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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8613/23 R.G.
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile
sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Il Giudice, dott. IP Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 18/12/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Sig.ra Pt_1
n. q. di titolare della ditta individuale Noleggio e lavaggio
[...]
HE AN e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati e specificati ai capi dell'atto introduttivo L.1 e L.2 nella somma di € 3.985,00 o nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere accertata e di Giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale della sig.ra e Parte_1 del marito per i fatti verificatisi la notte del 15-16 Parte_2 ottobre 2021 e per l'effetto condannarli, in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria spettanza e ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, come dettagliatamente quantificati e richiesti nei capi dell'atto introduttivo L.3 ed L.4, per complessivi € 16.760,04
o nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere accertata e di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa;
esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
N. 8613/23 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
IP Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8613/23 R.g.a.c., riservata per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 18/12/2025, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._1
22/5/1966, e (c.f. ), nata a Parte_4 C.F._2
Piano di Sorrento il 29/1/1965, elett.te dom.ti a Napoli in Via Carbonara n. 20 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Maria Fontanella e Stefano D'Angelo che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), nata il [...] a [...], n. Parte_1 C.F._3
q. di titolare della ditta individuale “Noleggio e lavaggio HE AN”
(P. Iva ) con sede a Brusciano in Via Leoncavallo n. 2, nonché P.IVA_1
- 2 -
(c.f. ), nato il [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
a Torre del Greco (Na)
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI: per parte attrice accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della sig.ra n. q. di titolare della ditta Parte_1 individuale Noleggio e lavaggio HE AN e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati e specificati ai capi dell'atto introduttivo nella somma di €
3.985,00 o nella misura maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere accertata e di Giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale della sig.ra e del sig. per i fatti Parte_1 Parte_2 verificatisi la notte del 15-16 ottobre 2021 e per l'effetto condannarli in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria spettanza e ragione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, come dettagliatamente quantificati e richiesti nell'atto introduttivo, per complessivi € 16.760,04 o nella misura maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere accertata e di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
- 3 -
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento
- 4 -
giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato i sigg. e Parte_3
(d'ora in avanti solo “gli attori”) hanno citato in giudizio la Parte_4 sig.ra titolare della ditta individuale “Noleggio e lavaggio Parte_1
HE AN” ed il sig. (d'ora in avanti solo Parte_2
“i convenuti”), assumendo di essere gestori di attività ricettive turistiche ad uso transitorio nella città di Napoli, chiedevano dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con la ditta “Noleggio e lavaggio
HE AN”, avente ad oggetto la fornitura, in via continuativa, del servizio di lavaggio di biancheria per le predette strutture ricettive, e ciò in quanto il rapporto veniva interrotto con recesso senza preavviso e trattenendo, senza restituirla, parte della biancheria di proprietà degli attori, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni da interruzione del servizio in costanza di rapporto contrattuale e dei danni da mancata riconsegna della biancheria di proprietà degli attori. Chiedevano, inoltre, gli attori il
- 5 -
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da accesso clandestino e sottrazione di biancheria, oltre al danno morale da fatto illecito,
e ciò a seguito del furto avvenuto nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre 2021, ovvero l'accesso clandestino all'interno delle strutture “Dimora dei giganti”,
“Diletto a Napoli” e “Sui tetti di Napoli”, con asporto di ogni tipo di biancheria che corredava i detti B&B, per cui, a seguito di denuncia, il convenuto sig. a seguito di patteggiamento, era Parte_2 stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e € 200,00 di multa.
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, rimanevano contumaci.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281sexies c.p.c..
Occorre, innanzitutto, dichiarare la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituiti in giudizio.
Nel merito la domanda di parte attrice è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare è necessario, innanzi tutto, evidenziare che non è contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti negli anni 2019-2021 per la fornitura, lavaggio e ricambio della biancheria utilizzata nelle strutture ricettive degli attori, come dal verbale di sommarie informazioni rese da il 13/11/2021 al Commissariato di Polizia di Montecalvario Parte_1
a Napoli;
parimenti non è contestato che il rapporto contrattuale venne interrotto senza preavviso dalla ditta convenuta, come dalle dichiarazioni rese dal teste sig. escusso all'udienza del 25/11/2024, della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, che ha confermato l'esistenza del rapporto contrattuale, l'attività svolta dalla ditta “Noleggio e lavaggio
HE AN” con la partecipazione del convenuto Parte_2
e gli accadimenti denunciati dagli attori.
[...]
