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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 280/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in San
[...] C.F._2
LL (CE) alla Via Capri n. 11, presso lo studio dell'avv. Raffaele De Santis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore concludeva come da verbali e atti di causa. Il P.M., in data 21.08.2025 apponeva il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio in San LL (CE) il
31.08.2006 evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il Per_1
09.06.2007) e (il 26.09.2011). Essendo venuta meno la comunione materiale e Per_2 spirituale, i coniugi chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
All'udienza fissata per là comparizione.i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. dichiarando di essersi riconciliati e di rinunciare alla domanda di separazione;
pertanto, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M. che nulla opponeva.
Tanto premesso, osserva il Collegio che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati e di rinunciare alla domanda di separazione (v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 280/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in San
[...] C.F._2
LL (CE) alla Via Capri n. 11, presso lo studio dell'avv. Raffaele De Santis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore concludeva come da verbali e atti di causa. Il P.M., in data 21.08.2025 apponeva il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio in San LL (CE) il
31.08.2006 evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il Per_1
09.06.2007) e (il 26.09.2011). Essendo venuta meno la comunione materiale e Per_2 spirituale, i coniugi chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
All'udienza fissata per là comparizione.i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. dichiarando di essersi riconciliati e di rinunciare alla domanda di separazione;
pertanto, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M. che nulla opponeva.
Tanto premesso, osserva il Collegio che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati e di rinunciare alla domanda di separazione (v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 2/2