Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2023
N. 02659/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2015, proposto da
OR NÌ, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Seminato, con domicilio eletto presso lo studio LE UL in Catania, Corso delle Province 203;
contro
Comune di Siracusa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Siracusa n. 65/14 in data 12 dicembre 2014, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta con istanza n. 2142 del 13 febbraio 2013.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Siracusa n. 65/14 in data 12 dicembre 2014, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta con istanza n. 2142 del 13 febbraio 2013.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto che con il provvedimento in questa sede impugnato il Comune ha negato la concessione edilizia in sanatoria, richiesta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, in relazione ad alcune modifiche interne e ad un parziale cambio di destinazione d’uso, osservando che le modifiche apportate comportavano un aumento della superficie lorda che determinava il superamento di quella ammissibile nel lotto.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la motivazione a fondamento dell’atto impugnato appare generica e non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione; b) nel caso in esame, una motivazione sufficientemente articolata e specifica era anche imposta dalla eterogeneità dei manufatti (piano cantinato e tettoia) e dalla circostanza che la domanda si riferiva ad un immobile ubicato in un quartiere residenziale, in relazione al quale gli interventi in questione appaiono compatibili; c) il riferimento al superamento della superficie lorda ammissibile non è comprensibile, non essendo intervenuto alcun incremento delle superfici esistenti; d) come risulta dal verbale di accertamento n. 024/13 del 5 marzo 2013, volumi cantinati preesistenti (per una superficie di circa 80,00 metri quadri) sono stati trasformati in civile abitazione, con un semplice mutamento dell’originaria destinazione d’uso; e) a conclusioni identiche deve pervenirsi quanto alla tettoia installata sul prospetto est dell’abitazione, la quale presenta una funzione meramente accessoria, con finalità di arredo, riparo e protezione; f) in tal senso depongono anche gli artt. 10 e 26 del regolamento edilizio del Comune.
Il Comune di Siracusa, cui il ricorso è stato notificato in data 25 marzo 2015, non si è costituito in giudizio.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il Comune di Siracusa ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e il ricorrente si è limitata a depositare il provvedimento impugnato.
In tale atto si fa riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, spedita con raccomandata con avviso di ricevimento in data 24 marzo 2014, n. 31990.
Come è noto, il provvedimento amministrativo può anche essere motivato per relationem (art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990), sicché può innanzitutto osservarsi che, non avendo il ricorrente versato in atti la menzionata comunicazione di avvio del procedimento cui l’atto impugnato rinvia, non vi è la prova che il diniego di sanatoria non sia stato motivato (anche) facendo riferimento a tale atto.
Il processo amministrativo, inoltre, si fonda sul principio dispositivo e alle parti, ai sensi dell’art. 64, primo e secondo comma, c.p.a., spetta l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, sicché il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti.
Sicché era onere del ricorrente produrre in giudizio la comunicazione di avvio del procedimento al fine di dimostrare che il provvedimento impugnato non contenesse una congrua motivazione mediante il richiamo a tale atto.
Né può obiettarsi che, ai sensi dell’art. 46, secondo comma, c.p.a. l’Amministrazione è tenuta a produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che essa ritiene utili al giudizio, poiché il citato art. 46 si riferisce all’ipotesi in cui le parti intimate si costituiscano in giudizio, mentre nel caso di specie il Comune di Siracusa, esercitando una legittima facoltà, ha ritenuto di non costituirsi.
A fronte di tale circostanza, era, quindi, onere del ricorrente porre il Collegio nella condizione di valutare la fondatezza in punto di fatto della propria doglianza.
Neppure può farsi richiamo al cosiddetto metodo acquisitivo (cfr. sul punto, le previsioni di cui agli artt. 64, terzo comma, e 63, primo comma, c.p.a., nella parte in cui la seconda norma contempla il potere del giudice di richiedere d’ufficio chiarimenti o documenti), posto che le previsioni indicate si riferiscono al caso in cui l’onere della prova sia stato comunque assolto (art. 63, primo comma: “fermo restando l’onere della prova a loro carico…”), ovvero all’ipotesi in cui le informazioni e i documenti richiesti all’Amministrazione non siano nella disponibilità giuridica delle parti (art. 64, terzo comma).
Ad ogni buon conto, la Sezione ritiene che il riferimento, formulato in modo esplicito nell’atto impugnato, al superamento della superficie lorda ammissibile costituisca adeguata motivazione del provvedimento in contestazione, in quanto il Comune ha chiaramente inteso affermare che, a seguito della modifica della destinazione d’uso, la superficie destinata a fini residenziali eccedeva la misura consentita.
Il piano “cantinato”, invero, non rileva ai fini residenziali, in quanto non abitabile e destinato, per l’appunto, a “cantina”.
Quanto alle previsioni di cui agli artt. 10 e 26 del regolamento edilizio, il Tribunale rileva, in primo luogo, che il ricorrente non ha depositato il citato regolamento.
E’ stato, invero, affermato che il principio jura novit curia non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie, dalle quali va tenuta distinta l’ipotesi delle norme giuridiche paraprimarie o subprimarie (sul punto, cfr., ad esempio, Cass. Civ., V, 20 luglio 2018, n. 19360).
Inoltre, il testo dell’art. 19 di tale regolamento viene riportato in ricorso come segue: “la superficie lorda complessiva ammissibile, al netto dei vani tecnici, scale, ascensori, cavedi…, ricavata dalle somme delle superfici lorde dei singoli piani abitabili o agibili, eventualmente anche interrati… non entrano nel computo della superficie lorda”.
A prescindere dalla circostanza che il periodo non appare sintatticamente coerente, la circostanza che la superficie cantinata sia agibile - ma non abitabile - non consente la sua trasformazione in superficie residenziale, qualora ciò determini un superamento della superficie lorda ammissibile ai fini strettamente residenziali, poiché ciò determinerebbe un incremento del carico urbanistico oltre le previsioni contemplate nella relativa disciplina.
Allo stesso modo, la previsione di cui all’art. 26 - secondo cui, in base a ciò che viene affermato in ricorso, "non è considerato mutamento di destinazione d’uso giuridicamente sotto il profilo edilizio ed urbanistico quello che avviene nell'ambito delle stesse destinazioni d'uso principali” - non può interpretarsi nel senso che sia consentita una illimitata destinazione residenziale per locali originariamente non destinati a fini abitativi, dovendo, invece, ritenersi che tale trasformazione possa avvenire - e sia giuridicamente irrilevante - nella misura in cui non intervenga il superamento della superficie lorda ammissibile residenziale (e ciò sempre ai fini di non determinare un travalicamento inammissibile del carico urbanistico).
Deve, infine, aggiungersi che la (eventuale) circostanza che alcune opere siano - in ipotesi - sanabili non incide sull’obbligo del Comune di esprimersi con riferimento all’intervento nel suo complesso, poiché le opere abusive vanno considerate nella loro unitarietà.
A tale ultimo riguardo è stato, infatti, precisato che, qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero può presentarsi istanza di sanatoria - come avvenuto nel caso di specie - riferita al complessivo intervento abusivo unitariamente considerato (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO