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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3066/2024
VERBALE DI UDIENZA del 1° aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Domenico Grio e l'Avv. Stefano Grio, i quali impugnano e contestano il dedotto avversario, evidenziando che la costituzione dell' risulta tardiva, nonostante la notifica sia stata CP_1
fatta nei termini, pertanto, rileva l'inammissibilità della produzione documentale di parte resistente, ciò nondimeno, osservano che la comunicazione dei redditi di parte ricorrente era, comunque, nella sfera di conoscibilità dell' avendo lo stesso provveduto alla CP_1
dichiarazione reddituale anno per anno. Trattasi di un indebito assistenziale dove rileva la buona fede dell'accipiens. Concludono, insistendo per l'accoglimento della domanda con condanna di parte resistente al pagamento delle spese e competenze, ivi incluso il contributo unificato, con distrazione a favore degli avvocati antistatari;
Per l'avv. Clelia Condello, per delega dell'Avv. Quarta Rossella, CP_1
impugna e contesta le deduzioni odierne e si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3066 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
( ), (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Domenico
Grio (C.F.: ) e dall'avv. Stefano Grio (C.F.: CodiceFiscale_3 [...]
), giusta procura in atti. C.F._4
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
, con sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro P.IVA_1
tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e difeso, Controparte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio,
Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Quarta Rossella giusta procura in atti . resistente All'udienza del 1° aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,36, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito sulla prestazione categoria INVCIV.
Con ricorso depositato in data31.10.2024, l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità dei provvedimenti di indebito, notificati, entrambi, in data 28/06/2024, dall' di Reggio Calabria, CP_1
con i quali veniva comunicato che l'Istituto aveva provveduto alla riliquidazione della prestazione n. 044-670007105933, Cat. INVCIV e di aver corrisposto in favore dello stesso la somma non dovuta di € 6.785,58, per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2024, informandolo come si evince dal tenore letterale della comunicazione: ”sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. Avverso il provvedimento di indebito veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale in quanto illegittimo, rimasto CP_1
senza risposta. Pertanto, concludeva chiedendo:” Dichiarare non dovute le somme ingiunte dall' giusta nota datata 28/06/2024, pari ad € 6.785,58, asseritamente CP_1
erogate e non dovute a titolo di pensione Cat. INVCIV 044-670007105933, per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2024 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il tutto dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali di lite con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, i quali all'uopo dichiarano di avere anticipato le prime
e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”. Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda, con riferimento alla normativa vigente in materia di indebito pensionistico, laddove vige il principio dell'onere della prova, per cui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto è a carico della parte che esclude la sussistenza dell'indebito. Pertanto, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni indebitamente percepite e per l'effetto rigettare la domanda perché infondata. Vinte le spese”.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
«In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Ric. 2021 n. 06305 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- Corte di Cassazione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Va evidenziato come con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro torna a parlare di indebiti assistenziali, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge N. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.. Il Supremo Collegio, infatti, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del
09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), nel respingere il ricorso dell' avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva in CP_1
parte accolto la richiesta di annullamento dell'indebito proposta dall'assistito, ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n.
326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n.
12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n.
13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Nella specie non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo del pensionato, e pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, dovrebbe comunque ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione, oggetto di contestazione . In definitiva, in ragione della ritenuta assenza di dolo di parte ricorrente l' non può dirsi abilitato ad ottenere la restituzione di alcuna CP_1
somma indebitamente percepita.
Ancora, ritiene questo Tribunale che nel provvedimento di recupero, emesso in via amministrativa dall'Ente previdenziale, debbano essere richiamati i tratti essenziali della richiesta della restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza, vedi le varie comunicazioni (Mod. TE08), che questo giudicante ritiene atti interni dell'Ente.(cfr. Cass. N.198 del 5 gennaio 2011).
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 31.10.2024 nei confronti dell' ogni diversa domanda ed CP_1
eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di €
d € 6.785,58 richiesta dall' e, conseguentemente, condanna l' alla CP_1 CP_1
restituzione delle somme eventualmente riscosse;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.305,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi 1° Aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3066/2024
VERBALE DI UDIENZA del 1° aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Domenico Grio e l'Avv. Stefano Grio, i quali impugnano e contestano il dedotto avversario, evidenziando che la costituzione dell' risulta tardiva, nonostante la notifica sia stata CP_1
fatta nei termini, pertanto, rileva l'inammissibilità della produzione documentale di parte resistente, ciò nondimeno, osservano che la comunicazione dei redditi di parte ricorrente era, comunque, nella sfera di conoscibilità dell' avendo lo stesso provveduto alla CP_1
dichiarazione reddituale anno per anno. Trattasi di un indebito assistenziale dove rileva la buona fede dell'accipiens. Concludono, insistendo per l'accoglimento della domanda con condanna di parte resistente al pagamento delle spese e competenze, ivi incluso il contributo unificato, con distrazione a favore degli avvocati antistatari;
Per l'avv. Clelia Condello, per delega dell'Avv. Quarta Rossella, CP_1
impugna e contesta le deduzioni odierne e si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3066 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
( ), (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Domenico
Grio (C.F.: ) e dall'avv. Stefano Grio (C.F.: CodiceFiscale_3 [...]
), giusta procura in atti. C.F._4
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
, con sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro P.IVA_1
tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e difeso, Controparte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio,
Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Quarta Rossella giusta procura in atti . resistente All'udienza del 1° aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,36, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito sulla prestazione categoria INVCIV.
Con ricorso depositato in data31.10.2024, l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità dei provvedimenti di indebito, notificati, entrambi, in data 28/06/2024, dall' di Reggio Calabria, CP_1
con i quali veniva comunicato che l'Istituto aveva provveduto alla riliquidazione della prestazione n. 044-670007105933, Cat. INVCIV e di aver corrisposto in favore dello stesso la somma non dovuta di € 6.785,58, per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2024, informandolo come si evince dal tenore letterale della comunicazione: ”sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. Avverso il provvedimento di indebito veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale in quanto illegittimo, rimasto CP_1
senza risposta. Pertanto, concludeva chiedendo:” Dichiarare non dovute le somme ingiunte dall' giusta nota datata 28/06/2024, pari ad € 6.785,58, asseritamente CP_1
erogate e non dovute a titolo di pensione Cat. INVCIV 044-670007105933, per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2024 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il tutto dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali di lite con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, i quali all'uopo dichiarano di avere anticipato le prime
e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”. Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda, con riferimento alla normativa vigente in materia di indebito pensionistico, laddove vige il principio dell'onere della prova, per cui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto è a carico della parte che esclude la sussistenza dell'indebito. Pertanto, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni indebitamente percepite e per l'effetto rigettare la domanda perché infondata. Vinte le spese”.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
«In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Ric. 2021 n. 06305 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- Corte di Cassazione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Va evidenziato come con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro torna a parlare di indebiti assistenziali, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge N. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.. Il Supremo Collegio, infatti, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del
09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), nel respingere il ricorso dell' avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva in CP_1
parte accolto la richiesta di annullamento dell'indebito proposta dall'assistito, ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n.
326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n.
12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n.
13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Nella specie non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo del pensionato, e pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, dovrebbe comunque ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione, oggetto di contestazione . In definitiva, in ragione della ritenuta assenza di dolo di parte ricorrente l' non può dirsi abilitato ad ottenere la restituzione di alcuna CP_1
somma indebitamente percepita.
Ancora, ritiene questo Tribunale che nel provvedimento di recupero, emesso in via amministrativa dall'Ente previdenziale, debbano essere richiamati i tratti essenziali della richiesta della restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza, vedi le varie comunicazioni (Mod. TE08), che questo giudicante ritiene atti interni dell'Ente.(cfr. Cass. N.198 del 5 gennaio 2011).
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 31.10.2024 nei confronti dell' ogni diversa domanda ed CP_1
eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di €
d € 6.785,58 richiesta dall' e, conseguentemente, condanna l' alla CP_1 CP_1
restituzione delle somme eventualmente riscosse;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.305,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi 1° Aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo