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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE relatore
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5374 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18. 10. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
1. DI LA LI ,
2. DONATI C.F._1 Em_1
, 3. C.F._2 CP_1 C.F._3 Ema 4. 5. FASCE LUIGI CP_2 C.F._4
, 6. C.F._5 Controparte_3
, 7. nato a C.F._6 Controparte_4
Dipignano (CS) il 12/02/58 (CF , C.F._7 CP_5
nato a [...] il [...] (CF ) in qualità
[...] C.F._8 di eredi della Dott.ssa nata a [...] il [...] (CF Persona_1
, deceduta il 07/03/2012, 8. C.F._9 CP_6
[...], 9.
[...] Parte_1
, 10. C.F._10 Controparte_7
, 11. C.F._11 Controparte_8
, 12. C.F._12 Controparte_9
, 13. , 14. C.F._13 CP_10 C.F._14
, 15. CP_11 C.F._15 Controparte_12
, 16. C.F._16 CP_13
, 17. C.F._17 CP_14
18. C.F._18 Controparte_15
, 19. NE , C.F._19 CP_16 C.F._20
20. , 21. Email_3 C.F._21 [...]
, 22. Controparte_17 C.F._22 [...]
, 23. CP_18 C.F._23 CP_19
, 24. , C.F._24 CP_20 C.F._25
25. , 26. IESU Email_4 C.F._26
r.g. n. 1 , 27. nata a CodiceFiscale_27 Parte_2
Venezia il 27/06/55 ( ), in qualità di erede del dott. C.F._28
nato in [...] il [...] Persona_2
( , deceduto il 06/07/2018, 28. C.F._29 [...]
, 29. LEVANTE CP_21 C.F._30
30. Email_5 C.F._31 Controparte_22
, 31. , C.F._32 CP_23 C.F._33
32. , 33. Controparte_24 C.F._34 CP_25
, 34.
[...] C.F._35 Controparte_26
35. 36. C.F._36 CP_27 C.F._37
, tutti rappresentati e Parte_3 C.F._38 difesi dall'Avv. Marco Tortorella ( ed elett.te C.F._39 domiciliati nel suo studio in Roma, via Domenico Chelini, 5, giuste procure in calce all'atto di citazione in appello ed all'atto di citazione in primo grado estese al presente gravame APPELLANTI
E
CF in persona del Controparte_28 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_29 dall'Avvocatura Generale dello Stato CF , per il ricevimento degli P.IVA_2 atti fax 06/96514000, PEC presso i cui Email_6 uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia ope legis APPELLATA OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello avverso la sentenza n. 2651/2021, pubbl. il 15.02.2021, resa dal Tribunale di Roma, Sezione II, nella causa civile di 1° grado iscritta al N° di R.G. 43375/2017 CONCLUSIONI: All'udienza del 18. 10. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande degli odierni appellanti, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Per quanto riguarda lo svolgimento della vicenda processuale del giudizio di primo grado si intendono qui integralmente richiamati la sentenza impugnata e gli atti processuali delle parti.
r.g. n. 2 Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza di cui in rubrica per rassegnare le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della affinchè chiarisca: “se alla Org_1
stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-
131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare la al Controparte_28
pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la al risarcimento del danno per il mancato Controparte_28
paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di r.g. n. 3 specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare la Controparte_28
al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che
[...]
sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare la al Controparte_28
risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti delle parti appellanti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la per chiedere il rigetto Controparte_28
dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto.
All'udienza in data 18. 10. 2023 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto un unico motivo di gravame, con il quale hanno lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento r.g. n. 4 di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art. 10
Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938
c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99.
Secondo gli appellanti non può essere condivisa l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data di entrata in vigore della L. n.
370/1999 (27.10.1999).
Sotto tale aspetto ed alla luce di tale rilievo, gli appellanti hanno insistito nel chiedere a questa di disporre il rinvio pregiudiziale anche in relazione CP_30
alla questione della decorrenza della prescrizione, perché venga chiarito se “alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”.
