Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di notifica dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, l'orientamento giurisprudenziale, affermato a seguito delle Sezioni Unite n. 29290 del 2008, per il quale detta notifica è valida ed efficace (mentre in precedenza era considerata nulla), comporta che i destinatari della notifica di una sola copia dell'atto di appello, che, prima di detto intervento, per aver ritenuto inoperante la decadenza per inosservanza del termine di proposizione dell'appello incidentale, avevano spiegato appello autonomo successivamente alla scadenza del termine, non possono restare pregiudicati dal mutamento ermeneutico, versandosi in ipotesi di "overruling", sicché trova applicazione il principio di effettività dei mezzi di azione e difesa a tutela della parte che abbia fatto incolpevole affidamento sull'interpretazione corrente al momento del comportamento rivelatosi, "ex post", difforme dalla corretta regola processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 26541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26541 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2097/2011 proposto da:
AZIENDA USL ROMA E - 04736011000, in persona del direttore generale pro tempore Dott.ssa SABIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato SI MO Giovanni Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ER NA [...], RL PI
[...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSIO GI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN [...], CI NC, PA IO [...], AXA ASSICURAZIONI SPA, AI PA O VA [...], UGF ASSICURAZIONE SPA (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA), UGF ASSICURAZIONE SPA (già AURORA ASSICURAZIONE SPA);
- intimati -
nonché da
UGF ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL SPA) quale società incorporante della AURORA ASSICURAZIONI SPA, già WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa GIGLIOTTI GIOVNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARIA CORBÒ che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA USL ROMA E, DE PI ER [...], NA NN [...], NA NI
[...], CI NC, AI PA O VA [...], PA IO
[...], AXA ASSICURAZIONI SPA, ER NA, RL PI, UGF ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
nonché da
AI VA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TASSONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TASSONI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA USL ROMA E, DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN
[...], CI NC, ER NA
[...], RL PI [...], PA IO [...], UGF ASSICURAZIONI SPA (già AURORA SPA), UGF ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL SPA), AXA ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
nonché da
AZIENDA USL ROMA E - 04736011000 in persona del direttore generale pro tempore Dott.ssa SABIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO SI MO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
- ricorrente incidentale -
contro
DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN [...], AXA ASSICURAZIONI SPA, PA IO [...], AI VA, UGF ASSICURAZIONI SPA (già AURORA ASSICURAZIONI SPA), UGF ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL SPA), CI NC, ER NA [...], RL PI [...];
- intimati -
nonché da
NA NN [...], DE PI ER [...], NA NI [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO NA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DEL SIGNORE giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti incidentali -
contro
AZIENDA USL ROMA E - 04736011000, CI NC, ER NA [...], RL PI [...], AXA ASSICURAZIONI SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA 02705901201 (già AURORA ASSICURAZIONI SPA), UGF ASSICURAZIONI SPA (già COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA), PA IO [...], AI VA [...];
- intimati -
nonché da
AZIENDA USL ROMA E - 04736011000, in persona del direttore generale pro tempore Dott.ssa SABIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO SI MO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
- ricorrente incidentale -
contro
DE PI ER, NA NN, NA NI, AXA ASSICURAZIONI SPA, PA IO [...], AI VA [...], CI NC, ER NA [...], RL PI [...], UGF ASSICURAZIONI SPA 02705901201 (già AURORA ASSICURAZIONI SPA), UGF ASSICURAZIONI SPA (già COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA);
- intimati -
nonché da
PA IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA USL RM E, DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN [...], CI NC, AI VA [...], ER NA [...], RL PI [...], UGF ASSICURAZIONI SPA (già AURORA ASSICURAZIONI SPA) 02705901201, AXA ASSICURAZIONI SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA 02705901201 (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA);
- intimati -
nonché da
AZIENDA USL ROMA E - 04736011000 in persona del direttore generale pro tempore Dott.ssa SABIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO SI MO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
- ricorrente incidentale -
contro
DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN [...], AXA ASSICURAZIONI SPA, PA IO, UGF ASSICURAZIONI SPA (già AURORA ASSICURAZIONI SPA) 02705901201, UGF ASSICURAZIONI SPA 02705901201 (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA), AI VA [...], CI NC, ER NA
[...], RL PI [...];
- intimati -
nonché da
AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dott. RAINÒ MAURIZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN [...], AZIENDA USL ROMA E - 04736011000, CI NC, ER NA
[...], RL PI [...], PA IO [...], UGF ASSICURAZIONI SPA 02705901201 (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA), UGF ASSICURAZIONI SPA (già AURORA ASSICURAZIONI SPA), AI PA O VA
[...];
- intimati -
nonché da
AZIENDA USL ROMA E - 04736011000 in persona del direttore generale pro tempore Dott.ssa SABIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO SI MO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
- ricorrente incidentale -
contro
DE PI ER [...], NA NI [...], NA NN [...], AXA ASSICURAZIONI SPA, CI NC, ER NA
[...], RL PI [...], PA IO [...], UGF ASSICURAZIONI SPA 02705901201 (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA), UGF ASSICURAZIONI SPA (già AURORA ASSICURAZIONI SPA), AI VA [...];
- intimati -
avverso la sentenza n. 1799/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2010 R.G.N. 158/2006 e 5517/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;
udito l'Avvocato IO D'ALESSIO; udito l'Avvocato SABINA PERUGINI per delega;
udito l'Avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL;
udito l'Avvocato FRANCESCO TASSONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale degli eredi NA con assorbimento degli altri motivi, per l'inammissibilità del ricorso incidentale AI, per il rigetto del ricorso principale e di tutti gli altri restanti ricorsi incidentali, assorbito il ricorso incidentale di ASL nei confronti di AXA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nell'anno 2000, Di RO RA, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore CO NI e CO NN, tutti eredi di CO EP, ricoverato presso l'Ospedale S. Spirito di Roma e deceduto per omessa diagnosi di addome acuto, con successiva perforazione ed infarto intestinale, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, CE NC, primario del reparto terapia intensiva cardiologica (nei cui confronti successivamente rinunziavano alla domanda), e l'Ospedale S. Spirito, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per il decesso del congiunto. L'Azienda ASL Roma E, quale gestore dell'Ospedale S. Spirito, si costituiva contestando la domanda e formulando, in subordine, domanda di regresso nei confronti del CE.
Si costituiva anche quest'ultimo, eccependo, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto gli attori non gli avevano mai attribuito alcuna responsabilità nell'accadimento dell'evento dannoso e rilevando che l'unità intensiva cardiologica non aveva alcuna competenza per l'omissione di un intervento chirurgico all'addome; negava ogni sua colpa professionale;
in subordine chiedeva di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore per la responsabilità civile, la NI S.p.A., che chiamava in causa;
chiamava, altresì, in causa i medici chirurghi dell'Ospedale S. Spirito, ER NA, PL RE, RL RO e IN GI, intervenuti nella cura del CO, senza formulare nei confronti di questi ultimi alcuna domanda;
chiedeva la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.. Si costituiva il Dottor PL contestando la domanda ed eccependo la prescrizione.
I Dottori ER e RL si costituivano eccependo la nullità della chiamata in causa per omessa indicazione del petitum e, nel merito, la prescrizione e negando ogni loro responsabilità;
chiedevano la condanna degli attori e del CE ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno derivante da lesione alla propria immagine e al proprio decoro professionale e, in subordine, la sola ER chiedeva di essere tenuta indenne dal suo assicuratore per la r.c., la AXA S.p.a, che chiamava poi in causa.
Si costituiva il IN eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa per omessa indicazione del petitum e, nel merito, l'assenza di ogni sua responsabilità; in via riconvenzionale chiedeva la condanna del CE ex art. 96 c.p.c.; in subordine chiedeva di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c., la Winterthur S.p.a., che provvedeva a chiamare in causa. La NI S.p.A. si costituiva negando qualsiasi responsabilità del proprio assicurato (CE).
L'AXA S.p.a. si costituiva eccependo l'inoperatività del contratto, in quanto stipulato con clausola "a secondo rischio", nel merito negando anch'essa qualsiasi responsabilità della propria assicurata (ER).
Si costituiva altresì la Winterthur S.p.a. negando qualsiasi responsabilità del proprio assicurato (IN). Il Tribunale adito, con sentenza del 10 ottobre 2005, ritenendo di applicare il principio penalistico dell'elevata credibilità razionale quanto al nesso causale, rigettava la domanda principale, la domanda riconvenzionale del CE nei confronti degli attori, la domanda riconvenzionale di ER NA e RL DO nei confronti degli attori, la domanda riconvenzionale di IN nei confronti di CE;
condannava al rimborso delle spese gli attori nei confronti di CE e della ASL Roma E, CE nei confronti di ER, RL, IN, PL;
dichiarava assorbite le domande nei confronti degli assicuratori con compensazione delle spese.
La Corte di appello adita con due autonomi appelli dal CE (quanto alla condanna alle spese nei confronti degli altri medici) e dagli eredi CO, condannava la sola ASL Roma E al pagamento, a titolo di danno morale comprensivo di lucro cessante, di Euro 439.043,24, oltre interessi, in favore della moglie della vittima, e di Euro 470.403,47 ciascuno, oltre interessi, in favore di CO NI e CO NN, nonché alle spese del doppio grado di giudizio in favore dei detti eredi di CO EP, rigettava tutte le altre domande e compensava per intero le spese di lite tra tutte le altre parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito l'Azienda USL Roma E, (nel ricorso indicata anche come ASL Roma E, v. ad es. p. 15) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Hanno resistito con controricorso De RO RA, CO NN e CO NI, proponendo ricorso incidentale, in parte condizionato, articolato in tre motivi.
PL RE (e non QU, come per evidente lapsus calami indicato nell'intestazione del ricorso) ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi.
IN GI ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria, basato su un unico motivo. ER NA e RL RO hanno resistito con un unico controricorso illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo l'AXA Assicurazione S.p.a., che ha pure depositato memoria.
La UGF Assicurazioni S.p.a. (già NI S.p.a.) quale società incorporante l'Aurora Assicurazioni S.p.a., già Winterthur Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo a parte del ricorso proposto dalla Azienda USL Roma E.
Quest'ultima Azienda ha resistito con distinti controricorsi contenenti ricorsi incidentali condizionati, articolati su un unico motivo, ai ricorsi incidentali proposti rispettivamente dall'AXA Assicurazioni S.p.a., da De RO RA, CO NI e CO NN, da PL RE;
la medesima Azienda ha proposto controricorso su ricorso incidentale del IN GI, cui ha aderito, e ha depositato un'unica memoria. CE NC non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto dell'avvenuta riunione ex art. 335 c.p.c., dei ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima decisione.
Ricorso principale.
1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 170 e 330 c.p.c., in combinato disposto e violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., in combinato disposto in relazione alla declaratoria di nullità della notifica dell'atto di appello in copia unica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Deduce la ricorrente che l'appello del
CE avverso la sentenza del Tribunale di Roma era stato notificato agli appellati De RO e CO mediante consegna di un'unica copia dell'atto di gravame presso il domicilio eletto, che tali appellati non si erano costituiti nel giudizio di secondo grado così incardinato ed avevano invece proposto appello autonomo in data 26 settembre 2006; con ordinanza dell'11 giugno 2008 la Corte di merito, rilevato che l'appello del CE era stato notificato come già indicato, dichiarava la nullità della notifica in questione e disponeva la rinnovazione della notifica del detto atto a De RO RA e a CO NN e NI.
In relazione all'eccezione di tardività dell'appello proposto in via autonoma dai soggetti da ultimo indicati, la Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha affermato che la notifica agli eredi di CO EP dell'appello proposto dal CE "era nulla perché effettuata al loro procuratore in una sola copia, come già affermato con ordinanza depositata in data 11 giugno 2008 ("tale la normativa dell'epoca")", sicché detti eredi, non avendo formalmente ricevuto l'appello principale, ben potevano a loro volta proporre altro appello, poi riunito a quello proposto per primo. Assume la ricorrente che l'interpretazione seguita dalla Corte di merito sarebbe stata superata dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29290 del 2008 che ha sancito la validità della notifica di un'unica copia dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti e che, essendo tale pronuncia nota al momento dell'adozione della decisione impugnata (22 febbraio 2010), pubblicata il 5 aprile 2010, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la piena efficacia della notifica dell'atto di appello del CE agli eredi di CO EP e, conseguentemente, dichiarare inammissibile l'appello autonomo da questi ultimi proposto quando ormai era scaduto il termine per proporre appello incidentale.
1.1. Il motivo è infondato.
Va al riguardo evidenziato che al momento della proposizione dell'atto di appello autonomo (settembre 2006) non era stata ancora emessa la sentenza n. 29290 del 2008 (pubblicata in data 15 dicembre 2008) e sul punto - come si legge chiaramente nella sentenza appena ricordata - la posizione di questa Corte era all'epoca "consolidata nell'opinione accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9859 del 10 ottobre 1997, secondo cui "la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla (cfr. ad esempio le sentenze di questa Corte n. 1574 del 24 gennaio 2007 e 4 aprile 2006, n. 7818); il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatali, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate;
con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione".
Pertanto gli eredi di CO EP avevano fatto legittimo affidamento sul diritto vivente dell'epoca e si erano comportati secondo quanto lo stesso prescriveva. Ne consegue che gli stessi non possono essere pregiudicati da un successivo orientamento della giurisprudenza e di tanto risulta essere ben consapevole la Corte di merito che ha, come già evidenziato, precisato in sentenza che la notifica agli eredi di CO EP dell'appello proposto dal CE era nulla, perché effettuata al loro procuratore in una sola copia, così come dichiarato da quella stessa Corte con ordinanza depositata in data 11 giugno 2008, con cui era stata disposta anche la rinnovazione della notifica ai predetti eredi (precisandosi al riguardo, nella sentenza impugnata, che "tale era la normativa dell'epoca", e quest'ultimo riferimento va inteso, evidentemente, come relativo al c.d. diritto vivente).
Sul punto va rilevato che non risulta che tale ordinanza sia stata impugnata unitamente alla sentenza di secondo grado e va pure osservato che questa Corte ha, in tema di overruling, più volte precisato che "Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti" ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggetti va conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"overruling" (Cass. 17 maggio 2012, n. 7755; Cass., sez. un., 11 luglio 2011 n. 15144). E nel caso di specie la tutela dell'affidamento incolpevole della parte si e realizzata, avendo gli eredi CO EP - in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale, successivamente mutato - ritenuto non operante la decadenza per inosservanza del termine ad impugnare ed avendo quindi proposto tempestivo appello autonomo, sicché non va neppure ipotizzato il ricorso al rimedio di cui all'art. 184 bis c.p.c., cui pure ha fatto riferimento la giurisprudenza di questa
Corte in tema di overruling.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1228 c.c., in combinato disposto con gli artt. 99, 183 e 189 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). La ricorrente rappresenta che, nell'atto di appello, gli originali attori hanno precisato di aver rinunciato già in prime cure alle sole domande proposte nei confronti del CE, evocato in secondo grado solo ai fini dell'integrità del contraddittorio. Deduce che la Corte di merito ha precisato che gli attori hanno citato in primo grado solo la struttura sanitaria e il CE;
che quest'ultimo ha chiamato in causa gli altri medici senza proporre nei loro confronti specifiche domande e solo in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, tardivamente, nei riguardi dei predetti chiamati, gli eredi di CO EP hanno esteso la loro domanda ma in quella sede tali sanitari hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio. Sostiene l'Azienda USL Roma E che correttamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato l'inammissibilità, per tardività, della domanda proposta dagli attori nei confronti dei chiamati in causa. Tanto premesso, assume la ricorrente che "la declaratoria di responsabilità della ASL Roma E ex art. 1228 c.c., nei confronti di parti verso cui la domanda attorca è stata dichiarata inammissibile, è illegittima per violazione degli artt. 99, 183 e 189 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1228 c.c.".
