Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. RG 417 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA in, CFnata a CATANIA (CT) il 02/01/1993 e residente Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE LUCA NICOLA C.F._1
che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in CF Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvVENTIMIGLIA C.F. 2
CATERINA. che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 19.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...]
contratto in data 19/08/2017 e annotato nel registroeffetti civili del matrimonio concordatario degli atti di matrimonio del comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA al n. 12 anno 2017
parte II serie A
1 ricorrenti esponevano che con sentenza 12.1.2024 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
,All'udienza presidenziale del 19.5.2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 12.1.2024
•
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso.
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra [...] in data 19/08/2017 annotato nel registro degliParte_1 e Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Militello Val di Catania al n. 12 anno 2017 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso.
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 9.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo