Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Giudice, dott.ssa Marisa Barbato, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al N. 18505/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Carotenuto (C.F. ), come da procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
, in persona del Direttore generale p.t. per la
[...] CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Liguori, come in atti.
-RESISTENTE-
OGGETTO: indennizzo CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2023, parte ricorrente esponeva: di aver lavorato in favore ed alle dipendenze di varie aziende, come operaio edile;
di aver sempre svolto mansioni che lo avevano esposto al rischio lavorativo relativo alla patologia denunciata
(spondilodiscoartrosi lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori"); che durante il
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di essersi occupato e di occuparsi di movimentare manualmente i materiali e le attrezzature di lavoro, di preparare e rendere agibile il luogo di lavoro, di gestire, spostare e organizzare le attrezzature (betoniere, pompe ecc.) e i materiali (sacchi di cemento, rena, mattoni, intonato, secchi di pittura) all'interno del cantiere, di preparare i materiali da costruzione come il cemento, la calce, lo stucco, utilizzando strumenti come betoniere;
di occuparsi della demolizione di pareti e rimozione di intonaco e mattonelle, con mazze, picconi, scalpelli;
che a causa del tipo di lavoro prestato durante tutti questi anni, per turni minimi di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi, per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, ritenendo la patologia di cui risulta essere affetto di origine professionale, presentava domanda amministrativa all' competente, al fine CP_1
di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico;
che, in seguito all'espletamento di visita medico-legale, l non provvedeva a riconoscere l'origine professionale della CP_1
patologia per assenza di nesso causale;
che avverso il mancato riconoscimento ed il silenzio dell'Ente, inoltrava formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, ma tale opposizione non sortiva effetto alcuno. Tanto premesso chiedeva di: “a) accertare e dichiarare che il sig.
è affetto da patologia di origine professionale;
b) in via principale, accertare e dichiarare Parte_1
che il signor a causa della tecnopatia contratta, ed effettuato il calcolo cumulativo con Parte_1
gli esiti di infortunio presenti in archivio , ha riportato postumi invalidanti in misura superiori CP_1
allo 00%, a decorrere dal 07/03/2022 (data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. alla CP_1
riliquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo del danno biologico con scomputo di quanto finora già percepito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante;
c) in via gradata, laddove non ritenuto necessario e/o possibile il cumulo con precedente in archivio , CP_1
accertare e dichiarare che il signor a causa della tecnopatia contratta, ha riportato Parte_1
postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 07/03/2022 (data di denuncia
M.P.) o quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, e per l'effetto, condannare l , in persona CP_1
2 del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.”.
Vinte le spese.
Si costituiva l' chiedendo in via principale, rigettare la domanda attorea poiché CP_1
inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, dichiarare la prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt.111, 112 T.U. n. 1124/65. Vinte le spese del giudizio.
Nel corso del giudizio veniva nominato quale CTU il dott. che in data Persona_1
18.09.2023 provvedeva a depositare la propria perizia medico - legale.
All'udienza odierna, previa richiesta di chiarimenti al ctu, la causa viene decisa come da sentenza unitamente alla motivazione contestuale.
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La domanda è infondata e deve essere respinta.
La presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs.
28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
3 a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto CP_1
ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio/malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
4 Nel caso concreto, la stata denunciata il 07.03.2022 e, dunque, nella vigenza della CP_3
nuova legge.
Quanto all'origine professionale della malattia, la stessa è contestata dall' CP_1
convenuto, per cui si è reso necessario l'espletamento della CTU per l'accertamento della natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente ed eventualmente, in caso affermativo, del grado percentuale di danno biologico.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. espletate le necessarie indagini, ha Persona_1
così argomentato: “Il Lavoratore, nel settore dell'Edilizia, presenta essenzialmente una mediamente rilevante condizione postraumatica a distanza rappresentata, come esposto sopra, dalla parziale insufficienza funzionale della biomeccanica della spalla destra, del rachide lombare e dello scheletro costale del torace, soprattutto evidente in inspirazione. La limitazione funzionale della articolazione scapoloomerale ed acromioclaveare destra appare di rilevante entità, stante soprattutto il riferimento mansionale che contempla sollevamento e spostamento di gravi, carico e scarico di materiali e laterizi, etc.
Ricordiamo innanzitutto a noi stessi che tra le caratteristiche fondamentali delle operazioni atte a determinare la presenza o meno del nesso causale, vanno annoverate azioni cosiddette positive ed azioni invece definibili come negative e/o sottrattive;
intendiamo riferirci alla condizione ineludibile della esclusione
(sottrazione, appunto) di tutte le possibili concause che possano cooperare alla determinazione di un evento lesivo o determinarlo da sole;
concause che, se escluse aprioristicamente con fondato ragionamento clinico, consentono una valutazione serena e, per così dire, asettica secondo quanto i crismi della medicina legale impongono. Nel caso di specie non vi è, né agli atti né nell'anamnesi clinica, una storia di patologia artrosica o artritica, importante e pregressa, a carico delle articolazioni coinvolte dal precedente trauma;
trattasi di soggetto con buona condizione originaria di tono muscolare e trofismo. Quindi il nesso tra lesioni oggi in esiti e trauma, è ineludibile;
d'altro canto esso è stato riconosciuto dalla stessa in più CP_1
documenti clinici. E' quindi presente il rapporto causa/effetto DIRETTO tra la condizione di incidente sul lavoro, tipo di lesioni osteoarticolari evidenziate, esiti di esse in Tecnopatia da insufficienza osteomuscolare dell'arto superiore destro, del rachide toracico e delle coste. Infatti la definizione classica di
TECNOPATIA richiede l'accertamento del rapporto DIRETTO tra causa lavorativa e patologia riscontrata, cosa che nel caso qui in esame, come ampiamente detto fin'ora, è di piana acquisizione.
VALUTAZIONE Ci siamo attenuti, per la valutazione degli esiti a distanza, alle tabelle in uso
5 DM 12/7/2000 ed abbiamo identificato le seguenti categorie patologiche disfunzionali, CP_1
trovandoci in pieno accordo con le conclusioni derll'Ente: - Limitazione funzionale spalla destra nei movimenti medio/elevati – valore 3% - Dorsalgia con algodistrofia dorsale (pregressa lesione di D9) – valore 3% - Esiti toracoalgici delle fratture costali monolaterali (tre elementi) – valore 2% Abbiamo considerato tali valori al netto del miglioramento funzionale che il Paziente ha indubbiamente ottenuto con il trascorrere del tempo. Pertanto il valore finale del danno biologico risulta dello 8% (otto per cento). Per quanto attiene i periodi di invalidità temporanea totale e parziale susseguenti all'evento trauma, non ve ne
è quesito specifico. Il Ricorrente presenta quindi una TECNOPATIA di origine posttraumatica del valore dello 8% di danno biologico definitivo, con i relativi diritti peraltro già sanciti dall'Ente.”.
In ragione dei rilievi critici sollevati dalla difesa di parte ricorrente, questo giudice ha invitato “il Ctu a chiarire se la patologia denunziata e riscontrata, pur se di origine post traumatica, sia collegata causalmente o “concausalmente” alle mansioni svolte descritte in ricorso” (vedi verbale del
13.11.24).
In risposta a tale quesito il CTU ha confermato l'insussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia esaminata ribadendo che “il nesso tra lesioni oggi in esiti e trauma,
è ineludibile;
d'altro canto esso è stato riconosciuto dalla stessa in più documenti clinici. E' CP_1
quindi presente il rapporto causa/effetto DIRETTO e quindi con esclusione di possibili concause tra la condizione di incidente sul lavoro, tipo di lesioni osteoarticolari evidenziate, esiti di esse in Tecnopatia da insufficienza osteomuscolare dell'arto superiore destro, del rachide toracico e delle coste”.
Le argomentazioni del consulente, anche alla luce dei chiarimenti resi, appaiono attendibili per la competenza dell'ausiliario e perché congruamente motivate.
Rimane assorbita ogni ulteriore censura.
Il ricorso va quindi respinto.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, nulla per le spese di lite.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata nel separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
Rigetta la domanda.
Nulla per le spese.
Pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' CP_1
Napoli, 22.1.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Marisa Barbato)
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