Deduce a tale riguardo l'Azienda USL Roma E che la responsabilità del preponente ex art. 1228 c.c. e prevista per i fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti o preposti e che il fatto pretesamente commesso da IN, PL, ER e RL è diverso da quello riferito al CE, sicché per la ricorrente un conto è rispondere del fatto riferito al CE, altro conto è rispondere del fatto degli altri sanitari e precisa di non aver accettato il contraddittorio sulle domande nuove formulate dagli attori all'udienza del 10 gennaio 2005, con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe ritenuto responsabile li Azienda ex art. 1228 c.c., senza che nei suoi confronti fosse stata proposta una domanda ammissibile.
2.1. Il motivo è infondato.
Ed invero l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria può essere pronunziata anche in assenza dell'individuazione del suo singolo dipendente a norma dell'art. 1228 c.c., allorché è certo che l'inadempimento commissivo o omissivo dipenda da personale della struttura, pur non individuato (v. Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556 secondo cui "il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo").
Nella specie la Corte di merito ha accertato che le omissioni dei medici, in concorso con altre cause esterne, quali il rischio operatorio e le condizioni di salute della vittima, hanno cagionato la morte del CO e la condotta colposa dei medici comporta quella dell'Unte ospedaliero (v. sentenza p. 13), evidenziandosi, peraltro, che nell'atto introduttivo, gli attori hanno censurato l'operato del personale medico dell'Ospedale S. Spirito senza indicare nominativamente i sanitari, sicché tali doglianze devono intendersi non riferite al solo Dott. CE, convenuto in giudizio unitamente alla struttura sanitaria.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1223 e 2043 c.c., in relazione alla declaratoria di responsabilità della ASL Roma E ex art. 1228 e per essa dei medici della struttura.
Sostiene la ricorrente - richiamando la sentenza di questa Corte del 16 gennaio 2009, n. 975 in tema di nesso causale e concause naturali - che la Corte di merito, avendo affermato la sussistenza di concause, tra cui le precarie condizioni di salute della vittima, nella causazione dell'evento, non avrebbe dovuto "accollare l'intero peso del danno ne' al paziente-danneggiato ne' al medico, ma" avrebbe dovuto "lasciare a carico del paziente il peso del danno la cui produzione è dipesa dal(lo) suo stato patologico pregresso, e ... porre a carico del medico il danno la cui produzione può aver trovato causa nella sua condotta negligente".
3.1. Il motivo è infondato alla luce del principio affermato da Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, al quale la stessa Azienda ha fatto riferimento nelle memorie depositate e secondo cui "in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227 c.c., comma 1), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile "tout court" sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario".
Va in particolare evidenziato che, con il motivo all'esame, non si discute della liquidazione del danno ma, sostanzialmente, del nesso di casualità e dell'eventuale concorso di cause naturali nella produzione dell'evento, che va, nella specie, escluso.
4. Con il quarto motivo si deduce "violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., in relazione alla declaratoria di responsabilità della ASL
RME ex art. 1228 c.c. e per essa dei medici della struttura, sotto altro profilo".
Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe correttamente esaminato le due perizie medico-legali svolte nel giudizio penale e nel primo grado del presente giudizio, precisando che trattasi di errore non di valutazione o interpretazione dei documenti ma di un tipico errore di percezione di taluni termini medico-legali, aventi un determinato significato non opinabile o del mancato esame di talune pacifiche affermazioni di carattere medico legale risultanti dal testo delle perizie. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe affermato che secondo entrambe le c.t.u., per quanto di difficile riconoscimento, l'infarto intestinale era diagnosticabile ed il paziente avrebbe potuto essere operato con un grado di riuscita dell'intervento del 50%, laddove, invece, la lettura dei due elaborati peritali non conduce a questa conclusione perché gli ausiliari del giudice affermano che il grado di riuscita dell'intervento al 50% è valido solo se si interviene nelle prime 24 ore dalla comparsa dei sintomi, evidenziando che nella specie però l'infarto intestinale era stato diagnosticabile - essendo il primo giorno gli esami diagnostici risultati negativi - trascorse ventiquattro ore dall'insorgenza dei sintomi, con percentuali di riuscita di un intervento inferiori al 20% o addirittura nessuna, sicché "il dato del 50%" non sarebbe "esatto in relazione alle letterali e concrete risultanze delle c.t.u., ... unici documenti esaminati dalla Corte d'appello"; la sentenza sarebbe, pertanto, influenzata, quanto al peso della proporzione, dall'aver creduto, per errore di percezione, "che si trattasse di un 50% invece che di un 15- 20% o anche zero come affermato dal Prof. Picardi e non aver considerato che la diagnosi di infarto intestinale era stata diagnosticabile soltanto dopo 24 ore dall'insorgenza dei sintomi". Sostiene la ricorrente che, quindi, i dati che la Corte d'appello ha rilevato dalle c.t.u. esaminate e dalla cartella clinica sarebbero "contrai al loro significato documentale" e che non vi sarebbe alcun elemento indicato dalla Corte nel suo ragionamento corrispondente "alla realtà documentale", con la conseguenza dell'insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia.
4.1. Il motivo è inammissibile, lamentandosi con esso un errore di percezione, che integra un vizio revocatorio.
5. Con il quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe liquidato il danno dichiarando di applicare la tabelle in uso presso il Tribunale civile di Roma, senza però operare alcuna personalizzazione e, quindi, in maniera del tutto astratta, senza alcun riferimento al caso concreto.
5.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito, con motivazione sintetica ma congrua e immune da vizi logici e giuridici, valorizzato il rapporto di parentela, l'età della vittima, l'età dei congiunti e l'eventuale convivenza, in tal modo operando quella personalizzazione e quello specifico riferimento alla fattispecie concreta di cui, infondatamente, si lamenta l'omissione.
6. Con il sesto motivo si lamenta "violazione sotto altri aspetti degli artt. 1223 1226 e 2056 c.c., in relazione al danno da ritardo" (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente deduce che le somme liquidate sono state calcolate all'attualità e che illegittimamente la Corte d'appello avrebbe affermato spettare su tali somme la rivalutazione, operando così una duplicazione del risarcimento.
6.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito, a pag. 14 e 15 della sentenza impugnata, dettagliatamente indicato i criteri di calcolo cui ha fatto ricorso nel determinare il danno da ritardo, specificando di aver utilizzato, per la rivalutazione del credito, gli indici FOI e di aver fatto riferimento, per il calcolo del lucro cessante, al rendimento medio dei titoli di Stato, applicato sulle somme devalutate, dividendo la somma liquidata per i coefficienti FOI, essendo stata la somma liquidata ai valori attuali. Non sussiste pertanto la lamentata duplicazione del risarcimento.
7. Con il settimo motivo si lamenta "violazione sotto altro aspetto degli artt. 1223, 1126 e 2056 c.c., in combinato disposto l'art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione al danno da ritardo".
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara dovuto anche il lucro cessante per compensare il mancato uso del bene perduto, sostenendo che, nel caso in cui la liquidazione del danno sia stata effettuata per equivalente e all'attualità, il mancato guadagno dovrebbe essere riconosciuto soltanto se il danneggiato provi di aver subito il relativo danno, laddove nel caso di specie mancherebbe l'allegazione e la prova di tale danno.
7.1. Il motivo è infondato.
Risulta da quanto testualmente riportato in ricorso dalla ricorrente che, con la domanda introduttiva, gli eredi di CO EP avevano chiesto il risarcimento di tutti danni, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre la Corte di merito ha correttamente precisato in sentenza che "l'obbligazione di risarcire il danno è una tipica obbligazione di valore avendo la funzione, non di consegnare una determinata somma, ma quella di ricostituire integralmente patrimonio del danneggiato, seppur elargendo, per equivalente una somma di denaro. Ne consegue che al creditore spettano sia rivalutazione (per compensare il valore intrinseco del bene perduto) che lucro cessante (per compensare il mancato uso del bene perduto)".
8. Con l'ottavo motivo si lamenta "Violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'appello incidentale della ASL RME. In relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5". Deduce la ricorrente di aver proposto, a seguito della notifica dell'appello degli originari attori, appello incidentale chiedendo, in caso di accoglimento del gravame proposto, la condanna di chi di ragione a manlevarla di quanto sarebbe stata costretta a sborsare a chicchessia;
sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di statuire sul punto e che la medesima Corte, nell'affermare "basta dare un'occhiata alle costituzioni di ASL RM per verificare che nessuna domanda di malleva è stata proposta nei confronti di NI, nè è stata proposta specifica doglianza e nemmeno è stata richiesta riforma della sentenza sul punto", avrebbe, in base ad un errore di lettura della comparsa del Prof. CE e della stessa ricorrente, ritenuto la NI l'assicuratore dell'azienda ospedaliera mentre era pacificamente l'assicuratore del Prof. CE.
8.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha deciso sulla domanda di manleva proposta dall'ASL RME ritenendola limitata alla sola NI e l'ha disattesa, precisando che nessuna domanda era stata proposta nei confronti di detta società assicuratrice, che non era stata proposta specifica doglianza e che non era stata richiesta riforma della sentenza sul punto.
La censura sollevata, oltre a presentare profili di genericità, si risolve nella doglianza non di un vizio di omessa pronuncia, da far valere ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, bensì di un vizio di interpretazione della domanda, il che rende inammissibile il motivo così come prospettato, quale violazione, cioè, dell'art. 112 c.p.c.. 9. Il ricorso principale, alla luce di quanto sopra argomentato, va rigettato.
Ricorso incidentale proposto da UGF Assicurazioni S.p.a. (già NI S.p.a.) quale società incorporante l'Aurora Assicurazioni S.p.a.. già Winterthur Assicurazioni S.p.a., in parte adesivo al ricorso principale
10. La UGF Assicurazioni S.p.a. (già NI S.p.a.) quale società incorporante l'Aurora Assicurazioni S.p.a., già Winterthur Assicurazioni S.p.a., si è costituita con controricorso che integra un ricorso incidentale in parte adesivo al ricorso proposto dalla Azienda USL Roma E, limitandosi a resistere al secondo motivo di tale ricorso di cui chiede il rigetto e chiedendo, invece, l'accoglimento del primo, in via gradata del terzo e del quarto e, in via ancor più gradata, del quinto motivo del ricorso principale. 10.1. L'impugnazione all'esame segue la sorte del ricorso principale e va pertanto rigettata.
Ricorso incidentale proposto da De RO RA, CO NN e CO NI.
11. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
4. Lamentano i ricorrenti incidentali che, pur avendo chiesto il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'evento di cui si discute, sia iure proprio che iure hereditatis, la Corte di appello avrebbe accolto, perlomeno sotto il profilo del danno morale, le richieste relative al danno da essi patito iure proprio ma non quelle inerenti al danno subito iure hereditatis, incorrendo, relativamente a questo capo della domanda, in omissione di pronuncia. 11.1. Il motivo è infondato.
La Corte di merito nella sentenza impugnata, a p. 14, nel paragrafo intitolato "liquidazione del danno", ha affermato "Non sono stati ne allegati ne' tanto meno provati altri danni".
Ritiene questa Corte che tale locuzione vada interpretata come riferita ad ogni ulteriore voce di danno e, quindi, in essa comprese anche quelle voci di cui al motivo del ricorso incidentale all'esame. Ne consegue che, stante l'espressa statuizione sul punto, non sussiste la lamentata violazione ex art. 112 c.p.c.. Gli eredi CO avrebbero dovuto censurare tale statuizione ma a tanto non hanno provveduto.
Nè rileva la circostanza secondo cui - ad avviso dei predetti - si tratterebbe di danno in re ipsa, precisandosi che tale tesi non può essere condivisa;
ed invero il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che hanno pur sempre dignità di prova (Cass. 13 maggio 2011, n. 10527). 12. Con il secondo motivo si lamenta "violazione dell'art. 184 bis c.p.c., vigente pro tempore, in combinato disposto con gli artt. 24 e
111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". 12.1. Il mezzo in parola è espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso della ASL Roma E;
pertanto, il suo esame resta assorbito dal rigetto di detto motivo. 13. Con il terzo motivo gli eredi di CO EP lamentano violazione dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
4. Deducono i controricorrenti ricorrenti incidentali che la notifica dell'atto di appello del CE a CO NI, ormai divenuto maggiorenne, essendo stata effettuata a "quest'ultimo minore rappresentato ex art. 320 c.p.c., dalla mamma Di RO RA", sarebbe inefficace e determinerebbe la nullità della pronuncia impugnata e la conseguente ammissibilità, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate in sentenza, quanto meno dell'appello autonomo proposto da CO NI.
13.1. Resta assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale l'esame del motivo in questione, essendo detto mezzo sostanzialmente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dall'Azienda USL Roma E.
14.Va quindi rigettato il primo motivo del ricorso incidentale all'esame e dichiarati assorbiti i restanti motivi. Ricorso incidentale proposto da AXA Assicurazioni S.p.a.. 15. Con l'unico motivo di ricorso incidentale proposto, la AXA Assicurazioni S.p.a. lamenta ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 "Violazione di legge ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 92 c.p.c. - Sul regolamento delle spese". Assume la ricorrente incidentale che la sua chiamata in garanzia sarebbe stata "provocata e giustificata" dalla domanda degli attori e/o dalla chiamata in causa dell'assicurata da parte del Prof. CE;
risultando infondate entrambe le domande, le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico degli attori o del CE, in base al principio secondo cui le spese del chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che con la sua domanda (se infondata) ha provocato e giustificato la chiamata stessa. Deduce la ricorrente di aver proposto, in relazione alla violazione di tale principio da parte del Tribunale senza adeguata motivazione al riguardo, appello incidentale, cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta soddisfacente, essendosi limitata a compensare per intero le spese tra tutte le parti.
15.1. Il motivo è infondato.
Non sussistono nella specie i lamentati vizi, avendo la Corte di merito disposto l'integrale compensazione delle spese anche nei confronti dell'AXA Assicurazioni S.p.a., ravvisando al riguardo giusti motivi indicati in motivazione, senza che su tale punto sia stata mossa specifica impugnazione.
16. Il ricorso incidentale all'esame deve, pertanto, essere rigettato.
Ricorso incidentale proposto da PL RE. 17. Con il primo motivo si lamenta mancata applicazione dell'art. 324 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.
Si deduce che nessuna domanda sarebbe stata mai proposta contro il PL e che ciò sarebbe stato accertato e dichiarato sia dal Tribunale che dalla Corte di merito.
18. Con il secondo motivo si lamenta violazione o errata applicazione degli artt. 166, 333, 343,170, 285 e 330 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3. Il contro ricorrente, ricorrente incidentale, reitera l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto in via autonoma dagli eredi di CO EP quando già era stato proposto l'appello del CE.
19. Entrambi i motivi che precedono sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto il PL non è stato condannato proprio per mancanza di valida domanda nei suoi confronti, sicché non vi è soccombenza dello stesso.
20. Con il terzo motivo il PL propone istanza di correzione di errore materiale esistente a pagina 16 della sentenza impugnata laddove e scritto "altrettanto dicasi per WI assicuratore del PL che è uno dei medici responsabili", precisando di non essere responsabile di alcunché e che la predetta società assicura non lui ma il CE e chiede, pertanto, che dove nella frase riportata nella sentenza è indicato "PL" venga scritto "CE".
20.1. Il motivo è inammissibile, dovendo la correzione della sentenza impugnata essere chiesta alla Corte di merito, in quanto esula dai poteri di questa Corte quello di emendare gli errori materiali in cui siano incorsi i Giudici di merito (Cass. 20 gennaio 1999, n. 490; Cass. 10 settembre 1999, n. 9661; Cass. 27 luglio 2001, n. 10289 e Cass. 11 marzo 2004, n. 4993). 21. Il ricorso incidentale all'esame va, quindi, dichiarato inammissibile. Ricorso incidentale proposto da IN GI. 22. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si lamenta "Violazione degli artt. 170 e 330 c.p.c. e conseguente violazione dell'art. 333 c.p.c. e art. 343 c.p.c., in combinato disposto e conseguente violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., in combinato disposto - In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". Deduce il IN l'inammissibilità dell'appello proposto dagli eredi di CO EP per tardività e rappresenta che la Corte di merito non avrebbe esaminato l'eccezione da lui proposta nella memoria di replica del 26 gennaio 2008, secondo cui detta Corte non avrebbe verificato se effettivamente gli interessati avessero sollevato tempestivamente l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello proposto dal CE, per aver ricevuto presso il proprio procuratore una sola copia dell'impugnazione in parola, e non avrebbe accertato se la dedotta carenza fosse effettiva, essendosi la Corte territoriale limitata a concedere un nuovo termine per il rinnovo della notifica. Deduce, altresì, il ricorrente controricorrente incidentale che l'interpretazione data dalla Corte di appello di Roma sulla nullità della notifica del primo appello in unica copia sarebbe comunque censurabile e superata, alla data in cui la sentenza gravata era stata emessa, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 29290 del 2008, con cui è stato superato il precedente orientamento che riteneva nulla la notifica di un solo atto per più destinatari. Pertanto, ad avviso del IN, la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dagli eredi di CO EP.
22.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni sostenute dalla Corte di merito nella sentenza impugnata e per quanto indicato con riferimento al primo motivo del ricorso principale. 23. Il ricorso incidentale all'esame va, quindi, rigettato. Ricorso incidentale condizionato proposto da USl RM E nei confronti di De RO RA, CO NN e CO NI. 24. Nel resistere al controricorso con ricorso incidentale degli eredi di CO EP, la ricorrente principale, in via di ricorso incidentale condizionato, lamenta "violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., in combinato disposto, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". Nel caso di accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla De RO e dai CO, la ricorrente principale eccepisce che la mancata costituzione nell'appello CE da parte dei predetti eredi a seguito dell'ordine di rinnovo della notifica dell'atto di impugnazione del CE avrebbe determinato in ogni caso la decadenza degli appellati che avrebbero comunque dovuto costituirsi nel detto appello con appello incidentale, muniti di delega ad hoc.
24.1. Il motivo all'esame è infondato per le ragioni espresse in relazione al primo motivo del ricorso principale e deve, pertanto, essere rigettato.
Ricorso incidentale condizionato proposto da USL RM E in relazione al ricorso incidentale proposto da AXA Assicurazioni S.p.a.. 25. Nel resistere al controricorso con ricorso incidentale di AXA Assicurazioni S.p.a., la ricorrente principale sostiene che le difese della detta società assicuratrice, in relazione all'ottavo motivo del ricorso principale - secondo cui la ricorrente Azienda sanitaria non avrebbe interesse alla decisione sulla manleva nei confronti dei medici dichiarati responsabili, in quanto il Giudice Ordinario sarebbe carente di giurisdizione, spettando essa alla Corte dei Conti - sarebbero inammissibili in quanto: 1) se AXA Assicurazioni S.p.a. non ha interesse alla decisione sui primi sette motivi del ricorso principale perché non coinvolgenti la responsabilità della sua assicurata ER, ugualmente non dovrebbe avere interesse a chiedere il rigetto dell'ottavo motivo, relativo alla manleva nei confronti dei medici dichiarati pretesamente responsabili;
2) l'eccezione di difetto di giurisdizione circa la domanda di manleva non sarebbe mai stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e, quindi, o a) si ritiene che sulla questione vi sia giudicato implicito, per non essere stata sollevata eccezione dalle parti interessate sul punto e per aver la Corte di merito rigettato la domanda di manleva della predetta Azienda, ritenendosi implicitamente competente (recte avente giurisdizione), o b) la relativa "domanda" (rectius questione) avrebbe dovuto essere proposta da AXA Assicurazioni S.p.a. con ricorso incidentale e non con una semplice eccezione in sede di controricorso. Conseguentemente, assume l'Azienda sanitaria che la richiesta della predetta società assicuratrice di rigetto dell'ottavo motivo del ricorso principale sarebbe inammissibile;
ne' il difetto di giurisdizione potrebbe essere rilevato d'ufficio, potendosi procedere a tanto in sede di legittimità solo quando sul punto non si sia formato giudicato implicito o esplicito. Nel merito "la domanda" di AXA Assicurazioni S.p.a. (rectius questione sollevata dalla predetta), ad avviso dell'Azienda USL Roma E, sarebbe comunque "infondata perché la responsabilità del pubblico dipendente ha natura contabile amministrativa e riguarda responsabilità nascenti dal rapporto di impiego e relativa regolamentazione, non dalla responsabilità civile del dipendente verso terzi".
In caso di accoglimento dell'eccezione di AXA Assicurazioni S.p.a., la ricorrente principale ha concluso chiedendo, in via di ricorso incidentale condizionato, di indicare la Corte dei Conti quale giudice munito di giurisdizione al fine di riassumere il giudizio ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59. 25.1. Osserva questa Corte che AXA Assicurazioni S.p.a. ha proposto solo un'eccezione di difetto di giurisdizione e non un ricorso incidentale al riguardo;
peraltro, stante l'inammissibilità dell'ottavo motivo del ricorso principale dell'Azienda USL Roma E, il ricorso incidentale condizionato all'esame resta assorbito. Ricorso incidentale condizionato proposto da USL RM E in relazione al ricorso incidentale di PL RE.
26. Nel resistere al controricorso con ricorso incidentale di PL RE, la ricorrente principale sostiene di proporre ricorso incidentale condizionato a detto atto, sostenendo che PL non avrebbe formulato alcuna difesa in merito al suo ricorso principale;
deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso incidentale PL, nulla osserva in relazione al secondo motivo dello stesso e conclude, fermo restando il ricorso principale, per il rigetto del ricorso incidentale proposto da PL. 26.1. Il ricorso incidentale condizionato avverso il ricorso incidentale di PL (così definito dalla stessa Azienda sanitaria) è, ove lo si voglia ritenere tale, inammissibile, trattandosi di mere difese con richiesta di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione PL. Ricorso incidentale adesivo proposto da USL RM E, in relazione al ricorso incidentale di IN GI.
27. Nel resistere al controricorso con ricorso incidentale di IN GI, la ricorrente principale dichiara di aderire a tale ricorso incidentale, per quanto anche riferito con il proprio ricorso principale, rilevando che, a seguito dell'ordine di rinnovo della notifica dell'appello, la De RO e i CO non si erano costituiti nell'appello CE, sicché alla sanatoria, con il rinnovo della detta notifica, dei vizi del primo atto di gravame, conseguiva la tardività dell'appello proposto dagli stessi. 28. L'impugnazione all'esame segue la sorte del ricorso incidentale cui aderisce e va pertanto rigettata.
29. In conclusione, va rigettato il ricorso principale proposto dell'Azienda USL ROMA E;
va rigettato il ricorso incidentale adesivo proposto da UGF Assicurazioni S.p.a. (già NI S.p.a.) quale società incorporante l'Aurora Assicurazioni S.p.a. già Winterthur Assicurazioni S.p.a.; va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale proposto da De RO RA, CO NN e CO NI e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi;
va rigettato il ricorso incidentale AXA Assicurazioni S.p.a.; va rigettato il ricorso incidentale IN;
va rigettato il ricorso incidentale condizionato dell'Azienda USL ROMA E nei confronti di De RO RA, CO NN e CO NI;
va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla predetta Azienda nei confronti della AXA Assicurazioni S.p.a.;
va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal PL;
va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'Azienda USL ROMA E nei confronti del PL e va rigettato il ricorso incidentale adesivo proposto dall'Azienda USL ROMA E nei confronti del IN.
30. Stante la reciproca soccombenza, ben possono essere compensate per intero tra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, così decide:
1 - rigetta il ricorso principale proposto dell'Azienda USL ROMA E;
2 - rigetta il ricorso incidentale adesivo proposto da UGF Assicurazioni S.p.a. (già NI S.p.a.) quale società incorporante l'Aurora Assicurazioni S.p.a già Winterthur Assicurazioni S.p.a.;
3 - rigetta il primo motivo del ricorso incidentale proposto da De RO RA, CO NN e CO NI e dichiara assorbiti i restanti motivi;
4 - rigetta il ricorso incidentale AXA Assicurazioni S.p.a.;
5 - rigetta il ricorso incidentale IN;
6 - rigetta il ricorso incidentale condizionato dell'Azienda USL ROMA E nei confronti di De RO RA, CO NN e CO NI;
7 - dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla predetta Azienda nei confronti della AXA Assicurazioni S.p.a.;
8 - dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal PL;
9 - dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'Azienda USL ROMA E nei confronti del PL;
10 - rigetta il ricorso incidentale adesivo proposto dall'Azienda USL ROMA E nei confronti del IN;
11 - compensa tra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014