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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3248 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2020 TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Abbate ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio sito in Caserta, alla via Verdi n.6; (RICORRENTE)
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Caiazza ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, al viale Abramo Lincoln n. 233;
(RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 9.6.2020, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato priva di formale inquadramento, presso il sito in Caserta al Controparte_2
Viale Medaglie d'Oro n. 5, alle dipendenze della IG , dall'1.7.2017 al Controparte_1
30.8.2019, svolgendo mansioni riconducibili alla gestione e al funzionamento di b&b, tra cui gestione delle prenotazioni, accoglienza clienti, check in e check out, incassare soldi, rientranti nel livello 5 del CCNL Turismo-Confcommercio. Rappresentava di aver sempre lavorato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, dal lunedì alla domenica, percependo una retribuzione mensile di euro 320,00 e ricevendo le direttive dalla o dalla di lei madre . CP_1 Persona_1
Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, né la 13^ e 14^ mensilità, le ferie e le indennità sostitutive di festività e permessi, né il TFR alla cessazione del rapporto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento di euro 42.287,01 per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendovi stata al più una collaborazione occasionale connessa al rapporto di amicizia esistente tra la madre della convenuta e l'ex marito della ricorrente.
1 Acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova testimoniale articolata da entrambe le parti, venivano tuttavia escussi i soli testi di parte ricorrente. A tal proposito, va disatteso quanto affermato da parte resistente nelle note di trattazione scritta depositate il 22.10.2025 atteso che, con l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio del 28.10.2021, provvedimento peraltro sempre modificabile e revocabile ex art. 177 c.p.c., veniva ammessa la prova “come articolata dalle parti…fissa l'escussione di un teste per parte per l'udienza del…” senza alcuna limitazione della lista testimoniale;
peraltro, parte resistente alcuna eccezione di decadenza formulava all'udienza dell'1.2.2024 (cfr. verbale d'udienza) piuttosto chiedeva l'esibizione delle citazioni testimoniali di parte ricorrente per tale udienza, cui la stessa non era tenuta, come rilevato nell'ordinanza resa all'esito di tale udienza (cfr. ordinanza dell'1.2.2024) e, anzi, alla successiva udienza del 28.4.2024, rappresentava l'impossibilità a testimoniare della propria teste, chiedendo escutersi i testi di controparte. Dunque, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta- “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente
2 negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Ebbene, va rilevato che parte resistente ha negato in radice la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, eccependo la natura occasionale del rapporto peraltro instauratosi tra la ricorrente e la madre della convenuta, così facendo valere Persona_1 un elemento impeditivo che va ad incidere sulla qualificazione dello stesso, espressamente confutando i fatti posti a fondamento della domanda attorea in relazione ai quali, a ben vedere, chiede un accertamento della reale natura dei rapporti professionali tra le parti. Infatti, la questione preliminare attiene alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso in tal torno di tempo tra le parti in causa, dovendosi individuare il tipo contrattuale entro il quale sussumere il concreto rapporto svoltosi, non essendo stato contestato dal convenuto che la Contr ricorrente abbia espletato prestazioni lavorative presso il sebbene a titolo occasionale, amichevole e piena autonomia, quanto che tale frequentazione avesse le caratteristiche della subordinazione. Ebbene, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana
3 economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Tenuto conto delle coordinate ermeneutiche delineate, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve concludersi per l'insussistenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente. Orbene, nel caso in esame, non può dirsi raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione idonei a identificare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti atteso che – a fronte della deduzione di un rapporto di durata biennale - il teste che pure ha riferito in Tes_1 modo parzialmente favorevole alla ricorrente, ha dichiarato di aver frequentato il b&b “La piccola soltanto per circa 7/8 volte tra il 2018 e il 2019 e, oltre che temporalmente CP_2
4 limitate, le sue affermazioni non sono sufficientemente circostanziate in merito alla sottoposizione al potere datoriale della , unica convenuta in giudizio, all'orario seguito CP_1 dalla ricorrente, alle mansioni espletate;
la teste , invece, ha riferito circostanze Tes_2 apprese prevalentemente de relato actoris ovvero per avergliele riferite la ricorrente senza peraltro ben inquadrarle temporalmente. Vanno dunque riportate le dichiarazioni testimoniali. Il teste dichiarava: “Conosco la ricorrente in quanto abitiamo nella stessa città. Ci siamo Testimone_3 conosciuti presso il sito nei pressi dello stadio di Caserta se non erro in via Medaglie Controparte_2
D'oro. Infatti, talvolta ho alloggiato presso tale B&B tra il 2018 e il 2019 in quanto mi stavo separando da mia moglie. Sono stato ospite di tale struttura per circa 7 o 8 volte e ogni volta permanevo per una, massimo due notti. Mi recavo sempre previa prenotazione inizialmente tramite Booking e poi chiamavo direttamente la