Invero, secondo la Suprema Corte il termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere fino a quando gli aventi diritto al risarcimento, attesa la natura permanente dell'inadempimento dell'obbligo di dare attuazione alla direttiva, siano rimasti in una situazione di attesa, in alternativa al risarcimento, di un possibile “comportamento unilaterale dello Stato Italiano di adempimento satisfattivo della direttiva, comportamento che, del resto, lo Stato Italiano continuava a dover tenere secondo l'ordinamento comunitario”; pertanto, “la situazione di danno si presentava non come effetto ormai determinato, ma come effetto determinato de die in die”.
Secondo la prospettazione della Cassazione, il danno acquisirebbe il valore di una situazione autonoma e definitiva, ormai indipendente dal comportamento statuale di inadempimento, solo con atti di adempimento parziale dal punto di vista oggettivo (che cioè riconoscono meno diritti del dovuto); e lo stesso potrebbe predicarsi anche rispetto ad atti di adempimento parziale sotto il profilo r.g. n. 5 soggettivo, quando nell'ambito di una categoria soggettiva venga dato rilievo ad elementi fattuali del tutto estranei rispetto alle situazioni contemplate nelle direttive.
In entrambi i casi la condotta dello Stato potrebbe essere apprezzata dagli interessati come ragionevolmente significativa, ancorché a livello probabilistico, della volontà dello Stato di non adempiere successivamente.
Nella sentenza la permanenza dell'obbligo risarcitorio è stata valorizzata in funzione dell'apprezzamento che ragionevolmente potevano farne gli interessati in termini di mero ritardo cui sarebbe seguito l'adempimento in ottemperanza agli obblighi comunitari, per i quali sul piano comunitario non sono prospettabili né prescrizione né decadenza.
Verrebbe così in gioco, in una prospettiva certamente estesa e mirata alla tutela dei danneggiati e sulla base di una valutazione astratta fatta dal giudice di legittimità, il principio giurisprudenziale secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'evento dannoso è oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato non solo come lesione ma anche sotto il profilo della riferibilità causale al contegno dell'asserito responsabile.
Sempre secondo gli appellanti una diversa conclusione rispetto a quella affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione decorre a partire dal 27 ottobre 1999 sarebbe possibile alla luce di decisioni rese in fattispecie nelle quali la prescrizione non era maturata.
Infatti, la possibilità di una diversa conclusione sarebbe suggerita da alcune considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813/2011, nella quale al punto 10.2., è stato affermato “che, nell'ottica delle considerazioni del punto (33) della sentenza Danske la ricostruzione appena ipotizzata Per_3
si giustificherebbe anche per evitare che la Corte di Giustizia - attesa la travagliatissima vicenda di cui si è discorso nell'ordinamento interno, sia sotto il profilo delle incertezze sulla giurisdizione (terminate solo nel 2005 ed in situazione ante l'introduzione del noto principio della translatio), sia sotto il
r.g. n. 6 profilo della individuazione dell'azione esperibile e del suo termine di prescrizione (terminate solo con la sentenza delle SS.UU. n. 9147 del 2009) - ove investita di un'esegesi dell'ordinamento interno che non riconoscesse o la soluzione qui sostenuta o quella subordinata appena indicata, possa dirla non conforme al diritto comunitario adducendo giustificatamente l'oggettiva incertezza della situazione interna al nostro ordinamento”.
La Corte, pur avendo individuato con lucidità la questione rilevante, la menzionava solo per spiegare la necessità di collocare il dies a quo della prescrizione più avanti di quanto sino ad allora fatto o ipotizzato (data di scadenza dell'obbligo comunitario, completamento del corso di specializzazione, adempimento parziale con il d. lgs. n. 257/1991, data della pubblicazione delle sentenze e adempimento Per_4 Organizzazione_2
parziale con il d. lgs. n. 368/1999), ma la collocazione non soddisferebbe l'esigenza indicata, visto che la data del 27 ottobre 1999 è ben anteriore al superamento delle indicate incertezze nella ricostruzione del rimedio giurisdizionale messo a disposizione dallo Stato per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento di una direttiva.
Ad avviso degli appellanti la situazione di oggettiva incertezza si sarebbe protratta quantomeno sino al 2011, in quanto:
- la questione della giurisdizione (Giudice ordinario o TAR) si è definita solamente a partire con la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2203 con la quale le
Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario;
- la questione del tipo di azione esperibile (contrattuale o extracontrattuale)
e della durata del termine della prescrizione (decennale) solo con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 91147/2009;
- quanto al soggetto legittimato passivamente, solo con la sentenza Cass. 17 maggio 2011, n. 10814 (e quelle successive) si afferma l'orientamento che lo
Stato italiano è l'unico responsabile dell'inadempimento connesso alla omessa,
r.g. n. 7 tardiva o incompleta trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie
La situazione di grave incertezza sarebbe riconducibile allo Stato legislatore, che avrebbe disatteso i suoi obblighi, ed ai tempi occorsi alla giurisprudenza nazionale per pervenire ad una definizione del rimedio, e quindi solo dal 17 maggio 2011 (sentenza n. 10813/2011) lo Stato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, avrebbe messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e potrebbe, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale.
L'effettività del rimedio giurisdizionale dovrebbe essere valutata in concreto dal giudice nazionale, ma alla stregua di come in astratto la CGUE definisce l'effettività.
Al riguardo alla Corte di giustizia si dovrebbe chiedere, nella specie, se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda.
Diversamente opinando lo stesso Tribunale ha avuto modo di chiarire di recente (sentenza n. 6157/17 del 22 giugno 2017, n.r.g. 30010/2016 - Sezione
Lavoro) per chi ha frequentato una scuola postlaurea tra il 1978 e il 1993 (senza ricevere alcun compenso), il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere il 20 ottobre 2007, data in cui l'obbligo di attuare la direttiva europea sarebbe cessato.
Sotto altro aspetto gli appellanti hanno evidenziato che la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 24 gennaio 2018 (cause riunite
C-616/16 e C-617/16) avrebbe introdotto alcuni elementi di chiarificazione, che indurrebbero a sostenere con ancora maggiore convinzione l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'erroneità delle argomentazioni giuridiche a sostegno di tale eccezione.
r.g. n. 8 Infatti, la Corte di Giustizia Europea al punto 47 ha statuito quanto segue:
“Pertanto, nel procedere all'interpretazione del diritto nazionale in conformità alla direttiva 75/363 come modificata, il giudice nazionale deve tener conto della finalità di tale direttiva, ricordata al punto precedente. A questo proposito, al fine di determinare il livello e i metodi di fissazione di una remunerazione adeguata per il periodo antecedente alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 82/76, occorre prendere in considerazione, in particolare, le soluzioni fornite al riguardo nella normativa nazionale di trasposizione di tale direttiva.”
Ed al punto 31, la Corte Europea aveva chiarito come “La direttiva 82/76 è stata trasposta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 257, il quale
è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione, avvenuta il 16 agosto 1991.”, per precisare (al punto 50) che : “A questo proposito, l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 permetterà di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di quest'ultima, a condizione che tale direttiva sia stata regolarmente trasposta. Tuttavia, spetta al giudice nazionale assicurare che il risarcimento del danno subìto dai beneficiari sia congruo. Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 sarà a tal fine sufficiente, salvo che i beneficiari dimostrino l'esistenza di perdite supplementari che essi hanno subìto per il fatto di non aver potuto beneficiare nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva in parola e le quali andrebbero dunque parimenti risarcite (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, e a., C- 131/97, EU:C:1999:98, punto Per_5
53, e del 3 ottobre 2000, e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punto 39).” Org_3
Secondo gli appellanti anche i giudici nazionali di legittimità hanno affermato che la mancata trasposizione delle direttive fa sorgere, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella r.g. n. 9 perdita della chance di ottenere i benefici resi possibili da una tempestiva attuazione delle direttive medesime.
Poiché la normativa nazionale di trasposizione delle direttive in questione è il decreto legislativo n. 257, al contrario la Legge n. 370/99 (anzi l'art. 11 della predetta legge) non costituirebbe norma di trasposizione delle predette direttive, che peraltro non sono neanche citate dalla disposizione normativa de quo, così come la Legge 370/99 non è citata nella sentenza della Corte Europea.
Alla luce delle argomentazioni contenute nella citata norma della Corte comunitaria la legge 370/99 non potrebbe assumere alcun rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione, dovendo l'effettività del rimedio giurisdizionale essere valutata in concreto dal giudice nazionale, ma alla stregua di come in astratto la CGUE definisce l'effettività.
Ove, invece, nutrisse il dubbio se l'effettività si estenda o meno alla ragionevole certezza degli elementi essenziali del rimedio giurisdizionale, il giudice nazionale avrebbe l'obbligo di interpellare la con un rinvio Org_1
pregiudiziale, perché questa chiarisca quali siano i parametri astratti dell'effettività.
Peraltro, di recente il Tribunale di Genova con la sentenza n. 353/2020 dell'11 febbraio 2020 ha confermato le tesi sulla non decorrenza della prescrizione contestando il “tralaticio” orientamento della Cassazione su tale punto.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che nell'ambito dell'esposto motivo di gravame appare dirimente il tema della prescrizione, risultando palesemente infondata la contestazione circa la sua decorrenza, correttamente individuata dal giudice di prime cure nel 27. 10. 1999 quale data di entrata in vigore della L. n. 370/99.
Deve rilevarsi al riguardo che sul punto si è consolidato - tanto da condurre al rigetto dei ricorsi per cassazione per manifesta infondatezza - l'orientamento,
r.g. n. 10 di recente ribadito da Cass. Civ., ordinanza 12. 9. 2019, n. 22805; Cass. Civ. sez.
VI, 19/06/2019, n. 16452, ed al quale questa Corte si è da tempo conformata, secondo cui:
“a) "in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione" (v. Cass., Sez. 3 Civile,
Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3,
Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv.
628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184);
b) "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine r.g. n. 11 dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la
L. 19 ottobre 1999 n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11" (v. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3,
Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del
29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204, la quale precisa che "in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011 n. 183, art. 4, comma 43 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato
- trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1 gennaio 2012"; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1156 del
17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903;
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016,
Rv. 642976 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01).
I principi che precedono risultano da ultimo consacrati dalle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (v. n. 18640 del
09. 06. 2022 - punti 13 e 14 - e sent. n. 17619 del 31. 05. 2022 - punto 16), che r.g. n. 12 chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione in corrispondenza della promulgazione del d.lgs. n. 257/91 (da quando cioè gli aventi diritto hanno avuto modo di apprezzare che non era stato loro riconosciuto il diritto all'equa remunerazione), hanno ribadito – arrivando finanche a riconoscere l'inammissibilità, ex art. 360 bis c.p.c. n. 1, del motivo di gravame poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento.
Da ultimo, con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del
2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018 (cfr. Cass. S.U. n.
18640/22) – che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al
27 ottobre 1999, quale data di entrata in vigore della l. n. 370/99.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto che anche la Corte di Giustizia ha statuito che: “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve rilevarsi la correttezza della decisione appellata in punto di prescrizione del diritto, in quanto essendo stata la causa introdotta nel 2017, senza che in precedenza gli odierni appellanti avessero provveduto ad interrompere il termine prescrizionale decennale, ogni eventuale diritto maturato doveva ritenersi prescritto per l'intervenuta prescrizione decennale, e quindi il diritto vantato dagli appellanti si era prescritto secondo quanto rilevato dal Tribunale, come evidenziato in precedenza.
r.g. n. 13 Né, alla luce della giurisprudenza ora citata e delle argomentazioni che precedono, possono essere condivise le deduzioni svolte dagli appellanti circa la prospettata diversa individuazione del dies a quo, che dovrebbe tenere conto dell'omessa attuazione, da parte dello Stato Italiano, della citata normativa comunitaria che non avrebbe fatto decorrere il corso della prescrizione,
l'inadempimento continuerebbe a cagionare in modo permanente il danno e, giustificherebbe, quindi, l'obbligo risarcitorio.
In ragione delle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sul punto non merita accoglimento la richiesta di rinvio pregiudiziale sollecitata dalla difesa degli appellanti.
Alla stregua di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2651/2021, pubbl. il 15.02.2021, resa dal Tribunale di Roma, Sezione II, nella causa civile di 1° grado iscritta al N° di R.G. 43375/2017, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della
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delle spese processuali del presente grado di Controparte_28
r.g. n. 14 giudizio che si liquidano d'ufficio in complessivi € 40.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, se dovuti;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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