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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/11/2024, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2793/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 CodiceFiscale_1
COMITINI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via A. Licitra n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
PACINI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Arch. Mancini n. 28;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/8/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 8/10/1998 con , dal quale era nato il figlio (21/10/2005). Controparte_1 Per_1
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- obbligo in capo al di corrispondere alla Licitra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver precisato che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati, chiedeva:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- di porre a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore (ad eccezione del periodo di luglio e agosto), oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/1/2023 la resistente non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di Per_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento della moglie e di euro 700,00 per il mantenimento del figlio minore , oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del 26/1/2023 venivano confermate in via provvisoria le condizioni della separazione consensuale.
Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza del 14/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
***
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione tra i coniugi risulta infatti dimostrato dal decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017, mentre la protrazione di tale regime per pagina 2 di 4 un periodo eccedente i prescritti sei mesi dalla precedente comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per il resto, come si è detto, le parti (cfr. istanza del 14/10/2024 e note scritte del 14/10/2024) hanno adottato conclusioni congiunte, per cui devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese.
In particolare, con l'accordo depositato telematicamente in data 14/10/2024 sono state concordate le seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 08/10/1998, in Ragusa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa dell'Anno
1998, Parte II, Serie A, Atto n. 143;
2. Disporre, confermando quanto già statuito in sede di separazione personale coniugi, il mantenimento dell'affido condiviso sul figlio , maggiore di età, studente universitario presso Persona_2
l'Ateneo di Catania, ed economicamente non indipendente, che rimarrà collocato prevalentemente presso la casa materna con facoltà, tuttavia, di organizzarsi come meglio riterrà opportuno, nel pieno rispetto dei genitori;
3. Disporre, confermando quanto già statuito in sede di separazione personale coniugi, in capo al padre,
l'obbligo di corrispondere al figlio, direttamente nelle mani della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, l'assegno mensile di mantenimento di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4. Disporre, confermando quanto già statuito in sede di separazione personale coniugi, in capo al l'obbligo di corrispondere in favore della Licitra, entro il quinto giorno di ogni mese, Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Con l'espressa nuova previsione che, a fronte di quanto sopra, la Licitra concede il benestare al di non Pt_1 richiedere, nel prossimo futuro, la quota del T.F.R. spettante al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile;
5. Disporre la divisione al 50%, tra i genitori, delle spese straordinarie, mediche e scolastiche (nella specie universitarie), in favore del figlio, previamente concordate e documentate;
6. Ripartire al 50%, tra i genitori, l'assegno unico previsto in favore del figlio;
7. Dichiarare che i coniugi hanno regolamentato definitivamente ogni altro rapporto economico- patrimoniale;
8. Compensare integralmente le spese e i compensi del presente giudizio”.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti risultano legittime e conformi all'interesse del figlio
(maggiorenne ma non economicamente indipendente) . In particolare, risulta congrua la Per_1 previsione (in linea con quanto disposto in sede di separazione e confermato in sede di provvedimenti pagina 3 di 4 presidenziali) di un assegno mensile a carico del ricorrente di euro 500,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Pertanto, premesso che non può essere emessa alcuna statuizione con riguardo all'affidamento del figlio , ormai maggiorenne, per come richiesto dalle parti va posto a carico del ricorrente Per_1
l'obbligo di versare alla resistente la somma di euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile e la somma di euro 500,00 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
deve poi darsi atto degli ulteriori accordi fra le parti, sopra riportati.
Infine, in relazione alla natura e all'esito della controversia, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2793/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data
8/10/1998 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Ragusa dell'anno 1998 al n. 143 della parte II, serie A;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, un assegno di euro 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, un assegno di euro 500,00, quale contributo per il mantenimento del figlio Per_2
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie
[...] nella misura del 50%;
5) dà atto degli accordi fra le parti, riportati in motivazione;
6) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile in data 20 novembre 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2793/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 CodiceFiscale_1
COMITINI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via A. Licitra n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
PACINI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Arch. Mancini n. 28;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/8/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 8/10/1998 con , dal quale era nato il figlio (21/10/2005). Controparte_1 Per_1
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- obbligo in capo al di corrispondere alla Licitra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver precisato che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati, chiedeva:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- di porre a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore (ad eccezione del periodo di luglio e agosto), oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/1/2023 la resistente non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di Per_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento della moglie e di euro 700,00 per il mantenimento del figlio minore , oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del 26/1/2023 venivano confermate in via provvisoria le condizioni della separazione consensuale.
Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza del 14/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
***
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione tra i coniugi risulta infatti dimostrato dal decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017, mentre la protrazione di tale regime per pagina 2 di 4 un periodo eccedente i prescritti sei mesi dalla precedente comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per il resto, come si è detto, le parti (cfr. istanza del 14/10/2024 e note scritte del 14/10/2024) hanno adottato conclusioni congiunte, per cui devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese.
In particolare, con l'accordo depositato telematicamente in data 14/10/2024 sono state concordate le seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 08/10/1998, in Ragusa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa dell'Anno
1998, Parte II, Serie A, Atto n. 143;
2. Disporre, confermando quanto già statuito in sede di separazione personale coniugi, il mantenimento dell'affido condiviso sul figlio , maggiore di età, studente universitario presso Persona_2
l'Ateneo di Catania, ed economicamente non indipendente, che rimarrà collocato prevalentemente presso la casa materna con facoltà, tuttavia, di organizzarsi come meglio riterrà opportuno, nel pieno rispetto dei genitori;
3. Disporre, confermando quanto già statuito in sede di separazione personale coniugi, in capo al padre,
l'obbligo di corrispondere al figlio, direttamente nelle mani della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, l'assegno mensile di mantenimento di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4. Disporre, confermando quanto già statuito in sede di separazione personale coniugi, in capo al l'obbligo di corrispondere in favore della Licitra, entro il quinto giorno di ogni mese, Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Con l'espressa nuova previsione che, a fronte di quanto sopra, la Licitra concede il benestare al di non Pt_1 richiedere, nel prossimo futuro, la quota del T.F.R. spettante al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile;
5. Disporre la divisione al 50%, tra i genitori, delle spese straordinarie, mediche e scolastiche (nella specie universitarie), in favore del figlio, previamente concordate e documentate;
6. Ripartire al 50%, tra i genitori, l'assegno unico previsto in favore del figlio;
7. Dichiarare che i coniugi hanno regolamentato definitivamente ogni altro rapporto economico- patrimoniale;
8. Compensare integralmente le spese e i compensi del presente giudizio”.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti risultano legittime e conformi all'interesse del figlio
(maggiorenne ma non economicamente indipendente) . In particolare, risulta congrua la Per_1 previsione (in linea con quanto disposto in sede di separazione e confermato in sede di provvedimenti pagina 3 di 4 presidenziali) di un assegno mensile a carico del ricorrente di euro 500,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Pertanto, premesso che non può essere emessa alcuna statuizione con riguardo all'affidamento del figlio , ormai maggiorenne, per come richiesto dalle parti va posto a carico del ricorrente Per_1
l'obbligo di versare alla resistente la somma di euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile e la somma di euro 500,00 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
deve poi darsi atto degli ulteriori accordi fra le parti, sopra riportati.
Infine, in relazione alla natura e all'esito della controversia, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2793/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data
8/10/1998 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Ragusa dell'anno 1998 al n. 143 della parte II, serie A;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, un assegno di euro 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, un assegno di euro 500,00, quale contributo per il mantenimento del figlio Per_2
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie
[...] nella misura del 50%;
5) dà atto degli accordi fra le parti, riportati in motivazione;
6) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile in data 20 novembre 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
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