Parimenti risulta provato l'accesso clandestino operato dal convenuto nella notte tra il 15 ed il 16/10/2021 nelle strutture Parte_2
- 6 -
Dimora dei Giganti, Diletto a Napoli e Sui tetti di Napoli, con relativa sottrazione della biancheria ivi presente, da cui scaturiva la condanna penale del predetto convenuto a seguito di patteggiamento della pena come da sentenza n. 874/2022 del Tribunale di Napoli (doc. 21 allegato al fascicolo di parte attrice).
Quanto ai danni lamentati dagli attori certamente non possono essere riconosciuti i danni da interruzione del servizio in quanto l'allegato otto del fascicolo di parte attrice contiene solo due “annotazioni” che, di certo, non possiedono le caratteristiche di una fattura, in mancanza perfino di indicazione delle parti, e ciò senza considerare l'obbligatorietà della fatturazione elettronica.
Può essere riconosciuto il danno da immagine e il danno da lucro cessante conseguente alle recensioni negative ricevute a seguito degli eventi lamentati che si possono quantificare, in via di equità, nell'importo di € 1.000,00.
Deve, poi, essere riconosciuto agli attori il danno patrimoniale derivato dall'accesso clandestino alle strutture. Tale voce di danno può essere quantificata, in base alla documentazione allegata dagli attori, in mancanza di alcuna contestazione, stante anche la contumacia dei convenuti, nell'importo di € 1.984,00 per il riacquisto della merce sottratta, € 2.640,00 per la sostituzione (documentata e confermata dal teste sig. , escusso il Tes_2
25/11/2024) delle serrature delle strutture, € 5.885,00 per il mancato incasso dovuto alla chiusura delle strutture per quattro giorni, calcolato sulla base del prospetto incassi 2021/2022 (doc. 13 allegato al fascicolo di parte attrice) ed, infine, € 2.060,00 per spese legali relative all'assistenza nel giudizio penale
(doc. 14 allegato al fascicolo di parte attrice), il tutto per un totale complessivo di € 12.569,00.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia
(valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori
- 7 -
sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti titolare della ditta Parte_1 individuale “Noleggio e lavaggio HE ed Pt_1 Parte_2
[...]
2) accoglie le domande di parte attrice;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli Parte_1 attori, dell'importo di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) condanna i convenuti titolare della ditta individuale Parte_1
“Noleggio e lavaggio HE AN” ed , in Parte_2 solido, al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di € 12.569,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
5) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida in € 280,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. IP Peluso
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile
sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Il Giudice, dott. IP Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 18/12/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Sig.ra Pt_1
n. q. di titolare della ditta individuale Noleggio e lavaggio
[...]
HE AN e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati e specificati ai capi dell'atto introduttivo L.1 e L.2 nella somma di € 3.985,00 o nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere accertata e di Giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale della sig.ra e Parte_1 del marito per i fatti verificatisi la notte del 15-16 Parte_2 ottobre 2021 e per l'effetto condannarli, in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria spettanza e ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, come dettagliatamente quantificati e richiesti nei capi dell'atto introduttivo L.3 ed L.4, per complessivi € 16.760,04
o nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere accertata e di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa;
esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
N. 8613/23 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
IP Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8613/23 R.g.a.c., riservata per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 18/12/2025, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._1
22/5/1966, e (c.f. ), nata a Parte_4 C.F._2
Piano di Sorrento il 29/1/1965, elett.te dom.ti a Napoli in Via Carbonara n. 20 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Maria Fontanella e Stefano D'Angelo che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), nata il [...] a [...], n. Parte_1 C.F._3
q. di titolare della ditta individuale “Noleggio e lavaggio HE AN”
(P. Iva ) con sede a Brusciano in Via Leoncavallo n. 2, nonché P.IVA_1
- 2 -
(c.f. ), nato il [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
a Torre del Greco (Na)
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI: per parte attrice accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della sig.ra n. q. di titolare della ditta Parte_1 individuale Noleggio e lavaggio HE AN e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati e specificati ai capi dell'atto introduttivo nella somma di €
3.985,00 o nella misura maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere accertata e di Giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale della sig.ra e del sig. per i fatti Parte_1 Parte_2 verificatisi la notte del 15-16 ottobre 2021 e per l'effetto condannarli in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria spettanza e ragione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, come dettagliatamente quantificati e richiesti nell'atto introduttivo, per complessivi € 16.760,04 o nella misura maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere accertata e di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
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Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento
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giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato i sigg. e Parte_3
(d'ora in avanti solo “gli attori”) hanno citato in giudizio la Parte_4 sig.ra titolare della ditta individuale “Noleggio e lavaggio Parte_1
HE AN” ed il sig. (d'ora in avanti solo Parte_2
“i convenuti”), assumendo di essere gestori di attività ricettive turistiche ad uso transitorio nella città di Napoli, chiedevano dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con la ditta “Noleggio e lavaggio
HE AN”, avente ad oggetto la fornitura, in via continuativa, del servizio di lavaggio di biancheria per le predette strutture ricettive, e ciò in quanto il rapporto veniva interrotto con recesso senza preavviso e trattenendo, senza restituirla, parte della biancheria di proprietà degli attori, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni da interruzione del servizio in costanza di rapporto contrattuale e dei danni da mancata riconsegna della biancheria di proprietà degli attori. Chiedevano, inoltre, gli attori il
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risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da accesso clandestino e sottrazione di biancheria, oltre al danno morale da fatto illecito,
e ciò a seguito del furto avvenuto nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre 2021, ovvero l'accesso clandestino all'interno delle strutture “Dimora dei giganti”,
“Diletto a Napoli” e “Sui tetti di Napoli”, con asporto di ogni tipo di biancheria che corredava i detti B&B, per cui, a seguito di denuncia, il convenuto sig. a seguito di patteggiamento, era Parte_2 stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e € 200,00 di multa.
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, rimanevano contumaci.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281sexies c.p.c..
Occorre, innanzitutto, dichiarare la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituiti in giudizio.
Nel merito la domanda di parte attrice è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare è necessario, innanzi tutto, evidenziare che non è contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti negli anni 2019-2021 per la fornitura, lavaggio e ricambio della biancheria utilizzata nelle strutture ricettive degli attori, come dal verbale di sommarie informazioni rese da il 13/11/2021 al Commissariato di Polizia di Montecalvario Parte_1
a Napoli;
parimenti non è contestato che il rapporto contrattuale venne interrotto senza preavviso dalla ditta convenuta, come dalle dichiarazioni rese dal teste sig. escusso all'udienza del 25/11/2024, della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, che ha confermato l'esistenza del rapporto contrattuale, l'attività svolta dalla ditta “Noleggio e lavaggio
HE AN” con la partecipazione del convenuto Parte_2
e gli accadimenti denunciati dagli attori.
[...]
Parimenti risulta provato l'accesso clandestino operato dal convenuto nella notte tra il 15 ed il 16/10/2021 nelle strutture Parte_2
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Dimora dei Giganti, Diletto a Napoli e Sui tetti di Napoli, con relativa sottrazione della biancheria ivi presente, da cui scaturiva la condanna penale del predetto convenuto a seguito di patteggiamento della pena come da sentenza n. 874/2022 del Tribunale di Napoli (doc. 21 allegato al fascicolo di parte attrice).
Quanto ai danni lamentati dagli attori certamente non possono essere riconosciuti i danni da interruzione del servizio in quanto l'allegato otto del fascicolo di parte attrice contiene solo due “annotazioni” che, di certo, non possiedono le caratteristiche di una fattura, in mancanza perfino di indicazione delle parti, e ciò senza considerare l'obbligatorietà della fatturazione elettronica.
Può essere riconosciuto il danno da immagine e il danno da lucro cessante conseguente alle recensioni negative ricevute a seguito degli eventi lamentati che si possono quantificare, in via di equità, nell'importo di € 1.000,00.
Deve, poi, essere riconosciuto agli attori il danno patrimoniale derivato dall'accesso clandestino alle strutture. Tale voce di danno può essere quantificata, in base alla documentazione allegata dagli attori, in mancanza di alcuna contestazione, stante anche la contumacia dei convenuti, nell'importo di € 1.984,00 per il riacquisto della merce sottratta, € 2.640,00 per la sostituzione (documentata e confermata dal teste sig. , escusso il Tes_2
25/11/2024) delle serrature delle strutture, € 5.885,00 per il mancato incasso dovuto alla chiusura delle strutture per quattro giorni, calcolato sulla base del prospetto incassi 2021/2022 (doc. 13 allegato al fascicolo di parte attrice) ed, infine, € 2.060,00 per spese legali relative all'assistenza nel giudizio penale
(doc. 14 allegato al fascicolo di parte attrice), il tutto per un totale complessivo di € 12.569,00.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia
(valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori
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sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti titolare della ditta Parte_1 individuale “Noleggio e lavaggio HE ed Pt_1 Parte_2
[...]
2) accoglie le domande di parte attrice;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli Parte_1 attori, dell'importo di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) condanna i convenuti titolare della ditta individuale Parte_1
“Noleggio e lavaggio HE AN” ed , in Parte_2 solido, al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di € 12.569,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
5) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida in € 280,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. IP Peluso
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