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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 63245/2021 pervenuta all'udienza del 3 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...], nato a [...] il 20 Controparte_1 Controparte_2
dicembre 1981, nato a [...] il [...], Controparte_3 CP_4
nata a Taurianova il [...] , in [...] e quali eredi di
[...] Persona_1
deceduto il 7 ottobre 2017 , difesi giusta delega in atti dall'Avv. Franco Gallo
ATTORI
E
, difesa giusta delega in atti dagli Controparte_5 P.IVA_1
Avv.ti Egidio Mammone, Vincenzo Gambardella e Giuseppe Fratto
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- decesso – azione risarcitoria promossa dai congiunti di paziente deceduto- danno iure proprio e danno iure successionis
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Gli attori analiticamente indicati in epigrafe , tutti legati da rapporto di parentela con ER
(segnatamente i figli , e e la sorella
[...] CP_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
) , deceduto il 7 ottobre 2017, premesso che : in data 21 giugno 2017 CP_4 ER
veniva ricoverato presso il Reparto di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera San
[...]
Camillo- Forlanini di Roma, al fine di essere sottoposto ad intervento di sostituzione di radice e valvola aortica;
l'intervento chirurgico veniva eseguito in data 30 giugno 2017, ma dopo circa 15 minuti dal termine dello stesso, si osservava l'insorgenza di ipotensione improvvisa con "rapido rifornimento delle camere dei drenaggi" e conseguente quadro di shock emorragico acuto con arresto cardiocircolatorio;
si procedeva pertanto alla riapertura del torace, che consentiva di refertare una lacerazione a carico dell'aorta ascendente, che era suturata;
lo stesso giorno alle ore
23:00, a seguito del rilievo di emorragia massiva dai drenaggi toracici, si procedeva , nuovamente, alla riapertura della sternotomia, ciò consentiva di rilevare una lacerazione al livello dell'aorta ascendente;
nei giorni successivi, le condizioni neurologiche del paziente permanevano gravissime e insorgevano problematiche di natura infettiva (Acinetobacter spp, Staphyilococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa); le condizioni di coma vegetativo persistevano e in data 7 ottobre 2017 veniva constatato il decesso del paziente (vedi cartella clinica in atti); che se risultava corretta l'indicazione all'intervento chirurgico, in base all'aumento delle dimensioni della radice aortica, nonché l'asportazione della valvola aortica nativa malata, di contro, però, la stessa presentava una parete placcata, ateromasica e sottile, a conferma di quanto già segnalato nell'atto operatorio ove si parlava di "estrema fragilità tissutale"; pertanto la causa della prima grave emorragia era individuabile proprio nella lacerazione della parete aortica nativa, essendo la parete estremamente fragile, sicché il chirurgo "avrebbe dovuto doverosamente controllare la sede di posizionamento dello strumento (il cui uso risulta sempre traumatico sui tessuti) ed eventualmente rinforzare preventivamente la parete del vaso, la quale -molto probabilmente- già mostrava i segni del danno subito dall'azione traumatica del clamp;
in effetti dopo pochi minuti dalla fine dell'intervento, probabilmente in occasione di un rialzo pressorio dovuto agli iniziali primi momenti di
"superficializzazione" della sedazione, la parete lesionata si è lacerata, causando la prima grave emorragia;
dal primo arresto cardiaco (e, quindi, da una perfusione degli organi, in particolare quello cerebrale) alla ripresa di una perfusione adeguata mediante la CEC di assistenza, sono trascorsi oltre 30 minuti;
in quel periodo si è realizzato un danno ipossico-ischemico generalizzato molto grave, al punto da necessitare di un supporto meccanico e farmacologico;
ma, come se non bastasse, a poche ore di distanza dal primo evento emorragico, nella notte in terapia intensiva si realizzava un secondo grave episodio di shock emorragico, con conseguente nuovo episodio di arresto cardiaco;
questa seconda lacerazione si è verificata come ri-lacerazione della precedente lesione come riportato in cartella clinica: "evidenza di lacerazione al livello dell'aorta ascendente
/patch pericardico fonte del sanguinamento"; emerge quindi che il grave ed esteso danno cerebrale subito dal paziente che lo ha portato all'exitus (non prima di ripetute infezioni nosocomiali), è stato la conseguenza di un grave e prolungato doppio insulto ischemico post arresto cardiaco da gravissimo duplice shock emorragico, con conseguenti lunghi periodi di scarso ossigeno al cervello
(ipossia), scarsa quantità di sangue (emoglobina) per veicolare l'ossigeno (ischemia) e severo danno da acidosi metabolica, dovuto ad una complicanza postoperatoria (lacerazione della parete aortica), che era non solo prevedibile già all'epoca del primo intervento (stante l'accertata estrema fragilità della parete del vaso), ma anche e soprattutto prevenibile con una accurata ispezione dell'aorta al termine del primo intervento;
a ciò si aggiunge anche il tentativo di riparare la lacerazione aortica, dal momento che tale prima riparazione è risultata inadeguata al punto che il vaso si è ri -lacerato ed è stato sottoposto ad un terzo intervento chirurgico;
anche i successivi interventi rianimatori appaiono essere stati gestiti con tempistiche eccessivamente lunghe, tali da non aver consentito il più rapido recupero e la normalizzazione del quadro metabolico, per la salvaguardia delle funzioni cerebrali vitali;
il decesso del NO è quindi in correlazione ER
fattuale e di continuità fenomenologica con gli esiti dell'intervento eseguito il 30 giugno 2017 e della gestione postoperatoria…" ( pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione); che, in diritto, era configurabile la responsabilità del personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini per la imperita, imprudente e negligente conduzione dell'intervento del 30 giugno 2017, intervento che doveva essere di routine e che poi era risultato fatale;
che ,in particolare, la complicanza postoperatoria-lacerazione della parete aortica-non solo era prevedibile già all'epoca del primo intervento, ma era anche soprattutto prevenibile con una accurata ispezione dell'aorta, al termine del primo intervento;
che era ravvisabile segnatamente la imperizia degli operatori i quali avevano tentato di riparare la lacerazione aortica con una riparazione che si sarebbe poi rivelata inadeguata , tenuto conto della ri- lacerazione del vaso e della sottoposizione del paziente ad un terzo intervento chirurgico (v. consulenza di parte in atti) ; che era stata esperita mediazione con esito negativo ( v. verbale di mediazione in atti) ; tanto premesso, hanno convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_5
patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis, subìti da essi attori, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia, il tutto previo accertamento della responsabilità della convenuta per il decesso di . CP_5 Persona_1 L' , costituitasi in giudizio , ha eccepito la carenza di legittimazione attiva;
nel merito, ha CP_5
contestato la domanda risarcitoria avversaria nell'an e nel quantum , concludendo per il rigetto della medesima.
Ammessa CTU medico legale , all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, va anzitutto rilevata la procedibilità del giudizio , tenuto conto del verbale di mediazione con esito negativo in atti .
Ciò premesso , venendo al merito , occorre scindere la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto, dalle domande risarcitorie azionate iure successionis dagli eredi , tra le quali è ricompresa quella avente ad oggetto il ristoro del danno biologico terminale, stante la dedotta sussistenza di un apprezzabile lasso temporale tra l'intervento chirurgico del 30 giugno 2017 e la morte del paziente, nonché quella relativa al ristoro del danno morale soggettivo patito dal de cuius.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) , domanda azionata iure proprio dagli attori , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi , infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente , i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova .
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass.
Civ. 11320/2022) .
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri probatori, ma anche in termini di individuazione del termine prescrizionale ,passando ora ad esaminare la domanda risarcitoria azionata dagli attori iure successionis (ristoro del danno biologico terminale e del danno morale soggettivo patito dal de cuius) , osserva il Tribunale che viene in rilievo la responsabilità contrattuale della Struttura .
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria , il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ;
17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante”.
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Fermo l'inquadramento giurisprudenziale compiuto sia per le voci di danno richieste iure proprio dagli attori che per quelle richieste iure successionis , osserva il Tribunale che la CTU a firma del
Prof. medico legale , e dalla Dott.ssa specialista in cardiochirurgia, Persona_2 Persona_3
redatta con professionalità , con risposte logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato exucursus sulla storia clinica e anamnestica del paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti . Si legge infatti nella CTU che , affetto -secondo il referto dell'ecocardiogramma Persona_1
eseguito in data 8 agosto 2016- da aneurisma dell'aorta ascendente con diametro 55 mm in peggioramento rispetto al diametro di 48 mm rilevato in data 9 gennaio 2015- in data 30 giugno
2017 veniva sottoposto ad intervento di AL, con inizio dell'intervento alle ore 9:07 e fine alle ore 16:09, ed uscita dalla sala operatoria alle ore 18:27.
L'intervento di AL , “ che consiste nella sostituzione della valvola aortica, bulbo ed aorta ascendente con tubo valvolato e rimpianto degli osti coronarici, avveniva mediante l'utilizzo della
CEC con clampaggio aortico in tempi tecnici di sicurezza. Nella nota operatoria relativa alla procedura veniva descritta la tecnica chirurgica e l'esecuzione di emostasi accurata con successiva chiusura a strati a fine della procedura. Per "emostasi accurata" si intende una serie di controlli e manovre atte da parte dell'Operatore per la valutazione della presenza di eventuali fonti di sanguinamento, con controllo delle suture eseguite e di tutto il campo operatorio per poter rilevare
e/o controllare e trattare eventuali fonti di sanguinamento, procedura necessaria per poi procedere alla chiusura del torace. Dopo 15 minuti dalla fine dell'intervento si osservava improvviso rifornimento rapido delle camere dei drenaggi come per sanguinamento acuto in atto con shock emorragico ed arresto cardiaco;
venivano iniziate tempestive manovre cardiorianimatorie e riapertura pronta del torace, con evidenza di lacerazione a carico dell'aorta che mostrava estrema fragilità tessutale, che veniva suturata con prolene 4/0 e patch di pericardio- la presenza di patch di pericardio non viene indicata nella nota operatoria, ma successivamente rilevata alla seconda riapertura in terapia intensiva. Per la presenza di disfunzione ventricolare veniva poi istituita nuovamente la CEC con cannulazione dell'aorta ascendente e dell'atrio destro e lenta ripresa della cinetica ventricolare con supporto inotropo farmacologico e meccanico con contropulsatore aortico e ECHMO e successivo miglioramento emodinamico. Dal cartellino della
CEC relativo all'intervento di Biobentall risulta che la durata della CEC è stata di 73 minuti con clampaggio aortico di poco più di un'ora (63 minuti) con inizio alle ore 9:59 e fine alle ore 11:02;
i valori dell'emoglobina rilevati all'emogasanalisi erano pressoché costanti da 9,8 all'inizio a 9,5 alla fine, deponendo per l'assenza di sanguinamenti attivi in atto. In merito alla seconda CEC, istituita dopo la lacerazione aortica, per assistenza ventricolare con ECMO, si reperta la presenza di severa anemia alle ore 13:23 con emoglobina pari a 4,5 con stato di acidosi metabolica compatibile con lo shock emorragico associato ad arresto cardiocircolatorio diagnosticato e trattato dai Curanti;
con miglioramento del pH dopo 12 minuti di assistenza con PH 7,35 (dopo 13 minuti di assistenza) e di 7,40 alle ore 14:45, dopo un'ora e mezza circa… Il paziente veniva quindi trasferito in terapia intensiva postoperatoria alle ore 18:00 del giorno 30 giugno 2017. Alle ore 23 veniva riscontrata “emorragia massiva dai drenaggi toracici. Riapertura in emergenza della sternotomia con evidenza di lacerazione a livello dell'aorta ascendente/patch pericardico, fonte di sanguinamento. Riparazione della lacerazione… Rinforzo di tutta la rima di sutura distale con striscia di teflon più colla di fibrina. Risintesi sternale-sottocute-cute secondo routine…..” Il decorso successivo è stato poi caratterizzato dalla presenza di stato di coma vegetativo per il quale veniva richiesto trasferimento e complicato da infezione da Acinetobacter e stafilococco aureus e successivo exitus in data 7 ottobre 2017 ,circa quattro mesi dopo l'intervento chirurgico. Le condizioni neurologiche gravi apparvero evidenti nel post operatorio come mostrato dei tracciati elettroencefalografici e dalla TC cerebrale e dalle consulenze neurologiche eseguite in data 13 luglio e 21 agosto 2017, che deponevano per grave encefalopatia ipossica ischemica post shock emorragico con danno cerebrale diffuso ed irreversibile da imputare alla anossia incorsa durante
l'emorragia avvenuta in sala operatoria…" (pagg. da 4 a 10 della CTU).
Ripercorsa la storia clinica del paziente, il collegio peritale ha poi evidenziato che l'aneurisma dell'aorta ascendente rappresenta una forma morbosa grave, suscettibile di intervento chirurgico in presenza di aumento del diametro dell'aorta maggiore o uguale a 55 mm , come indicato dalle linee guida del 2014, e che la presenza inoltre di insufficienza aortica associata ad incremento del diametro dell'aorta depone per il trattamento chirurgico in accordo con le linee guida 2017 relative al trattamento della valvulopatia.
Vi era dunque indicazione all'intervento chirurgico effettivamente eseguito, tenuto conto della corretta formulazione della diagnosi di “aneurisma dell'aorta ascendente e della radice aortica in insufficienza aortica moderata /severa”, compiuta dal personale sanitario dell convenuta. CP_5
Quanto alla esecuzione dell'intervento chirurgico del 30 giugno 2017 il collegio peritale ha rilevato la correttezza dell'esecuzione dell'intervento sia in riferimento all'intervento principale, sia in relazione alla prima riapertura per emorragia sia in riferimento alla seconda riapertura per nuova emorragia.
In particolare, i consulenti di ufficio hanno evidenziato che il trattamento di Biobentall, astrattamente adeguato al caso specifico, riconosce la possibilità di complicanza intraoperatoria caratterizzata da sanguinamento post operatorio;
lesioni delle strutture vascolari;
infezioni e disturbi del ritmo ed exitus con percentuale tra 1,8% e 5%.
Venendo ora alla esecuzione dell'intervento principale e dei due interventi posti in essere per ovviare ai due episodi di sanguinamento, il collegio peritale ha evidenziato che l'intervento del 30 giugno 2017 di sostituzione valvolare aortica, root aortico e aorta ascendente con tubo valvolato 30 mm e protesi aortica 25 venne eseguito "correttamente con la sostituzione della valvola aortica nativa e dell'aorta ascendente e rimpianto degli osti coronarici secondo AL. Nel referto operatorio veniva annotata l'esecuzione di emostasi accurata e chiusura a strati secondo routine, in assenza, dunque di elementi che facessero prevedere la successiva lacerazione aortica incorsa acutamente dopo 15 minuti dalla fine della procedura, con shock ipovolemico ed arresto cardiaco, sottoposto tempestivamente a massaggio e riapertura dello sterno avvenuta direttamente in sala operatoria con la riparazione della lacerazione aortica in parete definita fragile. Nella nota operatoria non viene descritta anatomicamente la lesione successivamente refertata in sede di autopsia giudiziaria non depositata … come lacerazione trasversale a livello dell'aorta ascendente
2 cm sopra la protesi tubolare, anatomicamente distante rispetto alla sutura della protesi;
tale lesione dunque è da imputarsi a lacerazione dell'aorta ascendente avvenuta acutamente, e dovuta alla fragilità anatomica intrinseca del vaso, né prevedibile né prevedibile, che, seppur correlabile alla manipolazione chirurgica per apposizione del clamp aortico o alla trazione del vaso stesso, inquadrabili come atti strettamente necessari all'intervento, non è imputabile a danno iatrogeno. In presenza di fragilità del vaso, infatti, in assenza di lesioni evidenti in tale sede, è prassi procedere a chiusura dello sterno senza sottoporre ad ulteriori traumatismi la sede anatomica fragile.
L'intervento, inoltre, prevede l'utilizzo della circolazione extracorporea con arresto cardiaco e clampaggio aortico. Tale procedura avviene mediante utilizzo di clamp aortico;
questo dispositivo definito atraumatico, è concepito per ridurre al minimo lo stress di parete e strettamente necessario per l'esecuzione dell'intervento; infatti, dopo aver cannulato l'aorta ascendente, per poter istituire la CEC è necessario clampare l'aorta, stringerla fino a chiuderla per poter bypassare il cuore. Durante la preparazione alla CEC la aorta ascendente viene manipolata e parzialmente dislocata per l'esecuzione del trattamento. La rottura dell'aorta incorsa nel post operatorio rappresenta una complicanza, che se pur temibile per le conseguenze emodinamiche che determina, con emorragia massiva, shock ipovolemico ed arresto cardiaco, è stata tempestivamente diagnosticata e trattata, essendo sottoposta a manovre cardiorianimatorie e sutura della lesione con risoluzione; purtroppo, nonostante la corretta e tempestiva diagnosi e trattamento, l'arresto cardiaco ha determinato l'ipossia cerebrale con irreversibile coma ed insufficienza ventricolare… In merito al secondo episodio di sanguinamento insorto in terapia intensiva cinque ore dopo la procedura chirurgica, si ritiene che tale evento sia da ascriversi a lacerazione della parete aortica malacica e fragile già sottoposta a stress di parete, tempestivamente trattato con riapertura in terapia intensiva e risoluzione: alle ore 22:45, infatti, veniva annotata la presenza di sanguinamento massivo dai drenaggi con la riapertura dello sterno alle ore 23:00 direttamente in terapia intensiva e rilevamento di fonte di sanguinamento "con evidenza di lacerazione a livello dell'aorta ascendente/patch pericardico, fonte di sanguinamento.
Riparazione della lacerazione…”. Il decorso successivo è stato poi caratterizzato da stato di coma vegetativo irreversibile con successiva infezione e arresto cardiaco avvenuto quattro mesi dopo la procedura. Relativamente all'exitus, l'assenza della relazione autoptica non permette di definire oggettivamente la natura, da ascriversi verosimilmente a scompenso cardiocircolatorio con danno multiorgano in stato comatoso post anossico per shock emorragico ed infezione in paziente sottoposto ad intervento di Bio AL. In definitiva, tenuto conto della grave patologia di cui era portatore il paziente, dallo studio del caso non sono emersi elementi di colpa professionale
(imperizia, imprudenza, negligenza) a carico dei sanitari, i quali hanno prestato il loro operato senza evidenti errori e/o ritardi. Nel caso di specie si verificò una complicanza postoperatoria non trascurata dei sanitari ma affrontata per porvi rimedio” (pagg. 14 , 15 e 16 CTU).
Il Tribunale fa proprie le conclusioni della CTU e i chiarimenti resi dal collegio peritale siccome suffragati da adeguata conoscenza della letteratura scientifica e da ragionamento immune da vizi logici e/o di altra natura .
Non sono dunque ravvisabili profili di imprudenza, negligenza ed imperizia nell'operato del personale sanitario della Struttura convenuta- e tali da aver determinato secondo la regola del più probabile che non l'exitus del paziente- sia in relazione al primo intervento di Bio AL sia in riferimento agli interventi posti in essere per porre rimedio ai due episodi emorragici post intervento del 30 giugno 2017.
Quanto alle infezioni correlate alla assistenza che il paziente avrebbe contratto durante il ricovero presso l' , osserva il Tribunale che l'onere di allegazione non risulta CP_6 CP_5
adeguatamente assolto , in considerazione del fatto che gli attori non hanno dedotto che le infezioni avrebbero condotto all'exitus , avendo concentrato le loro doglianze sulla asserita non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 30 giugno 2017; né risulta depositata memoria di precisazione della domanda ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. .
A quanto rilevato sinora si aggiunga il non trascurabile rilievo che, come riscontrato dal collegio peritale , non risulta depositata in atti la refertazione autoptica compiuta nel parallelo procedimento penale instaurato su denuncia degli eredi , refertazione che , comunque, ha escluso il compimento di errori od omissioni da parte dei medici del , in considerazione del fatto che, come CP_5
evidenziato a pag 11 della CTU , all'autopsia ha fatto riferimento proprio la consulenza di parte allegata da parte attrice (doc. 26) per evidenziare “assenza di sangue nella cavità pericardica , mentre la protesi valvolare aortica e quella vascolare risultano regolarmente inserite” (doc. 26 fascicolo di parte attrice) .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda .
Le spese di causa , ivi comprese quelle di CTU medico legale (per le quali si ritiene satisfattivo l'importo liquidato a titolo di fondo spese all'atto del conferimento di incarico, non avendo il collegio peritale depositato successiva istanza di liquidazione ) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminato , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico –legale ;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7616,00 per compenso, oltre rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 63245/2021 pervenuta all'udienza del 3 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...], nato a [...] il 20 Controparte_1 Controparte_2
dicembre 1981, nato a [...] il [...], Controparte_3 CP_4
nata a Taurianova il [...] , in [...] e quali eredi di
[...] Persona_1
deceduto il 7 ottobre 2017 , difesi giusta delega in atti dall'Avv. Franco Gallo
ATTORI
E
, difesa giusta delega in atti dagli Controparte_5 P.IVA_1
Avv.ti Egidio Mammone, Vincenzo Gambardella e Giuseppe Fratto
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- decesso – azione risarcitoria promossa dai congiunti di paziente deceduto- danno iure proprio e danno iure successionis
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Gli attori analiticamente indicati in epigrafe , tutti legati da rapporto di parentela con ER
(segnatamente i figli , e e la sorella
[...] CP_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
) , deceduto il 7 ottobre 2017, premesso che : in data 21 giugno 2017 CP_4 ER
veniva ricoverato presso il Reparto di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera San
[...]
Camillo- Forlanini di Roma, al fine di essere sottoposto ad intervento di sostituzione di radice e valvola aortica;
l'intervento chirurgico veniva eseguito in data 30 giugno 2017, ma dopo circa 15 minuti dal termine dello stesso, si osservava l'insorgenza di ipotensione improvvisa con "rapido rifornimento delle camere dei drenaggi" e conseguente quadro di shock emorragico acuto con arresto cardiocircolatorio;
si procedeva pertanto alla riapertura del torace, che consentiva di refertare una lacerazione a carico dell'aorta ascendente, che era suturata;
lo stesso giorno alle ore
23:00, a seguito del rilievo di emorragia massiva dai drenaggi toracici, si procedeva , nuovamente, alla riapertura della sternotomia, ciò consentiva di rilevare una lacerazione al livello dell'aorta ascendente;
nei giorni successivi, le condizioni neurologiche del paziente permanevano gravissime e insorgevano problematiche di natura infettiva (Acinetobacter spp, Staphyilococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa); le condizioni di coma vegetativo persistevano e in data 7 ottobre 2017 veniva constatato il decesso del paziente (vedi cartella clinica in atti); che se risultava corretta l'indicazione all'intervento chirurgico, in base all'aumento delle dimensioni della radice aortica, nonché l'asportazione della valvola aortica nativa malata, di contro, però, la stessa presentava una parete placcata, ateromasica e sottile, a conferma di quanto già segnalato nell'atto operatorio ove si parlava di "estrema fragilità tissutale"; pertanto la causa della prima grave emorragia era individuabile proprio nella lacerazione della parete aortica nativa, essendo la parete estremamente fragile, sicché il chirurgo "avrebbe dovuto doverosamente controllare la sede di posizionamento dello strumento (il cui uso risulta sempre traumatico sui tessuti) ed eventualmente rinforzare preventivamente la parete del vaso, la quale -molto probabilmente- già mostrava i segni del danno subito dall'azione traumatica del clamp;
in effetti dopo pochi minuti dalla fine dell'intervento, probabilmente in occasione di un rialzo pressorio dovuto agli iniziali primi momenti di
"superficializzazione" della sedazione, la parete lesionata si è lacerata, causando la prima grave emorragia;
dal primo arresto cardiaco (e, quindi, da una perfusione degli organi, in particolare quello cerebrale) alla ripresa di una perfusione adeguata mediante la CEC di assistenza, sono trascorsi oltre 30 minuti;
in quel periodo si è realizzato un danno ipossico-ischemico generalizzato molto grave, al punto da necessitare di un supporto meccanico e farmacologico;
ma, come se non bastasse, a poche ore di distanza dal primo evento emorragico, nella notte in terapia intensiva si realizzava un secondo grave episodio di shock emorragico, con conseguente nuovo episodio di arresto cardiaco;
questa seconda lacerazione si è verificata come ri-lacerazione della precedente lesione come riportato in cartella clinica: "evidenza di lacerazione al livello dell'aorta ascendente
/patch pericardico fonte del sanguinamento"; emerge quindi che il grave ed esteso danno cerebrale subito dal paziente che lo ha portato all'exitus (non prima di ripetute infezioni nosocomiali), è stato la conseguenza di un grave e prolungato doppio insulto ischemico post arresto cardiaco da gravissimo duplice shock emorragico, con conseguenti lunghi periodi di scarso ossigeno al cervello
(ipossia), scarsa quantità di sangue (emoglobina) per veicolare l'ossigeno (ischemia) e severo danno da acidosi metabolica, dovuto ad una complicanza postoperatoria (lacerazione della parete aortica), che era non solo prevedibile già all'epoca del primo intervento (stante l'accertata estrema fragilità della parete del vaso), ma anche e soprattutto prevenibile con una accurata ispezione dell'aorta al termine del primo intervento;
a ciò si aggiunge anche il tentativo di riparare la lacerazione aortica, dal momento che tale prima riparazione è risultata inadeguata al punto che il vaso si è ri -lacerato ed è stato sottoposto ad un terzo intervento chirurgico;
anche i successivi interventi rianimatori appaiono essere stati gestiti con tempistiche eccessivamente lunghe, tali da non aver consentito il più rapido recupero e la normalizzazione del quadro metabolico, per la salvaguardia delle funzioni cerebrali vitali;
il decesso del NO è quindi in correlazione ER
fattuale e di continuità fenomenologica con gli esiti dell'intervento eseguito il 30 giugno 2017 e della gestione postoperatoria…" ( pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione); che, in diritto, era configurabile la responsabilità del personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini per la imperita, imprudente e negligente conduzione dell'intervento del 30 giugno 2017, intervento che doveva essere di routine e che poi era risultato fatale;
che ,in particolare, la complicanza postoperatoria-lacerazione della parete aortica-non solo era prevedibile già all'epoca del primo intervento, ma era anche soprattutto prevenibile con una accurata ispezione dell'aorta, al termine del primo intervento;
che era ravvisabile segnatamente la imperizia degli operatori i quali avevano tentato di riparare la lacerazione aortica con una riparazione che si sarebbe poi rivelata inadeguata , tenuto conto della ri- lacerazione del vaso e della sottoposizione del paziente ad un terzo intervento chirurgico (v. consulenza di parte in atti) ; che era stata esperita mediazione con esito negativo ( v. verbale di mediazione in atti) ; tanto premesso, hanno convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_5
patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis, subìti da essi attori, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia, il tutto previo accertamento della responsabilità della convenuta per il decesso di . CP_5 Persona_1 L' , costituitasi in giudizio , ha eccepito la carenza di legittimazione attiva;
nel merito, ha CP_5
contestato la domanda risarcitoria avversaria nell'an e nel quantum , concludendo per il rigetto della medesima.
Ammessa CTU medico legale , all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, va anzitutto rilevata la procedibilità del giudizio , tenuto conto del verbale di mediazione con esito negativo in atti .
Ciò premesso , venendo al merito , occorre scindere la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto, dalle domande risarcitorie azionate iure successionis dagli eredi , tra le quali è ricompresa quella avente ad oggetto il ristoro del danno biologico terminale, stante la dedotta sussistenza di un apprezzabile lasso temporale tra l'intervento chirurgico del 30 giugno 2017 e la morte del paziente, nonché quella relativa al ristoro del danno morale soggettivo patito dal de cuius.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) , domanda azionata iure proprio dagli attori , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi , infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente , i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova .
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass.
Civ. 11320/2022) .
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri probatori, ma anche in termini di individuazione del termine prescrizionale ,passando ora ad esaminare la domanda risarcitoria azionata dagli attori iure successionis (ristoro del danno biologico terminale e del danno morale soggettivo patito dal de cuius) , osserva il Tribunale che viene in rilievo la responsabilità contrattuale della Struttura .
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria , il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ;
17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante”.
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Fermo l'inquadramento giurisprudenziale compiuto sia per le voci di danno richieste iure proprio dagli attori che per quelle richieste iure successionis , osserva il Tribunale che la CTU a firma del
Prof. medico legale , e dalla Dott.ssa specialista in cardiochirurgia, Persona_2 Persona_3
redatta con professionalità , con risposte logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato exucursus sulla storia clinica e anamnestica del paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti . Si legge infatti nella CTU che , affetto -secondo il referto dell'ecocardiogramma Persona_1
eseguito in data 8 agosto 2016- da aneurisma dell'aorta ascendente con diametro 55 mm in peggioramento rispetto al diametro di 48 mm rilevato in data 9 gennaio 2015- in data 30 giugno
2017 veniva sottoposto ad intervento di AL, con inizio dell'intervento alle ore 9:07 e fine alle ore 16:09, ed uscita dalla sala operatoria alle ore 18:27.
L'intervento di AL , “ che consiste nella sostituzione della valvola aortica, bulbo ed aorta ascendente con tubo valvolato e rimpianto degli osti coronarici, avveniva mediante l'utilizzo della
CEC con clampaggio aortico in tempi tecnici di sicurezza. Nella nota operatoria relativa alla procedura veniva descritta la tecnica chirurgica e l'esecuzione di emostasi accurata con successiva chiusura a strati a fine della procedura. Per "emostasi accurata" si intende una serie di controlli e manovre atte da parte dell'Operatore per la valutazione della presenza di eventuali fonti di sanguinamento, con controllo delle suture eseguite e di tutto il campo operatorio per poter rilevare
e/o controllare e trattare eventuali fonti di sanguinamento, procedura necessaria per poi procedere alla chiusura del torace. Dopo 15 minuti dalla fine dell'intervento si osservava improvviso rifornimento rapido delle camere dei drenaggi come per sanguinamento acuto in atto con shock emorragico ed arresto cardiaco;
venivano iniziate tempestive manovre cardiorianimatorie e riapertura pronta del torace, con evidenza di lacerazione a carico dell'aorta che mostrava estrema fragilità tessutale, che veniva suturata con prolene 4/0 e patch di pericardio- la presenza di patch di pericardio non viene indicata nella nota operatoria, ma successivamente rilevata alla seconda riapertura in terapia intensiva. Per la presenza di disfunzione ventricolare veniva poi istituita nuovamente la CEC con cannulazione dell'aorta ascendente e dell'atrio destro e lenta ripresa della cinetica ventricolare con supporto inotropo farmacologico e meccanico con contropulsatore aortico e ECHMO e successivo miglioramento emodinamico. Dal cartellino della
CEC relativo all'intervento di Biobentall risulta che la durata della CEC è stata di 73 minuti con clampaggio aortico di poco più di un'ora (63 minuti) con inizio alle ore 9:59 e fine alle ore 11:02;
i valori dell'emoglobina rilevati all'emogasanalisi erano pressoché costanti da 9,8 all'inizio a 9,5 alla fine, deponendo per l'assenza di sanguinamenti attivi in atto. In merito alla seconda CEC, istituita dopo la lacerazione aortica, per assistenza ventricolare con ECMO, si reperta la presenza di severa anemia alle ore 13:23 con emoglobina pari a 4,5 con stato di acidosi metabolica compatibile con lo shock emorragico associato ad arresto cardiocircolatorio diagnosticato e trattato dai Curanti;
con miglioramento del pH dopo 12 minuti di assistenza con PH 7,35 (dopo 13 minuti di assistenza) e di 7,40 alle ore 14:45, dopo un'ora e mezza circa… Il paziente veniva quindi trasferito in terapia intensiva postoperatoria alle ore 18:00 del giorno 30 giugno 2017. Alle ore 23 veniva riscontrata “emorragia massiva dai drenaggi toracici. Riapertura in emergenza della sternotomia con evidenza di lacerazione a livello dell'aorta ascendente/patch pericardico, fonte di sanguinamento. Riparazione della lacerazione… Rinforzo di tutta la rima di sutura distale con striscia di teflon più colla di fibrina. Risintesi sternale-sottocute-cute secondo routine…..” Il decorso successivo è stato poi caratterizzato dalla presenza di stato di coma vegetativo per il quale veniva richiesto trasferimento e complicato da infezione da Acinetobacter e stafilococco aureus e successivo exitus in data 7 ottobre 2017 ,circa quattro mesi dopo l'intervento chirurgico. Le condizioni neurologiche gravi apparvero evidenti nel post operatorio come mostrato dei tracciati elettroencefalografici e dalla TC cerebrale e dalle consulenze neurologiche eseguite in data 13 luglio e 21 agosto 2017, che deponevano per grave encefalopatia ipossica ischemica post shock emorragico con danno cerebrale diffuso ed irreversibile da imputare alla anossia incorsa durante
l'emorragia avvenuta in sala operatoria…" (pagg. da 4 a 10 della CTU).
Ripercorsa la storia clinica del paziente, il collegio peritale ha poi evidenziato che l'aneurisma dell'aorta ascendente rappresenta una forma morbosa grave, suscettibile di intervento chirurgico in presenza di aumento del diametro dell'aorta maggiore o uguale a 55 mm , come indicato dalle linee guida del 2014, e che la presenza inoltre di insufficienza aortica associata ad incremento del diametro dell'aorta depone per il trattamento chirurgico in accordo con le linee guida 2017 relative al trattamento della valvulopatia.
Vi era dunque indicazione all'intervento chirurgico effettivamente eseguito, tenuto conto della corretta formulazione della diagnosi di “aneurisma dell'aorta ascendente e della radice aortica in insufficienza aortica moderata /severa”, compiuta dal personale sanitario dell convenuta. CP_5
Quanto alla esecuzione dell'intervento chirurgico del 30 giugno 2017 il collegio peritale ha rilevato la correttezza dell'esecuzione dell'intervento sia in riferimento all'intervento principale, sia in relazione alla prima riapertura per emorragia sia in riferimento alla seconda riapertura per nuova emorragia.
In particolare, i consulenti di ufficio hanno evidenziato che il trattamento di Biobentall, astrattamente adeguato al caso specifico, riconosce la possibilità di complicanza intraoperatoria caratterizzata da sanguinamento post operatorio;
lesioni delle strutture vascolari;
infezioni e disturbi del ritmo ed exitus con percentuale tra 1,8% e 5%.
Venendo ora alla esecuzione dell'intervento principale e dei due interventi posti in essere per ovviare ai due episodi di sanguinamento, il collegio peritale ha evidenziato che l'intervento del 30 giugno 2017 di sostituzione valvolare aortica, root aortico e aorta ascendente con tubo valvolato 30 mm e protesi aortica 25 venne eseguito "correttamente con la sostituzione della valvola aortica nativa e dell'aorta ascendente e rimpianto degli osti coronarici secondo AL. Nel referto operatorio veniva annotata l'esecuzione di emostasi accurata e chiusura a strati secondo routine, in assenza, dunque di elementi che facessero prevedere la successiva lacerazione aortica incorsa acutamente dopo 15 minuti dalla fine della procedura, con shock ipovolemico ed arresto cardiaco, sottoposto tempestivamente a massaggio e riapertura dello sterno avvenuta direttamente in sala operatoria con la riparazione della lacerazione aortica in parete definita fragile. Nella nota operatoria non viene descritta anatomicamente la lesione successivamente refertata in sede di autopsia giudiziaria non depositata … come lacerazione trasversale a livello dell'aorta ascendente
2 cm sopra la protesi tubolare, anatomicamente distante rispetto alla sutura della protesi;
tale lesione dunque è da imputarsi a lacerazione dell'aorta ascendente avvenuta acutamente, e dovuta alla fragilità anatomica intrinseca del vaso, né prevedibile né prevedibile, che, seppur correlabile alla manipolazione chirurgica per apposizione del clamp aortico o alla trazione del vaso stesso, inquadrabili come atti strettamente necessari all'intervento, non è imputabile a danno iatrogeno. In presenza di fragilità del vaso, infatti, in assenza di lesioni evidenti in tale sede, è prassi procedere a chiusura dello sterno senza sottoporre ad ulteriori traumatismi la sede anatomica fragile.
