità lavorativa adeguata, ossia non inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavorazione, secondo le colture abitualmente impiantate, dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto (requisito soggettivo);
c) che i terreni agricoli di sua proprietà siano coltivati da almeno due anni
(requisito soggettivo);
d) che, nel biennio precedente all'alienazione, non abbia venduto fondi di sua proprietà di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo che per ragioni di
10 ricomposizione fondiaria (requisito soggettivo);
e) che i fondi siano contigui (requisito oggettivo);
f) che sul terreno contiguo messo in vendita non siano insediati affittuari,
mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti (requisito oggettivo);
g) che il fondo venduto abbia destinazione agricola (requisito oggettivo).
La ratio del diritto di prelazione del proprietario confinante si individua,
dunque, nella promozione della proprietà contadina e nella tutela volta al consolidamento della stessa e, per questo motivo, i requisiti di essere coltivatori diretti e di possedere terreni confinanti rivestono importanza prioritaria perché
solo il loro contestuale ricorso preannuncia uno sfruttamento mirato e una migliore redditività dei fondi attraverso il loro accorpamento.
C.b.) Tanto premesso, occorre osservare, in primo luogo, che l'appellante non ha posto a fondamento dell'azione di riscatto l'accertamento della nullità dell'atto
Per_ di alienazione per notaio del 25 gennaio 2017, con cui è stato disposto il distacco della striscia di terreno riportata al foglio 9, particelle 5083 e 5085 e la riserva in proprietà dell'alienante, difettando sul punto ogni richiesta esplicita,
sicché non appariva necessario estendere il contraddittorio anche nei confronti del
Santuario alienante.
Emerge piuttosto che l'appellante abbia chiesto di dichiarare “eventualmente
nulli e privi di effetti” il frazionamento realizzato e la riserva della proprietà in capo all'alienante ai fini della contiguità tra il fondo a lui appartenente e quello oggetto di riscatto.
Ciò si desume, oltre che dal tenore dell'atto di appello, dove la violazione dell'art. 102 c.p.c. viene invocata soltanto in via subordinata, e delle conclusioni
11 rassegnate [per le quali si veda la lettera c) dell'atto di appello che è
corrispondente alla lettera a) dell'atto di citazione], anche dalla circostanza che lo stesso appellante dimostra di non volere neppure che gli sia attribuita la striscia residua, tanto da richiamarsi ad una sentenza (tribunale di Reggio Emilia,
10/11/1978) che afferma che il retratto può essere esercitato sulla parte venduta senza che sia necessario acquisire la porzione di terreno sottratta, così
specificando:
< senza procedere alla dichiarazione di nullità del distacco e della riserva di proprietà della striscia di terreno (richiesta, come si è detto, a scopo meramente tuzioristico), trattandosi soltanto di accertare, incidentalmente, l'inopponibilità dei predetti atti all'attore e la conseguente inidoneità degli stessi ad impedire il riscatto del fondo venduto, per la cui dichiarazione non era affatto necessaria la presenza in giudizio dell'alienante. Ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalle norme che disciplinano la prelazione del confinante, non è d'altronde neppure necessario che a favore dell'avente diritto venga pronunciato anche l'acquisto della striscia di terreno trattenuta in proprietà dal venditore, dal momento che, come è stato correttamente osservato, l'interposizione tra i fondi di una striscia di terreno, qualunque ne sia la destinazione, non fa venir meno la contiguità degli stessi in base alla concezione aziendalistica che, assumendo quale criterio interpretativo quello teleologico, afferma il diritto di prelazione del confinante ogni qualvolta l'acquisto del fondo attiguo risulti idoneo a consentire una crescita della preesistente azienda agraria (cfr.
Trib. Reggio Emilia, 10/11/1978). In altri termini, anche se all'esito del giudizio fosse residuato a favore del Santuario della Beata Vergine della Valle di EI il diritto sulla striscia di terreno mantenuta in proprietà, ciò non avrebbe impedito di ritenere soddisfatta la ratio cui rispondono la prelazione ed il succedaneo diritto di riscatto, consistente nell'accrescimento dell'azienda dell'attore.>>.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la questione relativa al carattere fraudolento – perché questo era il suo oggetto, in ciò
incentrandosi la denunciata “nullità” del frazionamento – della operata riserva di
12 proprietà può essere esaminata senza la necessaria partecipazione dell'alienante,
con la conseguente decisione incidenter tantum sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione.
