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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2740/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. ) e (c. f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, all'Avv. Gioacchino Aldo SCUDERI (c. f. ) presso il cui C.F._3 studio legale in Bologna via Marconi n. 71 sono elettivamente domiciliati, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(c. f. e p. iva ) con sede in Messina alla via Bonsignore n. 1 in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di con sede in Conegliano Controparte_2
(TV) alla via V. Alfieri n. 1, (cf. e p. iva , rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_2 pagina 1 di 8 atti, dagli Avv.ti Alessandro BARBARO (c. f. – pec: C.F._4
e Andrea ALOI (c.f. – pec: Email_2 C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro BARBARO in Email_3
Messina via Orso Corbino n. 7, pec: Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: transazione
Sulle seguenti conclusioni:
per e appellanti Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 7600/2024 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio n. r.g. 29741/2022 depositata in cancelleria il 6.08.2024 e notificata il 28.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito: accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta;
accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della cessione del credito così come avvenuta il
24.12.2020 e conseguentemente;
accertare e dichiarare la nullità della impugnata transazione.
Conseguentemente e per l'effetto
Condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate così come quantificate in narrativa e documenti prodotti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Riservata ogni più ampia attività istruttoria ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.;
pagina 2 di 8 con vittoria di spese, compensi determinati ex d.m. 55/2014 oltre CPA ed Iva e oneri accessori tutti di legge del presente giudizio.
per quale procuratrice di appellata CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni di cui in premessa;
sempre in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, i rigorosi presupposti di legge per il suo accoglimento.
Nel merito, rigettare l'appello, confermando la sentenza n. 7600/2020 repert. 6782/2024 del 6.08.2024 emessa dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento civile n. r.g. 29741/2022; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7600/2024 pubblicata in data 6.08.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande articolate da parte attrice, così provvedeva:
- rigetta le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
- accerta la validità della cessione dei crediti intervenuta in data 18.12.2020 tra CP_3
(cedente) e (cessionaria) l'inclusione nella stessa dei crediti per cui è causa Controparte_2 vantati originariamente da nei confronti dei sig.ri e e CP_3 Pt_1 Pt_2 conseguentemente la validità della transazione stipulata dagli attori con mandataria CP_1 di Controparte_4
- condanna e a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 he liquida in euro 17.252,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali. Controparte_2
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione e convenivano in giudizio innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano quale procuratrice di chiedendo di accertare la CP_1 Controparte_2 nullità e l'inefficacia della cessione dei crediti intervenuta in data 24.12.2020 tra quale CP_3
pagina 3 di 8 cedente, e quale cessionaria e conseguentemente la nullità della transazione Controparte_4 stipulata dagli attori con mandataria di con obbligo restitutorio in CP_1 Controparte_2 capo a quest'ultima degli importi già versati dai sig.ri Pt_1 Pt_2
Deducevano che in data 13.02.2024 contraevano con mutuo ipotecario (rep. 1813, racc. CP_3
1145) per l'importo di euro 470.000,00 previa precedente stipula, in data 24.07.2013, con il medesimo istituto di credito di un contratto di apertura di credito in cono corrente n. 02672135579. In data
24.12.2020 il predetto istituto di credito cedeva il credito derivante dai predetti contratti a
[...]
CP_2
In data 14.07.2021 gli attori stipulavano con mandataria di atto CP_1 Controparte_2 transattivo relativo al credito vantato.
Tanto premesso deducevano la nullità della transazione in quanto non vi era prova dell'avvenuto acquisto da parte di del credito di che ne costituiva il presupposto, Controparte_2 CP_3 ritenendo all'uopo non sufficiente la pubblicazione in data 24.12.2020 dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale priva di specifici riferimenti circa i crediti oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la validità ed efficacia del contratto CP_1 di cessione in oggetto e l'inclusione tra i crediti ceduti di quelli oggetto di causa nei confronti degli attori on conseguente validità della transazione sottoscritta tra parte attrice e parte Pt_1 Pt_2 convenuta.
Assunti gli atti di causa la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda attorea, accertando la piena validità della cessione dei crediti intervenuta in data 18.12.2020 tra CP_3 cedente, e cessionaria, e l'inclusione in detta cessione anche dei crediti per cui è Controparte_2 causa, originariamente vantati da nei confronti di e e la CP_3 Parte_1 Parte_2 conseguente validità della transazione stipulata dagli attori con quale procuratrice di CP_1
Controparte_2
***
- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e . Parte_1 Parte_2
Con l'atto di gravame adducevano che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, non risulterebbe provata l'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa, in ragione della inidoneità della pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione in blocco dei crediti a comprovare l'avvenuta pagina 4 di 8 cessione dei crediti oggetto di causa e la legittimazione del cessionario. Conseguentemente risulterebbe nulla la transazione stipulata con quale mandataria di CP_1 Controparte_2
- Si costituiva in giudizio la quale in primis eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto CP_1 da parte appellante per insussistenza dei presupposti richiesti dal dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito ne adduceva l'infondatezza chiedendo il rigetto dell'appello dovendosi ritenere corretto il costrutto a base della sentenza appellata.
All'udienza del 18.09.2025 in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 atteso che con l'atto di gravame risultano individuati i punti e le statuizioni della sentenza
[...] oggetto di censura, ed esposte le ragioni poste a fondamento del gravame esperito, dovendosi ritenere refuso di scrittura la indicata inammissibilità del gravame avendo parte appellante, nel prosieguo dell'atto di gravame, svolto i motivi a fondamento dell'impugnazione proposta e delle censure mosse alla sentenza impugnata apparendo chiaramente intellegibile dalla lettura complessiva dell'atto le conclusioni e i motivi di appello al riguardi articolati.
***
Tanto premesso, venendo all'esame dei motivi di appello articolati, occorre rilevare che nel caso di cessioni di crediti in blocco ex art. 4 della legge n. 130/21999 trovano applicazione le disposizioni contenute nel dettato dell'art. 58 del d.lgs. 385 del 1993 che prevede che la notizia dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco deve essere fatta mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In particolare il dettato dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 nel prevedere la cessione di rapporti giuridici <> detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinamentale generale, prevista per la cessione del credito e del contratto dal dettato codicistico, subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante la pubblicazione di un avviso nella gazzetta ufficiale e disponendo che tale adempimento produca i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c. escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in pagina 5 di 8 favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente.
In ragione dell'oggetto della cessione, costituito da interi blocchi di crediti e rapporti giuridici individuati non singolarmente ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni oggettive o soggettive e del gran numero dei soggetti interessati della cessione, l'esaminato dettato normativo prevede la sostituzione della notifica individuale della singola cessione con la pubblicazione di un avviso cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. La possibilità di fare riferimento ai rapporti ceduti quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto di cessione non rappresenta una anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c. che nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile non richiede che esso sia necessariamente indicato in maniera specifica se possa comunque essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti del contratto o aliunde e a questo comunque riferibili (cfr. Cass. Civ. n.
5385/2011 ed altre).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha funzione di sostitutiva della notifica prevista dall'art. 1284 c.c. restando il cessionario onerato di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco posta in essere (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. 22151/2019 ed altre). Ne consegue che non essendo la prova della cessione di un credito soggetta a particolari vincoli formali, l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore può essere dimostrato dal cessionario anche con lo stesso avviso in gazzetta ufficiale ove lo stesso contenga una descrizione della categoria dei crediti ceduti nella quale sia possibile ricomprendere quello azionato.
***
Nel caso di specie la società convenuta, nella qualità di cessionaria, sin con la comparsa di costituzione e risposta ha fornito e prodotto lo stralcio del contratto di cessione intercorso tra la e Controparte_5 con relativo allegato elenco dei crediti oggetto della cessione e dunque inseriti Controparte_4 nell'operazione di cessione crediti in oggetto e con successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c. ha prodotto copia integrale del contratto di cessione.
In particolare, nel documento in oggetto, alla pagina 138 e segnatamente alle righe 68 e 69, come rilevabile per tabulas, è specificamente indicata la posizione degli odierni appellanti, identificata con il numero NDG 7236611. Il medesimo numero identificativo è presente non soltanto nell'atto di transazione del 14.07.2021, prodotto in copia da parte convenuta, ma anche nella dichiarazione pagina 6 di 8 dell'istituto cedente del 18.12.2020 ove il predetto istituto, nella qualità di cedente, attesta che tra i crediti rientranti nella cessione del 18.12.2020 rientra la posizione debitoria degli odierni appellanti. Né
i debitori, odierni appellanti, possono dolesi della mancata comunicazione della cessione atteso che, come innanzi già rilevato, l'intervenuto avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 assolve secondo quanto precisato dal Supremo Consesso di giustizia come innanzi precisato sulla base dei principi affermati dal Supremo consesso di giustizia, alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
Alla provata valida cessione dei crediti oggetto di causa, consegue, come ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, la piena validità del negozio transattivo concluso dalle parti con atto negoziale del 14.07.2021 di cui ne va confermata, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la piena validità.
***
Segue il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, gli appellanti e vanno condannati, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore dell'appellata quale procuratrice di delle spese di CP_1 Controparte_2 lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) applicati i parametri tariffari, in complessivi euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti
[...]
e dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Pt_1 Parte_2 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di quale procuratrice di avverso la Parte_2 CP_1 Controparte_2 sentenza n. 7600/2024 pubblicata il 6.08.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: pagina 7 di 8 - rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti e in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore dell'appellata quale procuratrice di delle spese di lite del CP_1 Controparte_2 presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti e a norma del Parte_1 Parte_2 comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2740/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. ) e (c. f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, all'Avv. Gioacchino Aldo SCUDERI (c. f. ) presso il cui C.F._3 studio legale in Bologna via Marconi n. 71 sono elettivamente domiciliati, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(c. f. e p. iva ) con sede in Messina alla via Bonsignore n. 1 in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di con sede in Conegliano Controparte_2
(TV) alla via V. Alfieri n. 1, (cf. e p. iva , rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_2 pagina 1 di 8 atti, dagli Avv.ti Alessandro BARBARO (c. f. – pec: C.F._4
e Andrea ALOI (c.f. – pec: Email_2 C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro BARBARO in Email_3
Messina via Orso Corbino n. 7, pec: Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: transazione
Sulle seguenti conclusioni:
per e appellanti Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 7600/2024 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio n. r.g. 29741/2022 depositata in cancelleria il 6.08.2024 e notificata il 28.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito: accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta;
accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della cessione del credito così come avvenuta il
24.12.2020 e conseguentemente;
accertare e dichiarare la nullità della impugnata transazione.
Conseguentemente e per l'effetto
Condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate così come quantificate in narrativa e documenti prodotti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Riservata ogni più ampia attività istruttoria ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.;
pagina 2 di 8 con vittoria di spese, compensi determinati ex d.m. 55/2014 oltre CPA ed Iva e oneri accessori tutti di legge del presente giudizio.
per quale procuratrice di appellata CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni di cui in premessa;
sempre in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, i rigorosi presupposti di legge per il suo accoglimento.
Nel merito, rigettare l'appello, confermando la sentenza n. 7600/2020 repert. 6782/2024 del 6.08.2024 emessa dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento civile n. r.g. 29741/2022; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7600/2024 pubblicata in data 6.08.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande articolate da parte attrice, così provvedeva:
- rigetta le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
- accerta la validità della cessione dei crediti intervenuta in data 18.12.2020 tra CP_3
(cedente) e (cessionaria) l'inclusione nella stessa dei crediti per cui è causa Controparte_2 vantati originariamente da nei confronti dei sig.ri e e CP_3 Pt_1 Pt_2 conseguentemente la validità della transazione stipulata dagli attori con mandataria CP_1 di Controparte_4
- condanna e a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 he liquida in euro 17.252,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali. Controparte_2
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione e convenivano in giudizio innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano quale procuratrice di chiedendo di accertare la CP_1 Controparte_2 nullità e l'inefficacia della cessione dei crediti intervenuta in data 24.12.2020 tra quale CP_3
pagina 3 di 8 cedente, e quale cessionaria e conseguentemente la nullità della transazione Controparte_4 stipulata dagli attori con mandataria di con obbligo restitutorio in CP_1 Controparte_2 capo a quest'ultima degli importi già versati dai sig.ri Pt_1 Pt_2
Deducevano che in data 13.02.2024 contraevano con mutuo ipotecario (rep. 1813, racc. CP_3
1145) per l'importo di euro 470.000,00 previa precedente stipula, in data 24.07.2013, con il medesimo istituto di credito di un contratto di apertura di credito in cono corrente n. 02672135579. In data
24.12.2020 il predetto istituto di credito cedeva il credito derivante dai predetti contratti a
[...]
CP_2
In data 14.07.2021 gli attori stipulavano con mandataria di atto CP_1 Controparte_2 transattivo relativo al credito vantato.
Tanto premesso deducevano la nullità della transazione in quanto non vi era prova dell'avvenuto acquisto da parte di del credito di che ne costituiva il presupposto, Controparte_2 CP_3 ritenendo all'uopo non sufficiente la pubblicazione in data 24.12.2020 dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale priva di specifici riferimenti circa i crediti oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la validità ed efficacia del contratto CP_1 di cessione in oggetto e l'inclusione tra i crediti ceduti di quelli oggetto di causa nei confronti degli attori on conseguente validità della transazione sottoscritta tra parte attrice e parte Pt_1 Pt_2 convenuta.
Assunti gli atti di causa la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda attorea, accertando la piena validità della cessione dei crediti intervenuta in data 18.12.2020 tra CP_3 cedente, e cessionaria, e l'inclusione in detta cessione anche dei crediti per cui è Controparte_2 causa, originariamente vantati da nei confronti di e e la CP_3 Parte_1 Parte_2 conseguente validità della transazione stipulata dagli attori con quale procuratrice di CP_1
Controparte_2
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- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e . Parte_1 Parte_2
Con l'atto di gravame adducevano che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, non risulterebbe provata l'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa, in ragione della inidoneità della pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione in blocco dei crediti a comprovare l'avvenuta pagina 4 di 8 cessione dei crediti oggetto di causa e la legittimazione del cessionario. Conseguentemente risulterebbe nulla la transazione stipulata con quale mandataria di CP_1 Controparte_2
- Si costituiva in giudizio la quale in primis eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto CP_1 da parte appellante per insussistenza dei presupposti richiesti dal dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito ne adduceva l'infondatezza chiedendo il rigetto dell'appello dovendosi ritenere corretto il costrutto a base della sentenza appellata.
All'udienza del 18.09.2025 in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 atteso che con l'atto di gravame risultano individuati i punti e le statuizioni della sentenza
[...] oggetto di censura, ed esposte le ragioni poste a fondamento del gravame esperito, dovendosi ritenere refuso di scrittura la indicata inammissibilità del gravame avendo parte appellante, nel prosieguo dell'atto di gravame, svolto i motivi a fondamento dell'impugnazione proposta e delle censure mosse alla sentenza impugnata apparendo chiaramente intellegibile dalla lettura complessiva dell'atto le conclusioni e i motivi di appello al riguardi articolati.
***
Tanto premesso, venendo all'esame dei motivi di appello articolati, occorre rilevare che nel caso di cessioni di crediti in blocco ex art. 4 della legge n. 130/21999 trovano applicazione le disposizioni contenute nel dettato dell'art. 58 del d.lgs. 385 del 1993 che prevede che la notizia dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco deve essere fatta mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In particolare il dettato dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 nel prevedere la cessione di rapporti giuridici <
In ragione dell'oggetto della cessione, costituito da interi blocchi di crediti e rapporti giuridici individuati non singolarmente ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni oggettive o soggettive e del gran numero dei soggetti interessati della cessione, l'esaminato dettato normativo prevede la sostituzione della notifica individuale della singola cessione con la pubblicazione di un avviso cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. La possibilità di fare riferimento ai rapporti ceduti quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto di cessione non rappresenta una anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c. che nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile non richiede che esso sia necessariamente indicato in maniera specifica se possa comunque essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti del contratto o aliunde e a questo comunque riferibili (cfr. Cass. Civ. n.
5385/2011 ed altre).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha funzione di sostitutiva della notifica prevista dall'art. 1284 c.c. restando il cessionario onerato di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco posta in essere (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. 22151/2019 ed altre). Ne consegue che non essendo la prova della cessione di un credito soggetta a particolari vincoli formali, l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore può essere dimostrato dal cessionario anche con lo stesso avviso in gazzetta ufficiale ove lo stesso contenga una descrizione della categoria dei crediti ceduti nella quale sia possibile ricomprendere quello azionato.
***
Nel caso di specie la società convenuta, nella qualità di cessionaria, sin con la comparsa di costituzione e risposta ha fornito e prodotto lo stralcio del contratto di cessione intercorso tra la e Controparte_5 con relativo allegato elenco dei crediti oggetto della cessione e dunque inseriti Controparte_4 nell'operazione di cessione crediti in oggetto e con successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c. ha prodotto copia integrale del contratto di cessione.
In particolare, nel documento in oggetto, alla pagina 138 e segnatamente alle righe 68 e 69, come rilevabile per tabulas, è specificamente indicata la posizione degli odierni appellanti, identificata con il numero NDG 7236611. Il medesimo numero identificativo è presente non soltanto nell'atto di transazione del 14.07.2021, prodotto in copia da parte convenuta, ma anche nella dichiarazione pagina 6 di 8 dell'istituto cedente del 18.12.2020 ove il predetto istituto, nella qualità di cedente, attesta che tra i crediti rientranti nella cessione del 18.12.2020 rientra la posizione debitoria degli odierni appellanti. Né
i debitori, odierni appellanti, possono dolesi della mancata comunicazione della cessione atteso che, come innanzi già rilevato, l'intervenuto avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 assolve secondo quanto precisato dal Supremo Consesso di giustizia come innanzi precisato sulla base dei principi affermati dal Supremo consesso di giustizia, alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
Alla provata valida cessione dei crediti oggetto di causa, consegue, come ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, la piena validità del negozio transattivo concluso dalle parti con atto negoziale del 14.07.2021 di cui ne va confermata, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la piena validità.
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Segue il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, gli appellanti e vanno condannati, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore dell'appellata quale procuratrice di delle spese di CP_1 Controparte_2 lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) applicati i parametri tariffari, in complessivi euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti
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e dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Pt_1 Parte_2 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di quale procuratrice di avverso la Parte_2 CP_1 Controparte_2 sentenza n. 7600/2024 pubblicata il 6.08.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: pagina 7 di 8 - rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti e in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore dell'appellata quale procuratrice di delle spese di lite del CP_1 Controparte_2 presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti e a norma del Parte_1 Parte_2 comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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