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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 15/07/2025 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note autorizzate depositate in data 15/09/2025 dall'attrice; lette le note autorizzate depositate in data 17/09/2025 dal convenuto
[...]
; Controparte_1 pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in via Aurelio Saffi n. 12 - Latina presso lo studio dell'avv. Corrado TROZZI, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Federico CAMOZZI e Pietro CAMOZZI, giusta procura apposta al margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E - C.F./P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Malta n. 7 -
Latina, presso lo studio dell'avv. Giuseppe IBELLO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F. ; Controparte_3 C.F._1
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 15/09/2025): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione disattesa e respinta, così giudicare:
Nel merito: dichiarare inefficace, e comunque revocare nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto dispositivo in data 10 Agosto 2022 rep. 26477 e racc.
n. 15515 a rogito notaio Dott. di Latina, con cui il Sig. Persona_1 [...] ha alienato alla la proprietà CP_3 Controparte_4 dell'appartamento posto al piano rialzato (catastalmente piano secondo), distinto con numero interno 7 di vani catastali 5,5, con coerenze di vano scala, cortile condominiale, appartamenti 6 e 8, censito al Nceu del comune di Terracina al Foglio
203, part. 108 sub. 23, Via del Piegarello n. 2 piano 2 Cat. A/2 classe 3, vani 5,5, sup. cat. 109 mq, rendita catastale 539,70 (salvo errori e come meglio in fatto), trattenendo per sé il diritto di abitazione. Con tutte le relative declaratorie e pronunzie e con tutte le conseguenze del caso. Condannare i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere all'attrice le spese, i diritti e gli onorari di Parte_1 giudizio.”; per parte convenuta note scritte del Controparte_4
17/09/2025) “Conclusivamente, si insiste per il rigetto della domanda proposta da Par
poiché infondata in fatto ed in diritto, per quanto ivi dedotto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio e la chiedendo, in Controparte_3 Controparte_4 accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (Rep. n. 26477 - Racc. n. 15515), ai rogiti del notaio del 10/08/2022, con cui il predetto ha trasferito Persona_1 Controparte_3 alla società a nuda proprietà, con riserva del diritto di abitazione in suo favore, CP_4 dell'immobile sito in via Del Piegarello n. 2, Terracina, distinto in catasto fabbricati del Comune di Terracina al foglio 203, particella 108, sub. 23.
A sostegno della pretesa, parte attrice ha dedotto che il convenuto CP_3
avrebbe svolto attività lavorativa per conto della che si occupa di
[...] Parte_1 distribuzione di prodotti alimentari, prima come “piazzista” e poi come responsabile del deposito di Itri-Latina, per poi essere licenziato per giusta causa in ragione dell'emersione di gravi irregolarità gestionali da lui perpetrate.
A seguito del licenziamento il ha introdotto un giudizio dinnanzi al CP_3
Tribunale di Latina, sezione lavoro, per ottenere la liquidazione del credito derivante da trattamento di fine rapporto in € 99.178,27, all'esito del quale il Tribunale, con sentenza n. 767/2022, emessa in data 5/07/2022, nel procedimento rubricato al R.G.
n. 2552/2018, ha revocato il decreto ingiuntivo che aveva già Controparte_3 ottenuto per la liquidazione del TFR e condannato lo stesso al risarcimento dei danni in favore della per € 245.389,08, oltre interessi e rivalutazione dalla data di Parte_1 pubblicazione al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite per € 8.000,00 oltre accessori.
La sentenza è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma (iscritta al procedimento rubricato al n. 3438-1/2022 R.G.), la quale, con provvedimento del 16/02/2023 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
Per quanto attiene all'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa, l'attore ha sostenuto che la stessa è stata accertata con sentenza passata in giudicato, adottata dal Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, in applicazione del c.d.
” (l. 92/2012), a seguito del rigetto del ricorso avverso il licenziamento, CP_5 introdotto dal deciso con sentenza del Tribunale di Latina n. 767/2021, del CP_3
15/06/2021 (R.G. n. 150/2020), confermata a seguito del rigetto dell'impugnazione avverso detta sentenza, da parte della Corte d'Appello di Roma, adita dal CP_3 con sentenza n. 3791/2021 del 12/10/2021, ove il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese in favore della controparte, nella misura di € 3.307,00.
A fronte del mancato pagamento spontaneo di quanto previsto, la ha Parte_1 notificato al SA atto di precetto per il pagamento dell'importo di € 12.242,76, cui ha fatto seguito la notifica di un atto di pignoramento presso terzi datato al
20/05/2022.
A seguito della pronuncia della sentenza di condanna (sent. n. 767/2022, del
5/07/2022) il convenuto ha proceduto, con atto notarile datato al Controparte_3
10/08/2022 (Rep. n. 26477 - Racc. n. 15515) già richiamato, alla cessione della nuda proprietà della sua abitazione sita in Terracina, via Del Piegarello n. 2, distinto in catasto fabbricati del Comune di Terracina al foglio 203, particella 108, sub. 23, in favore della società trattenendo per sé il diritto di Controparte_4 abitazione.
Da un esame della compagine societaria dell'acquirente sarebbe, inoltre, emerso che il capitale sociale della stessa appartiene per il 99% a Persona_2 sorella di moglie del convenuto, mentre il restante 1% risulterebbe Persona_3 intestato a , e amministratore unico della risulta il cognato del Persona_4 CP_4 convenuto identificato in . CP_3 Persona_5
L'atto sarebbe avvenuto, dunque, nel contesto familiare del debitore e con mezzo di pagamento - assegno bancario - che sarebbe intrinsecamente inidoneo a mostrare sia la capienza del conto di traenza, sia l'effettivo trasferimento del denaro al destinatario.
Parte attrice, dunque, rappresentando l'intento fraudolento sotteso all'atto di disposizione operato dal convenuto , ha promosso azione Controparte_3 revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e convenuto in giudizio il debitore e il terzo acquirente al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione sopra richiamato.
1.1 Con comparsa depositata il 4/04/2024 si è costituita in giudizio la
[...] contestando tutto quanto dedotto dall'attrice in ordine alla Controparte_4 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. In particolare, ha contestato la sussistenza del requisito della partecipatio fraudis del terzo, negando la sussistenza della propria consapevolezza dell'avere arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Ha inoltre contestato la dedotta strumentalità della vendita del bene da parte del col fine di arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto l'attività della CP_3 compravendita di immobili rientrerebbe in quella ordinariamente svolta dalla società
l'atto sarebbe stato compiuto dall'amministratore nell'esercizio dei propri CP_4 poteri con esclusione del socio di maggioranza e al prezzo fissato dalle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
293 del 14 dicembre 2019 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
Infine, l'assegno bancario rivolto al pagamento del corrispettivo della compravendita sarebbe stato regolarmente incassato dal CP_3
Parte convenuta ha poi precisato, a fronte della supposta “anomalia” riscontrata dall'attrice in ordine alla cessione della sola “nuda proprietà” da parte del e in favore della che sarebbe fatto noto che il mercato immobiliare CP_3 CP_4 sia caratterizzato sempre più dall'incremento della compravendita delle nude proprietà.
In ragione di quanto sostenuto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
1.2 Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 15/07/2025, ammessa la documentazione allegata da parte attrice, e rigettata la richiesta di ammissione di prova per testi articolata dalla convenuta come anche Controparte_4 la richiesta di ordine di esibizione in presenza della documentazione prodotta, è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del
18/09/2025.
Il convenuto , cui l'atto di citazione è stato ritualmente Controparte_3 notificato, non si è costituito in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia non avendovi provveduto l'istruttore.
2. Parte attrice ha agito al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (Rep. n. 26477 - Racc. n. 15515) ai rogiti del notaio del 10/08/2022, con il quale il convenuto ha ceduto la Persona_1 Controparte_3 nuda proprietà dell'immobile, come in premessa individuato, alla
[...]
Controparte_4
3. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. eventus damni);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore;
b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).
3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Parte attrice ha dimostrato la sussistenza del credito, dalla stessa vantato nei confronti del convenuto , della somma di € 12.242,76, in virtù della Controparte_3 condanna alle spese subita dal convenuto, da rifondere in favore dell'attrice, stabilita nella misura di € 3.513,00 per la soccombenza nel giudizio, dinanzi al Tribunale di
Latina, rubricato al n. 3286/2018 R.G., dichiarata con decreto n. 15762 del
23/12/2019; nella misura pari ad € 2.000,00 per la soccombenza nel giudizio rubricato al n. 150/2020, dichiarata con sentenza n. 797/2021 emessa dal Tribunale di Latina in data 15/06/2021; nella misura di € 3.307,00 per le spese liquidate nella sentenza n.
3791 del 25/10/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Roma all'esito del giudizio rubricato al n. 2603/2021 R.G.; alle somme liquidate si deve aggiungere IVA e CPA come per legge, nonché la somma pari ad € 225,00 quale compenso per la redazione del precetto, fissato ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, con cui la società ha richiesto il pagamento di detto credito, notificato in data 4/04/2022.
Inoltre, la società attrice è creditrice del convenuto anche per la CP_3 somma pari ad € 245.389,08, oltre interessi e rivalutazione, come stabilito dalla sentenza n. 767/2022, con cui il Tribunale di Latina ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice nel presente giudizio.
Occorre chiarire, a tal proposito, alcuni aspetti di particolare rilevanza, in ordine all'identificazione e dimostrazione del credito finalizzata alla pronuncia del provvedimento all'esito dell'introduzione di un'azione revocatoria.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime,
Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass.
24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass.
14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass.
2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. III,
18/01/2023, n. 1414).
Chiarisce da ultimo la Corte di legittimità che “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione (Cass. civ., sez. III,
17/06/2024, n. 16819).
Ciò comporta che anche il credito accertato con sentenza dal tribunale di primo grado, pendente il giudizio dinanzi all'organo di secondo grado, permette comunque di fondare una richiesta ai sensi dell'art. 2901 c.c.: Nella specie si deve affermare, l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Infatti, l'azione relativa all'accertamento del credito costituisce un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito
(Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331).
Gli elementi a supporto della domanda sopra riportati sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.
3.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.). Rientra, dunque, nel novero delle categorie indicate anche il contratto di compravendita, anche solo relativa alla nuda proprietà del bene, che viene in rilievo nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo pacificamente suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 c.c..
3.3 L'eventus damni - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, così Cass. civ., Sez. III, 19/07/2018, (ord.) n. 19207, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. 17.10.2001, n. 12678, Cass. 2.4.2004, n.
6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651).
Ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è, dunque, necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una variazione (quantitativa o qualitativa) del patrimonio tale da comportare una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (Cass. civ., Sez. I,
12/05/2022, n. 15257).
A tal proposito, pare utile osservare come la sostituzione di un cespite immobiliare con il denaro derivante dalla compravendita comporta una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in ragione della facilità con cui il denaro può essere ceduto (Cass. civ., Sez. III, 09/02/2012, n. 1896).
A ciò si aggiunga che “l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ, Sez. III, 29/09/2021, n. 26310).
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (Cass. civ., Sez. VI - III, 25/09/2019, (ord.) n. 23907).
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27.10.2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo pregiudizievole è stato posto in essere in data 10/08/2022.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale è opportuno ribadire come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dalla parte convenuta costituita, che non ha, peraltro, articolato prove sul punto. Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alla difesa della convenuta costituita che non ha contestato la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, rimettendolo al convenuto che, tuttavia, è CP_3 rimasto contumace, sono di per sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio.
Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di Controparte_3 compravendita, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice.
3.4 L'animus nocendi o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, come nel caso in esame, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto
l'animus nocendi (Cass. 26.2.2002, n. 2792).
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito dell'attore, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato “con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass., Sez. III, 5/09/2019, ord. n. 22161). Nel caso in esame, la data di insorgenza del credito della parte attrice deve essere ricondotta ad una serie di pronunce giudiziali, rese in date antecedenti rispetto all'atto dispositivo.
Nella specie, per quanto attiene al credito di maggiore rilevanza, pari ad €
245.702,89, si può fare riferimento alla sentenza che ha accertato il credito e condannato il al risarcimento del danno in favore dell'attrice, datata al CP_3
5/07/2022.
Con riferimento ai crediti nascenti dal mancato ottemperamento alle pronunce di condanna alle spese, gli stessi sono riferiti, a tutte decisioni emesse in data anteriore rispetto alla compravendita in esame.
Nello specifico, il credito nascente dalla condanna alle spese, nella misura di €
3.513,00, si deve ricondurre alla data di pronuncia del decreto n. 15762/2019 emesso dal Tribunale di Latina il 23/12/2019; per il credito che sorge dalla condanna alle spese, nella misura di € 2.000,00, deve ricondursi alla data di pronuncia della sentenza n. 797/2021, da parte del medesimo Tribunale, del 15/06/2021 e, infine, per il credito di cui alla condanna alle spese nella misura pari € 3.307,00, occorre far riferimento alla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25/10/2021.
Essendo, dunque, l'atto di compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza e volontà di di spogliarsi della nuda proprietà dell'immobile sito in Controparte_3
Terracina, via Del Piegarello n. 2, in favore della società Controparte_4
non direttamente coinvolta nelle ragioni di credito di parte attrice e per tale
[...] motivo direttamente ed immediatamente pregiudicate.
L'atto dispositivo per cui è causa è intervenuto in data 10/08/2022. Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali del debitore, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, stante l'uscita del bene dal patrimonio del debitore.
Di tale pregiudizio, era pertanto, evidentemente, Controparte_3 perfettamente consapevole, essendo a conoscenza del proprio debito, sulla base delle pronunce rese a suo carico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può, dunque, ritenersi sussistente il requisito esaminato.
3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.
Sez. VI, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 15/10/2021, (ord.) n. 28423).
Depone nel senso della conoscenza - o, quantomeno, agevole conoscibilità - in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, il rapporto personale esistente tra le parti del contratto (sia pure in presenza di uno schermo societario). risulta infatti avere un rapporto di affinità con Controparte_3
l'amministratore unico della società Controparte_4 [...]
, sposato con la quale detiene il 99% del capitale Persona_6 Persona_2 sociale, sorella di moglie del convenuto debitore e con lui convivente Persona_3 come da certificati di stato di famiglia in atti.
A tal proposito, si osserva che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ. Sez. 3, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286; Cass. civ. Sez. III, 05/03/2009, n. 5359).
La natura e la estrema rilevanza del credito vantato da parte attrice, derivante, come già osservato, dall'inadempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme a titolo di risarcimento del danno verso l'azienda per cui lavorava, nonché per il pagamento delle spese processuali derivanti dalle controversie da lui instaurate, nelle quali è risultato soccombente, rende inverosimile l'asserita ignoranza da parte dell'acquirente della sussistenza di tale posizione debitoria in capo al venditore, in virtù del rapporto di affinità che lega i soggetti che governano la società acquirente e che ne detengono il patrimonio.
Inoltre, rileva ai fini della conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, da parte del terzo anche la circostanza per cui detta Controparte_4 società, che ha rilevato di occuparsi del settore di compravendita immobiliare, abbia consentito all'acquisto della sola nuda proprietà del bene, non risultando a tal proposito sufficiente la giustificazione offerta circa la necessità di porre in essere un'operazione speculativa;
ciò in considerazione del fatto che, nel contratto è stato stabilito di riservare il diritto di abitazione vita natural durante in favore del debitore, circostanza anomala ed incompatibile con la dedotta attività d'impresa.
Non si ha prova, inoltre, dell'effettivo incasso, da parte del della CP_3 somma versata con assegno bancario dall'acquirente, considerato che dal documento allegato dalla convenuta, riportante un estratto conto BCC Agro Pontino Cassa Rurale del 31/08/2022, non è desumibile il titolare del conto sul quale detto versamento è stato effettuato (v. doc. n. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono pertanto tutti i presupposti, richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del contratto di compravendita per cui è causa.
4. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi in considerazione della scarsa difficoltà della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
Attesa la sussistenza di un interesse comune dei convenuti la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico degli stessi a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali tra loro.
Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita (Rep. n. 26477 - Racc. n. Parte_1
15515), a rogito del notaio del 10/08/2022, con cui ha Persona_1 Controparte_3 trasferito alla la nuda proprietà, con riserva del diritto Controparte_4 di abitazione in suo favore, dell'immobile sito nel Comune di Terracina, via Del
Piegarello n. 2, distinto in catasto fabbricati del Comune di Terracina al foglio 203, particella 108 sub. 23.
- dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità Immobiliare (già Conservatore dei RR.II.), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
- condanna e in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro ed in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 18/9/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 15/07/2025 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note autorizzate depositate in data 15/09/2025 dall'attrice; lette le note autorizzate depositate in data 17/09/2025 dal convenuto
[...]
; Controparte_1 pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in via Aurelio Saffi n. 12 - Latina presso lo studio dell'avv. Corrado TROZZI, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Federico CAMOZZI e Pietro CAMOZZI, giusta procura apposta al margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E - C.F./P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Malta n. 7 -
Latina, presso lo studio dell'avv. Giuseppe IBELLO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F. ; Controparte_3 C.F._1
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 15/09/2025): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione disattesa e respinta, così giudicare:
Nel merito: dichiarare inefficace, e comunque revocare nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto dispositivo in data 10 Agosto 2022 rep. 26477 e racc.
n. 15515 a rogito notaio Dott. di Latina, con cui il Sig. Persona_1 [...] ha alienato alla la proprietà CP_3 Controparte_4 dell'appartamento posto al piano rialzato (catastalmente piano secondo), distinto con numero interno 7 di vani catastali 5,5, con coerenze di vano scala, cortile condominiale, appartamenti 6 e 8, censito al Nceu del comune di Terracina al Foglio
203, part. 108 sub. 23, Via del Piegarello n. 2 piano 2 Cat. A/2 classe 3, vani 5,5, sup. cat. 109 mq, rendita catastale 539,70 (salvo errori e come meglio in fatto), trattenendo per sé il diritto di abitazione. Con tutte le relative declaratorie e pronunzie e con tutte le conseguenze del caso. Condannare i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere all'attrice le spese, i diritti e gli onorari di Parte_1 giudizio.”; per parte convenuta note scritte del Controparte_4
17/09/2025) “Conclusivamente, si insiste per il rigetto della domanda proposta da Par
poiché infondata in fatto ed in diritto, per quanto ivi dedotto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio e la chiedendo, in Controparte_3 Controparte_4 accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (Rep. n. 26477 - Racc. n. 15515), ai rogiti del notaio del 10/08/2022, con cui il predetto ha trasferito Persona_1 Controparte_3 alla società a nuda proprietà, con riserva del diritto di abitazione in suo favore, CP_4 dell'immobile sito in via Del Piegarello n. 2, Terracina, distinto in catasto fabbricati del Comune di Terracina al foglio 203, particella 108, sub. 23.
A sostegno della pretesa, parte attrice ha dedotto che il convenuto CP_3
avrebbe svolto attività lavorativa per conto della che si occupa di
[...] Parte_1 distribuzione di prodotti alimentari, prima come “piazzista” e poi come responsabile del deposito di Itri-Latina, per poi essere licenziato per giusta causa in ragione dell'emersione di gravi irregolarità gestionali da lui perpetrate.
A seguito del licenziamento il ha introdotto un giudizio dinnanzi al CP_3
Tribunale di Latina, sezione lavoro, per ottenere la liquidazione del credito derivante da trattamento di fine rapporto in € 99.178,27, all'esito del quale il Tribunale, con sentenza n. 767/2022, emessa in data 5/07/2022, nel procedimento rubricato al R.G.
n. 2552/2018, ha revocato il decreto ingiuntivo che aveva già Controparte_3 ottenuto per la liquidazione del TFR e condannato lo stesso al risarcimento dei danni in favore della per € 245.389,08, oltre interessi e rivalutazione dalla data di Parte_1 pubblicazione al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite per € 8.000,00 oltre accessori.
La sentenza è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma (iscritta al procedimento rubricato al n. 3438-1/2022 R.G.), la quale, con provvedimento del 16/02/2023 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
Per quanto attiene all'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa, l'attore ha sostenuto che la stessa è stata accertata con sentenza passata in giudicato, adottata dal Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, in applicazione del c.d.
” (l. 92/2012), a seguito del rigetto del ricorso avverso il licenziamento, CP_5 introdotto dal deciso con sentenza del Tribunale di Latina n. 767/2021, del CP_3
15/06/2021 (R.G. n. 150/2020), confermata a seguito del rigetto dell'impugnazione avverso detta sentenza, da parte della Corte d'Appello di Roma, adita dal CP_3 con sentenza n. 3791/2021 del 12/10/2021, ove il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese in favore della controparte, nella misura di € 3.307,00.
A fronte del mancato pagamento spontaneo di quanto previsto, la ha Parte_1 notificato al SA atto di precetto per il pagamento dell'importo di € 12.242,76, cui ha fatto seguito la notifica di un atto di pignoramento presso terzi datato al
20/05/2022.
A seguito della pronuncia della sentenza di condanna (sent. n. 767/2022, del
5/07/2022) il convenuto ha proceduto, con atto notarile datato al Controparte_3
10/08/2022 (Rep. n. 26477 - Racc. n. 15515) già richiamato, alla cessione della nuda proprietà della sua abitazione sita in Terracina, via Del Piegarello n. 2, distinto in catasto fabbricati del Comune di Terracina al foglio 203, particella 108, sub. 23, in favore della società trattenendo per sé il diritto di Controparte_4 abitazione.
Da un esame della compagine societaria dell'acquirente sarebbe, inoltre, emerso che il capitale sociale della stessa appartiene per il 99% a Persona_2 sorella di moglie del convenuto, mentre il restante 1% risulterebbe Persona_3 intestato a , e amministratore unico della risulta il cognato del Persona_4 CP_4 convenuto identificato in . CP_3 Persona_5
L'atto sarebbe avvenuto, dunque, nel contesto familiare del debitore e con mezzo di pagamento - assegno bancario - che sarebbe intrinsecamente inidoneo a mostrare sia la capienza del conto di traenza, sia l'effettivo trasferimento del denaro al destinatario.
Parte attrice, dunque, rappresentando l'intento fraudolento sotteso all'atto di disposizione operato dal convenuto , ha promosso azione Controparte_3 revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e convenuto in giudizio il debitore e il terzo acquirente al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione sopra richiamato.
1.1 Con comparsa depositata il 4/04/2024 si è costituita in giudizio la
[...] contestando tutto quanto dedotto dall'attrice in ordine alla Controparte_4 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. In particolare, ha contestato la sussistenza del requisito della partecipatio fraudis del terzo, negando la sussistenza della propria consapevolezza dell'avere arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Ha inoltre contestato la dedotta strumentalità della vendita del bene da parte del col fine di arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto l'attività della CP_3 compravendita di immobili rientrerebbe in quella ordinariamente svolta dalla società
l'atto sarebbe stato compiuto dall'amministratore nell'esercizio dei propri CP_4 poteri con esclusione del socio di maggioranza e al prezzo fissato dalle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
293 del 14 dicembre 2019 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
Infine, l'assegno bancario rivolto al pagamento del corrispettivo della compravendita sarebbe stato regolarmente incassato dal CP_3
Parte convenuta ha poi precisato, a fronte della supposta “anomalia” riscontrata dall'attrice in ordine alla cessione della sola “nuda proprietà” da parte del e in favore della che sarebbe fatto noto che il mercato immobiliare CP_3 CP_4 sia caratterizzato sempre più dall'incremento della compravendita delle nude proprietà.
In ragione di quanto sostenuto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
1.2 Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 15/07/2025, ammessa la documentazione allegata da parte attrice, e rigettata la richiesta di ammissione di prova per testi articolata dalla convenuta come anche Controparte_4 la richiesta di ordine di esibizione in presenza della documentazione prodotta, è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del
18/09/2025.
Il convenuto , cui l'atto di citazione è stato ritualmente Controparte_3 notificato, non si è costituito in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia non avendovi provveduto l'istruttore.
2. Parte attrice ha agito al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (Rep. n. 26477 - Racc. n. 15515) ai rogiti del notaio del 10/08/2022, con il quale il convenuto ha ceduto la Persona_1 Controparte_3 nuda proprietà dell'immobile, come in premessa individuato, alla
[...]
Controparte_4
3. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. eventus damni);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore;
b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).
3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Parte attrice ha dimostrato la sussistenza del credito, dalla stessa vantato nei confronti del convenuto , della somma di € 12.242,76, in virtù della Controparte_3 condanna alle spese subita dal convenuto, da rifondere in favore dell'attrice, stabilita nella misura di € 3.513,00 per la soccombenza nel giudizio, dinanzi al Tribunale di
Latina, rubricato al n. 3286/2018 R.G., dichiarata con decreto n. 15762 del
23/12/2019; nella misura pari ad € 2.000,00 per la soccombenza nel giudizio rubricato al n. 150/2020, dichiarata con sentenza n. 797/2021 emessa dal Tribunale di Latina in data 15/06/2021; nella misura di € 3.307,00 per le spese liquidate nella sentenza n.
3791 del 25/10/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Roma all'esito del giudizio rubricato al n. 2603/2021 R.G.; alle somme liquidate si deve aggiungere IVA e CPA come per legge, nonché la somma pari ad € 225,00 quale compenso per la redazione del precetto, fissato ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, con cui la società ha richiesto il pagamento di detto credito, notificato in data 4/04/2022.
Inoltre, la società attrice è creditrice del convenuto anche per la CP_3 somma pari ad € 245.389,08, oltre interessi e rivalutazione, come stabilito dalla sentenza n. 767/2022, con cui il Tribunale di Latina ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice nel presente giudizio.
Occorre chiarire, a tal proposito, alcuni aspetti di particolare rilevanza, in ordine all'identificazione e dimostrazione del credito finalizzata alla pronuncia del provvedimento all'esito dell'introduzione di un'azione revocatoria.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime,
Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass.
24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass.
14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass.
2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. III,
18/01/2023, n. 1414).
Chiarisce da ultimo la Corte di legittimità che “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione (Cass. civ., sez. III,
17/06/2024, n. 16819).
Ciò comporta che anche il credito accertato con sentenza dal tribunale di primo grado, pendente il giudizio dinanzi all'organo di secondo grado, permette comunque di fondare una richiesta ai sensi dell'art. 2901 c.c.: Nella specie si deve affermare, l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Infatti, l'azione relativa all'accertamento del credito costituisce un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito
(Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331).
Gli elementi a supporto della domanda sopra riportati sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.
3.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.). Rientra, dunque, nel novero delle categorie indicate anche il contratto di compravendita, anche solo relativa alla nuda proprietà del bene, che viene in rilievo nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo pacificamente suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 c.c..
3.3 L'eventus damni - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, così Cass. civ., Sez. III, 19/07/2018, (ord.) n. 19207, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. 17.10.2001, n. 12678, Cass. 2.4.2004, n.
6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651).
Ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è, dunque, necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una variazione (quantitativa o qualitativa) del patrimonio tale da comportare una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (Cass. civ., Sez. I,
12/05/2022, n. 15257).
A tal proposito, pare utile osservare come la sostituzione di un cespite immobiliare con il denaro derivante dalla compravendita comporta una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in ragione della facilità con cui il denaro può essere ceduto (Cass. civ., Sez. III, 09/02/2012, n. 1896).
A ciò si aggiunga che “l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ, Sez. III, 29/09/2021, n. 26310).
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (Cass. civ., Sez. VI - III, 25/09/2019, (ord.) n. 23907).
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27.10.2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo pregiudizievole è stato posto in essere in data 10/08/2022.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale è opportuno ribadire come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dalla parte convenuta costituita, che non ha, peraltro, articolato prove sul punto. Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alla difesa della convenuta costituita che non ha contestato la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, rimettendolo al convenuto che, tuttavia, è CP_3 rimasto contumace, sono di per sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio.
Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di Controparte_3 compravendita, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice.
3.4 L'animus nocendi o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, come nel caso in esame, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto
l'animus nocendi (Cass. 26.2.2002, n. 2792).
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito dell'attore, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato “con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass., Sez. III, 5/09/2019, ord. n. 22161). Nel caso in esame, la data di insorgenza del credito della parte attrice deve essere ricondotta ad una serie di pronunce giudiziali, rese in date antecedenti rispetto all'atto dispositivo.
Nella specie, per quanto attiene al credito di maggiore rilevanza, pari ad €
245.702,89, si può fare riferimento alla sentenza che ha accertato il credito e condannato il al risarcimento del danno in favore dell'attrice, datata al CP_3
5/07/2022.
Con riferimento ai crediti nascenti dal mancato ottemperamento alle pronunce di condanna alle spese, gli stessi sono riferiti, a tutte decisioni emesse in data anteriore rispetto alla compravendita in esame.
Nello specifico, il credito nascente dalla condanna alle spese, nella misura di €
3.513,00, si deve ricondurre alla data di pronuncia del decreto n. 15762/2019 emesso dal Tribunale di Latina il 23/12/2019; per il credito che sorge dalla condanna alle spese, nella misura di € 2.000,00, deve ricondursi alla data di pronuncia della sentenza n. 797/2021, da parte del medesimo Tribunale, del 15/06/2021 e, infine, per il credito di cui alla condanna alle spese nella misura pari € 3.307,00, occorre far riferimento alla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25/10/2021.
Essendo, dunque, l'atto di compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza e volontà di di spogliarsi della nuda proprietà dell'immobile sito in Controparte_3
Terracina, via Del Piegarello n. 2, in favore della società Controparte_4
non direttamente coinvolta nelle ragioni di credito di parte attrice e per tale
[...] motivo direttamente ed immediatamente pregiudicate.
L'atto dispositivo per cui è causa è intervenuto in data 10/08/2022. Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali del debitore, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, stante l'uscita del bene dal patrimonio del debitore.
Di tale pregiudizio, era pertanto, evidentemente, Controparte_3 perfettamente consapevole, essendo a conoscenza del proprio debito, sulla base delle pronunce rese a suo carico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può, dunque, ritenersi sussistente il requisito esaminato.
3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.
Sez. VI, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 15/10/2021, (ord.) n. 28423).
Depone nel senso della conoscenza - o, quantomeno, agevole conoscibilità - in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, il rapporto personale esistente tra le parti del contratto (sia pure in presenza di uno schermo societario). risulta infatti avere un rapporto di affinità con Controparte_3
l'amministratore unico della società Controparte_4 [...]
, sposato con la quale detiene il 99% del capitale Persona_6 Persona_2 sociale, sorella di moglie del convenuto debitore e con lui convivente Persona_3 come da certificati di stato di famiglia in atti.
A tal proposito, si osserva che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ. Sez. 3, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286; Cass. civ. Sez. III, 05/03/2009, n. 5359).
La natura e la estrema rilevanza del credito vantato da parte attrice, derivante, come già osservato, dall'inadempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme a titolo di risarcimento del danno verso l'azienda per cui lavorava, nonché per il pagamento delle spese processuali derivanti dalle controversie da lui instaurate, nelle quali è risultato soccombente, rende inverosimile l'asserita ignoranza da parte dell'acquirente della sussistenza di tale posizione debitoria in capo al venditore, in virtù del rapporto di affinità che lega i soggetti che governano la società acquirente e che ne detengono il patrimonio.
Inoltre, rileva ai fini della conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, da parte del terzo anche la circostanza per cui detta Controparte_4 società, che ha rilevato di occuparsi del settore di compravendita immobiliare, abbia consentito all'acquisto della sola nuda proprietà del bene, non risultando a tal proposito sufficiente la giustificazione offerta circa la necessità di porre in essere un'operazione speculativa;
ciò in considerazione del fatto che, nel contratto è stato stabilito di riservare il diritto di abitazione vita natural durante in favore del debitore, circostanza anomala ed incompatibile con la dedotta attività d'impresa.
Non si ha prova, inoltre, dell'effettivo incasso, da parte del della CP_3 somma versata con assegno bancario dall'acquirente, considerato che dal documento allegato dalla convenuta, riportante un estratto conto BCC Agro Pontino Cassa Rurale del 31/08/2022, non è desumibile il titolare del conto sul quale detto versamento è stato effettuato (v. doc. n. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono pertanto tutti i presupposti, richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del contratto di compravendita per cui è causa.
4. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi in considerazione della scarsa difficoltà della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
Attesa la sussistenza di un interesse comune dei convenuti la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico degli stessi a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali tra loro.
Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita (Rep. n. 26477 - Racc. n. Parte_1
15515), a rogito del notaio del 10/08/2022, con cui ha Persona_1 Controparte_3 trasferito alla la nuda proprietà, con riserva del diritto Controparte_4 di abitazione in suo favore, dell'immobile sito nel Comune di Terracina, via Del
Piegarello n. 2, distinto in catasto fabbricati del Comune di Terracina al foglio 203, particella 108 sub. 23.
- dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità Immobiliare (già Conservatore dei RR.II.), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
- condanna e in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro ed in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 18/9/2025
Il giudice
Luca Venditto