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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1153/2024, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. ALFARANO PIER GIUSEPPE
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. COMITO DAMIANO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024 , i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29/12/2021 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti vivranno nelle rispettive dimore di proprietà prestandosi mutuo e reciproco rispetto;
2) ognuno provvederà al proprio mantenimento;
I ricorrenti danno altresì atto di aver tra loro risolto ogni questione di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatta eccezione per il pagamento di € 10.000,00 quale residuo del prezzo di cessione del 50% della casa coniugale, che sono attualmente corrisposti dalla sig.ra al sig. come da separati CP_2 CP_1 accordi ”.
Ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il
Tribunale provvede in conformità, riqualificata la domanda come di scioglimento del matrimonio (trascritto nella parte prima dei Registri di matrimonio), ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio da in CP_1 Controparte_2
Roma, in data 8.3.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, parte 1, serie 053, atto n. 00035, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il
Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presenta senza;
nulla sulle spese.
Roma 29.10.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1153/2024, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. ALFARANO PIER GIUSEPPE
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. COMITO DAMIANO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024 , i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29/12/2021 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti vivranno nelle rispettive dimore di proprietà prestandosi mutuo e reciproco rispetto;
2) ognuno provvederà al proprio mantenimento;
I ricorrenti danno altresì atto di aver tra loro risolto ogni questione di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatta eccezione per il pagamento di € 10.000,00 quale residuo del prezzo di cessione del 50% della casa coniugale, che sono attualmente corrisposti dalla sig.ra al sig. come da separati CP_2 CP_1 accordi ”.
Ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il
Tribunale provvede in conformità, riqualificata la domanda come di scioglimento del matrimonio (trascritto nella parte prima dei Registri di matrimonio), ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio da in CP_1 Controparte_2
Roma, in data 8.3.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, parte 1, serie 053, atto n. 00035, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il
Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presenta senza;
nulla sulle spese.
Roma 29.10.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi