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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Stefania Rignanese Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3277/2025 promossa da:
, , , con il patrocinio dell'avv.to MOSCA Controparte_1 Controparte_2 CP_3
MARIALUISA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE ROSATI 159/B FOGGIA presso il difensore;
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Vittorio n.19 con domicilio in Foggia presso la “Fondazione Maria Grazia Barone Casa di
Riposo – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale;
”
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.10.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.07.2025, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di figli ed unici eredi di , hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione della madre, precisando che CP_4 quest'ultima, di anni 89, da diversi anni è affetta da una forma gravissima di demenza senile accertata, che ha determinato una totale incapacità della stessa a provvedere autonomamente ai
1 propri bisogni, oltre che una sempre maggiore diminuzione dei momenti di lucidità e consapevolezza.
Con decreto ex art. 473 bis. 53 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza al 27.10.2025.
All'udienza del 27.10.2025, il Giudice relatore, alla presenza dei figli dell'interdicenda, ha proceduto all'esame diretto di e, all'esito, sulle conclusioni dei ricorrenti, ha CP_4 nominato quale tutrice provvisoria e si è riservato di riferire immediatamente al Controparte_1
Collegio per la decisione.
La domanda di interdizione proposta dai ricorrenti è infondata.
Con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura dell'amministrazione di sostegno - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità-incapacità, che aveva tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità - il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è da subito concentrato sulla delicata tematica dell'individuazione dei confini tra amministrazione di sostegno, da un lato, e interdizione o inabilitazione, dall'altro.
L'art. 1 L. n. 6/2004 attribuisce, infatti, all'amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, precisa, al riguardo, che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”.
L'art. 414 c.c., nuovo testo, dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
L'art. 415 dello stesso codice continua, infine, a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia “talmente grave da far luogo all'interdizione”.
Della questione del discrimen tra i suddetti istituti si è occupata la Corte costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn.
3 e 4, e 409 c.c., nel senso che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione e darebbero, quindi, luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti
2 “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di
“tutela” concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo la Consulta, “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”; d'altronde, “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”, in quanto, “secondo il nuovo testo dell'art. 411 c.c., comma 4, il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le surriportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, cioè l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle
3 esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. n. 13584/2006).
In particolare, si è osservato che:
- con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”;
- una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che, “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto -vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti- e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che ... essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità”;
- “detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, 2° comma, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (cfr. Cass. n.
13584/2006; Cass. n. 25366/2006);
4 - ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole
(cfr. Cass. n. 9628/2009).
Tanto premesso in punto di diritto, e venendo al caso di specie, osserva il Collegio che l'interdicenda, a causa delle patologie da cui è affetta (handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, cfr. Doc.1), è stata ricoverata presso la
“Fondazione Maria Grazia Barone. Casa di riposo – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale”
(Doc. 2-3). La stessa, inoltre, non è in grado di provvedere ai propri interessi e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione.
Infine, l'esame diretto dell'interdicenda effettuato dal Giudice relatore ha permesso di accertare che la non è in grado di stabilire alcun contatto, neppure di tipo oculare, con CP_4
l'interlocutore e che l'unica reazione rilevata all'esito del tentativo di ascolto è stata una serie di frasi sconnesse e avulse dal contesto spazio temporale (cfr. verbale di udienza).
In una simile situazione, va anzitutto escluso che, nel caso di specie, sia opportuno applicare la misura dell'inabilitazione, adottabile anche d'ufficio dal Tribunale, in caso di infermità mentale, nell'ambito del giudizio promosso per l'interdizione (art. 418, 1° comma, c.c.), essendo questa finalizzata alla protezione di interessi di natura esclusivamente patrimoniale, e non anche alla cura della persona assistita [diversamente dall'interdizione (artt. 357 e 424, 1° comma, c.c.) e dall'amministrazione di sostegno (art. 405, 4° comma, c.c.)].
