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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Assegno sociale In nome del Popolo italiano Indebito TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 109/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Roberto Marsilia) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 07 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/01/2020 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento RK2
68963584478-7 dell'importo di euro 4.665,92, emessa dall' di Perugia in data CP_1
03/12/2019 e comunicata a mezzo posta il 07/01/2020, con cui è stata richiesta la restituzione di rate di pensione sociale erogate alla de cuius in Persona_1
misura asseritamente superiore a quella spettante.
A sostegno della domanda il ricorrente, presumendo che la causale di natura reddituale posta dall' alla base dell'azione di ripetizione dell'indebito CP_1
riguardasse redditi relativi al periodo 01/01/2013-30/01/2015 derivanti dalla locazione dell'immobile sito in Napoli alla II Traversa Tommaso De Amicis, 27/B, ha eccepito:
- la genericità dell'intimazione non essendo in essa specificati i motivi posti a fondamento della domanda di ripetizione;
P a g . 1 | 13 - la prescrizione quinquennale del credito per l'anno 2013 fino al dicembre 2014;
- la duplicazione della richiesta restitutoria, avendo ricevuto dall' la notifica di CP_1
altra intimazione relativa al periodo 01/01/2014-30/11/2015, comprendente parte del periodo dell'intimazione impugnata;
- la propria carenza di legittimazione passiva, avendo l' avanzato la richiesta CP_1
restitutoria nei suoi confronti quale erede di Persona_1
- l'assenza, in ogni caso, del dolo in capo alla de cuius non avendo Persona_1 quest'ultima mai percepito i canoni di locazione del suddetto immobile concesso in data 16/04/2013 in locazione ad uso abitativo ai signori e Parte_2 Parte_3
al canone mensile di euro 660,00 mensili, stante la morosità dei conduttori
[...]
conclamata dal Tribunale di Napoli con ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa nel mese di gennaio 2016;
- l'inerzia dell' che avrebbe ben potuto procedere a verificare il reddito CP_1 percepito dalla beneficiaria e interrompere l'erogazione della prestazione assistenziale.
Su tali premesse, il ricorrente ha così concluso:
“- Sospendere preliminarmente, dato il grave pericolo che deriverebbe all'opponente, l'esecutorietà dell'atto di ingiunzione emesso dall' e qui CP_1
impugnato, in considerazione della duplicazione di richiesta per un parziale periodo.
- Accertare e dichiarare per tutti gli esposti motivi, la carenza di legittimazione del ricorrente, l'intrasmissibilità e/o l'inesistenza del credito come vantato dall' il CP_1
tutto per nullità, illegittimità, violazione di legge, decadenza e prescrizione del credito. Ed in subordine
- Accertare e dichiarare per tutti gli esposti motivi, l'inesistenza del credito e
l'intervenuta decadenza da parte dell' di esigere il pagamento delle presunte CP_1 somme per violazione della procedura di formazione dell'ingiunzione innanzi eccepita e contestata e quindi annullare l'atto impugnato.
- In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' evidenziando che, nell'ambito delle campagne CP_1
RED, aveva richiesto alla defunta (rispettivamente, con note del Persona_1
P a g . 2 | 13 20/05/2013 e del 01/09/2024) di comunicargli i dati reddituali relativi agli anni di imposta 2012 e 2013.
Non avendo l'assistita riscontrato le suddette richieste, l' ha precisato: CP_2
- che, con ricostituzione del 19/12/2014 (consegnata alla destinataria in data
15/01/2015) aveva rideterminato, sulla base dei redditi percepiti dal Persona_1
nel 2012, l'importo e la relativa maggiorazione della pensione dalla medesima goduta, emergendo un pagamento indebito di euro 5.190,21, la cui restituzione era stata richiesta all'assistita con nota del 14/04/2015, recapitata in data 28/04/2015; a seguito delle trattenute sull'assegno sociale, effettuate nel corso del tempo, era residuato un indebito di euro 4.665,92 richiesto all'erede con Parte_1
l'intimazione di pagamento RK2 68963584478-6;
- che, rispetto ai Redditi 2013, con ricostituzione del 31/10/2015 (comunicata a in data 02/12/2015), difettando i requisiti reddituali di legge e Persona_1
tenendo conto della riduzione degli importi conseguenti alla precedente ricostituzione, aveva revocato l'assegno sociale a decorrere dal 2014 comunicando l'esistenza del conseguente indebito pari a euro 4.014,05 di cui aveva chiesto nuovamente la restituzione con missiva del 16/03/2019 ed a cui era seguita in data
17/04/2019 la richiesta da parte di tramite il fratello delegato, di Persona_1
una rateizzazione del pagamento;
- di avere in data 28/07/2017 nuovamente riconosciuto a su Persona_1
domanda presentata dalla medesima in data 28/07/2017 in quanto non più percettrice di redditi da locazione, l'assegno sociale con decorrenza dal mese di agosto 2017, provvedimento non impugnato dall'assistita.
A sostegno della propria richiesta di ripetizione dell'indebito, l' resistente ha CP_2
richiamato la disciplina legislativa applicata alla fattispecie, per come risultante dall'art. 13, comma secondo, della Legge n. 412/1991 e dall'art. 35, commi ottavo e
10 bis del D.L. n. 207/2008, nonché l'art. 15 primo comma del D.L. n. 78/2009.
Contestata la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, per essere applicabile al credito generato dall'indebito generatosi nel 2015 l'ordinario termine di prescrizione decennale, l' convenuto ha concluso chiedendo il rigetto del CP_2
ricorso.
P a g . 3 | 13 Sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, con provvedimento emesso in data 24/07/2020 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al N.R.G. 110/2020, introdotto da avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. RK2 68963584477-6, anch'essa comunicata in data 07/01/2020 e relativa all'indebito di euro 4.104,05 contestato dall' per il periodo CP_1
01/01/02014-30/11/2015.
Nel procedimento riunito, il ricorrente ha sviluppato argomentazioni identiche a quelle esposte nel giudizio portante, iscritto al N.R.G. 109/2020; a sua volta, anche la linea difensiva svolta dall' è stata, sostanzialmente, analoga a quella sviluppata CP_1 nel giudizio portante, avendo l' contestato le varie eccezioni svolte dal CP_2 ricorrente e precisato le ragioni poste a fondamento dell'intimazione di pagamento, derivate dal superamento, da parte dell'assistita, del limite reddituale di legge, avendo quest'ultima percepito negli anni di imposta 2013 e 2014 redditi ulteriori da locazione di immobile di proprietà, pari ad euro 7.410,00 per ciascuno dei due anni, senza tuttavia averli mai comunicati all' . CP_1
Tenuto conto delle due separate iniziative giudiziali avviate dal ricorrente nello stesso giorno e con attribuzione di due N.R.G. l'uno conseguente all'altro, l' ha, CP_1
infine, eccepito l'inammissibilità della domanda stante l'indebito frazionamento delle cause in assenza di un interesse concreto ad agire separatamente.
Con ordinanza del 07/07/2021 l'originaria giudice assegnataria ha disposto rinvio per la discussione orale assegnando alle parti un termine per note difensive.
Con decreto del 18/09/2023 la causa è stata delegata allo scrivente per la sua trattazione e definizione ed è pervenuta all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, dopo un rinvio disposto all'esito dell'udienza del
09/12/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ È bene premettere che, per quanto dedotto dalle parti, la ripetizione operata dall' nei confronti dell'odierno ricorrente, quale erede di in quanto tale Persona_1
passivamente legittimato, si riferisce esclusivamente ai ratei dell'assegno sociale erogati nel periodo 01/01/2013-30/01/2015 (intimazione di pagamento RK2
68963584478-7) e nel periodo 01/01/2014-30/11/2015 (intimazione di pagamento
RK2 68963584477-6); in base a quanto espressamente riportato nelle due suddette
P a g . 4 | 13 intimazioni, la ripetizione degli indebiti di cui è causa discende dai redditi denunciati dalla dante causa del ricorrente relativamente ai periodi di imposta 2012 e 2013.
Sebbene in atti risultino prodotti dall' i Modelli 730 comunicati dalla de cuius CP_1
all'amministrazione finanziaria per i soli periodi di imposta 2013 e 2014 (v. doc. n.
17 e doc. n. 18 allegati alla memoria di costituzione nel giudizio portante e i CP_1
docc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria di costituzione nel procedimento riunito) e CP_1
non il Modello 730 relativo al periodo di imposta 2012, deve considerarsi circostanza incontestata e non contrastata da avversa documentazione che per i suddetti anni di imposta 2012-2103 abbia dichiarato all'amministrazione finanziaria Persona_1
un reddito annuale da locazione di immobile di proprietà pari ad euro 7.410,00 come anche che, a fronte delle richieste ad essa indirizzate dall' (doc. n. 15 e doc. n. CP_2
16 allegati alla memoria di costituzione ), non abbia eseguito le relative CP_1
comunicazioni all' in occasione delle annuali campagne RED. CP_1
Devono ritenersi circostanze non contestate anche quella che il ricorrente sia erede di e che quest'ultima, per gli anni di imposta sopra detti, abbia in ogni Persona_1
caso superato il limite reddituale di legge incidente sull'assegno sociale in godimento e relativa maggiorazione.
Ne deriva che l'indebita percezione dell'assegno sociale per superamento dei limiti reddituali deve considerarsi pacifica, non avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi del diritto della de cuius a percepire (recte, trattenere) l'assegno sociale
(ed, eventualmente, le relative maggiorazioni) dovendosi rammentare che, secondo l'orientamento del S.C., “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lavoro, 2739/2016; n. 4612/2006, Cass, sez. unite, n.
18046/2010); tale principio giurisprudenziale comporta necessariamente anche il rigetto delle eccezioni di genericità delle intimazioni impugnate, sollevate dalla difesa di parte ricorrente in entrambi i giudizi riuniti, come anche le eccezioni circa una presunta duplicazione della richiesta di ripetizione degli indebiti, atteso che, non essendo contestata l'erogazione a delle somme poi chieste in Persona_1
P a g . 5 | 13 restituzione dall' , incombeva sull'odierno ricorrente la dimostrazione CP_1 dell'esistenza di fatti costitutivi del diritto della de cuius a conseguire, integralmente o in parte, le prestazioni erogate, rientrando in tale onere probatorio anche quello di dimostrare l'esistenza di errori di calcolo da parte dell' resistente o di una CP_2
diversa misura dell'ulteriore reddito percepito per la locazione da immobile di proprietà.
Non assume alcun rilievo il (peraltro tardivo in quanto dedotto per la prima volta solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17/02/2023, e, dunque, inammissibile) disconoscimento delle firme sulle cartoline di ricevimento del
22/04/2015 e del 27/11/2015 (riferibili ai solleciti di pagamento del 14/04/2015 e del
06/03/2019, aventi ad oggetto i due indebiti di cui è causa: cfr., doc. n. 8 e doc. n. 9 del fascicolo di parte ,), in quanto per togliere valore e riferibilità di tali CP_1
sottoscrizioni sarebbe occorsa una querela di falso a fronte della valenza certificativa attribuibile alle attestazioni ivi apposte da parte dell'agente postale quale esercente di un pubblico servizio.
Ciò premesso, per quanto riguarda la prestazione goduta dalla ricorrente e tenuto conto delle deduzioni delle difese, in punto di diritto appare opportuno premettere quanto segue.
L'art. 52 della legge n. 88/1989 prevede:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
P a g . 6 | 13 A sua volta, l'art. 13, primo comma, della legge 412/1991 prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come noto, la pensione sociale richiamata dall'art. 52 della legge n. 88/1989 è una prestazione erogata a tutti i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale ultrasessantacinquenni privi di reddito, sostituita, a partire dal 1996, dall'assegno sociale regolato dall'art. 3, commi sesto e settimo, della legge n. 335/1995, secondo cui “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non
P a g . 7 | 13 si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modificazioni e integrazioni”.
Questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “…il riferimento dell'art. 52 della legge n. 88/1989 alla pensione sociale, deve intendersi rivolto oggi, in forza dell'espresso rinvio effettuato dalla disciplina istitutiva della prestazione, all'assegno sociale” (Sentenza n. 236/2023 del 19/09/2023, dott. Medoro).
Occorre, peraltro, opportunamente precisare che altra giurisprudenza di questa sezione ha invece ritenuto che la prestazione dell'assegno sociale “riveste natura assistenziale” facendo, conseguentemente, “applicazione dei principi della Suprema
Corte relativi all'irripetibilità dell'indebito assistenziale” (Tribunale di Perugia,
Sezione lavoro, Sentenza n. 188/2023 del 21/06/2023, dott. Cervelli).
Sul punto, va ulteriormente osservato che secondo Cassazione 20/05/2021, n. 13915
l'assegno sociale andrebbe assoggettato al regime dell'indebito assistenziale (così anche Cassazione 12608/2020); in particolare, con la pronuncia n. 13915/2021 la
Suprema Corte è giunta a tale conclusione attraverso un'operazione di svalutazione del rinvio operato dall'art. 52 della legge n. 88/1989 avendo, in estrema sintesi, sostenuto che l'utilizzo del termine “assegno” invece termine “pensione” operato
P a g . 8 | 13 dall'art. 3, comma 7, della legge n. 335/1995 (che ha previsto l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale) è novità sostanziale avendo trasformato da definitiva (pensione) a provvisoria (assegno) la natura della prestazione, con conseguente inapplicabilità all'assegno sociale della disciplina dell'art. 52 sopra detto e delle previsioni della legge 412/91, che riguardano invece l'ipotesi dell'indebito previdenziale pensionistico.
In ogni caso, per le ragioni che si preciseranno di seguito, la presente decisione può prescindere dalla controversa questione della qualificazione giuridica dell'assegno sociale, rilevando invece la conoscibilità o meno da parte dell' dei redditi CP_1
percepiti negli anni 2012 e 2013 da e, parallelamente, sotto il Persona_1
profilo soggettivo, il rispetto da parte di quest'ultima degli oneri di segnalazione all'Istituto erogatore della prestazione di fatti incidenti sulla stessa.
Venendo infatti al caso di specie, è pacifico che beneficiava del Persona_1
trattamento dell'assegno sociale numero 04000108 con decorrenza dal 1999 nonché della relativa maggiorazione.
È altresì incontestabile che la liquidazione e ricostituzione la prestazione in godimento alla ricorrente sia collegata al proprio reddito applicandosi alla fattispecie quanto previsto dal già citato art. 35, comma 8, del D. L. n. 207 del 2008, secondo cui “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”.
Per quanto sopra già anticipato, per i due anni di imposta 2012 e Persona_1
2013 deve considerarsi percettrice di redditi derivanti dalla locazione di un suo immobile ad uso abitativo;
in quanto tale, era tenuta a presentare all'amministrazione finanziaria le relative dichiarazioni dei redditi.
Di tali redditi l' non poteva essere ovviamente a conoscenza diretta, in quanto CP_1
non destinatario delle suddette dichiarazioni.
P a g . 9 | 13 A giudizio dello scrivente, tenuto conto del testuale riferimento nell'art. 15 del D.L.
n. 78/2009 (di seguito richiamato) sia alle prestazioni sia alle prestazioni previdenziali sia a quelle assistenziali, alla fattispecie è dunque applicabile, il secondo comma dell'art. 13 della legge 412/1991 che prevede a carico dell'Istituto di previdenza ed assistenza l'onere di verificare annualmente il reddito dell'assicurato e di procedere al recupero entro l'anno successivo:
“2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
pur se a ciò sollecitata, non ha provveduto a comunicare all' i Persona_1 CP_1 propri redditi nell'ambito delle campagne RED 2012 e 2013, conseguendone l'omessa segnalazione di fatti incidenti sulla misura della prestazione goduta, fattispecie che, in ipotesi, ben potrebbe rappresentare una condotta omissiva atta ad escludere il coefficiente soggettivo della buona fede in capo alla medesima, abilitando l'ente previdenziale alla ripetizione dell'indebito.
In ogni caso, la circostanza della mancata comunicazione dei redditi in occasione
CP_ delle campagne RED, di fatto, ha comportato che l' poteva procedere all'attività di controllo dei fatti reddituali incidenti sulla prestazione in corso solo dopo aver ottenuto dall'amministrazione finanziaria la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi della beneficiaria relativi ai due suddetti periodi di imposta, trattandosi di dati di cui l' non aveva diretta conoscenza e dovendosi osservare che la verifica CP_2
annuale della situazione reddituale dei beneficiari può riguardare solo dati conosciuti o conoscibili mentre, per quelli non conosciuti, il termine per la verifica può partire solamente dalla loro acquisizione tramite altre amministrazioni pubbliche.
Nello specifico, al fine di consentire le verifiche annuali previste dall'art. 13 della legge n. 412/1991, l'art. 15 del Decreto Legge n. 78/2009 dispone:
“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli CP_1
P a g . 10 | 13 altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che ha presentato Persona_1 all'amministrazione finanziaria il Modello 730 relativo al periodo di imposta 2013 in data 25/09/2014, mentre ha presentato il Modello 730 relativo al periodo di imposta
2014 in data 30/09/2015.
Pur mancando in atti il Modello 730 relativo al periodo di imposta 2012, è da ritenere che lo stesso, a tutto voler concedere, sia stato presentato da nel Persona_1
settembre del 2013.
Ne deriva che, in mancanza di invio da parte di all' delle Persona_1 CP_1
comunicazioni tramite modello RED, rispettivamente con riferimento a ciascuno dei suddetti anni di imposta, l' poteva venire a conoscenza di tali fonti reddituali, CP_2
tramite l'amministrazione finanziaria, solo a partire dai mesi di settembre 2013 e
2014, da cui devono considerarsi decorrenti i termini di legge posti a carico dell' per eseguire i suddetti controlli annuali sui fatti reddituali incidenti sulla CP_2
prestazione erogata e provvedere di conseguenza entro l'anno successivo.
Sul punto, va precisato che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezione L
Civile, con Sentenza 24 gennaio 2012, n. 953, la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 13 della legge n. 412/1991 fa riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero;
e solo il superamento di questo secondo termine è idoneo a estinguere il diritto, riguardando la decadenza di cui alla suddetta norma il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, “rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo”.
In altri termini, ciò che rileva è che il recupero da parte dell' avvenga entro CP_1
l'anno successivo entro il quale l'ente aveva l'onere di effettuare la verifica:
P a g . 11 | 13 “Pertanto l'articolo 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero”.
Ciò precisato, nel caso di specie, con riferimento alle prestazioni rispetto alle quali incidevano i redditi del 2012, da ritenersi conoscibili dall' già dal settembre CP_1
2013, il primo provvedimento di ricostituzione (riportante un indebito di euro
5.190.21, poi ridottosi ad euro 4.665,92) risulta emesso dall'Istituto in data
19/12/2014, spedito in data 12/01/2015 e ricevuto da in data Persona_1
15/01/2015 (doc. n. 7 del fascicolo di parte ), cui aveva fatto seguito il CP_1
successivo sollecito di pagamento del 14/04/2015, pervenuto alla destinataria in data
28/04/2015 (doc. n. 8 del fascicolo di parte ). CP_1
Per le prestazioni condizionate dal dato reddituale del 2013, da ritenersi conoscibile dall' già nel settembre 2014, la ricostituzione e la conseguente revoca sono state CP_1
poste in essere dall' resistente con provvedimento del 31/10/2015 (riportante CP_2
un indebito di euro 4.014,05), inviato in data 27/11/2015 e ricevuto dal
[...]
in data 02/12/2015 (doc. n. 9 del fascicolo di parte ). Per_1 CP_1
Ne deriva che, a giudizio dello scrivente, l' non ha rispettato il suddetto termine CP_1
decadenziale per procedere al recupero dell'indebito di euro 5.190,21 contestato con riferimento al superamento dei limiti reddituali per l'anno di imposta 2012, mentre detto termine è stato rispettato con riferimento all'indebito di euro 4.014,05 calcolato sulla base dei dati reddituali relativi all'anno di imposta 2013, pur se tenendo conto degli importi già ridotti con la precedente ricostituzione.
Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, dovendosi, in ogni caso, applicare all'indebito oggettivo la prescrizione decennale, ne consegue l'accoglimento del ricorso iscritto al N.R.G. 109/2020 relativo all'indebito di euro 4.665,92, mentre deve essere rigettato il ricorso riunito iscritto al N.R.G. 110/2020 relativo all'indebito di euro 4.104,05.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante la reciproca soccombenza, deve essere disposta tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite dei due giudizi riuniti.
P.Q.M.
P a g . 12 | 13 il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni altra domanda e/o eccezione disattese, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso iscritto al N.R.G. 109/2020 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da con riferimento all'intimazione di pagamento RK2 Parte_1
68963584478-7 dell'importo di euro 4.665,92, emessa dall' di Perugia in data CP_1
03/12/2019 e comunicata a mezzo posta il 07/01/2020;
- rigetta il ricorso riunito iscritto al N.R.G. 110/2020;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia 07 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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