Pertanto, risulta errata la pronuncia del primo giudice di inammissibilità della domanda di nullità, vertendo essa 'soltanto' su un 'comportamento' antecedente,
asseritamente funzionale a violare il diritto di prelazione e non nella declaratoria di nullità di un atto (in aggiunta alle ragioni appena esplicitate, andrebbe, altresì,
evidenziato che sarebbe errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c., anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa (Cass. sez. III, 2.7.2010, n. 15690),
contraddizioni ed errori che, comunque, con le precisazioni fatte, non rilevano nella specie, avendo il tribunale esaminato nel merito la domanda di retratto).
C.c.) Sicché, l'accertamento verte sulla doverosa verifica se il frazionamento in discorso sia stato realizzato allo scopo di creare un “artificioso diaframma”
rispetto al fondo di proprietà del coltivatore confinante e se sia possibile riscattare il fondo agricolo alienato al terzo acquirente in assenza di ripristino della contiguità materiale della striscia di terreno sottratta.
C.c.i.) Quanto alla contiguità tra i fondi, occorre innanzitutto ricordare che le
Sezioni Unite, con la sentenza 25 marzo 1988, n. 25826, hanno affermato che il diritto di prelazione e il succedaneo riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente
13 ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali) e,
pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità
funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria).
Quest'orientamento è stato costantemente ribadito negli anni successivi (Cass.
sez. III, 20.1.2006, n. 1106; Cass. sez. III, 27.9.2011, n. 19747; Cass. sez. III,
21.12.2015, n. 25620; Cass. sez. III, ord., 13.2.2018, n. 3409), con la precisazione che la presenza, tra i due fondi, di un corso d'acqua di natura pubblica o di una stradina di campagna, facendo venire meno il dato della contiguità fisica e materiale, determina una soluzione di continuità che esclude il diritto di prelazione e di riscatto del confinante.
Dunque, dall'enunciazione di tali principi emerge che la vicinanza materiale dei fondi è presupposto imprescindibile per l'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente riscatto, sicché non è possibile esercitare validamente il diritto senza provvedere all'effettivo recupero della striscia di terreno frapposta tra i due fondi.
Sebbene già da questi rilievi possa desumersi l'insussistenza del diritto in capo all'istante, visto che, come si è detto, non 'rivendica' la proprietà anche delle particelle rimaste originariamente nella titolarità dell'alienante, si ritiene,
comunque, opportuno approfondire se l'interruzione, verificatasi nella specie,
della confinanza tra i due fondi, e dunque la riserva del diritto di proprietà in capo all'alienante, rientri nei poteri dispositivi dell'ente religioso proprietario gravato dalla prelazione o piuttosto rappresenti un meccanismo di elusione della stessa.
In primo luogo, va sottolineato che la legislazione in materia non vieta al proprietario alienante la costituzione di una riserva di proprietà al momento del
14 trasferimento del fondo, non imponendo particolari limiti per l'eccessivo spezzettamento della proprietà fondiaria originariamente unica.
Ne discende, quindi, che i terreni agricoli sono suscettibili di frazionamento anche quando da esso derivi o possa derivare un pregiudizio alla loro "ottimale"
coltivazione secondo criteri razionali, non integrando tale ipotesi un atto nullo,
benché, per effetto del detto frazionamento, non sorga in favore del proprietario di un terreno, confinante con quello rimasto all'originario proprietario, il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n.
817 del 1971.
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5573 del 9.4.2003, ha chiarito che:
< parte, può dare luogo alla nullità del contratto.
