TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 18968 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Jawad C.F._1
Asmahi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nata in [...] il [...] (c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara C.F._2
Rivalti del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente
1 e con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente e risarcimento danni.
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente:
“chiedendo che il Tribunale di Bologna recepisca l'accordo raggiunto dalle parti” all'udienza del 6 maggio 2025.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024, Parte_1
, nato dall'unione matrimoniale di con
[...] CP_1
affermava che dopo appena tre anni dalla Controparte_2
celebrazione del matrimonio, quando il ricorrente era piccolissimo, la convivenza tra i genitori era terminata per volontà della madre ed il piccolo era stato Parte_1
completamente allontanato dal padre, che non era riuscito più a frequentare né a vedere;
che il bambino cresceva senza alcuna figura paterna di riferimento, fino a quando la madre, nel 2011, cominciava una nuova convivenza con presso il Persona_1
quale la convenuta ed il figlio andavano a vivere a Ozzano dell'Emilia (Bologna); che il diventava il punto di Per_1
riferimento maschile del bambino che, infatti, lo riconosceva come un padre e, certamente, come la persona che lo riempiva di amore ed attenzioni durante tutti gli anni in cui erano stati vicino;
che il provvedeva al mantenimento del minore, Per_1
2
considerato che
, durante gli anni di convivenza, la madre faceva saltuariamente lavoretti non sempre in regola;
che la convenuta, che nel frattempo aveva trovato un'occupazione regolare, conosceva un tale e nel 2017 interrompeva la Persona_2
convivenza con il trasferendosi con il figlio, dopo Per_1
circa un anno, presso il che tale circostanza, da subito, Per_2
rappresentava motivo di grande sofferenza per il piccolo Pt_1
per i continui spostamenti di abitazione e le relative
[...]
conseguenze, fra cui l'abbandono delle proprie amicizie;
che il ricorrente veniva travolto da depressione a causa della solitudine, data dall'assoluta indifferenza della madre nei suoi confronti, preoccupata solo del suo rapporto con il nuovo compagno e per l'assenza forzata, per lui, dell'amore e della presenza del che la sofferenza ed il dolore del bambino erano Per_1
ancora più evidenti a causa del fatto che la madre gli vietava ogni contatto con il tanto che il minore cercava Per_1
disperatamente di sentirlo anche solo telefonicamente, di nascosto dalla madre;
che cercava, in ogni modo, Parte_1
di far notare alla madre il suo malessere, ma costei restava del tutto indifferente alle sue esigenze, lo trattava sempre peggio, isolandolo anche dalla famiglia paterna (nonni e zii) e facendolo sentire inadeguato ed incapace per ogni sua attività nella quotidianità; che non poteva frequentare i suoi Parte_1
compagni di classe, non disponeva mai di qualche piccola somma di denaro per poter acquistare una merenda a scuola, non poteva
3 girare munito dei suoi documenti di identità trattenuti dalla madre;
che per tale malessere, il minore veniva seguito da uno psicologo con il quale, però, a causa della presenza imposta, della madre, non riusciva a portare a termine il percorso, Parte_1
terrorizzato di quanto il medico potesse riferire alla madre;
che il ragazzo era sempre più depresso, demoralizzato, viveva isolato ed escluso dal nucleo famigliare, veniva criticato e punito dalla madre per risultati scolastici non sempre soddisfacenti, gli veniva proibito di mangiare e spesso si vedeva costretto a “rubare” il cibo la notte, quando tutti dormivano;
che nella totale disperazione, il ragazzo cercava di mettersi in contatto con
[...]
ma la madre, ben consapevole del bellissimo rapporto Per_1
che i due avevano sempre avuto, glielo negava;
che compiuti i 18 anni di età, di sua iniziativa lasciava l'abitazione della Pt_1
madre, in precarie condizioni psico-fisiche e si trasferiva presso il che il ricorrente era costretto a cominciare tutta una Per_1
serie di visite, anche specialistiche, al fine di rimettersi in salute;
che veniva concordato con la madre un contributo al mantenimento ordinario del figlio, quantificato in euro 400,00; che la madre tuttavia versava mensilmente solo la somma di euro
200,00, insufficiente per il ragazzo, ormai maggiorenne, che studiava presso l'istituto Serpieri a Bologna;
che giunto il ricorrente a Bologna presso si aveva modo di Persona_1
appurare che la madre, all'insaputa del figlio, ne aveva cancellato la residenza in Italia dando atto, falsamente, che lo stesso si
4 trovava in Romania;
che tale fatto era motivo di grave pregiudizio per il ragazzo, al quale veniva inizialmente negata la concessione della cittadinanza italiana, che è stato possibile chiedere nuovamente dando atto che il bambino era sempre stato presente sul territorio italiano e mostrando tutti i suoi certificati scolastici attestanti la frequenza delle scuole, in Italia, per il periodo consecutivo richiesto dalla legge;
che nel frattempo, il ragazzo riusciva a ritrovare e contattare il padre biologico, con il quale ricomponeva un minimo di rapporto seppure a distanza, considerato che non ne aveva notizia da oltre 14 anni;
che in tal modo, il ricorrente appurava che, negli anni passati, costui si era dovuto allontanare dalla convenuta, in quanto la madre lo aveva denunciato facendolo arrestare;
che il ragazzo viveva attualmente a Bologna, presso la casa di che si faceva Persona_1
carico di tutte le sue necessità, avendolo iscritto alle scuole superiori a Bologna, avendo provveduto a sottoporlo a tutti i controlli clinici per il suo stato di salute ed essendosi fatto carico delle relative spese mediche come di quelle relative alla regolarizzazione della cittadinanza italiana, spese che la madre non aveva inteso pagare, se non per un importo trascurabile arbitrariamente da lei stessa stabilito;
che il ricorrente aveva più volte tentato di contattare la madre, la quale si era sempre negata ed aveva risposto che avrebbe dovuto parlare con lei per il tramite dei suoi legali, evitando di addivenire ad un accordo, nonostante il ragazzo avesse accettato la proposta della madre.
5 Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva dunque che la madre fosse tenuta a corrispondergli, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario per le sue necessità, la somma di euro 500,00 al mese, con decorrenza dalla proposizione del ricorso, da versarsi direttamente sul conto corrente a lui intestato, che la convenuta fosse tenuta al pagamento, dal momento della proposizione del ricorso, del 60% delle spese straordinarie documentate, secondo quanto previsto e disposto nel Protocollo del Tribunale di Bologna e che CP_1
fosse infine tenuta a restituire al ricorrente la somma di
[...]
euro 720,00, corrispondente a quanto già pagato, fino ad oggi,
“per sistemare lo stato di salute precario, di cui la madre si è resa responsabile”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via CP_1
principale, il rigetto delle domande del ricorrente ed in via subordinata, nel caso in cui fosse stato accertato il diritto di di percepire un contributo al suo Parte_1
mantenimento, che tale contributo fosse posto a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ed in ogni caso che fosse posta a carico della madre una somma non superiore a euro
250,00 mensili, stabilendo altresì il periodo temporale fino a quando avrebbe dovuto essere versato, “in considerazione del fatto che il figlio a causa della sua sola condotta” non aveva terminato il ciclo di studi ma aveva assolto agli obblighi scolastici, per cui era nelle condizioni di reperire un lavoro,
6 stabilendo inoltre “gli obblighi di informazione periodica documentata da parte di sull'eventuale Parte_1
rendimento scolastico e/o sull'attività di ricerca di un'occupazione” e fissando infine “il tetto massimo del rimborso delle spese straordinarie al 50%”, in ogni caso, con il favore delle spese processuali.
affermava che fin dalla nascita del figlio, CP_1
la convivenza tra i coniugi era stata molto problematica, in quanto il padre spesso aveva comportamenti minacciosi e violenti, a volte anche davanti al bambino, causati anche dall'uso di alcolici;
che nel 2010, a seguito dell'ennesima lite durante la quale aveva tentato di alzare le mani anche Controparte_2
contro , la resistente era stata costretta a trasferirsi a Pt_1
Bologna con il figlio, onde sfuggire alle continue ingiurie, minacce di morte e persecuzioni del marito, che era arrivato anche ad aggredirla, costringendola a sporgere querela, a seguito della quale il Tribunale di Bologna, con successiva sentenza in data 16 settembre 2016, aveva condannato il marito per il delitto di minaccia ad un mese di reclusione senza beneficio della sospensione condizionale della pena;
che , sin Controparte_2
dalla nascita di , si era completamente disinteressato al Pt_1
bambino, sia sul piano affettivo che economico;
che nonostante le enormi difficoltà, lo stato d'ansia e di perenne preoccupazione in cui viveva a causa delle continue minacce del marito,
aveva garantito il benessere del figlio, svolgendo CP_1
7 varie attività lavorative, che a causa delle continue minacce del marito, era stata spesso costretta a cambiare, così come era stata costretta a cambiare domicilio per non farsi rintracciare;
che nel
2011 era iniziata la relazione sentimentale con Persona_1
con il quale la resistente solo dopo diversi mesi era andata a vivere e che contrariamente a quanto affermato dalla controparte, non aveva provveduto al mantenimento di , di cui si era Pt_1
occupata esclusivamente la madre;
che nel 2016 la relazione con il si era interrotta per volontà della , a causa Per_1 CP_1
della mancanza di volontà del nuovo compagno di creare una famiglia unita;
che la resistente ed il figlio erano rimasti a vivere nella provincia bolognese fino all'estate 2018, quando madre e figlio si erano trasferiti a Campogalliano (Modena), ove la stessa aveva reperito altra occupazione lavorativa e una nuova abitazione;
che in data 6 giugno 2019 veniva emessa la sentenza nel giudizio di divorzio promosso nel 2015 dalla innanzi al CP_1
Tribunale di Roman, in Romania, con la quale veniva disposta la potestà genitoriale esclusivamente a nome della madre e veniva riconosciuto a cario del padre l'obbligo “di pagare a favore del minore un assegno di mantenimento pari al 25% del reddito realizzato, ma non meno del reddito minimo nazionale” fino alla maggiore età del minore, assegno di mantenimento mai versato;
che nel corso del giudizio di divorzio, a seguito di una richiesta di rogatoria internazionale dell'autorità giudiziaria rumena, finalizzata a verificare le condizioni di vita dell'allora minore
8 l'indagine effettuata sulle possibilità Parte_1
materiali e morali per la crescita ed educazione di , Pt_1
apertasi presso il Tribunale di Modena a seguito della rogatoria, dava conto che la madre, nonostante le difficoltà famigliari ed economiche, aveva fatto fronte a tutte le necessità del figlio;
