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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Rita Pasca Presidente
dott. Riccardo Mele Consigliere
dott. Carolina Elia Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42/2025 V.G.,
tra
con sede in Roma (c.f. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede in Verona (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Salvatore, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_3 C.F._1
Paolo Giungato, come da mandato in atti
RECLAMATO
Con il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI LECCE A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 13.2.2025, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., la reclamante ha concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con ricorso depositato l'11.2.2025, ed iscritto al n. 42/2025 V.G.., ha Parte_1
proposto reclamo ex artt. 51 e 70 comma 8 del d. lgs. n. 14/2019 (d'ora innanzi CCII),
innanzi alla Corte di Appello di Lecce, avverso la sentenza n. 14/2025, di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di emessa dal Tribunale di Lecce Parte_3
Sezione Commerciale, in data 10.1.2025 nell'ambito della procedura n. 104/2024 P.U..
In particolare, la reclamante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito riportate:
- violazione degli artt. 68 comma 2 e 70 comma 1 CCII per omessa comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione al creditore ipotecario CP_1
, necessaria a consentire la formulazione di contestazioni e la partecipazione
[...]
alle fasi di discussione della proposta con gli organi della procedura;
- violazione dell'art. 70 comma 7 CCII, per essere stata la proposta omologata sulla base dell'erroneo presupposto dell'assenza di osservazioni e di contestazioni circa la convenienza della proposta da parte dei creditori;
- nel merito, errata valutazione della fattibilità economica e giuridica del piano, in quanto fondata sulla disponibilità di somme in realtà non sussistenti per l'importo indicato nella proposta.
si è costituito in giudizio ed ha eccepito la decadenza di Parte_3 Controparte_2
dal termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 comma 1 CCII, per proporre
[...]
l'impugnazione; nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo. A seguito di trattazione scritta, in data 24.4.2025, la Corte - acquisito il parere del PG
(favorevole all'accoglimento del reclamo) - ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2
Occorre preliminarmente valutare l'eccezione di tardività del reclamo: ad avviso di il termine ultimo per depositare il reclamo sarebbe scaduto in data Parte_3
9.2.2025 (30 giorni dopo il deposito della sentenza, eseguito in data 10.1.2025).
L'eccezione è infondata
Il giorno 9.2.2025 è stato festivo (domenica), sicché deve ritenersi tempestivo l'avvenuto deposito del reclamo in data 10.2.2025.
Ed invero, l'art. 155, co. 4 c.p.c. dispone che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
§ 2.1
Nel merito, con il primo motivo di reclamo, ha dedotto che il Tribunale - Parte_1
indotto in errore dal Gestore della crisi, avrebbe omesso di rilevare che nessuna comunicazione in ordine al contenuto della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti era stata effettuata nei confronti del creditore ipotecario, il quale era stato perciò di fatto privato della facoltà di formulare le proprie osservazioni.
Il motivo è fondato.
Con ordinanza emessa in data 31.10.2024, il Tribunale ha disposto che “a cura del
nominato Gestore, sia data comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, del presente
decreto, della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti, con avviso che ciascun creditore potrà presentare osservazioni – inviandole all'indirizzo pec del Gestore della
crisi indicato nella comunicazione – nei venti giorni successivi alla comunicazione”.
L'analisi degli atti di primo grado consente di rilevare che il Gestore della crisi, sebbene conoscesse l'esistenza e la consistenza del credito ipotecario sin dall'8.2.2024 (cfr all. n.
10 al reclamo), ha omesso di comunicare la proposta e il piano di ristrutturazione a
[...]
(pur sapendola cessionaria del credito di sin dal dicembre Controparte_2 CP_3
2017); tale riscontro negativo si evince dal fascicolo telematico d'ufficio di primo grado,
e segnatamente dall'ist.n.2 dep. 8.1.2025, con cui il Gestore ha garantito che:
- tutte le comunicazioni erano state eseguite;
- nessuna osservazione era pervenuta nel termine assegnato.
Tra gli allegati a tale nota del Gestore, tuttavia, non figura alcuna comunicazione eseguita
Contr in favore di (risulta invece inviata la comunicazione a non Controparte_2
più legittimata a contraddire, avendo ceduto il credito).
Né può ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio sulla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore (corredata della relazione particolareggiata) e del piano con la comunicazione del 4.03.2024, che conteneva solo un informale invito ad anticipare un eventuale parere favorevole della cessionaria sulla base di una ipotesi di percentuale di soddisfo del 65%, atteso che tale comunicazione è all'evidenza inidonea a ritenere integrate le comunicazioni disposte dal Tribunale di Lecce con il decreto di apertura del procedimento del successivo 31.10.2024.
La reclamante ha infine documentato (cfr all.14 al reclamo) che la relazione particolareggiata dell'OCC è stata trasmessa al suo difensore solo in data 6.2.2025, cioè
- come detto - in epoca successiva all'emissione della sentenza impugna. Da tanto consegue la nullità della sentenza di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti depositata dal per violazione del contraddittorio, che ha altresì Pt_3
determinato un duplice erroneo presupposto, ossia che tutti i creditori siano stati posti in grado di esprimere le proprie osservazioni alla proposta e che non vi sia alcuna opposizione degli stessi.
Deve peraltro rilevarsi che è fondato anche il terzo motivo di reclamo, con il quale CP_2
deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere il piano “giuridicamente ammissibile
[...]
ed economicamente fattibile”.
Nel piano di RDC si indica il credito di in euro 143.321,65 e si propone CP_2
l'acquisizione all'attivo della somma di 53.146,00, che si assume essere depositata sul libretto bancario intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 11/2018 RGE.
Su tale libretto, tuttavia, vi è pacificamente il minor importo di euro 14.225,00, attesa la precedente assegnazione, in favore di dell'importo di euro 39.811,71 Controparte_2
(cfr. all. 15, 16 al reclamo), assegnazione della quale ha tenuto conto nel CP_2
precisare il suo credito in euro 143.321,65, poiché diversamente lo stesso ammonterebbe ad euro 180.691.12 (euro 140.879,41 + euro 39.811,71 – cfr. conteggio allegato al reclamo) e la percentuale da soddisfare in sede di piano di ristrutturazione dei debiti ammonterebbe ad euro 144.552,89 (80%) e non a 114.902,40, come invece indicato nella relazione particolareggiata a firma dell'OCC, come correttamente dedotto dalla difesa del creditore reclamante.
Da tanto consegue che il piano di ristrutturazione proposto non è “giuridicamente ammissibile ed economicamente fattibile”, per essere fondato su dati contabili errati.
§ 3
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, dichiara la Controparte_4
nullità della sentenza impugnata e revoca l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata da;
Parte_3
condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_3 Controparte_4
processuali, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %;
manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del giudizio, al Procuratore
Generale e all'OCC per gli adempimenti di sua competenza;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5.5.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Rita Pasca Presidente
dott. Riccardo Mele Consigliere
dott. Carolina Elia Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42/2025 V.G.,
tra
con sede in Roma (c.f. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede in Verona (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Salvatore, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_3 C.F._1
Paolo Giungato, come da mandato in atti
RECLAMATO
Con il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI LECCE A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 13.2.2025, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., la reclamante ha concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con ricorso depositato l'11.2.2025, ed iscritto al n. 42/2025 V.G.., ha Parte_1
proposto reclamo ex artt. 51 e 70 comma 8 del d. lgs. n. 14/2019 (d'ora innanzi CCII),
innanzi alla Corte di Appello di Lecce, avverso la sentenza n. 14/2025, di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di emessa dal Tribunale di Lecce Parte_3
Sezione Commerciale, in data 10.1.2025 nell'ambito della procedura n. 104/2024 P.U..
In particolare, la reclamante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito riportate:
- violazione degli artt. 68 comma 2 e 70 comma 1 CCII per omessa comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione al creditore ipotecario CP_1
, necessaria a consentire la formulazione di contestazioni e la partecipazione
[...]
alle fasi di discussione della proposta con gli organi della procedura;
- violazione dell'art. 70 comma 7 CCII, per essere stata la proposta omologata sulla base dell'erroneo presupposto dell'assenza di osservazioni e di contestazioni circa la convenienza della proposta da parte dei creditori;
- nel merito, errata valutazione della fattibilità economica e giuridica del piano, in quanto fondata sulla disponibilità di somme in realtà non sussistenti per l'importo indicato nella proposta.
si è costituito in giudizio ed ha eccepito la decadenza di Parte_3 Controparte_2
dal termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 comma 1 CCII, per proporre
[...]
l'impugnazione; nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo. A seguito di trattazione scritta, in data 24.4.2025, la Corte - acquisito il parere del PG
(favorevole all'accoglimento del reclamo) - ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2
Occorre preliminarmente valutare l'eccezione di tardività del reclamo: ad avviso di il termine ultimo per depositare il reclamo sarebbe scaduto in data Parte_3
9.2.2025 (30 giorni dopo il deposito della sentenza, eseguito in data 10.1.2025).
L'eccezione è infondata
Il giorno 9.2.2025 è stato festivo (domenica), sicché deve ritenersi tempestivo l'avvenuto deposito del reclamo in data 10.2.2025.
Ed invero, l'art. 155, co. 4 c.p.c. dispone che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
§ 2.1
Nel merito, con il primo motivo di reclamo, ha dedotto che il Tribunale - Parte_1
indotto in errore dal Gestore della crisi, avrebbe omesso di rilevare che nessuna comunicazione in ordine al contenuto della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti era stata effettuata nei confronti del creditore ipotecario, il quale era stato perciò di fatto privato della facoltà di formulare le proprie osservazioni.
Il motivo è fondato.
Con ordinanza emessa in data 31.10.2024, il Tribunale ha disposto che “a cura del
nominato Gestore, sia data comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, del presente
decreto, della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti, con avviso che ciascun creditore potrà presentare osservazioni – inviandole all'indirizzo pec del Gestore della
crisi indicato nella comunicazione – nei venti giorni successivi alla comunicazione”.
L'analisi degli atti di primo grado consente di rilevare che il Gestore della crisi, sebbene conoscesse l'esistenza e la consistenza del credito ipotecario sin dall'8.2.2024 (cfr all. n.
10 al reclamo), ha omesso di comunicare la proposta e il piano di ristrutturazione a
[...]
(pur sapendola cessionaria del credito di sin dal dicembre Controparte_2 CP_3
2017); tale riscontro negativo si evince dal fascicolo telematico d'ufficio di primo grado,
e segnatamente dall'ist.n.2 dep. 8.1.2025, con cui il Gestore ha garantito che:
- tutte le comunicazioni erano state eseguite;
- nessuna osservazione era pervenuta nel termine assegnato.
Tra gli allegati a tale nota del Gestore, tuttavia, non figura alcuna comunicazione eseguita
Contr in favore di (risulta invece inviata la comunicazione a non Controparte_2
più legittimata a contraddire, avendo ceduto il credito).
Né può ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio sulla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore (corredata della relazione particolareggiata) e del piano con la comunicazione del 4.03.2024, che conteneva solo un informale invito ad anticipare un eventuale parere favorevole della cessionaria sulla base di una ipotesi di percentuale di soddisfo del 65%, atteso che tale comunicazione è all'evidenza inidonea a ritenere integrate le comunicazioni disposte dal Tribunale di Lecce con il decreto di apertura del procedimento del successivo 31.10.2024.
La reclamante ha infine documentato (cfr all.14 al reclamo) che la relazione particolareggiata dell'OCC è stata trasmessa al suo difensore solo in data 6.2.2025, cioè
- come detto - in epoca successiva all'emissione della sentenza impugna. Da tanto consegue la nullità della sentenza di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti depositata dal per violazione del contraddittorio, che ha altresì Pt_3
determinato un duplice erroneo presupposto, ossia che tutti i creditori siano stati posti in grado di esprimere le proprie osservazioni alla proposta e che non vi sia alcuna opposizione degli stessi.
Deve peraltro rilevarsi che è fondato anche il terzo motivo di reclamo, con il quale CP_2
deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere il piano “giuridicamente ammissibile
[...]
ed economicamente fattibile”.
Nel piano di RDC si indica il credito di in euro 143.321,65 e si propone CP_2
l'acquisizione all'attivo della somma di 53.146,00, che si assume essere depositata sul libretto bancario intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 11/2018 RGE.
Su tale libretto, tuttavia, vi è pacificamente il minor importo di euro 14.225,00, attesa la precedente assegnazione, in favore di dell'importo di euro 39.811,71 Controparte_2
(cfr. all. 15, 16 al reclamo), assegnazione della quale ha tenuto conto nel CP_2
precisare il suo credito in euro 143.321,65, poiché diversamente lo stesso ammonterebbe ad euro 180.691.12 (euro 140.879,41 + euro 39.811,71 – cfr. conteggio allegato al reclamo) e la percentuale da soddisfare in sede di piano di ristrutturazione dei debiti ammonterebbe ad euro 144.552,89 (80%) e non a 114.902,40, come invece indicato nella relazione particolareggiata a firma dell'OCC, come correttamente dedotto dalla difesa del creditore reclamante.
Da tanto consegue che il piano di ristrutturazione proposto non è “giuridicamente ammissibile ed economicamente fattibile”, per essere fondato su dati contabili errati.
§ 3
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, dichiara la Controparte_4
nullità della sentenza impugnata e revoca l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata da;
Parte_3
condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_3 Controparte_4
processuali, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %;
manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del giudizio, al Procuratore
Generale e all'OCC per gli adempimenti di sua competenza;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5.5.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca