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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.11.2021 al n. 7397 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: divorzio contenzioso– cessazione effetti civili
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via On.le Francesco C.F._1
Napolitano n. 135, presso lo studio dell'Avv. Carmela Cassese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Duomo n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Mariafrancesca De Capua, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 04.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.11.2021 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con la signora il 16.09.1990 a Baiano (AV) (atto n. 24 – Controparte_1
Parte II – Serie A - anno 1990) e che dalla loro unione erano nati tre figli: nato ad CP_2
Avellino il 27.07.1991, , nato a [...] il [...] e nato a [...] Per_1 CP_3 Vesuviano (NA) il 30.11.2001, esponeva che il Tribunale di Nola con decreto n. cronol. 983/2018 aveva omologato la separazione dei coniugi con cui si regolamentava, tra l'altro, l'affido dell'allora CP_ figlio minore , l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra collocataria di CP_3 quest'ultimo, il versamento alla resistente a titolo di mantenimento per tale figlio di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo e per l'altro figlio
Assumeva, altresì, che a far data dalla separazione, era diventato CP_2 CP_3
maggiorenne ed economicamente autosufficiente mentre il figlio continuava a risiedere CP_2
presso il centro AIAS di Cicciano oltre ad essere titolare di emolumenti assistenziali.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio divenuto CP_3
economicamente autosufficiente, ovvero, nella denegata ipotesi di conferma di tale misura, riduzione dello stesso ad euro 75,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, revoca CP_ dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , conferma delle pattuizioni di cui al n. 3 del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi, nulla per il mantenimento ordinario del figlio ma conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al 50% alle CP_2
spese straordinarie. Vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente instava per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore atteso che il figlio affetto da “sindrome autistica e ritardo mentale CP_2 in soggetto cieco” con i suoi rientri settimanali presso la casa familiare aveva mantenuto il legame con la stessa, conferma del contributo al mantenimento posto a carico del sig. in favore Parte_1
del figlio nella misura pari ad euro 200,00 mensili, conferma degli accordi di cui al CP_3
punto 1 del decreto di omologazione della separazione personale, porre a carico del sig. Parte_1
ed a suo favore assegno divorzile pari ad euro 1.000,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT tenuto conto del contributo della stessa alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio in costanza di matrimonio. Vinte le spese di lite.
Indi, ascoltate le parti, emessa in data 13.12.2022 dal Tribunale in composizione collegiale la sentenza di status n. 2484/2022, rimessa con separata ordinanza la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., espletata la necessaria attività istruttoria, all'udienza del 04.11.2024 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata emessa la pronuncia sullo status con la sentenza n. 2484/2022 resa in data 13.12.2022, in questa sede si procederà ad esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Circa le questioni economiche relative al figlio la stessa resistente in sede CP_3
presidenziale dichiarava che il figlio aveva conseguito il diploma alberghiero, aveva lavorato in passato come vigilante ed attualmente svolge, in linea con il percorso di studi scelto, attività lavorativa di banconista e barista con retribuzione mensile pari ad euro 800,00. Parte resistente riferiva, altresì, che non aveva intenzione di proseguire gli studi. CP_3
Orbene, ritiene il tribunale, conformemente a quanto già statuito in sede presidenziale, di confermare la revoca dell'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio atteso che questi, svolgendo un'attività lavorativa consona al titolo di studio conseguito, si
è utilmente inserito nel mondo del lavoro e può ritenersi economicamente indipendente.
Circa il figlio affetto da “sindrome autistica e ritardo mentale in soggetto cieco assoluto”, CP_2
va innanzitutto chiarito che questi, in quanto portatore di disabilità grave, va equiparato ex art. 337 septies c.c. comma al figlio minore. Si ritiene pertanto sussistere l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio. , in conformità alle richieste del ricorrente e tenuto conto della CP_4
circostanza che è percettore di pensione di invalidità ed indennità per ciechi per un CP_2
ammontare complessivo pari ad euro 2.000,00, il padre sarà tenuto a contribuire solo versando alla resistente, tra l'altro ads del figlio, il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Relativamente alla casa familiare dalle risultanze processuali è emerso il sereno convincimento di questo tribunale in merito alla circostanza in base alla quale il figlio pur trovandosi in CP_2
regime residenziale presso il centro AIAS di Cicciano, vi fa regolare rientro.
Dalla testimonianza resa dalla dott.ssa ritenuta di particolare attendibilità data la Testimone_1 qualifica di quest'ultima di direttrice sanitaria della predetta struttura AIAS, è infatti emerso che
è inserito nel centro AIAS in regime di convitto, che prima dell'emergenza pandemica CP_2 faceva rientro presso la casa familiare tutti i pomeriggi per un paio d'ore oltre a tutti i fine settimana con pernotto, che salvo il periodo emergenziale Covid, nel corso del quale tali uscite sono state ridotte, per così come per gli altri ospiti della struttura, rientra a casa a due/tre CP_2 CP_2
volte in settimana oltre a tutti i fine settimana con pernotto.
Da tale testimonianza è inoltre emerso che riconosce solo le persone che frequenta CP_2
abitualmente e che per lo stesso il riconoscimento del proprio ambiente è fondamentale non solo in quanto evita turbamenti dello stato d'animo cagionati dal cambiamento ma, soprattutto, in quanto gli consente di deambulare in modo autonomo nonostante la propria patologia.
Orbene, tenuto conto che i rientri settimanali di tanto ante covid quanto attuali, sono stati CP_2
confermati anche dalle testimonianze rese dai testi e e tenuto Testimone_2 Testimone_3 conto che quest'ultima ha anche confermato che nella casa coniugale nonostante la CP_2
propria patologia si muove in modo autonomo, ritiene questo tribunale di confermare
CP_ l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra stante il costante legame tra il figlio e CP_2
la casa familiare, legame reso ancora più forte dalla condizione di cecità da cui il giovane è affetto.
Né rileva sulla questione della casa familiare la circostanza che il programma seguito da CP_2
non raggiunge a casa i risultati sperati atteso che ciò deriva verosimilmente dalla mancanza, nel domicilio privato, di personale qualificato.
Va anche precisato che si è ritenuto superfluo procedere all'acquisizione dei registri AIAS alla luce della precisione e convergenza delle testimonianze raccolte.
Va invece rigettata la domanda proposta da parte resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio. Non vi è prova, invero, di una disparità economica rilevante tra le parti CP_ atteso che la sig.ra è insegnante a tempo indeterminato e assegnataria della casa familiare mentre il sig. è tecnico radiologo presso l'Asl Napoli 3 sud né risultano mutamenti delle Parte_1
condizioni economiche patrimoniali delle parti rispetto al tempo della separazione allorquando le parti si accordavano riconoscendo l'autosufficienza economica reciproca. Né è stata dedotta una funzione compensativa perequativa laddove, tra l'altro, dagli atti emerge che la dedizione alla cura dei figli da parte della resistente non ha inciso sulla sua capacità economica patrimoniale né su quella del Berardescadi.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
; CP_3
b) pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie, come individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, per il figlio CP_2
c) assegna la casa familiare sita in Camposano alla via Paolino Barbato n. 11 alla sig.ra
[...]
; CP_1 d) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
e) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.11.2021 al n. 7397 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: divorzio contenzioso– cessazione effetti civili
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via On.le Francesco C.F._1
Napolitano n. 135, presso lo studio dell'Avv. Carmela Cassese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Duomo n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Mariafrancesca De Capua, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 04.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.11.2021 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con la signora il 16.09.1990 a Baiano (AV) (atto n. 24 – Controparte_1
Parte II – Serie A - anno 1990) e che dalla loro unione erano nati tre figli: nato ad CP_2
Avellino il 27.07.1991, , nato a [...] il [...] e nato a [...] Per_1 CP_3 Vesuviano (NA) il 30.11.2001, esponeva che il Tribunale di Nola con decreto n. cronol. 983/2018 aveva omologato la separazione dei coniugi con cui si regolamentava, tra l'altro, l'affido dell'allora CP_ figlio minore , l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra collocataria di CP_3 quest'ultimo, il versamento alla resistente a titolo di mantenimento per tale figlio di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo e per l'altro figlio
Assumeva, altresì, che a far data dalla separazione, era diventato CP_2 CP_3
maggiorenne ed economicamente autosufficiente mentre il figlio continuava a risiedere CP_2
presso il centro AIAS di Cicciano oltre ad essere titolare di emolumenti assistenziali.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio divenuto CP_3
economicamente autosufficiente, ovvero, nella denegata ipotesi di conferma di tale misura, riduzione dello stesso ad euro 75,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, revoca CP_ dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , conferma delle pattuizioni di cui al n. 3 del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi, nulla per il mantenimento ordinario del figlio ma conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al 50% alle CP_2
spese straordinarie. Vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente instava per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore atteso che il figlio affetto da “sindrome autistica e ritardo mentale CP_2 in soggetto cieco” con i suoi rientri settimanali presso la casa familiare aveva mantenuto il legame con la stessa, conferma del contributo al mantenimento posto a carico del sig. in favore Parte_1
del figlio nella misura pari ad euro 200,00 mensili, conferma degli accordi di cui al CP_3
punto 1 del decreto di omologazione della separazione personale, porre a carico del sig. Parte_1
ed a suo favore assegno divorzile pari ad euro 1.000,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT tenuto conto del contributo della stessa alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio in costanza di matrimonio. Vinte le spese di lite.
Indi, ascoltate le parti, emessa in data 13.12.2022 dal Tribunale in composizione collegiale la sentenza di status n. 2484/2022, rimessa con separata ordinanza la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., espletata la necessaria attività istruttoria, all'udienza del 04.11.2024 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata emessa la pronuncia sullo status con la sentenza n. 2484/2022 resa in data 13.12.2022, in questa sede si procederà ad esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Circa le questioni economiche relative al figlio la stessa resistente in sede CP_3
presidenziale dichiarava che il figlio aveva conseguito il diploma alberghiero, aveva lavorato in passato come vigilante ed attualmente svolge, in linea con il percorso di studi scelto, attività lavorativa di banconista e barista con retribuzione mensile pari ad euro 800,00. Parte resistente riferiva, altresì, che non aveva intenzione di proseguire gli studi. CP_3
Orbene, ritiene il tribunale, conformemente a quanto già statuito in sede presidenziale, di confermare la revoca dell'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio atteso che questi, svolgendo un'attività lavorativa consona al titolo di studio conseguito, si
è utilmente inserito nel mondo del lavoro e può ritenersi economicamente indipendente.
Circa il figlio affetto da “sindrome autistica e ritardo mentale in soggetto cieco assoluto”, CP_2
va innanzitutto chiarito che questi, in quanto portatore di disabilità grave, va equiparato ex art. 337 septies c.c. comma al figlio minore. Si ritiene pertanto sussistere l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio. , in conformità alle richieste del ricorrente e tenuto conto della CP_4
circostanza che è percettore di pensione di invalidità ed indennità per ciechi per un CP_2
ammontare complessivo pari ad euro 2.000,00, il padre sarà tenuto a contribuire solo versando alla resistente, tra l'altro ads del figlio, il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Relativamente alla casa familiare dalle risultanze processuali è emerso il sereno convincimento di questo tribunale in merito alla circostanza in base alla quale il figlio pur trovandosi in CP_2
regime residenziale presso il centro AIAS di Cicciano, vi fa regolare rientro.
Dalla testimonianza resa dalla dott.ssa ritenuta di particolare attendibilità data la Testimone_1 qualifica di quest'ultima di direttrice sanitaria della predetta struttura AIAS, è infatti emerso che
è inserito nel centro AIAS in regime di convitto, che prima dell'emergenza pandemica CP_2 faceva rientro presso la casa familiare tutti i pomeriggi per un paio d'ore oltre a tutti i fine settimana con pernotto, che salvo il periodo emergenziale Covid, nel corso del quale tali uscite sono state ridotte, per così come per gli altri ospiti della struttura, rientra a casa a due/tre CP_2 CP_2
volte in settimana oltre a tutti i fine settimana con pernotto.
Da tale testimonianza è inoltre emerso che riconosce solo le persone che frequenta CP_2
abitualmente e che per lo stesso il riconoscimento del proprio ambiente è fondamentale non solo in quanto evita turbamenti dello stato d'animo cagionati dal cambiamento ma, soprattutto, in quanto gli consente di deambulare in modo autonomo nonostante la propria patologia.
Orbene, tenuto conto che i rientri settimanali di tanto ante covid quanto attuali, sono stati CP_2
confermati anche dalle testimonianze rese dai testi e e tenuto Testimone_2 Testimone_3 conto che quest'ultima ha anche confermato che nella casa coniugale nonostante la CP_2
propria patologia si muove in modo autonomo, ritiene questo tribunale di confermare
CP_ l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra stante il costante legame tra il figlio e CP_2
la casa familiare, legame reso ancora più forte dalla condizione di cecità da cui il giovane è affetto.
Né rileva sulla questione della casa familiare la circostanza che il programma seguito da CP_2
non raggiunge a casa i risultati sperati atteso che ciò deriva verosimilmente dalla mancanza, nel domicilio privato, di personale qualificato.
Va anche precisato che si è ritenuto superfluo procedere all'acquisizione dei registri AIAS alla luce della precisione e convergenza delle testimonianze raccolte.
Va invece rigettata la domanda proposta da parte resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio. Non vi è prova, invero, di una disparità economica rilevante tra le parti CP_ atteso che la sig.ra è insegnante a tempo indeterminato e assegnataria della casa familiare mentre il sig. è tecnico radiologo presso l'Asl Napoli 3 sud né risultano mutamenti delle Parte_1
condizioni economiche patrimoniali delle parti rispetto al tempo della separazione allorquando le parti si accordavano riconoscendo l'autosufficienza economica reciproca. Né è stata dedotta una funzione compensativa perequativa laddove, tra l'altro, dagli atti emerge che la dedizione alla cura dei figli da parte della resistente non ha inciso sulla sua capacità economica patrimoniale né su quella del Berardescadi.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
; CP_3
b) pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie, come individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, per il figlio CP_2
c) assegna la casa familiare sita in Camposano alla via Paolino Barbato n. 11 alla sig.ra
[...]
; CP_1 d) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
e) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)