Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 3
Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, in cui il danaro non costituisce oggetto della prestazione, ma solo metro di commisurazione del valore perduto dal creditore, gli interessi, non già moratori, ma compensativi, costituiscono solo una delle possibili modalità liquidatorie dell'eventuale danno da lucro cessante conseguito alla ritardata corresponsione dell'equivalente monetario del danno. Ove il giudice adotti, come criterio del risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, questi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, ma con riferimento ai singoli momenti - da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso - con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione compiuta nella specie dalla corte di merito, che aveva liquidato gli interessi sugli importi non al saggio legale, vigente all'epoca, del 10 per cento in ragione di anno, ma al 5 per cento, così determinato il tasso con apprezzamento dei atti processuali e storici acquisiti.)
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, l'adozione del criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla salute e di quello morale alla stregua del sistema cosiddetto del "valore di punto differenziato", criterio sempre più diffuso, ed anche auspicato al fine di evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, non costituisce, tuttavia, un dovere del giudice, il quale ben può, invece, seguire criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto. Queste devono, comunque, essere tenute ben presenti al fine di rendere la valutazione il più possibile equa in relazione alle caratteristiche del caso di specie, anche allorché il giudice ritenga di far ricorso al sopra menzionato criterio del valore di punto differenziato .
In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito,dovendo alla stessa provvedere il giudice "a quo" con l'osservanza degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
I. Introduzione In caso di risarcimento del danno per debiti di valore (p.es. in caso di incidente stradale; sulla distinzione su debiti di valore e debiti di valuta cfr. infra) la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l?importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA RI, AN AN in proprio e n.q. legali rapp. del figlio minore RA NU, nonché per AN LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO OJETTI 16, presso lo studio dell'avvocato DONATO MONTEREALE, difesi dall'avvocato ANTONIO TEMPONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA NAPOLI SPA;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 05996/97 proposto da:
BANCO NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SANTUCCI DE MAGISTRIS GAETANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA RI, AN AN in proprio e n.q. di genitori di RA NU;
AN LU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1251/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/04/96 e depositata il 10/05/96 (R.G. 2682/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale ed il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 10300 del 27.12.1994 il tribunale di NA, ravvisata la responsabilità del CO di NA per le lesioni riportate dal minore EL SS (dell'età di un anno all'epoca del fatto) e da LU NO a seguito della caduta di una lastra di vetro in un'agenzia della banca stessa, liquidò in L. 19.000.000 il danno complessivamente subito dal minore, in complessive L.
8.500.000 quello riportato da LU NO ed in L. 500.000 quello direttamente patito dai genitori MA SS ed NG NO per le spese affrontate nell'interesse del figlio. Considerò che il piccolo EL SS aveva riportato ferita lacero contusa alla faccia mediale della coscia e del ginocchio destri, considerate guaribili in dieci giorni, con postumi permanenti di natura esclusivamente cicatriziale (e non funzionale) comportanti un grado di invalidità del 4%.
Apprezzò nel 2% il grado di invalidità permanente di LU NO per la modesta cicatrice residuata in regione occipitoparietale destra, ben occultata dal cuoio capelluto.
Sulla scorta di tali risultanze escluse che fosse configurabile un danno patrimoniale da diminuzione della capacità di guadagno, determinò in L. 14.000.000 il danno biologico subito dal minore in ragione di L.
3.500.000 per ogni punto percentuale di invalidità, in L.
7.000.000 quello subito da LU NO in base allo stesso parametro di valutazione e, rispettivamente, in L.
5.000.000 ed in L.
1.000.000 il danno morale da ciascuno patito.
Liquidò inoltre L. 500.000 per spese mediche a favore della NO.
Riconobbe, infine, gli interessi legali dall'epoca del fatto sulle somme già liquidate all'attualità.
2. Dell'entità della liquidazione, considerata eccessiva, e del computo degli interessi si dolse in appello il CO di NA. Proposero appello incidentale anche il SS e le NO, domandando che delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio fosse ordinato il rimborso in loro favore e non già del loro procuratore, che non le aveva anticipate.
La corte d'appello di NA, decidendo con sentenza n. 1251 del 10.5.1996, ridusse da L. 14.000.000 a L.
9.000.000 e da L.
7.000.000 a L.
5.000.000 le somme liquidate per danno biologico a favore rispettivamente del SS e della NO e diminuì pure da L.
5.000.000 a L.
2.500.000 l'importo dovuto per il risarcimento del danno morale patito dal minore. Liquidò tutti gli importi all'attualità e riconobbe gli interessi sulle somme rivalutate al saggio medio del 5% in ragione di anno.
3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione MA SS ed NG NO, in proprio e in rappresentanza del figlio minore EL SS, nonché LU NO affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso il CO di NA. che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con i primi due motivi del ricorso principale, che possono congiuntamente esaminarsi, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché omessa motivazione, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Si dolgono in particolare i ricorrenti che la corte di merito:
a) non abbia dato conto delle ragioni per le quali era addivenuta ad una liquidazione di L.
9.000.000 per il danno biologico patito dal minore SS, incorrendo nella stessa omissione quanto al minor importo riconosciuto alla NO rispetto a quello liquidato dal tribunale;
b) non abbia motivato in ordine alla riduzione del danno morale subito dal SS;
c) non abbia liquidato il danno patrimoniale in senso stretto e le spese dell'eventuale intervento di chirurgia plastica che avrebbe potuto ridurre il danno estetico riportato dal minore;
d) non abbia liquidato alcunché per l'invalidità temporanea di trenta giorni;
e) non abbia tenuto conto che la cicatrice della NO sarebbe stata visibile se ella avesse optato per un taglio corto dei capelli;
f) non abbia considerato la sua lieve nevrosi postraumatica;
g) non abbia tenuto presente il reddito figurativo della casalinga, superiore a quello dell'art. 4 della l. n. 35 del 1979 (ma, recte, n. 34 del 1977).
2.1. Le doglianze da c) a g) sono precluse. Attengono, infatti a questioni inammissibilmente sollevate per la prima volta in questa sede, benché avrebbero potuto essere prospettate in appello in relazione al contenuto della decisione di primo grado, la quale aveva riconosciuto esclusivamente il danno biologico da invalidità permanente e quello morale.
Quelle sub a) e b) sono infondate in quanto, al di là della formale denuncia di violazione di legge, si risolvono in sostanza in una generica censura della valutazione di merito operata dai giudici di secondo grado, sfociata in una liquidazione del danno inferiore a quella auspicata dai ricorrenti. I quali del resto non chiariscono le ragioni ne' la misura della pretesa inadeguatezza della liquidazione, in definitiva limitandosi a prospettare carenze di motivazione.
La corte di merito ha ritenuto eccessive le liquidazioni effettuate dal tribunale avendo dichiaratamente presenti "la natura e l'entità delle lesioni, l'età degli infortunati, il carattere del tutto modesto dei postumi (cicatrice di circa cm 10 alla coscia in un bambino di un anno all'epoca del fatto e cicatrice al cuoio capelluto, coperta dai capelli per la sua localizzazione nella regione parietale ed occipitale destra per quanto riguarda la donna)", e riducendo il danno morale a L. 2.500.000 "tenuto conto del tipo di lesioni patite dallo stesso e delle sofferenze psicofisiche limitate che possono essere scaturite, anche con riguardo all'età del bambino".
La motivazione rivela come siano stati considerati tutti gli elementi qualificanti il caso concreto, in linea con i principi più volte enunciati da questa corte di legittimità in ordine alla valutazione equitativa del danno, qual è anche quella del danno alla salute.
Nè è configurabile un "dovere" del giudice di fare riferimento al sistema del valore di punto come all'unico sistema di valutazione equitativa del danno.
In proposito è stato bensì affermato (Cass., n. 134 del 1998) che "il riferimento ai parametri applicati in casi analoghi ha evidentemente riguardo al sempre più diffuso criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione - generalmente oscillante tra un terzo e la metà - dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute"; e, ancora, che "tale criterio è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno al salute in base al sistema cosiddetto del "valore di punto differenziato" (e crescente in relazione all'aumentare del grado di invalidità), il quale è volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione della insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato". Ma ciò "purché il giudice abbia mostrato di avere anche tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto" Sarebbe dunque del tutto fuorviante evincere dall'auspicata adozione da parte di giudici di merito di criteri il più possibile omogenei nella valutazione equitativa del danno alla salute e di quello morale derivato dalle lesioni (nel caso in cui il fatto costituisca reato) una sorta di disapprovazione di criteri invece esclusivamente correlati alle particolarità del caso concreto. Le quali particolarità devono essere, all'opposto, ben tenute presenti al fine di rendere la valutazione il più possibile equa in relazione alle caratteristiche del caso di specie, anche allorché il giudice ritenga di far ricorso, per le ragioni rammentate, al sopra menzionato criterio del valore differenziato di punto.
3. Col terzo motivo - deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1224 c.c. e vizio di motivazione - si imputa alla corte d'appello di aver apoditticamente liquidato gli interessi sugli importi rivalutati al saggio del 5% dall'epoca dell'evento lesivo, omettendo di considerare che il saggio legale d'interesse era (all'epoca) del 10% in ragione di anno.
3.1. La censura è infondata.
Essa muove dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art.1224 c.c. si applichi non solo alle obbligazioni pecuniarie,
cosiddette di valuta, ma anche alle obbligazioni di valore. In queste, al contrario di quanto accade in quelle, il denaro (inteso come quantità di pezzi monetari) non costituisce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione di un valore.
Tipica obbligazione di valore è, appunto, quella risarcitoria, che mira alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In tali obbligazioni la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.; ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, che va appunto reintegrato dal debitore. E gli interessi, cosiddetti compensativi e non già moratori, costituiscono solo una delle possibili modalità liquidatorie dell'eventuale danno da lucro cessante conseguito alla ritardata corresponsione dell'equivalente monetario del danno. Con sentenza n. 1712 del 1995 le sezioni unite hanno in proposito stabilito che "se il giudice adotta, come criterio del risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio".
Tale indice medio la corte di merito ha appunto determinato nel 5% con apprezzamento "dei dati processuali e storici (e non "stabili", come erroneamente riportato dai ricorrenti) acquisiti", con valutazione di fatto (come tale insindacabile) effettuata in puntuale applicazione dei sopra enunciati principi.
4. Col quarto motivo viene dedotto vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto inammissibile la domanda di adeguamento monetario, alla data della sentenza di secondo grado, dell'importo liquidato dai primi giudici in riferimento alla sentenza di primo grado, siccome tardivamente formulata solo in comparsa conclusionale.
4.1. La corte di merito ha certamente errato nel ritenere la domanda tardiva, posto che alla rivalutazione monetaria dell'importo liquidato a titolo di risarcimento da fatto illecito il giudice deve procedere anche d'ufficio.
La censura (che peraltro attiene a violazione di legge e non a vizio di motivazione) è tuttavia infondata giacché, nonostante l'erronea affermazione di cui sopra, gli importi sono stati liquidati dalla corte d'appello in relazione ai valori monetari della sentenza di secondo grado, come inequivocamente risulta dal reiterato riferimento "all'attualità" operato a pagina 8 della sentenza gravata in relazione a tutte le voci di danno considerate.
5. Col quinto motivo viene denunciato vizio di motivazione per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo laddove la corte di merito, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'appello incidentale dei ricorrenti in punto di erronea distrazione a favore dei procuratori delle spese anticipate al consulente tecnico d'ufficio (pagina 10, capoverso, della sentenza gravata), in dispositivo le ha nuovamente attribuite ai procuratori stessi.
5.1. La censura è infondata in quanto la divergenza tra motivazione e dispositivo appare meramente fortuita, frutto di semplice disattenzione attinente non alla sostanza del giudizio ma alla formazione dell'atto.
L'errore omissivo del dispositivo è dunque di natura materiale, in quanto tale emendabile nelle forme di cui agli artt. 287, 288 e 289 c.p.c. dallo stesso giudice a quo, essendo inibito alla corte di cassazione correggere gli errori materiali contenuti nella sentenza di merito (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2596/89 e 5316/87).
6. Col sesto ed ultimo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la corte d'appello compensato per la metà le spese di primo grado e per non aver compensato integralmente quelle del secondo.
6.1. La censura è priva di pregio poiché l'unico limite del potere discrezionale del giudice in ordine alla distribuzione tra le parti del carico delle spese processuali è costituito dal divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il CO di NA deduce violazione degli artt. 1214 e 1220 c.c. per non avere la corte tenuto conto dell'offerta formulata dall'istituto di credito ai fini del positivo apprezzamento della mora accipiendi, ovvero dell'esclusione della mora debendi, quantomeno in ordine all'importo offerto e rifiutato dai creditori.
7.1. La censura è infondata in quanto la sentenza gravata dà atto della insufficienza della somma complessiva di L. 10.500.000 (informalmente) offerta, dunque legittimamente rifiutata dal creditore (art. 1208 c.c.).
8. Le spese del giudizio di cassazione seguono la prevalente soccombenza dei ricorrenti in via principale.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti in via principale alle spese, che liquida in L.314.000, oltre a L.
2.500.000 per onorari.
Roma, 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999.