Sentenza 28 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15192 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 6380/00 SENESE Dott. Salvatore Consigliere DELL'ANNO Dott. Paolino Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron. 35433 Dott. Raffae FOGLIA Consigliere Rep. Ud. 10/06/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere est ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Por cate o hiz o, €9 RA OL, elettivamente domiciliato in Roma, via presso l'avv. Paolo Boer, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
500 CANCELLERIA ricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale della previdenza sociale, 2717 in persona del Presidente pro tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Carlo de' Angelis e Michele di Lullo, che lo rappresentano e difendono giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale - controricorrente al Sig. BOER per diritti € eslute il 14.11.02 IL. CANCELLIERE avverso la sentenza del Tribunale di Rieti del 24 febbraio-6 maggio 1999 n.160, RGAC 1189 del 1998, cron. 491; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
B Udito l'avv. Giuseppe Li Marzi (per delega avv. Boer); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 24 febbraio-6 maggio 1999, il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente l'appello proposto da AS LI avverso la decisione del locale Pretore n. 809 del 1997, e dichiarava il diritto della stessa alle somme derivanti dalla integrazione al minimo dovute sulla pensione di cui era titolare la dante CA fino al 30 causa della AS, UL settembre 1983. Per i ratei di pensione di reversibilità relativi maturati nel periodo successivo a tale data, Osservava il Tribunale dovevano trovare applicazione le disposizioni dettate dalla legge n.662 del 1996 e 448 del 1998, secondo le quali i giudizi pendenti alla data 2 in vigore dei predetti provvedimenti di entrata devono essere dichiarati estinti con normativi compensazione delle spese tra le parti. Avverso tale decisione la AS propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 77, comma 3, e 24 della Costituzione, degli articoli 324 e 325, comma 2, codice di procedura civile, dell'art. 2909 codice civile, nonché falsa applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608, dell'art.1, comma 183, della legge n. 662 del 1996, nonché dell'art. 73, comma 4, della legge n. 448 del 1998 (art.360 n. 3 codice di civile), omesso esame e carenza assoluta diprocedura motivazione, in ordine all'esistenza di una discontinuità tra la scadenza dell'ultimo decreto legge n. 499 del 1996 e la legge n. 608 del 1996, con conseguente decorrenza dei termini processuali, anche dell'art.77, comma 3, Costituzione, degli L nell'ipotesi che essi fossero stati sospesi o bloccati (art. 360 n.5 codice di procedura civile). motivo, la ricorrente denuncia Con il secondo violazione 3 articoli 324, 325 e 326 codice di procedura civile, dell'art. 2909 codice civile, nonché dell'art. 307 codice di procedura civile, in tema di estinzione dei soli giudizi pendenti (art.360 n.3 codice di procedura civile). Con il terzo motivo, la ricorrente propone, seppure in via subordinata, la questione di costituzionalità dell'art. 73, comma 4, della legge n.448 del 1998, per violazione dell'art.24 della Costituzione, nella parte in cui esso intende incidere su rapporti giuridici esauriti e su diritti già coperti da giudicato. Sono p. a. f I tre motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro. M Osserva il Collegio: la sentenza impugnata deve essere cassata, in considerazione dell'assorbente rilievo che la stessa ha applicato le disposizioni delle due leggi del 1996 e del 1998 al di fuori delle ipotesi espressamente previst nei provvedimenti normativi e nelle decisioni della Corte Costituzionale da essi richiamate. Lo stesso Istituto ha ammessO nel controricorso che "non deve venire in considerazione l'applicazione della sentenza 495 del 1993 della Corte Costituzionale, tanto meno l'applicazione della sentenza 240 del 1994 della stessa Corte, in quanto, come (la controparte) scrive 4 nell'atto d'appello (pag. 5) "le sentenze citate regolano fattispecie completamente diverse". La AS aveva riepilogato l'intera vicenda processuale ricordando che la propria madre, CA UL, aveva originariamente richiesto l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, di cui l'istante era titolare, in applicazione della decisione della Corte Costituzionale n. 314 del 6 dicembre 1985. La UL (deceduta nel 1991) percepiva, infatti, una pensione statale ai superstiti ed una pensione di reversibilità INPS di importo minimo, non integrata a causa del divieto posto dal secondo comma, lettera a) dell'art.2 della legge n.1338 del 1962, norma questa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 314 del 1985 della Corte Costituzionale "nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità INPS per i titolari della pensione di reversibilità a carico dello Stato". La domanda (respinta in sede amministrativa) era stata accolta dal Pretore di Rieti, con la sentenza n. 664 del 1996, che aveva riconosciuto il diritto all'integrazione al trattamento minimo per tutto il periodo indicato nel ricorso introduttivo e, quindi, dal 16 aprile 1976 fino al 26 gennaio 1991. 5 Questa decisione era stata confermata dal Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 18 del 14 marzo 1996, notificata all'INPS in data 18 marzo 1996. Iniziato un nuovo giudizio dall'erede della UL, per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto, il ricorso era stato integralmente respinto dal Pretore di Rieti con sentenza n.809 del 1997, sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie della legge n. 662 del 1996. Con sentenza del 24 febbraio 6 maggio 1999, il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente l'appello della AS, riconoscendole il diritto a ricevere l'integrazione al minimo sulla pensione di cui era titolare la UL dal 1976 fino al 30 settembre 1983. Limitatamente a tale periodo, infatti, il Tribunale riteneva che la propria precedente decisione del 1996 fosse passata in giudicato e che l'INPS fosse tenuta al pagamento della integrazione al minimo sulla pensione della UL, con gli interessi e la rivalutazione dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei fino al giorno del saldo. Per il periodo successivo, invece, gli stessi giudici di appello osservavano che la prima sentenza del Tribunale n. 18 del 1996 (che aveva riconosciuto il diritto della UL all'integrazione sulla seconda pensione di reversibilità fino al gennaio 1991) non poteva dirsi passata in giudicato, poiché dopo la notifica della sentenza all'INPS, avvenuta nel marzo 1996, era entrato in vigore il decreto legge 28 marzo 1996 n. 166, al quale avevano fatto seguito i decreti legge 27 maggio 1996 n.295, 26 luglio 1996 n. 396, 24 settembre 1996 n.499: decreti-legge, i cui effetti, pur in assenza di conversione, erano stati fatti salvi dall'art. 1 della legge n. 608 del 28 novembre 1996. Del resto questa Corte (con la sentenza n. 1184 del 3 febbraio 2000) aveva già osservato che tra gli effetti fatti salvi dall'art.1 comma sesto della legge n.608 del 1996 rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, precisando che tale inefficacia si estende sino all'entrata in vigore della stessa legge n.608 del 1996 (cfr. anche Cass. 14 marzo 2002 nn. 3745 e 3756; Cass. nn.5789 del 1999, 5001 del 1999, 12792 del 1998, 1207 del 1995). Una volta accertato, tuttavia, che il presente giudizio non riguarda l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale nn.495 del 1993 e 240 del 1994 (non vertendo la questione dibattuta sulla sussistenza del 7 requisito reddituale per il periodo successivo al 30 settembre 1983), deve riconoscersi che la controversia iniziata dalla AS non rientrava tra quelle per le quali la legge ha previsto la estinzione di ufficio e che, per quanto riguarda il passaggio in giudicato della sentenza n. 18 del 1996 del Tribunale di Rieti, dovevano trovare applicazione le regole generali sulla termini di comune disciplina processuale dei impugnazione. Erroneamente, pertanto, l'INPS ha contestato il passaggio in giudicato della sentenza n. 18 del 1996 del Tribunale di Rieti, per il periodo successivo al settembre 1983, richiamando i due provvedimenti di legge del 1996 e del 1998 (e le decisioni della Corte Costituzionale già segnalate) che lo stesso Istituto peraltro aveva riconosciuto inapplicabili al caso di specie. Conseguentemente, errata è anche la seconda decisione del Tribunale di Rieti (n. 160 del 1999), che, accogliendo le censure dell'Istituto, ha posto а base della propria motivazione i decreti legge del 1996 sopra citati, ritenendo che il giudizio relativo а questa seconda parte della domanda della AS dovesse secondo ritenutoquanto già dal Pretore - essere dichiarato estinto di ufficio, con la compensazione delle spese. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice accertando se la decisione che procederà a nuovo esame, del Tribunale di Rieti del 1996 sia passata in n. 18 di impugnazione nei termini, giudicato, in mancanza stabilendo gli effetti derivanti da tale situazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza ault When impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio. Così' deciso in Roma, il 10 giugno 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Taluatin I . 1 A D 1 S , S . O A T L T R L , N A ' O A . B L CA CELLIERE S 2 E L I 2 P 7 E Da ortal D - S In Concelleria D 8 I A - I 090 28074 2002 N 1 T S S G 1 N O O E P E S A I M L CANC ERE G D I A G E A , E O D L O T R E T I T T A S R I L I N L G E D S E E E R O D 9