Nullità che afferisce al modo d'essere del trasferimento a terzi, se la esclusione dal suo oggetto materiale di strisce o fasce confinarie con il fondo del vicino non corrisponde ad utilità alcuna e si palesa determinato dal fine unico di precludere la applicabilità delle norme imperative in tema di prelazione agraria vanificando, in danno del vicino medesimo, una delle condizioni oggettive (la contiguità fisica dei suoli) per l'investitura di quel diritto potestativo.
Una tale nullità, ancora, non dà luogo alla nullità dell'intero contratto, ma consente, unicamente, al vicino, proprietario coltivatore diretto, di un fondo diviso da quello venduto solo in forza di quella clausola nulla di esercitare il riscatto dell'intero fondo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questa Corte (…) è fermissima nel ritenere che in tema di prelazione agraria, la riserva, da parte del proprietario, in sede di vendita, di una striscia di terreno lungo il confine, diretta a costituire un'artificiosa condizione di distacco tra i fondi, non può valere ad escludere il diritto del confinante all'esercizio del diritto di prelazione (Cass. 9 agosto 1995,
n. 8717).
15 Perché, peraltro, ricorra una tale eventualità non è sufficiente (…) che
l'operazione sia posta in essere anche (o prevalentemente) al fine di escludere il diritto di prelazione del confinante.
È indispensabile, infatti, anche la ricorrenza di un ulteriore - insopprimibile - requisito, del tutto trascurato e ignorato nella specie dai giudici del merito e, in particolare, che la riserva di proprietà da parte del venditore del fondo di una striscia di terreno sul confine non risponda, per lo stesso, ad alcuna apprezzabile utilità (in tale senso, ad esempio, Cass. 9 agosto 1995, n. 8717, cit., in motivazione).
In altri termini occorre che l'alienante si sia riservato la proprietà di una
"striscia" di terreno che per le sue caratteristiche "obiettive" sia "inidonea ad uno sfruttamento coltivo autonomo" (in termini, cfr., ad esempio, Cass. 17 ottobre 1989, n. 4152, in motivazione, che sottolinea come ricorre una tale eventualità qualora la fascia confinaria esclusa dalla vendita sia destinata a rimanere sterile e incolta)>> (corsivi e sottolineatura aggiunti),
ribadendo tale indirizzo anche in pronunce più recenti (cfr. Cass. 6286/2008;
Cass. 25135/2010; Cass. 25747/2015 e, da ultimo, Cass. 25412/2024).
Appare evidente, dunque, che il giudizio sulla sussistenza di tale peculiare ipotesi di invalidità negoziale – ma, si ripete, perché l'esclusione è contenuta quale clausola dell'atto di vendita, postulando la Suprema Corte che con la declaratoria di invalidità di detta clausola il retraente acquisti anche la parte
'sottratta' – lungi dal poter essere basato su semplicistiche presunzioni (quali quelle generalmente ricorrenti nell'ipotesi di scuola in cui il proprietario non procede alla vendita dell'intero terreno, ma riservi a se stesso la titolarità di una porzione minima, estesa per tutta la linea del confine: la c.d. “cintura di castità”),
nella specie non sussistenti, data la conformazione della zona sottratta e la sua estensione (si veda infra), impone uno scrutinio particolarmente delicato di tutti gli indici oggettivamente rilevanti che convergano verso l'obiettiva esclusione di
16 una apprezzabile utilità economica o vantaggio dell'operazione, diverso dal mero scopo di ledere il diritto del prelazionario.
Tale valutazione, nel caso di specie, non può che condurre ad un giudizio favorevole all'effettiva sussistenza di obiettivi e tangibili profili di convenienza economica in favore del Santuario alienante, posto che i lotti di terreno,
identificati con le particelle 5083 e 5085, risultanti all'esito del frazionamento del più ampio terreno già interamente di proprietà del Santuario di EI (e comprensivo anche dei mappali 2, 33, 34, 5084, 5086 e 134 alienati ai fratelli
), presentano una superficie complessiva alquanto estesa (l'una è di are CP_2
2,40, mentre l'altra è di are 13,65, secondo quanto emerge dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte a firma del prof. , tanto da Per_5
risultare sufficientemente visibile sulla planimetria in scala redatta dal consulente di parte, e comunque tale da possedere idonee caratteristiche di autonomia produttiva o colturale.