Deve, però, al tempo stesso escludersi la necessità di ricorrere all'istituto dell'interdizione, in quanto l'istruttoria documentale ha consentito di accertare che la percepisce una CP_4 pensione mensile di € 1.320,93, di cui € 520,00 a titolo di accompagnamento, ed è proprietaria di alcune quote su beni immobili (cfr. Doc 4):
1. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia al Corso del Mezzogiorno s.n.c.; riportato in Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 24; 2. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di
Foggia in Corso del Mezzogiorno s.n.c.; riportato in Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub
27; 3. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia alla Via Fasano s.n.c. (già Corso del
Mezzogiorno), riportato al Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 38; 4. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia alla Via Fasano s.n.c. (già Corso del Mezzogiorno), riportato al
Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 39; 5. Piena proprietà immobile in agro di Foggia al
Viale Giuseppe Di Vittorio n.19, Scala B, interno 3, Piano 3, Interno 3; riportato al Catasto al
Foglio 123, Numero 306, Sub 44; 6. Piena proprietà immobile in agro di Foggia al Viale
Giuseppe di Vittorio n.19, Interno 8, Piano S1; riportato al Catasto al Foglio 123, numero 306,
5 sub 50; 7. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia alla Via Fasano s.n.c. (già Corso del Mezzogiorno), riportato al Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 41; 8. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia al Via Bari n. 2, riportato al Catasto al Foglio 124, Numero
170, Sub 42.
La beneficiaria è titolare di un conto corrente bancario accesso presso la Intesa San Paolo, ove vengono bonificati i canoni di locazioni e la pensione ( Doc.5). In forza di un contratto di locazione commerciale con la F.lli Russo di e Pasquale S.n.c., avente ad oggetto CP_5
i beni immobili di cui ai precedenti n. 2, 7 e 8, la signora percepisce un canone mensile CP_4 di € 706,66 (Doc.6). e Inoltre, in forza di altro contratto di locazione commerciale con la San
Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., avente ad oggetto i beni immobili di cui ai precedenti numeri 3
e 4, la signora percepisce un canone mensile di € 772,96. (Doc.7). CP_4
A ciò si aggiunga che l'interdicenda, a causa della patologia da cui è affetta, non conduce una vita di relazione che la porti ad avere frequenti contatti con il mondo esterno, esponendola al rischio di compiere atti per sé pregiudizievoli, né è nelle condizioni di poter mettere in discussione i risultati dell'attività di assistenza prestata nel suo interesse, considerato che da tempo risiede in una casa di riposo.
Valutando singolarmente e nel loro complesso tutte le risultanze processuali, ritiene, quindi, il
Tribunale che l'amministrazione di sostegno rappresenti, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte (ed in particolare dell'esiguità del patrimonio dell'interdicenda), lo strumento più idoneo ad assicurare immediata risposta ai bisogni di cura di e di gestione delle CP_4 sue sostanze, risultando invece sproporzionata rispetto alle anzidette esigenze il rimedio dell'interdizione (ormai meramente residuale).
Oltretutto, come innanzi si è avuto modo di chiarire, il giudice tutelare ben potrà graduare l'autonomia negoziale del beneficiario, ai sensi dell'art. 405 c. 5 nn. 3 e 4 c.c., in modo da impedirgli di porre in essere eventuali atti di disposizione del suo esiguo patrimonio, di cui è stata accertata la consistenza.
Per le ragioni esposte, la domanda va respinta.
Essendo, comunque, opportuno applicare in favore della la misura della amministrazione CP_4 di sostegno, va disposta, ai sensi dell'art. 418 c. 3 c.c., la trasmissione del procedimento al giudice tutelare in sede per le determinazioni di competenza.
Va altresì confermata la nomina quale tutore provvisorio, vista l'istanza fatta nel ricorso introduttivo e le gravi condizioni di salute della beneficiaria, di , figlia della Controparte_1 stessa, mandando poi comunque al Giudice Tutelare per la nomina sia del tutore definitivo sia del protutore.
6 In questa sede va disposto ex art. 422 c.c. che la stessa rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta dai ricorrenti nei confronti di , nata CP_4
a Bovino (FG) il 15.07.1936, residente in [...] con domicilio in Foggia presso la “Fondazione Maria Grazia Barone. Casa di Riposo – Residenza
Socio Sanitaria Assistenziale”;
- dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare in sede ai fini dell'eventuale applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno in favore della sunnominata CP_4
;
[...]
- conferma la nomina quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, la ricorrente , nata a [...] il [...] ed Controparte_1 ivi residente in [...];
- dispone che il tutore provvisorio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
riservando al Giudice tutelare le valutazioni in ordine alla nomina del tutore;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Stefania Rignanese Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3277/2025 promossa da:
, , , con il patrocinio dell'avv.to MOSCA Controparte_1 Controparte_2 CP_3
MARIALUISA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE ROSATI 159/B FOGGIA presso il difensore;
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Vittorio n.19 con domicilio in Foggia presso la “Fondazione Maria Grazia Barone Casa di
Riposo – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale;
”
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.10.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.07.2025, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di figli ed unici eredi di , hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione della madre, precisando che CP_4 quest'ultima, di anni 89, da diversi anni è affetta da una forma gravissima di demenza senile accertata, che ha determinato una totale incapacità della stessa a provvedere autonomamente ai
1 propri bisogni, oltre che una sempre maggiore diminuzione dei momenti di lucidità e consapevolezza.
Con decreto ex art. 473 bis. 53 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza al 27.10.2025.
All'udienza del 27.10.2025, il Giudice relatore, alla presenza dei figli dell'interdicenda, ha proceduto all'esame diretto di e, all'esito, sulle conclusioni dei ricorrenti, ha CP_4 nominato quale tutrice provvisoria e si è riservato di riferire immediatamente al Controparte_1
Collegio per la decisione.
La domanda di interdizione proposta dai ricorrenti è infondata.
Con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura dell'amministrazione di sostegno - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità-incapacità, che aveva tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità - il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è da subito concentrato sulla delicata tematica dell'individuazione dei confini tra amministrazione di sostegno, da un lato, e interdizione o inabilitazione, dall'altro.
L'art. 1 L. n. 6/2004 attribuisce, infatti, all'amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, precisa, al riguardo, che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”.
L'art. 414 c.c., nuovo testo, dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
L'art. 415 dello stesso codice continua, infine, a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia “talmente grave da far luogo all'interdizione”.
Della questione del discrimen tra i suddetti istituti si è occupata la Corte costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn.
3 e 4, e 409 c.c., nel senso che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione e darebbero, quindi, luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti
2 “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di
“tutela” concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo la Consulta, “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”; d'altronde, “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”, in quanto, “secondo il nuovo testo dell'art. 411 c.c., comma 4, il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le surriportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, cioè l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle
3 esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. n. 13584/2006).
In particolare, si è osservato che:
- con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”;
- una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che, “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto -vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti- e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che ... essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità”;
- “detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, 2° comma, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (cfr. Cass. n.
13584/2006; Cass. n. 25366/2006);
4 - ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole
(cfr. Cass. n. 9628/2009).
Tanto premesso in punto di diritto, e venendo al caso di specie, osserva il Collegio che l'interdicenda, a causa delle patologie da cui è affetta (handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, cfr. Doc.1), è stata ricoverata presso la
“Fondazione Maria Grazia Barone. Casa di riposo – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale”
(Doc. 2-3). La stessa, inoltre, non è in grado di provvedere ai propri interessi e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione.
Infine, l'esame diretto dell'interdicenda effettuato dal Giudice relatore ha permesso di accertare che la non è in grado di stabilire alcun contatto, neppure di tipo oculare, con CP_4
l'interlocutore e che l'unica reazione rilevata all'esito del tentativo di ascolto è stata una serie di frasi sconnesse e avulse dal contesto spazio temporale (cfr. verbale di udienza).
In una simile situazione, va anzitutto escluso che, nel caso di specie, sia opportuno applicare la misura dell'inabilitazione, adottabile anche d'ufficio dal Tribunale, in caso di infermità mentale, nell'ambito del giudizio promosso per l'interdizione (art. 418, 1° comma, c.c.), essendo questa finalizzata alla protezione di interessi di natura esclusivamente patrimoniale, e non anche alla cura della persona assistita [diversamente dall'interdizione (artt. 357 e 424, 1° comma, c.c.) e dall'amministrazione di sostegno (art. 405, 4° comma, c.c.)].
Deve, però, al tempo stesso escludersi la necessità di ricorrere all'istituto dell'interdizione, in quanto l'istruttoria documentale ha consentito di accertare che la percepisce una CP_4 pensione mensile di € 1.320,93, di cui € 520,00 a titolo di accompagnamento, ed è proprietaria di alcune quote su beni immobili (cfr. Doc 4):
1. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia al Corso del Mezzogiorno s.n.c.; riportato in Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 24; 2. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di
Foggia in Corso del Mezzogiorno s.n.c.; riportato in Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub
27; 3. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia alla Via Fasano s.n.c. (già Corso del
Mezzogiorno), riportato al Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 38; 4. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia alla Via Fasano s.n.c. (già Corso del Mezzogiorno), riportato al
Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 39; 5. Piena proprietà immobile in agro di Foggia al
Viale Giuseppe Di Vittorio n.19, Scala B, interno 3, Piano 3, Interno 3; riportato al Catasto al
Foglio 123, Numero 306, Sub 44; 6. Piena proprietà immobile in agro di Foggia al Viale
Giuseppe di Vittorio n.19, Interno 8, Piano S1; riportato al Catasto al Foglio 123, numero 306,
5 sub 50; 7. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia alla Via Fasano s.n.c. (già Corso del Mezzogiorno), riportato al Catasto al Foglio 124, Numero 170, Sub 41; 8. Proprietà per 3/9 di un piano terra in agro di Foggia al Via Bari n. 2, riportato al Catasto al Foglio 124, Numero
170, Sub 42.
La beneficiaria è titolare di un conto corrente bancario accesso presso la Intesa San Paolo, ove vengono bonificati i canoni di locazioni e la pensione ( Doc.5). In forza di un contratto di locazione commerciale con la F.lli Russo di e Pasquale S.n.c., avente ad oggetto CP_5
i beni immobili di cui ai precedenti n. 2, 7 e 8, la signora percepisce un canone mensile CP_4 di € 706,66 (Doc.6). e Inoltre, in forza di altro contratto di locazione commerciale con la San
Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., avente ad oggetto i beni immobili di cui ai precedenti numeri 3
e 4, la signora percepisce un canone mensile di € 772,96. (Doc.7). CP_4
A ciò si aggiunga che l'interdicenda, a causa della patologia da cui è affetta, non conduce una vita di relazione che la porti ad avere frequenti contatti con il mondo esterno, esponendola al rischio di compiere atti per sé pregiudizievoli, né è nelle condizioni di poter mettere in discussione i risultati dell'attività di assistenza prestata nel suo interesse, considerato che da tempo risiede in una casa di riposo.
Valutando singolarmente e nel loro complesso tutte le risultanze processuali, ritiene, quindi, il
Tribunale che l'amministrazione di sostegno rappresenti, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte (ed in particolare dell'esiguità del patrimonio dell'interdicenda), lo strumento più idoneo ad assicurare immediata risposta ai bisogni di cura di e di gestione delle CP_4 sue sostanze, risultando invece sproporzionata rispetto alle anzidette esigenze il rimedio dell'interdizione (ormai meramente residuale).
Oltretutto, come innanzi si è avuto modo di chiarire, il giudice tutelare ben potrà graduare l'autonomia negoziale del beneficiario, ai sensi dell'art. 405 c. 5 nn. 3 e 4 c.c., in modo da impedirgli di porre in essere eventuali atti di disposizione del suo esiguo patrimonio, di cui è stata accertata la consistenza.
Per le ragioni esposte, la domanda va respinta.
Essendo, comunque, opportuno applicare in favore della la misura della amministrazione CP_4 di sostegno, va disposta, ai sensi dell'art. 418 c. 3 c.c., la trasmissione del procedimento al giudice tutelare in sede per le determinazioni di competenza.
Va altresì confermata la nomina quale tutore provvisorio, vista l'istanza fatta nel ricorso introduttivo e le gravi condizioni di salute della beneficiaria, di , figlia della Controparte_1 stessa, mandando poi comunque al Giudice Tutelare per la nomina sia del tutore definitivo sia del protutore.
6 In questa sede va disposto ex art. 422 c.c. che la stessa rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta dai ricorrenti nei confronti di , nata CP_4
a Bovino (FG) il 15.07.1936, residente in [...] con domicilio in Foggia presso la “Fondazione Maria Grazia Barone. Casa di Riposo – Residenza
Socio Sanitaria Assistenziale”;
- dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare in sede ai fini dell'eventuale applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno in favore della sunnominata CP_4
;
[...]
- conferma la nomina quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, la ricorrente , nata a [...] il [...] ed Controparte_1 ivi residente in [...];
- dispone che il tutore provvisorio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
riservando al Giudice tutelare le valutazioni in ordine alla nomina del tutore;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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