. Ella mi accoglieva e mi accompagnava nella camera o mi consegnava le chiavi. Per prenotare chiamavo Pt_1 al numero personale della ricorrente. Mi recavo sempre dopo le 18.00 dopo il lavoro e lasciavo la struttura Contro intorno alle 6.00 del mattino per recarmi a lavoro. Non ricordo di altre persone che lavoravano presso il Al mattino veniva offerta la colazione anche se io non ne usufruivo quasi mai e ricordo che era la ricorrente a prepararla. Vedevo che c'era la macchinetta del caffè, dei cornetti e della marmellata. Non so se la ricorrente permanesse nella struttura di notte e di sera. Ho sempre pagato in contanti alla ricorrente. Non ho mai chiesto il rifornimento di biancheria. Se avevo necessità di chiedere qualcosa per la camera, se la ricorrente era presente chiedevo a lei. Io andavo via quasi sempre alle 6.00 e a volte incontravo la ricorrente. Preciso che di solito chiedevo di assegnarmi la camera accanto alla cucina in quanto era l'unica ad avere la doccia. Non conosco la IG e non ne ho mai sentito parlare né conosco la IG A domanda avv. CP_1 Per_1 Tes_4
ADR: preciso che la prima volta che ho prenotato, l'ho fatto tramite booking che mi rimandava ad un numero telefonico per completare la prenotazione al quale mi rispose la ricorrente. Ricordo che era lei perché ha una voce inconfondibile.” Le dichiarazioni rese da tale teste, in quanto mero avventore, non consentono di sussumere l'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato mancando la prova della sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare. Nella fattispecie, a leggere con attenzione le suddette dichiarazioni, dalle stesse non emerge una specifica indicazione del periodo, dei giorni e dell'orario di lavoro, né tanto meno la eterodirezione del rapporto di lavoro, intesa come soggezione alle direttive del datore di lavoro. Del pari deve dirsi per le dichiarazioni rese dalla teste che affermava: Testimone_5
“Adr: Conosco la ricorrente da circa una decina di anni in quanto avevamo in passato le ubicazioni delle nostre attività vicine e precisamente in P.zza Parrocchia a circa una decina di metri. Se ben ricordo la ricorrente chiuse Contro la sua attività di agenzia pratiche auto e moto verso il 2014. Adr: So che nel 2017 ha lavorato presso il sito in Caserta vicino allo stadio Pinto di Caserta fino al 2018 - 2019. Tanto so perché lei me lo riferiva e anche perché talvolta l'ho accompagnata circa 5 o 6 volte di cui qualcuna di Adr. La ricorrente mi Pt_2 riferiva che il B& B era intestato ad ma era la di lei madre che di fatto gestiva l'attività il Persona_2 cui nome è Adr: la ricorrente svolgeva mansioni di pulizia e ricevimento degli ospiti. Tanto so Persona_1 sia per avermelo riferito lei stessa che per aver visto di persona la sola accoglienza degli ospiti quando in una Contro occasione sono entrata nel Ricevuto gli ospiti siamo, poi, andati via per una passeggiata. Preciso che la
5 ricorrente, sempre per avermelo riferito, raccoglieva le prenotazioni on line. Adr: io stessa ho assistito alle Contro telefonate con cui la ricorrente si interfacciava con gli ospiti del la ricorrente prendeva le prenotazioni con l'app. di Booking Adr: So che comperava l'occorrente per la colazione e preparava i tavoli. Adr. Non so se incassava anche i pagamenti. Adr: non so con precisione gli orari osservati dalla ricorrente. Posso riferire che andava al mattino e qualche volta la sera. Tali orario li osservava dal lunedì alla Domenica, per avermelo riferito la ricorrente stessa. Adr: ricordo che la retribuzione era bassa, ma non ricordo quanto. Adr: so che il rapporto è finito a seguito di un litigio e la ricorrente è andata via. Adr: nella struttura vi lavorava solo la e la ricorrente. Solo per un breve periodo, se ben ricordo, nel 2018, si è aggiunto una persona che era Per_1 addetta solo alla pulizie e per circa due mesi. Se ben ricordo si chiamava Italia. Adr: la ricorrente in caso di ritardo non so se era tenuta ad avvisare. In caso di assenza avvisava alla Tanto so perché talvolta ho Per_1 assistito personalmente. Adr: le direttive le riceva dalla tanto così mi riferiva la ricorrente”. Per_1
Ebbene, anche in tal caso non è dato rinvenire gli indici della subordinazione sopra indicati, quali l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, la sottoposizione al potere disciplinare dello stesso, il rispetto di un orario di lavoro, in quanto la teste riferisce circostanze apprese principalmente per avergliele riferite la ricorrente. Stante il tenore delle suddette dichiarazioni non emergono elementi probatori sufficienti per poter qualificare quale datrice di lavoro del ricorrente, mancando la prova Controparte_1 diretta della eterodeterminazione, della sottoposizione al potere direttivo e di controllo, del rispetto di un orario fisso e predeterminato, della necessità di giustificare alla stessa assenze o chiedere permessi e ferie. Conseguentemente, in mancanza di prova dei requisiti tipici della subordinazione per come sopra elencati e della dimostrazione che i rapporti tra le parti andassero oltre eventuali prestazioni autonome rese per un determinato periodo di tempo, alcun rilievo assume la deduzione per la quale sul portale di prenotazione online fosse inserito il numero di telefono della ricorrente atteso che, a parte la considerazione per cui non vi è prova della riconducibilità di quella utenza alla stessa, va in effetti rilevato come il dato sia contrastante quanto emergente dall'allegato riproducente la lista delle strutture ricettive registrate nella provincia di Caserta, aggiornato al luglio 2018 ove, per il b&b di risultano Controparte_2 Persona_3 due utenze diverse. A tal proposito, non essendovi prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa a nulla rileva quanto affermato sul punto dal teste Tes_1 il quale dichiarava di aver prenotato la prima volta tramite booking (sebbene per la prenotazione poi venisse rimandato ad un numero di telefono al quale aveva risposto la ricorrente) e per le successive prenotazioni di aver prenotato tramite chiamata alla ricorrente sul proprio numero personale. Pertanto, ne consegue la carenza di prova circa i fatti costitutivi dei diritti azionati- come sopra enucleati- ai sensi dell'art. 2967 comma 1 c.c., e, dunque, la domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la resistente, e conseguentemente alla condanna al pagamento delle differenze retributive, per i titoli indicati in ricorso, va rigettata.
6 La controvertibilità delle questioni esaminate determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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