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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono- cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 388/2022 R.G. vertente tra
1. , nato in [...] il 1° agosto 1946, c.f. Controparte_1
C.F._1
2. , nata in [...] il 16 feb- Controparte_2
braio 1952, c.f. ; C.F._2
3. , nata in [...] il 1° novembre 1955, Controparte_3
c.f. ; C.F._3
4. , nata in [...] il 12 luglio Controparte_4
1957, c.f. ; C.F._4
5. , nata in [...] l'8 luglio Parte_1
1953, c.f. tutti elettivamente domiciliati pres- C.F._5
so lo studio dell'avv. TERRANOVA VINCENZO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori e
, nata in [...] il 14 no- Controparte_5
vembre 1954, c.f. elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
1 studio dell'avv. REITANO TERESA MARIA BEATRICE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori convenivano in giudizio rappresentando Controparte_5
quanto segue. Con atto di citazione del 2003, , dante causa Persona_1
degli odierni attori, conveniva in giudizio e CP_6 Controparte_7
esponendo che con sentenza resa il 18 giugno 1994 CP_8 [...]
era stata condannata in contumacia al rilascio in favore del So- Parte_2
race di un locale cantinato sito in Messina, via Placida n. 3, in quanto perti- nenza dell'immobile censito in Catasto al foglio n. 220, part. 5, sub. 1, ven- duto dalla al in data 29 gennaio 1976. In tale sede veniva- CP_5 ER
no convenuti in giudizio e che occupavano Controparte_7 CP_8
il locale cantinato e che gli stessi indicavano quale proprieta- CP_6
ria per aver acquistato l'immobile dalla in data 18 dicembre 1985. CP_5
Nel procedimento incoato, sosteneva di aver regolarmente ac- CP_6
quistato il cantinato, proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., do- manda di usucapione abbreviata e chiedeva la chiamata in causa della vendi- trice. Con sentenza del 2014, e CP_6 Controparte_7 CP_9
venivano condannati al rilascio dell'immobile in favore di
[...] ER
e la , rimasta contumace, veniva condannata alla restitu-
[...] CP_5
zione del prezzo nei confronti di In sede di appello, la sen- CP_6
tenza veniva riformata in quanto il non aveva provveduto alla trascri- ER
zione, contrariamente a Stante il danno dovuto dalla perdita CP_6
2 dell'immobile, ed essendo succeduti gli attori nel diritto di chiedeva- ER
no la condanna della al pagamento di una somma a titolo di risar- CP_5
cimento del danno, dovuto alla perdita del denaro per l'acquisto e alla dispo- nibilità del bene, quantificata in euro 25.000,00, oltre alle spese sostenute nel corso dei vari procedimenti.
Si costituiva in giudizio la quale rilevava che dal Controparte_5
contratto intervenuto col si deduceva la vendita del solo appartamento ER
posto al piano terra rialzato ed il garage e non anche il locale cantinato e che, pertanto, non sussiste alcun diritto al risarcimento del danno non avendo la stessa proceduto ad alcuna doppia alienazione. Deduceva, altresì, che la sen- tenza n. 610/1994 non solo non era mai stata trascritta, ma non era neppure stata azionata nei confronti della convenuta;
deduceva ancora l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo trascorsi quarantot- to anni dalla vendita.
Accolte le richieste istruttorie, il 27 febbraio 2024 veniva depositata la consu- lenza tecnica da parte dell'ing. . Con provvedimento del 03 febbraio Pt_3
2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazio- ne attiva in capo a e in Controparte_4 Parte_1
quanto dalla dichiarazione di successione allegata dalle parti le stesse risulta- no possedere la qualità di eredi del SO : per 3/6, ER Persona_2
, e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1/6 ciascuno. Risulta essere versata in atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui e Controparte_4 Parte_4
sono le eredi legittime di deceduta il 02 maggio
[...] Persona_2
3 2020. Poiché in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui al 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qua- lità di erede, e detta prova si ritiene raggiunta, l'eccezione è infondata.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, si ha doppia alienazione immobiliare quando il venditore aliena a due soggetti diversi il medesimo immobile. Parte attrice deduceva che il So- race, dante causa degli odierni attori, con atto del 29 gennaio 1976 avesse ac- quistato dalla anche il locale cantinato sito in Messina, via Placida CP_5
n. 3, in quanto pertinenza dell'appartamento iscritto in Catasto al foglio n.
220, partita n. 28083, particella n. 5, sub.
1. Deduceva, altresì, che lo stesso locale cantinato fosse poi stato alienato anche a soggetti terzi, i quali avevano trascritto la vendita prima del ER
La prima questione da esaminare concerne la sussistenza del vincolo perti- nenziale tra i due immobili (Cass. civ. n. 11970/2018, conf. Cass. civ.
20911/2021) e, la seconda, la possibilità di estinguere il vincolo, per effetto dell'alienazione della cosa principale separatamente dalla pertinenza, in ap- plicazione della regola (art. 818 c.c.) secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono le pertinenze ove non sia diversamente disposto ovvero l'esclusione non risulti, comunque, da chia- ri ed univoci elementi desunti dal titolo (Cass. civ. n. 4656/1997). Come ha chiarito la giurisprudenza, nel rapporto pertinenziale, tanto la cosa principale, quanto la pertinenza conservano la loro autonomia, perché il collegamento è
4 preso in considerazione dalla legge come rapporto economico e di comple- mentarità funzionale (Cass. n. 2804/2017).
È un fatto pacifico, risultante dall'atto di compravendita, che il bene venduto fu indentificato con i soli dati catastali del bene principale, non essendo men- zionati quelli del locale cantinato, nonostante questo avesse una identifica- zione catastale autonoma (foglio n. 220, part. 5, sub. 8).
Invero, all'art. 1 del contratto di compravendita si legge “la signora
[...]
, con ogni garanzia di legge, anche per i casi di evizioni, Parte_5
turbative e molestie vende e trasferisce in piena proprietà al signor ER
, il quale compra e accetta tutto ed intero un appartamento di vec-
[...]
chia costruzione sito in Messina nel secondo Comparto dell'isolato 408, po- sto a piano terreno rialzato consistente in cinque vani ed accessori confinan- te con via Placida da dove ha l'ingresso, con altro appartamento di proprie- tà della stessa venditrice, con cortile ed androni comuni, con garage e terre- no dello stesso comparto, di proprietà della venditrice e con il primo com- parto dello stesso isolato e con via I° Gran Priorato. E' compreso nella ven- dita, e costituisce accessorio, il piccolo garage vicino alla facciata Nord del fabbricato, con una parte dello spazio di isolamento. […] Nel NC.E.U. di
Messina l'appartamento è catastato alla partita 28083 in ditta alla venditri- ce, foglio 220, particela 5, sub 1, via Placida piano terra categoria A/2 clas- se 3 vani 8,5”.
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, d'altra parte, poiché gli atti e i rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale compren- dono anche le pertinenze ex art. 818 c.c. salvo espressa diversa previsione, a tale regola non si sottrarrebbe l'istituto della compravendita i cui effetti si
5 spiegano anche sulla pertinenza, nel caso in cui sull'identità catastale di quest'ultima non sussistano dubbi (Cass. civ. n. 2278/1990); ciò al fine, tra le altre cose, di agevolare la circolazione dei beni immobili. Difatti “Posto che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale com- prendono le pertinenze ove non sia diversamente disposto ovvero l'esclusione non risulti, comunque, da chiari ed univoci elementi desunti dal titolo, nel ca- so in cui la pertinenza (immobiliare) abbia una propria autonoma individuali- tà e dati identificativi catastali propri ed esclusivi, la mancata menzione di ta- li dati nell'atto di vendita della cosa principale, in difetto di ulteriori ed altret- tanto univoci elementi in senso contrario ricavabili dal titolo, non può essere ritenuta a priori elemento inidoneo a impedire l'automaticità dell'acquisto della pertinenza” (Cass. civ. n. 1471/2022).
Pertanto, rilevato che nel caso in esame la trascrizione effettuata da parte di prevale sull'acquisto non trascritto del locale cantinato, si ri- CP_10
tiene fondata la domanda di accertamento della responsabilità della convenu- ta per violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del primo acquirente.
Le ragioni suesposte legittimano e fondano la pretesa risarcitoria di parte at- trice che, pur essendo stata quantificata dal c.t.u. in euro 34.300,00, deve es- sere limitata alla somma richiesta da parte attrice per un importo pari ad euro
25.000,00 per non incorrere nel vizio di ultrapetizione e di esorbitare rispetto alle domande contenute nell'atto di citazione, ed euro 2.483,41 a titolo di in- teressi legali dovuti dal momento in cui la prestazione poteva essere esatta.
A titolo di risarcimento del danno vanno, inoltre, riconosciuti gli importi so- stenuti dal a titolo di spese legali e processuali nei precedenti giudizi ER
6 instaurati a causa della doppia alienazione immobiliare. L'importo, provato e versato in atti attraverso le fatture emesse dall'avv. Caudo per la difesa in quei giudizi ammonta a lire 4.674,981 ovvero pari ad euro 2.414,42. Detta somma deve essere, pertanto, rifusa agli aventi causa del SO, odierni atto- ri.
L'eccezione di prescrizione deve essere respinta in quanto la questione in or- dine alla proprietà del locale cantinato, che oggi fonda la pretesa risarcitoria,
è stata definita – a discapito del e dei suoi aventi causa – solo con sen- ER
tenza resa dalla Corte d'Appello di Messina il 20 novembre 2019. Fino ad allora, potendo la controversia essere risolta anche a favore del alcu- ER
na richiesta di risarcimento nei confronti della poteva difatti esse- CP_5
re formulata. L'atto di citazione, iscritto a ruolo il 26 gennaio 2022, risulta pertanto tempestivo rispetto all'azione di risarcimento richiesta dagli odierni attori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 e vengono poste a carico di in virtù del principio di causalità. Diversamente da Controparte_5
quanto disposto con ordinanza del 23 ottobre 2023, le spese di c.t.u. si pon- gono definitivamente a carico delle parti in solido in ragione del 50% ciascu- no.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 388/2022 R.G., così decide:
7 1. Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna a corrispondere in loro Controparte_5
favore la somma pari ad euro 29.897,83 quale somma omnicompren- siva anche degli interessi legali dovuti;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_5
liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Messina, 14/07/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono- cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 388/2022 R.G. vertente tra
1. , nato in [...] il 1° agosto 1946, c.f. Controparte_1
C.F._1
2. , nata in [...] il 16 feb- Controparte_2
braio 1952, c.f. ; C.F._2
3. , nata in [...] il 1° novembre 1955, Controparte_3
c.f. ; C.F._3
4. , nata in [...] il 12 luglio Controparte_4
1957, c.f. ; C.F._4
5. , nata in [...] l'8 luglio Parte_1
1953, c.f. tutti elettivamente domiciliati pres- C.F._5
so lo studio dell'avv. TERRANOVA VINCENZO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori e
, nata in [...] il 14 no- Controparte_5
vembre 1954, c.f. elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
1 studio dell'avv. REITANO TERESA MARIA BEATRICE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori convenivano in giudizio rappresentando Controparte_5
quanto segue. Con atto di citazione del 2003, , dante causa Persona_1
degli odierni attori, conveniva in giudizio e CP_6 Controparte_7
esponendo che con sentenza resa il 18 giugno 1994 CP_8 [...]
era stata condannata in contumacia al rilascio in favore del So- Parte_2
race di un locale cantinato sito in Messina, via Placida n. 3, in quanto perti- nenza dell'immobile censito in Catasto al foglio n. 220, part. 5, sub. 1, ven- duto dalla al in data 29 gennaio 1976. In tale sede veniva- CP_5 ER
no convenuti in giudizio e che occupavano Controparte_7 CP_8
il locale cantinato e che gli stessi indicavano quale proprieta- CP_6
ria per aver acquistato l'immobile dalla in data 18 dicembre 1985. CP_5
Nel procedimento incoato, sosteneva di aver regolarmente ac- CP_6
quistato il cantinato, proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., do- manda di usucapione abbreviata e chiedeva la chiamata in causa della vendi- trice. Con sentenza del 2014, e CP_6 Controparte_7 CP_9
venivano condannati al rilascio dell'immobile in favore di
[...] ER
e la , rimasta contumace, veniva condannata alla restitu-
[...] CP_5
zione del prezzo nei confronti di In sede di appello, la sen- CP_6
tenza veniva riformata in quanto il non aveva provveduto alla trascri- ER
zione, contrariamente a Stante il danno dovuto dalla perdita CP_6
2 dell'immobile, ed essendo succeduti gli attori nel diritto di chiedeva- ER
no la condanna della al pagamento di una somma a titolo di risar- CP_5
cimento del danno, dovuto alla perdita del denaro per l'acquisto e alla dispo- nibilità del bene, quantificata in euro 25.000,00, oltre alle spese sostenute nel corso dei vari procedimenti.
Si costituiva in giudizio la quale rilevava che dal Controparte_5
contratto intervenuto col si deduceva la vendita del solo appartamento ER
posto al piano terra rialzato ed il garage e non anche il locale cantinato e che, pertanto, non sussiste alcun diritto al risarcimento del danno non avendo la stessa proceduto ad alcuna doppia alienazione. Deduceva, altresì, che la sen- tenza n. 610/1994 non solo non era mai stata trascritta, ma non era neppure stata azionata nei confronti della convenuta;
deduceva ancora l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo trascorsi quarantot- to anni dalla vendita.
Accolte le richieste istruttorie, il 27 febbraio 2024 veniva depositata la consu- lenza tecnica da parte dell'ing. . Con provvedimento del 03 febbraio Pt_3
2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazio- ne attiva in capo a e in Controparte_4 Parte_1
quanto dalla dichiarazione di successione allegata dalle parti le stesse risulta- no possedere la qualità di eredi del SO : per 3/6, ER Persona_2
, e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1/6 ciascuno. Risulta essere versata in atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui e Controparte_4 Parte_4
sono le eredi legittime di deceduta il 02 maggio
[...] Persona_2
3 2020. Poiché in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui al 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qua- lità di erede, e detta prova si ritiene raggiunta, l'eccezione è infondata.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, si ha doppia alienazione immobiliare quando il venditore aliena a due soggetti diversi il medesimo immobile. Parte attrice deduceva che il So- race, dante causa degli odierni attori, con atto del 29 gennaio 1976 avesse ac- quistato dalla anche il locale cantinato sito in Messina, via Placida CP_5
n. 3, in quanto pertinenza dell'appartamento iscritto in Catasto al foglio n.
220, partita n. 28083, particella n. 5, sub.
1. Deduceva, altresì, che lo stesso locale cantinato fosse poi stato alienato anche a soggetti terzi, i quali avevano trascritto la vendita prima del ER
La prima questione da esaminare concerne la sussistenza del vincolo perti- nenziale tra i due immobili (Cass. civ. n. 11970/2018, conf. Cass. civ.
20911/2021) e, la seconda, la possibilità di estinguere il vincolo, per effetto dell'alienazione della cosa principale separatamente dalla pertinenza, in ap- plicazione della regola (art. 818 c.c.) secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono le pertinenze ove non sia diversamente disposto ovvero l'esclusione non risulti, comunque, da chia- ri ed univoci elementi desunti dal titolo (Cass. civ. n. 4656/1997). Come ha chiarito la giurisprudenza, nel rapporto pertinenziale, tanto la cosa principale, quanto la pertinenza conservano la loro autonomia, perché il collegamento è
4 preso in considerazione dalla legge come rapporto economico e di comple- mentarità funzionale (Cass. n. 2804/2017).
È un fatto pacifico, risultante dall'atto di compravendita, che il bene venduto fu indentificato con i soli dati catastali del bene principale, non essendo men- zionati quelli del locale cantinato, nonostante questo avesse una identifica- zione catastale autonoma (foglio n. 220, part. 5, sub. 8).
Invero, all'art. 1 del contratto di compravendita si legge “la signora
[...]
, con ogni garanzia di legge, anche per i casi di evizioni, Parte_5
turbative e molestie vende e trasferisce in piena proprietà al signor ER
, il quale compra e accetta tutto ed intero un appartamento di vec-
[...]
chia costruzione sito in Messina nel secondo Comparto dell'isolato 408, po- sto a piano terreno rialzato consistente in cinque vani ed accessori confinan- te con via Placida da dove ha l'ingresso, con altro appartamento di proprie- tà della stessa venditrice, con cortile ed androni comuni, con garage e terre- no dello stesso comparto, di proprietà della venditrice e con il primo com- parto dello stesso isolato e con via I° Gran Priorato. E' compreso nella ven- dita, e costituisce accessorio, il piccolo garage vicino alla facciata Nord del fabbricato, con una parte dello spazio di isolamento. […] Nel NC.E.U. di
Messina l'appartamento è catastato alla partita 28083 in ditta alla venditri- ce, foglio 220, particela 5, sub 1, via Placida piano terra categoria A/2 clas- se 3 vani 8,5”.
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, d'altra parte, poiché gli atti e i rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale compren- dono anche le pertinenze ex art. 818 c.c. salvo espressa diversa previsione, a tale regola non si sottrarrebbe l'istituto della compravendita i cui effetti si
5 spiegano anche sulla pertinenza, nel caso in cui sull'identità catastale di quest'ultima non sussistano dubbi (Cass. civ. n. 2278/1990); ciò al fine, tra le altre cose, di agevolare la circolazione dei beni immobili. Difatti “Posto che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale com- prendono le pertinenze ove non sia diversamente disposto ovvero l'esclusione non risulti, comunque, da chiari ed univoci elementi desunti dal titolo, nel ca- so in cui la pertinenza (immobiliare) abbia una propria autonoma individuali- tà e dati identificativi catastali propri ed esclusivi, la mancata menzione di ta- li dati nell'atto di vendita della cosa principale, in difetto di ulteriori ed altret- tanto univoci elementi in senso contrario ricavabili dal titolo, non può essere ritenuta a priori elemento inidoneo a impedire l'automaticità dell'acquisto della pertinenza” (Cass. civ. n. 1471/2022).
Pertanto, rilevato che nel caso in esame la trascrizione effettuata da parte di prevale sull'acquisto non trascritto del locale cantinato, si ri- CP_10
tiene fondata la domanda di accertamento della responsabilità della convenu- ta per violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del primo acquirente.
Le ragioni suesposte legittimano e fondano la pretesa risarcitoria di parte at- trice che, pur essendo stata quantificata dal c.t.u. in euro 34.300,00, deve es- sere limitata alla somma richiesta da parte attrice per un importo pari ad euro
25.000,00 per non incorrere nel vizio di ultrapetizione e di esorbitare rispetto alle domande contenute nell'atto di citazione, ed euro 2.483,41 a titolo di in- teressi legali dovuti dal momento in cui la prestazione poteva essere esatta.
A titolo di risarcimento del danno vanno, inoltre, riconosciuti gli importi so- stenuti dal a titolo di spese legali e processuali nei precedenti giudizi ER
6 instaurati a causa della doppia alienazione immobiliare. L'importo, provato e versato in atti attraverso le fatture emesse dall'avv. Caudo per la difesa in quei giudizi ammonta a lire 4.674,981 ovvero pari ad euro 2.414,42. Detta somma deve essere, pertanto, rifusa agli aventi causa del SO, odierni atto- ri.
L'eccezione di prescrizione deve essere respinta in quanto la questione in or- dine alla proprietà del locale cantinato, che oggi fonda la pretesa risarcitoria,
è stata definita – a discapito del e dei suoi aventi causa – solo con sen- ER
tenza resa dalla Corte d'Appello di Messina il 20 novembre 2019. Fino ad allora, potendo la controversia essere risolta anche a favore del alcu- ER
na richiesta di risarcimento nei confronti della poteva difatti esse- CP_5
re formulata. L'atto di citazione, iscritto a ruolo il 26 gennaio 2022, risulta pertanto tempestivo rispetto all'azione di risarcimento richiesta dagli odierni attori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 e vengono poste a carico di in virtù del principio di causalità. Diversamente da Controparte_5
quanto disposto con ordinanza del 23 ottobre 2023, le spese di c.t.u. si pon- gono definitivamente a carico delle parti in solido in ragione del 50% ciascu- no.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 388/2022 R.G., così decide:
7 1. Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna a corrispondere in loro Controparte_5
favore la somma pari ad euro 29.897,83 quale somma omnicompren- siva anche degli interessi legali dovuti;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_5
liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Messina, 14/07/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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