che contrariamente a quanto fatto credere dalla controparte, emergeva altresì che la resistente si era sempre comportata nell'interesse del figlio minore anche quando aveva evitato di chiedere lo spostamento della residenza della famiglia, al solo fine di evitare di essere perennemente perseguitata dall'ex marito e di evitare al figlio la stessa sorte;
che pretestuosa sotto ogni punto di Pt_1
vista era l'affermazione del ricorrente, per cui ne sarebbe derivato grave danno per , posto che il ragazzo aveva in Pt_1
ogni caso diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, risultando comunque presente per il periodo richiesto sul territorio nazionale come comprovato dalle autorità scolastiche;
che quanto allo stato di salute di , i documenti prodotti non Pt_1
segnalavano particolari problematiche, “ma solo esiti congrui con l'età del paziente”; che erano da escludere “eventuali difficoltà scolastiche legate a diagnosi di DSA come preventivamente e responsabilmente accertato dalla madre”, essendo vero invece che aveva “deciso volontariamente, e contrariamente a Pt_1
quanto suggerito dalla madre di uscire dalla casa famigliare in quanto non libero di condurre la vita senza regole desiderata”, non volendo “sottostare ai normali principi di convivenza e a
9 vincoli di spesa” e sviluppando nei confronti della madre “un rancore ingiustificato”, che aveva “portato a comportamenti gravi” del ragazzo;
che il ricorrente era uscito di casa il giorno del suo 18° compleanno senza nulla riferire su dove si sarebbe diretto e contattando in seguito la madre solo per ottenere danaro, senza fornirle alcuna informazione sulle sue scelte e sul rendimento scolastico ed addirittura minacciando “la madre di farla avvicinare dal padre biologico conoscendo il timore e la paura che lei ancora prova nei riguardi del sig. ”; Controparte_2
che a causa di tale incaccettabile comportamento, la resistente aveva chiesto al ragazzo di comunicare solo attraverso i legali temendo le ingerenze dell'ex marito;
che il ricorrente non solo non voleva rientrare a casa, ma pretendeva sempre più danaro, spesso riferendo di aver dovuto sostenere spese, senza far pervenire le relative ricevute o inviando ricevute di importo differente e minore;
che nella determinazione dell'assegno periodico dovuto dal genitore al figlio maggiorenne non economicamente indipendente, il Tribunale, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., avrebbe dovuto accertare, non solo la condizione economica del figlio e l'età, ma soprattutto valutare la sua condotta, che nel caso di specie non poteva ritenersi
“responsabile e rappresentativa di volontà positiva diretta a dar prova del perseguimento di un percorso scolastico/formativo con successo e impegno”; che era stato infatti bocciato per Pt_1
ben due volte, avrebbe compiuto 19 anni e stava frequentando la
10 classe seconda per la terza volta, seppur in altro Istituto tecnico, aveva quindi assolto agli obblighi scolatici e poteva quidi cercare una occupazione;
che avrebbe potuto chiedere anche al Pt_1
padre una partecipazione economica, vista la segnalata e tanto desiderata ripresa dei rapporti tra i due, e in caso di riconoscimento di contributo al mantenimento in favore di
, il padre avrebbe dovuto ritenersi tenuto anch'egli al Pt_1
mantenimento del figlio al 50% con la madre, anche in virtù della sentenza di divorzio.
Il Pubblico Ministero, al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati il 28 gennaio 2025, non ha rassegnato conclusioni.
Alla prima udienza del 6 maggio 2025, venivano sentite le parti di persona e veniva esperito un tentativo di conciliazione, che, dopo ampia discussione, dava esito positivo. I difensori precisavano dunque le conclusioni congiuntamente, chiedendo che fosse recepito l'accordo raggiunto fra le parti e sopra riportato.
L'accordo raggiunto fra il ricorrente e la resistente, così come riportato in dispositivo, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Esso pertanto può essere recepito dal Tribunale.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla resistente.
11
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna, decidendo definitivamente, così provvede:
a) recepisce l'accordo raggiunto dal ricorrente e dalla resistente, dando atto che:
“1) la madre provvederà a versare al figlio il contributo di euro
400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie, previo accordo con il ricorrente e previo invio della documentazione fiscale attestante l'esborso;
2) la convenuta verserà al ricorrente la somma di euro 150,00, costituente la differenza fra il predetto importo di euro 400,00 e la somma di euro 250,00 già versata, entro il 31 maggio 2025;
3) il ricorrente rinuncia ad ogni altra pretesa contenuta nel ricorso”;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 29 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
12