Le potenzialità di sfruttamento dell'area in questione e la vocazione agricola da essa ricoperta emergono, peraltro, dalla stessa relazione del perito di parte attrice ove si legge, a pagina 12, che su tale striscia di terreno, larga quattro metri ed estesa 0,1605 ettari (corrispondente a circa 1.605 mq) – sebbene di poco inferiore al valore indicato nelle visure catastali –, “si rileva la presenza
sporadica di noci, ulivi ed altre essenze arboree, nonché di aree a seminativo
senza soluzione di continuità con l'area oggetto di vendita”.
Né gli ulteriori elementi compendiati nella menzionata relazione appaiono idonei a suffragare la tesi del difetto di qualsiasi utilità economica dei lotti di terreno in discorso, attesa la genericità e il carattere oltremodo irrilevante delle considerazioni espresse.
17 Ebbene, dalla relazione tecnica si ricava che l'aspetto artificioso del frazionamento discende dall'esiguità della striscia di terreno sottratta, dal suo particolare sviluppo grafico, dall'inidoneità ad uno sfruttamento redditizio, dalla mancanza di qualunque segno di delimitazione dal restante fondo alienato, dalla carente destinazione dell'area a strada di collegamento tra due fondi appartenenti al Santuario, nonché dalla circostanza che il frazionamento sarebbe stato registrato poco prima dell'atto di compravendita del 2017, evidenziando testualmente che:
< superficie irrisoria (0,1605 Ha) che per il suo sviluppo grafico la rende inadatta alla meccanizzazione e alla coltivazione redditizia o ricreazionale. Altresì, la stessa non avrebbe nessuna utilità per l'accesso ai fondi, già ben forniti, né come strada di collegamento, in quanto già ben collegati e serviti da strade comunali, né tantomeno per servire altri fondi della stessa proprietà, non essendoci nelle vicinanze altre proprietà del Santuario.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare una ricerca al catasto terreni per ricostruire la storia delle particelle 5083 (ex 35) e 5085 (ex 80) che costituisco la suddetta striscia di terreno. Si è rilevato che entrambe le particelle derivano da un recente frazionamento registrato con protocollo n. CE0210045 in atti dal 15/11/2016 (allegato E). Tale operazione ha determinato la soppressione delle p.lle 35 e 80 e, di fatto, ha eliminato il contatto reciproco, seppure in maniera artificiosa, tra i fondi lungo la comune linea di demarcazione.>>.
Si evince, però, la mancanza di ogni descrizione accurata circa la morfologia e le caratteristiche dimensionali e funzionali della striscia di terreno che il
Santuario ha trattenuto in proprietà, risultando, al contempo, noto che, per poter affermare il carattere artificioso del frazionamento, non è sufficiente dimostrare che “lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che
non la conduzione dell'intero, originario, complesso” (così in motivazione Cass.
18 25412/2024 cit.).
Né l'assenza di elementi fisici di separazione rispetto all'area venduta, in
mancanza di ogni elemento circa la trasmissione della disponibilità di fatto in
capo agli acquirenti al momento ed in conseguenza della vendita, può essere considerata indice di elusione dell'esercizio del diritto di riscatto, non essendo stata dedotta e, a fortiori, provata una simulazione, 'in minus', dell'atto di acquisto, tanto che l'attore neppure chiede che detta striscia gli sia trasferita per effetto dell'esercizio del retratto.
Inoltre, nemmeno risulta che parte appellante, su cui ricade l'onere probatorio,
abbia fornito ulteriori elementi dai quali possa desumersi la mancanza di ogni utilità dei lotti in questione, non potendo ritenersi idonee anche la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, per la cui ammissione insiste l'appellante, ad assolvere siffatta funzione, poiché appaiono entrambe dirette a provare, sia pure in maniera generica, la eventuale sussistenza degli altri requisiti per l'esercizio del diritto di riscatto, quali la qualifica di coltivatore diretto del confinante,
l'adeguatezza della capacità lavorativa posseduta, l'ausilio dei membri della sua famiglia nonché la coltivazione continuativa del fondo posseduto.
Né a dissimili considerazioni può condurre la circostanza di fatto dedotta nell'antescritto capitolo di prova 6), posto che la stessa si fonda su contenuti generici e irrilevanti, oltre che non contestati dalle parti.
Di fronte a un simile quadro indiziario, appare parimenti insufficiente a dimostrare l'effetto elusivo della prelazione legale una consulenza tecnica d'ufficio diretta eventualmente ad accertare lo stato dei luoghi, come richiesto dall'appellante, risultando gli aspetti morfologici e dimensionali della striscia di terreno scorporata non contestati dalle parti costituite.
19 Dalle considerazioni che precedono risulta, pertanto, accertata e descritta la sussistenza di una autonomia strutturale e funzionale della striscia di terreno che il Santuario di EI ha scorporato dal fondo venduto ai fratelli CP_2
riservandosene la proprietà, sicché va escluso il lamentato carattere fraudolento del frazionamento.
A tale conclusione, occorre aggiungere, si perverrebbe pur volendo ritenere
'utilizzabile' l'atto di compravendita del 28.5.2019 per notaio depositato Per_6
dall'appellante, unitamente al proprio atto di appello.
Sul punto, infatti, si evidenzia che la causa è stata decisa il 9.7.2020 e, perciò,
detta produzione dovrebbe ritenersi contrastante con il divieto di cui all'art. 345
c.p.c., nulla essendo stato dimostrato circa l'incolpevole ignoranza o indisponibilità del documento, considerato che l'udienza in cui la causa è stata riservata a sentenza si è tenuta, con modalità scritta, il 29.4.2020.
In ogni caso, anche, come si è anticipato, aderendo all'indirizzo maggioritario che ammette la produzione in grado di appello di documentazione formatasi successivamente al maturare delle barriere preclusive previste dall'art. 183
comma 6 c.p.c., tale documento invece di giovare alle tesi dell'appellante,
deporrebbe semmai per il contrario.
Nell'atto di vendita anche della “striscia” de qua è stato precisato che “le
particelle 5083 e 5085 del Foglio di mappa 9 e dedotte in atto vengono trasferite
al fine di realizzare una strada di collegamento tra la strada comunale Triflisco e
la strada comunale Zecchiarella onde consentire l'accesso ai ruderi di fabbricato
oggetto della presente compravendita da entrambe le strade. Per tale finalità le
stesse particelle erano state escluse dalla precedente alienazione e trattenute in
proprietà del Santuario”.
20 Sicché, nulla avendo contestato al riguardo l' è smentita proprio la tesi Pt_1
del consulente di parte dell'attore secondo cui essa non aveva alcuna funzione di collegamento con altre proprietà dell'alienante, fermo restando – è ciò sarebbe di per sé sufficiente in base alle coordinate interpretative tracciate in precedenza –
che essa conservava anche una chiara utilizzazione colturale.
C.c.ii.) Da un diverso angolo di visuale si osserva anche che parte appellante ha proposto una domanda di riscatto limitatamente ad una parte del fondo rustico unitariamente alienato agli appellati , che comprendeva, oltre ai fondi CP_2
oggetto di riscatto, anche altri situati nel medesimo comune e riportati in catasto al foglio 14, nonché un ulteriore appezzamento di terreno sito nel comune di
Vitulazio, dovendo evidenziarsi, in proposito, che, secondo l'orientamento consolidato, qualora il proprietario di più fondi agricoli, tutti funzionali all'esercizio di un'azienda agricola unitaria, o, comunque, in previsione di una dismissione utile agli scopi che l'alienante si è prefissato di conseguire, decida di alienarli congiuntamente, il proprietario coltivatore diretto, confinante con alcuni soltanto dei fondi messi in vendita, non può esercitare su di essi alcun diritto di prelazione parziale, ove ciò ostacoli la cessione dell'intero compendio, ovvero determini che la cessione stessa avvenga ad un prezzo globale inferiore a quello pattuito tra il cedente e il terzo (Cass. sez. III, 10.11.2009, n. 23745).
Non può sfuggire, dunque, che tale enunciazione comporti lo spostamento degli equilibri che solitamente governano il sistema di tutela dell'attività
coltivatrice, con riferimento al carattere limitativo alla circolazione dei terreni agricoli, in favore del proprietario-terriero alienante, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale.
Ragionando diversamente, l'interesse dominicale a disporre del proprio diritto
21 sull'intera estensione del compendio agricolo alienato risulterebbe fortemente compromesso dall'esercizio della prelazione parziale del confinante sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, il proprietario sarebbe costretto a mantenere la titolarità di una porzione di fondi priva di autonoma funzionalità e, dall'altro, egli perderebbe la parte del prezzo pattuito afferente a detta porzione.
C.d.) In ogni caso, può aggiungersi che l'attore/appellante-retraente, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., non ha neppure fornito prova esaustiva degli altri requisiti prescritti per l'esercizio del diritto in parola.
In particolare, l'appellante, avendo agito spendendo tale qualità, non ha dimostrato di essere coltivatore diretto, né di coltivare abitualmente il fondo e di possedere adeguata capacità lavorativa, dovendo, in proposito, ricordare che,
secondo l'art. 31 della legge n. 590/1965, i coltivatori diretti sono “coloro che
direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed
all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza
lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente
per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il
governo del bestiame” e che, quanto al requisito dell'abitualità, esso viene inteso come normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario (Cass. sez.
III, 20/01/2006, n. 1107).
Orbene, l'appellante intende provare la sua qualifica di coltivatore diretto con documenti e mediante la prova testimoniale.
22 Quanto ai primi, il fascicolo aziendale conferma che dal 25 febbraio CP_7
2014 l'attività agricola svolta dall'appellante è di “Consulenza Agraria fornita da e e nella Visura CCIAA si legge che dal 17.12.1996 Parte_3 Parte_4
è iscritto nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola e Pt_1
che dall'1.8.2011 svolge anche attività di agriturismo e la qualifica di imprenditore agricolo risulta altresì dalla comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio e dalle fatture contenute nell'allegato n. 14 alla II memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c..
Ebbene, con riferimento alla documentata attività di agriturismo, va evidenziato che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, nulla è dimostrato, ai fini del riscatto, circa la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.
E, infatti, chi esercita attività agrituristica cumula in sé la qualifica di imprenditore agricolo e commerciale, in quanto la destinazione turistica del fondo non ne muta la funzione agricola, essendo comunque diretta a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali e ciò, dunque, non impedisce, di per sé, l'esercizio del diritto di riscatto agrario, purché, però, l'attività di coltivazione prevalga su quella commerciale, venendo altrimenti snaturata la stessa "ratio" dell'istituto (Cass. sez.
III, 13.10.2016, n. 20638).
Riguardo agli altri documenti e, in particolare, al libretto controllo carburante,
va detto che esso nulla contiene in ordine allo svolgimento diretto e abituale da parte del retraente delle attività che portano alla erogazione agevolata del carburante e medesime considerazioni valgono anche per l'autorizzazione fitosanitaria.
Dal documento giustificativo emerge che dal 16.6.2005 al 25.9.2014 CP_8
23 l'appellante ha svolto un'attività relativa alla trasformazione, alla commercializzazione, al confezionamento e all'etichettatura di prodotti biologici,
mentre dall'ispezione fitosanitaria che, tra l'altro, attiene ad un controllo del
18.7.2017 (e, quindi, successivo alla proposizione della domanda giudiziale), si ricava che “al momento non effettua alcuna produzione e Parte_1
commercializzazione di ornamentali preparate e pronte”.
I documenti nn. 11 e 12 nulla contengono in ordine alla coltivazione manuale del fondo da parte dell'appellante, se non che dal 2002 l' versava Pt_1
contributi attraverso il Modello F24 e che in data 17.10.2012 disponeva di un trattore.
Ugualmente irrilevante appare la bolletta di energia elettrica che, essendo costituita da un mero elenco di numeri e dati, privi di qualunque formalità ed attestazione sulla provenienza, non è certamente idonea a provare che Parte_1
svolgesse in maniera diretta le attività di coltivatore diretto.
[...]
A ciò va aggiunto che dal certificato di stato di famiglia (documento n. 15)
emerge che le due figlie dell'Amico ( e sono Persona_7 Persona_8
entrambe nate nell'ottobre 2001, mentre il figlio è nato nel 1998, Persona_9
sicché, come obiettano gli appellati, al 2015, ossia nel biennio antecedente alla vendita del fondo oggetto di riscatto (avvenuta, come detto, il 25.1.2017) avevano rispettivamente 13 e 16 anni e, dunque, verosimilmente non potevano occuparsi dell'attività di coltivazione.
Con riferimento alla prova orale, si rileva come i capitoli contenuti nella richiesta istruttoria riportino fatti già accertati, perché documentati mediante gli atti sopra menzionati, ovvero esprimano contenuti generici, irrilevanti e superflui alla luce delle risultanze processuali.
24 In particolare, non vengono indicate le fasi lavorative cui l' Pt_1
parteciperebbe (guida dei mezzi meccanici, zappatura, preparazione del terreno,
semina, concimazione), né è dato comprendere qual è il fondo direttamente coltivato dall'appellante, atteso che, dapprima, si fa riferimento al fondo sito in
CA (capitolo di prova 2) e, poi, al fondo sito in LL (capitolo di prova 5
della seconda memoria dell'art. 183 c.p.c.).
Inoltre, come eccepito dalle controparti, sussistono incertezze e contraddizioni anche in ordine alla identificazione dei familiari che collaborerebbero nella conduzione agricola, posto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si fa genericamente riferimento al “nucleo familiare”; nella I memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. il soggetto istante afferma di disporre “della collaborazione dei
tre figli, uno dei quali diciannovenne, e del fratello . Può altresì contare Per_2
sulla collaborazione dei nipoti, figli dell'altra sorella”, ma già si è evidenziata l'effettiva età anagrafica dei figli minori;
con le richieste istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. si chiede di provare che egli coltiverebbe il fondo solo “con l'aiuto dei figli”, mentre con l'atto di appello viene nuovamente narrato che l'Amico si avvarrebbe degli altri componenti della famiglia, neppure identificati.
Pertanto, carente risulta la prova della capacità lavorativa dell'appellante e della sua famiglia, circa il rispetto del limite minimo imposto dalla legge,
secondo le colture abitualmente impiantate, a seguito dell'unificazione dei terreni già posseduti e di quello oggetto di retratto, dovendo ribadire, in proposito, che il positivo riscontro della capacità lavorativa deve essere condotto con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità
sociali dell'istituto (cfr. Cass. sez. III, 20/07/2011, n. 15899).
25 In definitiva, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, l'appello appare destituito di fondamento e, per l'effetto, va rigettato.
D- le spese
Le spese del grado seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022, nei minimi per la in ragione CP_3
delle difese svolte rispetto a quelle degli altri contraddittori, per questi ultimi nei minimi per la fase di trattazione, che non ha visto svolgersi attività istruttoria, e al di sotto dei medi, alla luce anche delle considerazioni svolte ex officio dalla corte e in parte della ripetitività delle difese rispetto ai precedenti scritti, specificando che il valore effettivo della controversia, non potendo essere desunto dal prezzo dell'intero compendio immobiliare (pari a € 1.155.000,00 come indicato nell'atto
Per_ di compravendita per notaio del 25.1.2017), considerato che esso riguardava anche altri terreni, mentre qui è stata avanzata domanda di riscatto parziale, né dai criteri individuati dall'art. 15 c.p.c., posto che non si tratta di causa riguardante diritti reali, va ritenuto di valore indeterminato, di non particolare complessità.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02
per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, b1) in favore di e in euro 7.200,00 per compensi CP_1 Controparte_2
26 professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) di
[...]
in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in CP_3
misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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