L'intervento, inoltre, prevede l'utilizzo della circolazione extracorporea con arresto cardiaco e clampaggio aortico. Tale procedura avviene mediante utilizzo di clamp aortico;
questo dispositivo definito atraumatico, è concepito per ridurre al minimo lo stress di parete e strettamente necessario per l'esecuzione dell'intervento; infatti, dopo aver cannulato l'aorta ascendente, per poter istituire la CEC è necessario clampare l'aorta, stringerla fino a chiuderla per poter bypassare il cuore. Durante la preparazione alla CEC la aorta ascendente viene manipolata e parzialmente dislocata per l'esecuzione del trattamento. La rottura dell'aorta incorsa nel post operatorio rappresenta una complicanza, che se pur temibile per le conseguenze emodinamiche che determina, con emorragia massiva, shock ipovolemico ed arresto cardiaco, è stata tempestivamente diagnosticata e trattata, essendo sottoposta a manovre cardiorianimatorie e sutura della lesione con risoluzione; purtroppo, nonostante la corretta e tempestiva diagnosi e trattamento, l'arresto cardiaco ha determinato l'ipossia cerebrale con irreversibile coma ed insufficienza ventricolare… In merito al secondo episodio di sanguinamento insorto in terapia intensiva cinque ore dopo la procedura chirurgica, si ritiene che tale evento sia da ascriversi a lacerazione della parete aortica malacica e fragile già sottoposta a stress di parete, tempestivamente trattato con riapertura in terapia intensiva e risoluzione: alle ore 22:45, infatti, veniva annotata la presenza di sanguinamento massivo dai drenaggi con la riapertura dello sterno alle ore 23:00 direttamente in terapia intensiva e rilevamento di fonte di sanguinamento "con evidenza di lacerazione a livello dell'aorta ascendente/patch pericardico, fonte di sanguinamento.
Riparazione della lacerazione…”. Il decorso successivo è stato poi caratterizzato da stato di coma vegetativo irreversibile con successiva infezione e arresto cardiaco avvenuto quattro mesi dopo la procedura. Relativamente all'exitus, l'assenza della relazione autoptica non permette di definire oggettivamente la natura, da ascriversi verosimilmente a scompenso cardiocircolatorio con danno multiorgano in stato comatoso post anossico per shock emorragico ed infezione in paziente sottoposto ad intervento di Bio AL. In definitiva, tenuto conto della grave patologia di cui era portatore il paziente, dallo studio del caso non sono emersi elementi di colpa professionale
(imperizia, imprudenza, negligenza) a carico dei sanitari, i quali hanno prestato il loro operato senza evidenti errori e/o ritardi. Nel caso di specie si verificò una complicanza postoperatoria non trascurata dei sanitari ma affrontata per porvi rimedio” (pagg. 14 , 15 e 16 CTU).
Il Tribunale fa proprie le conclusioni della CTU e i chiarimenti resi dal collegio peritale siccome suffragati da adeguata conoscenza della letteratura scientifica e da ragionamento immune da vizi logici e/o di altra natura .
Non sono dunque ravvisabili profili di imprudenza, negligenza ed imperizia nell'operato del personale sanitario della Struttura convenuta- e tali da aver determinato secondo la regola del più probabile che non l'exitus del paziente- sia in relazione al primo intervento di Bio AL sia in riferimento agli interventi posti in essere per porre rimedio ai due episodi emorragici post intervento del 30 giugno 2017.
Quanto alle infezioni correlate alla assistenza che il paziente avrebbe contratto durante il ricovero presso l' , osserva il Tribunale che l'onere di allegazione non risulta CP_6 CP_5
adeguatamente assolto , in considerazione del fatto che gli attori non hanno dedotto che le infezioni avrebbero condotto all'exitus , avendo concentrato le loro doglianze sulla asserita non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 30 giugno 2017; né risulta depositata memoria di precisazione della domanda ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. .
A quanto rilevato sinora si aggiunga il non trascurabile rilievo che, come riscontrato dal collegio peritale , non risulta depositata in atti la refertazione autoptica compiuta nel parallelo procedimento penale instaurato su denuncia degli eredi , refertazione che , comunque, ha escluso il compimento di errori od omissioni da parte dei medici del , in considerazione del fatto che, come CP_5
evidenziato a pag 11 della CTU , all'autopsia ha fatto riferimento proprio la consulenza di parte allegata da parte attrice (doc. 26) per evidenziare “assenza di sangue nella cavità pericardica , mentre la protesi valvolare aortica e quella vascolare risultano regolarmente inserite” (doc. 26 fascicolo di parte attrice) .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda .
Le spese di causa , ivi comprese quelle di CTU medico legale (per le quali si ritiene satisfattivo l'importo liquidato a titolo di fondo spese all'atto del conferimento di incarico, non avendo il collegio peritale depositato successiva istanza di liquidazione ) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminato , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico –legale ;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7616,00 per compenso, oltre rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri