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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 13/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 04/01/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Orfeo e dall'avv. Barbara Fardin, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura rilasciata in primo grado ed allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. prof. C.F._3
1 Alessandro Calegari e dall'avv. Franco Monteverde, con domicilio eletto presso lo studio del primo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1148 emessa il 27/5/23 dal Tribunale di
Padova (Giudice dott. Chiara Ilaria Bitozzi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: in via principale nel merito: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 1148/2023 del Tribunale Ordinario di Padova, pronunciata in data 27.05.2023, depositata in data 31.05.2023 e mai notificata, nel procedimento iscritto a n. r.g. 806/2018, accogliendo la domanda formulata dalla resistente in primo grado e che di seguito si riporta: < le ragioni di cui alle premesse, atteso e considerato che l'opera della signora Pt_1 costituisce ricostruzione della situazione preesistente ex art. 3 comma 1 lett. d) DPR
380/2001, accertato che essa non viola le norme sulle distanze tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 1444/68 e art. 19 NTA al PRG del Comune di San Giorgio delle
Pertiche, rigettarsi le domande avversarie>> in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge;
in via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, s'insiste nelle istanze istruttorie formulate in primo grado ed in particolare sull'integrazione della CTU espletata nella fase cautelare per verificare, alla stregua della documentazione in atti, la preesistenza della sopraelevazione operata dalla signora . Pt_1
2 Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via istruttoria: rigettare ogni istanza istruttoria formulata da controparte in quanto del tutto irrilevante ai fini del decidere, per le ragioni già esposte in primo grado e da ultimo in memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. dimessa dai ricorrenti, odierni appellati, in data 21.09.2021.
Spese e compensi del presente grado del giudizio integralmente rifusi.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 1170 cc e 703 cpc, e si CP_1 Controparte_2 rivolgevano al Tribunale di Padova per sentire accertare che , Parte_1 proprietaria del fondo confinante, demolito un preesistente piccolo garage ad un piano fuori terra, aveva realizzato un nuovo edificio residenziale a due piani in violazione delle norme civilistiche ed urbanistiche in materia di distanze legali. Pertanto, lamentando una turbativa del possesso, chiedevano l'immediata cessazione della stessa mediante l'immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva contestando quanto affermato e chiedendo l'integrale Parte_1 rigetto del ricorso possessorio sul presupposto che la ricostruzione del fabbricato non era soggetta ai limiti delle distanze legali fra i fabbricati.
Disposta consulenza tecnica, il primo giudice concludeva la fase sommaria accogliendo il ricorso ed ordinando la cessazione delle turbative mediante l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con l'arretramento della nuova costruzione ad una distanza, dai confini e della parete finestrata dei ricorrenti, non inferiore a quella legale.
3 Proposto tempestivo reclamo, questo veniva respinto.
Con ricorso depositato il 29/09/2020, chiedeva la prosecuzione del Parte_1 giudizio di merito, insistendo per l'accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento interdittale e chiedendo l'accertamento negativo della violazione delle distanze legali lamentata.
Si costituivano e chiedendo rigetto delle domande. CP_1 Parte_2
Con sentenza n. 1148 del 27/5/23, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, confermava l'ordine di cessazione delle turbative del possesso esercitato dai confinanti e , ordinando il ripristino dello stato dei luoghi CP_1 CP_2 attraverso la demolizione delle opere realizzate e condannando la al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 2043 cc patito dai ricorrenti e quantificato in € 4.560,00 nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 CP_1
e , costituitisi, resistevano al gravame.
[...] Controparte_2
All'udienza del 6/5/25, udienza sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, depositate le memorie conclusionali nei termini preventivamente concessi, chiedevano la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni come sopra precisate, e la
Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto, in piena adesione a quanto aveva espresso il Tribunale del reclamo avverso il provvedimento conclusivo della fase possessoria:
- che non vi fosse alcuna continuità fra il manufatto originario di due piani - demolito nel 1976 da , padre di , per edificare un garage di Persona_1 Pt_1 modeste dimensioni condonato nel '90 - e l'edificio residenziale di due piani fronteggiante una parete finestrata dei confinanti e CP_1 [...]
, realizzato da nel 2017, previa demolizione del CP_2 Parte_1
4 garage ad un piano fuori terra. Secondo il primo giudice, la costruzione interposta di un garage di tutt'altre dimensioni, caratteristiche e destinazione, impediva la qualificazione del nuovo edificato come completamento di una ricostruzione iniziata nel 1976, lasciata in sospeso per 40 anni e ripresa nel
2017, specie considerando che era mancata la prova della consistenza del primigenio edificio;
- che non potesse essere accolta la domanda di conversione dell'ordine di demolizione con un risarcimento del danno, posto che l'art. 872 cc non prevede alcuna alternatività al rispetto delle distanze e, anzi, assicura la doppia tutela, reale ed aquiliana;
- che il titolo abilitativo edilizio andava disapplicato e ritenuto tamquam non esset;
- che i coniugi avevano diritto alla tutela risarcitoria ex art. Parte_3
2043 cc, oltre che ripristinatoria, con quantificazione del danno in via equitativa calcolato in 2 euro per ogni giorno in cui si era protratto l'illecito possessorio.
Sulla base di tali valutazioni, il primo giudice ha condannato , previa Parte_1 disapplicazione del permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di San Giorgio delle
Pertiche, alla cessazione delle turbative del possesso esercitato dai confinanti CP_1
e , mediante l'immediato ripristino dello stato dei luoghi
[...] Controparte_2 attraverso la demolizione delle opere realizzate ovvero mediante l'arretramento della nuova costruzione ad una distanza, dai confini e dalla parete finestrata dai confinanti predetti, non inferiore alle distanze legali ex art. 9 DM 1444/1968 ed art.19 delle NTA al PRG del Comune di San Giorgio delle Pertiche. Ha, altresì, condannato la stessa al risarcimento del danno ex art. 2043 a favore dei resistenti, danno liquidato in Pt_1 via equitativa in € 4.560,00 oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
5 I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, Parte_1 riguardano i seguenti aspetti:
1. legittimità del titolo edilizio accertata con sentenza n. 4133/23 del Consiglio di
Stato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
2. errata qualificazione dell'intervento edilizio eseguito da come Parte_1 nuova costruzione/sopraelevazione, anziché come ricostruzione edilizia, in violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001;
3. illegittima disapplicazione del permesso in sanatoria concesso dal Comune in violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248;
4. violazione dell'art. 116 c pc nella valutazione degli elementi di prova circa la consistenza dell'edificio originario;
5. insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 2043 cc.
***
Con il primo motivo di appello, chiede la riforma della sentenza Parte_1 impugnata per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4133/23, intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/12/2022, riguardante l'implicita dichiarazione di legittimità del titolo edilizio originario (il permesso di costruire n.
P12/14) e dell'intervento edilizio realizzato.
In effetti, i coniugi avevano chiesto l'annullamento sia del titolo Parte_4 edilizio del 2015 e sia della successiva proroga del 2016 ottenendo, in accoglimento del loro ricorso amministrativo, la sentenza n. 652/2017 del T.A.R. Veneto, con cui era stata annullata la proroga del permesso a costruire che, pertanto, veniva a decadere
(v. doc. 21, fascicolo fase cautelare); il Consiglio di Stato aveva, Parte_4 invece, riconosciuto la legittimità della proroga con sentenza passata in giudicato.
Secondo l'appellante, tale pronuncia definitiva assicurava piena validità dei titoli edilizi unitamente alle questioni giuridiche sottese che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione incidentale, mai svolta, con la conseguenza che il giudice
6 civile non possa disapplicare il permesso di costruire originario né poteva qualificare diversamente l'intervento edilizio eseguito, ormai divenuta insindacabile per effetto del giudicato amministrativo a cui il G.O. avrebbe dovuto uniformarsi.
Il motivo non ha pregio giuridico.
In disparte il fatto che la sentenza del CdS aveva ad oggetto la sola questione della legittimità della proroga del permesso a costruire P12/14, va rilevato, in generale, che
“la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che
è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato” (Cass. 9869/15).
Pertanto, il profilo della legittimità della concessione rispetto ai diritti dei privati rimane estraneo alla cognizione del giudice amministrativo, senza che tali diritti possano essere pregiudicati dal pur legittimo rilascio del provvedimento concessorio.
Ne consegue che, nel presente giudizio, in cui si discute della lesione possessoria nel rapporto tra privati, non può assumere efficacia di giudicato la decisione del Consiglio di Stato.
E tanto basta per rigettare il motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo, sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_1 cui qualifica l'intervento edilizio eseguito nel 2017 come nuova costruzione per la ritenuta totale discontinuità dal precedente edificio iniziato nel 1976, e non come ricostruzione edilizia, ipotesi che secondo il Tribunale sarebbe limitata al caso di
7 edificazione conseguente, senza soluzione di continuità ed entro un tempo ragionevolmente prossimo, alla demolizione ed al crollo del manufatto.
L'appellante sostiene al riguardo la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R.
380/2001, secondo cui sono opere di ristrutturazione edilizia ‹‹gli interventi volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza››, con la conseguenza che né il decorso del tempo, né la realizzazione del garage sarebbero ostativi, ai sensi della normativa statale e comunale vigente, a ricondurre l'intervento edilizio alla categoria della ricostruzione edilizia.
Il motivo non può essere accolto.
La tutela possessoria è stata azionata dai consorti per il fatto che, Parte_4 nel 2017, aveva demolito un garage di un piano fuori terra, eretto nel Parte_1
1976 dal padre, per costruire su quel sedime un edificio residenziale di due piani fuori terra a distanza inferiore a quelle previste dall'art. 9, d.m. 1444/1968 e dall'art. 19 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di San Giorgio delle Pertiche, che imponevano, rispettivamente, di realizzare i nuovi edifici ad almeno 10 m dalla parete finestrata ed a 5 m dal confine di proprietà.
nega di aver realizzato una nuova costruzione, essendo, invece, il Pt_1 completamento dell'opera iniziata dal padre oltre 40 anni prima con la realizzazione dei garages, a seguito della demolizione di un fabbricato ad uso residenziale.
Ora, nell'ambito delle opere edilizie, è configurabile una 'ricostruzione' allorché le componenti essenziali di un edificio siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di
'nuova costruzione', come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (cfr. Cass. 12535/24; 12292/24; 16804/23; 15041/18).
8 Nel caso di specie, afferma che tra l'edificio originario esistente prima del 1976 Pt_1
e l'intervento del 2017 ci sia continuità, nonostante in tale intervallo temporale di oltre
40 anni sia stata realizzata e mantenuta una costruzione di tutt'altre caratteristiche, vale a dire una autorimessa, con due garages, oggetto di condono nel 1990 (v. doc.5 appellati). A sostegno della propria tesi, afferma che la ricostruzione di un edificio preesistente non è soggetta ad alcun limite temporale, potendo intervenire anche a distanza di anni, per cui i due garages realizzati nel 1976 dovevano essere considerati una prima parziale ricostruzione dell'edificio preesistente.
In realtà, a prescindere dal fatto che non si ricavano le esatte caratteristiche dell'edificio preesistente (v. infra), va considerato che il tipo di intervento eseguito nel
1976, dal padre dell'odierna appellante risulta essere del tutto autonomo rispetto a quanto poi realizzato nel 2017 dalla figlia, senza alcun elemento da cui ricavare che si trattava di una edificazione in itinere, specie se si considera che, al contrario, l'esito positivo della pratica di condono per i due garages aveva confermato che la volontà era quella di mantenere il manufatto con quelle caratteristiche, così come in effetti avvenuto per oltre quarant'anni.
Del resto, la , nel sostenere che l'intervento eseguito nel 2017 doveva costituire Pt_1 il completamento della ricostruzione iniziata nel 1976 e lasciata in sospeso per quarant'anni senza alcuna rinuncia alla ricostruzione della precedente abitazione, non ha fornito alcun riscontro concreto di tale volontà riconducibile ad un soggetto diverso, ossia al padre;
risulta, invece, una situazione di fatto del tutto Persona_1 contraria a tale dichiarato intento, situazione di fatto che si è protratta tra il 1976 ed il
2017 ed oggetto della tutela azionata in questo giudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla , è mancata la prova della Pt_1 preesistente esatta consistenza dell'edificio, rispetto al quale l'intervento del 1976 avrebbe dovuto qualificarsi come parziale ricostruzione dell'edificio originario e quello del 2017, come completamento di detta ristrutturazione. Infatti, ai sensi dell'art. 9 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, la classificazione dell'opera edilizia in termini di ristrutturazione richiede che si dimostrino cumulativamente le caratteristiche essenziali dell'edificio, in termini di consistenza (volumetria, struttura complessiva, murature perimetrali e strutture orizzontali di copertura), dimensioni (altezza, estensione), ubicazione e destinazione d'uso, aspetti che sono rimasti indimostrati. E non costituiscono certo idonea prova le foto prodotte (doc. 22 appellante e doc.13b,
13c, 13d fase cautelare ), dovendosi ricavare dati tecnici con riscontro oggettivo Pt_1
e certo.
Tale questione è stata oggetto del quarto motivo di appello da parte della , che, Pt_1 tuttavia, si è limitata a dedurre l'esistenza di un edificio destinato ad abitazione in data anteriore al 1976 attraverso il contratto di compravendita del 1961, attraverso le foto di famiglia o dei fotogrammi dell'epoca, tutti elementi che non danno sicura ed esatta evidenza della dimensione, della volumetria e della struttura del fabbricato originario.
In ogni caso, non risulta in alcun modo che la realizzazione dell'autorimessa ad opera del padre nel 1976 rappresentava solo una parte di un più ampio progetto di ristrutturazione rimasto sospeso per oltre 40 anni.
Pertanto, la trasformazione dell'autorimessa, composta da un solo piano fuori terra, in un edificio residenziale composto da due piani fuori terra, ha determinato una alterazione della situazione di fatto così come esistente ininterrottamente dal 1976 al
2017, per cui appare senz'altro corretta la sentenza laddove ha riconosciuto meritevole di tutela l'esigenza di ripristino, disponendo la cessazione della turbativa del possesso esercitato dai confinanti . Parte_3
Ne consegue il rigetto delle corrispondenti doglianze.
Con il terzo motivo di appello, sostiene che il Tribunale non avrebbe Parte_1 potuto “…disapplicare la sanatoria, riqualificando l'intervento edilizio, poiché tale sindacato ha comportato una nuova valutazione degli elementi istruttori forniti dal privato e di quelli in possesso del con invasione della discrezionalità CP_3
10 amministrativa in materia di governo del territorio” (v. atto appello pag. 13). Secondo
l'appellante, il giudice ordinario si sarebbe sostituito indebitamente alla pubblica amministrazione comunale competente, unico soggetto legittimato a valutare il tipo di intervento edilizio richiesto, mentre aveva l'obbligo di attenersi alla valutazione tecnico-discrezionale del e riconoscere che era legittimata a CP_3 Parte_1 realizzare l'opera alla distanza prevista dalla deroga di cui all'art. 9, primo comma, n
1), d.m. 1444/1968.
Il motivo è infondato.
Il potere di rilascio del permesso edilizio ha natura vincolata e comporta soltanto l'accertamento di puntuali presupposti di fatto circa la corrispondenza dell'opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, senza richiedere alcun tipo di apprezzamento discrezionale e senza incidenza nei diritti dei terzi.
La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia, infatti, si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (cfr. Cass. 29166/21).
Tanto basta per rigettare il motivo di appello.
Con il quinto motivo, si duole della condanna al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 2043 cc, affermando la mancanza dei relativi presupposti:
11 - circa l'elemento soggettivo. Sostiene l'appellante, che la propria condotta era improntata a buona fede, avendo inteso realizzare l'opera in conformità ai titoli edilizi, la cui validità era stata confermata dal CdS.
Al riguardo, va considerato che la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo, contro la quale
è data l'azione di manutenzione, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, apporta automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà. E l'animus turbandi, necessario per l'esperibilità dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non è escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, tenuto conto che quel titolo è rilasciato senza compressione dei diritti dei terzi. Tale elemento psicologico, quindi, deve presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto (Cass. 3901/17).
Ne consegue che va esclusa la buona fede della per il solo fatto Pt_1 dell'ottenimento dei titoli edilizi;
- circa la mancata prova del danno. Secondo l'appellante, il danno non poteva essere considerato in re ipsa ma andava dimostrato dai ricorrenti che non hanno assolto a tale onere.
In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, da cui si può desumere una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi purché allegati dall'interessato.
Al riguardo, va rilevato che i consorti hanno lamentato di Parte_4 aver subito una limitazione dell'aria e di luce della propria abitazione, con
12 minore godimento di questa. E si riscontra un effettivo peggioramento qualitativo della situazione in base al semplice raffronto tra lo stato preesistente del manufatto adibito a garages e quello successivo alla realizzazione del manufatto adibito ad abitazione in violazione delle distanze legali, con conseguente correttezza della sentenza impugnata nella valutazione del danno in via equitativa.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza n. 1148 emessa il 27/5/23 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la regola Parte_1 della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1148 emessa il 27/5/23 dal Tribunale di Padova;
2. condanna alla rifusione a favore di parte appellata delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 27/5/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 13/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 04/01/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Orfeo e dall'avv. Barbara Fardin, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura rilasciata in primo grado ed allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. prof. C.F._3
1 Alessandro Calegari e dall'avv. Franco Monteverde, con domicilio eletto presso lo studio del primo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1148 emessa il 27/5/23 dal Tribunale di
Padova (Giudice dott. Chiara Ilaria Bitozzi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: in via principale nel merito: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 1148/2023 del Tribunale Ordinario di Padova, pronunciata in data 27.05.2023, depositata in data 31.05.2023 e mai notificata, nel procedimento iscritto a n. r.g. 806/2018, accogliendo la domanda formulata dalla resistente in primo grado e che di seguito si riporta: < le ragioni di cui alle premesse, atteso e considerato che l'opera della signora Pt_1 costituisce ricostruzione della situazione preesistente ex art. 3 comma 1 lett. d) DPR
380/2001, accertato che essa non viola le norme sulle distanze tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 1444/68 e art. 19 NTA al PRG del Comune di San Giorgio delle
Pertiche, rigettarsi le domande avversarie>> in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge;
in via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, s'insiste nelle istanze istruttorie formulate in primo grado ed in particolare sull'integrazione della CTU espletata nella fase cautelare per verificare, alla stregua della documentazione in atti, la preesistenza della sopraelevazione operata dalla signora . Pt_1
2 Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via istruttoria: rigettare ogni istanza istruttoria formulata da controparte in quanto del tutto irrilevante ai fini del decidere, per le ragioni già esposte in primo grado e da ultimo in memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. dimessa dai ricorrenti, odierni appellati, in data 21.09.2021.
Spese e compensi del presente grado del giudizio integralmente rifusi.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 1170 cc e 703 cpc, e si CP_1 Controparte_2 rivolgevano al Tribunale di Padova per sentire accertare che , Parte_1 proprietaria del fondo confinante, demolito un preesistente piccolo garage ad un piano fuori terra, aveva realizzato un nuovo edificio residenziale a due piani in violazione delle norme civilistiche ed urbanistiche in materia di distanze legali. Pertanto, lamentando una turbativa del possesso, chiedevano l'immediata cessazione della stessa mediante l'immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva contestando quanto affermato e chiedendo l'integrale Parte_1 rigetto del ricorso possessorio sul presupposto che la ricostruzione del fabbricato non era soggetta ai limiti delle distanze legali fra i fabbricati.
Disposta consulenza tecnica, il primo giudice concludeva la fase sommaria accogliendo il ricorso ed ordinando la cessazione delle turbative mediante l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con l'arretramento della nuova costruzione ad una distanza, dai confini e della parete finestrata dei ricorrenti, non inferiore a quella legale.
3 Proposto tempestivo reclamo, questo veniva respinto.
Con ricorso depositato il 29/09/2020, chiedeva la prosecuzione del Parte_1 giudizio di merito, insistendo per l'accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento interdittale e chiedendo l'accertamento negativo della violazione delle distanze legali lamentata.
Si costituivano e chiedendo rigetto delle domande. CP_1 Parte_2
Con sentenza n. 1148 del 27/5/23, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, confermava l'ordine di cessazione delle turbative del possesso esercitato dai confinanti e , ordinando il ripristino dello stato dei luoghi CP_1 CP_2 attraverso la demolizione delle opere realizzate e condannando la al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 2043 cc patito dai ricorrenti e quantificato in € 4.560,00 nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 CP_1
e , costituitisi, resistevano al gravame.
[...] Controparte_2
All'udienza del 6/5/25, udienza sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, depositate le memorie conclusionali nei termini preventivamente concessi, chiedevano la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni come sopra precisate, e la
Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto, in piena adesione a quanto aveva espresso il Tribunale del reclamo avverso il provvedimento conclusivo della fase possessoria:
- che non vi fosse alcuna continuità fra il manufatto originario di due piani - demolito nel 1976 da , padre di , per edificare un garage di Persona_1 Pt_1 modeste dimensioni condonato nel '90 - e l'edificio residenziale di due piani fronteggiante una parete finestrata dei confinanti e CP_1 [...]
, realizzato da nel 2017, previa demolizione del CP_2 Parte_1
4 garage ad un piano fuori terra. Secondo il primo giudice, la costruzione interposta di un garage di tutt'altre dimensioni, caratteristiche e destinazione, impediva la qualificazione del nuovo edificato come completamento di una ricostruzione iniziata nel 1976, lasciata in sospeso per 40 anni e ripresa nel
2017, specie considerando che era mancata la prova della consistenza del primigenio edificio;
- che non potesse essere accolta la domanda di conversione dell'ordine di demolizione con un risarcimento del danno, posto che l'art. 872 cc non prevede alcuna alternatività al rispetto delle distanze e, anzi, assicura la doppia tutela, reale ed aquiliana;
- che il titolo abilitativo edilizio andava disapplicato e ritenuto tamquam non esset;
- che i coniugi avevano diritto alla tutela risarcitoria ex art. Parte_3
2043 cc, oltre che ripristinatoria, con quantificazione del danno in via equitativa calcolato in 2 euro per ogni giorno in cui si era protratto l'illecito possessorio.
Sulla base di tali valutazioni, il primo giudice ha condannato , previa Parte_1 disapplicazione del permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di San Giorgio delle
Pertiche, alla cessazione delle turbative del possesso esercitato dai confinanti CP_1
e , mediante l'immediato ripristino dello stato dei luoghi
[...] Controparte_2 attraverso la demolizione delle opere realizzate ovvero mediante l'arretramento della nuova costruzione ad una distanza, dai confini e dalla parete finestrata dai confinanti predetti, non inferiore alle distanze legali ex art. 9 DM 1444/1968 ed art.19 delle NTA al PRG del Comune di San Giorgio delle Pertiche. Ha, altresì, condannato la stessa al risarcimento del danno ex art. 2043 a favore dei resistenti, danno liquidato in Pt_1 via equitativa in € 4.560,00 oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
5 I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, Parte_1 riguardano i seguenti aspetti:
1. legittimità del titolo edilizio accertata con sentenza n. 4133/23 del Consiglio di
Stato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
2. errata qualificazione dell'intervento edilizio eseguito da come Parte_1 nuova costruzione/sopraelevazione, anziché come ricostruzione edilizia, in violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001;
3. illegittima disapplicazione del permesso in sanatoria concesso dal Comune in violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248;
4. violazione dell'art. 116 c pc nella valutazione degli elementi di prova circa la consistenza dell'edificio originario;
5. insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 2043 cc.
***
Con il primo motivo di appello, chiede la riforma della sentenza Parte_1 impugnata per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4133/23, intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/12/2022, riguardante l'implicita dichiarazione di legittimità del titolo edilizio originario (il permesso di costruire n.
P12/14) e dell'intervento edilizio realizzato.
In effetti, i coniugi avevano chiesto l'annullamento sia del titolo Parte_4 edilizio del 2015 e sia della successiva proroga del 2016 ottenendo, in accoglimento del loro ricorso amministrativo, la sentenza n. 652/2017 del T.A.R. Veneto, con cui era stata annullata la proroga del permesso a costruire che, pertanto, veniva a decadere
(v. doc. 21, fascicolo fase cautelare); il Consiglio di Stato aveva, Parte_4 invece, riconosciuto la legittimità della proroga con sentenza passata in giudicato.
Secondo l'appellante, tale pronuncia definitiva assicurava piena validità dei titoli edilizi unitamente alle questioni giuridiche sottese che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione incidentale, mai svolta, con la conseguenza che il giudice
6 civile non possa disapplicare il permesso di costruire originario né poteva qualificare diversamente l'intervento edilizio eseguito, ormai divenuta insindacabile per effetto del giudicato amministrativo a cui il G.O. avrebbe dovuto uniformarsi.
Il motivo non ha pregio giuridico.
In disparte il fatto che la sentenza del CdS aveva ad oggetto la sola questione della legittimità della proroga del permesso a costruire P12/14, va rilevato, in generale, che
“la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che
è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato” (Cass. 9869/15).
Pertanto, il profilo della legittimità della concessione rispetto ai diritti dei privati rimane estraneo alla cognizione del giudice amministrativo, senza che tali diritti possano essere pregiudicati dal pur legittimo rilascio del provvedimento concessorio.
Ne consegue che, nel presente giudizio, in cui si discute della lesione possessoria nel rapporto tra privati, non può assumere efficacia di giudicato la decisione del Consiglio di Stato.
E tanto basta per rigettare il motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo, sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_1 cui qualifica l'intervento edilizio eseguito nel 2017 come nuova costruzione per la ritenuta totale discontinuità dal precedente edificio iniziato nel 1976, e non come ricostruzione edilizia, ipotesi che secondo il Tribunale sarebbe limitata al caso di
7 edificazione conseguente, senza soluzione di continuità ed entro un tempo ragionevolmente prossimo, alla demolizione ed al crollo del manufatto.
L'appellante sostiene al riguardo la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R.
380/2001, secondo cui sono opere di ristrutturazione edilizia ‹‹gli interventi volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza››, con la conseguenza che né il decorso del tempo, né la realizzazione del garage sarebbero ostativi, ai sensi della normativa statale e comunale vigente, a ricondurre l'intervento edilizio alla categoria della ricostruzione edilizia.
Il motivo non può essere accolto.
La tutela possessoria è stata azionata dai consorti per il fatto che, Parte_4 nel 2017, aveva demolito un garage di un piano fuori terra, eretto nel Parte_1
1976 dal padre, per costruire su quel sedime un edificio residenziale di due piani fuori terra a distanza inferiore a quelle previste dall'art. 9, d.m. 1444/1968 e dall'art. 19 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di San Giorgio delle Pertiche, che imponevano, rispettivamente, di realizzare i nuovi edifici ad almeno 10 m dalla parete finestrata ed a 5 m dal confine di proprietà.
nega di aver realizzato una nuova costruzione, essendo, invece, il Pt_1 completamento dell'opera iniziata dal padre oltre 40 anni prima con la realizzazione dei garages, a seguito della demolizione di un fabbricato ad uso residenziale.
Ora, nell'ambito delle opere edilizie, è configurabile una 'ricostruzione' allorché le componenti essenziali di un edificio siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di
'nuova costruzione', come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (cfr. Cass. 12535/24; 12292/24; 16804/23; 15041/18).
8 Nel caso di specie, afferma che tra l'edificio originario esistente prima del 1976 Pt_1
e l'intervento del 2017 ci sia continuità, nonostante in tale intervallo temporale di oltre
40 anni sia stata realizzata e mantenuta una costruzione di tutt'altre caratteristiche, vale a dire una autorimessa, con due garages, oggetto di condono nel 1990 (v. doc.5 appellati). A sostegno della propria tesi, afferma che la ricostruzione di un edificio preesistente non è soggetta ad alcun limite temporale, potendo intervenire anche a distanza di anni, per cui i due garages realizzati nel 1976 dovevano essere considerati una prima parziale ricostruzione dell'edificio preesistente.
In realtà, a prescindere dal fatto che non si ricavano le esatte caratteristiche dell'edificio preesistente (v. infra), va considerato che il tipo di intervento eseguito nel
1976, dal padre dell'odierna appellante risulta essere del tutto autonomo rispetto a quanto poi realizzato nel 2017 dalla figlia, senza alcun elemento da cui ricavare che si trattava di una edificazione in itinere, specie se si considera che, al contrario, l'esito positivo della pratica di condono per i due garages aveva confermato che la volontà era quella di mantenere il manufatto con quelle caratteristiche, così come in effetti avvenuto per oltre quarant'anni.
Del resto, la , nel sostenere che l'intervento eseguito nel 2017 doveva costituire Pt_1 il completamento della ricostruzione iniziata nel 1976 e lasciata in sospeso per quarant'anni senza alcuna rinuncia alla ricostruzione della precedente abitazione, non ha fornito alcun riscontro concreto di tale volontà riconducibile ad un soggetto diverso, ossia al padre;
risulta, invece, una situazione di fatto del tutto Persona_1 contraria a tale dichiarato intento, situazione di fatto che si è protratta tra il 1976 ed il
2017 ed oggetto della tutela azionata in questo giudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla , è mancata la prova della Pt_1 preesistente esatta consistenza dell'edificio, rispetto al quale l'intervento del 1976 avrebbe dovuto qualificarsi come parziale ricostruzione dell'edificio originario e quello del 2017, come completamento di detta ristrutturazione. Infatti, ai sensi dell'art. 9 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, la classificazione dell'opera edilizia in termini di ristrutturazione richiede che si dimostrino cumulativamente le caratteristiche essenziali dell'edificio, in termini di consistenza (volumetria, struttura complessiva, murature perimetrali e strutture orizzontali di copertura), dimensioni (altezza, estensione), ubicazione e destinazione d'uso, aspetti che sono rimasti indimostrati. E non costituiscono certo idonea prova le foto prodotte (doc. 22 appellante e doc.13b,
13c, 13d fase cautelare ), dovendosi ricavare dati tecnici con riscontro oggettivo Pt_1
e certo.
Tale questione è stata oggetto del quarto motivo di appello da parte della , che, Pt_1 tuttavia, si è limitata a dedurre l'esistenza di un edificio destinato ad abitazione in data anteriore al 1976 attraverso il contratto di compravendita del 1961, attraverso le foto di famiglia o dei fotogrammi dell'epoca, tutti elementi che non danno sicura ed esatta evidenza della dimensione, della volumetria e della struttura del fabbricato originario.
In ogni caso, non risulta in alcun modo che la realizzazione dell'autorimessa ad opera del padre nel 1976 rappresentava solo una parte di un più ampio progetto di ristrutturazione rimasto sospeso per oltre 40 anni.
Pertanto, la trasformazione dell'autorimessa, composta da un solo piano fuori terra, in un edificio residenziale composto da due piani fuori terra, ha determinato una alterazione della situazione di fatto così come esistente ininterrottamente dal 1976 al
2017, per cui appare senz'altro corretta la sentenza laddove ha riconosciuto meritevole di tutela l'esigenza di ripristino, disponendo la cessazione della turbativa del possesso esercitato dai confinanti . Parte_3
Ne consegue il rigetto delle corrispondenti doglianze.
Con il terzo motivo di appello, sostiene che il Tribunale non avrebbe Parte_1 potuto “…disapplicare la sanatoria, riqualificando l'intervento edilizio, poiché tale sindacato ha comportato una nuova valutazione degli elementi istruttori forniti dal privato e di quelli in possesso del con invasione della discrezionalità CP_3
10 amministrativa in materia di governo del territorio” (v. atto appello pag. 13). Secondo
l'appellante, il giudice ordinario si sarebbe sostituito indebitamente alla pubblica amministrazione comunale competente, unico soggetto legittimato a valutare il tipo di intervento edilizio richiesto, mentre aveva l'obbligo di attenersi alla valutazione tecnico-discrezionale del e riconoscere che era legittimata a CP_3 Parte_1 realizzare l'opera alla distanza prevista dalla deroga di cui all'art. 9, primo comma, n
1), d.m. 1444/1968.
Il motivo è infondato.
Il potere di rilascio del permesso edilizio ha natura vincolata e comporta soltanto l'accertamento di puntuali presupposti di fatto circa la corrispondenza dell'opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, senza richiedere alcun tipo di apprezzamento discrezionale e senza incidenza nei diritti dei terzi.
La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia, infatti, si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (cfr. Cass. 29166/21).
Tanto basta per rigettare il motivo di appello.
Con il quinto motivo, si duole della condanna al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 2043 cc, affermando la mancanza dei relativi presupposti:
11 - circa l'elemento soggettivo. Sostiene l'appellante, che la propria condotta era improntata a buona fede, avendo inteso realizzare l'opera in conformità ai titoli edilizi, la cui validità era stata confermata dal CdS.
Al riguardo, va considerato che la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo, contro la quale
è data l'azione di manutenzione, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, apporta automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà. E l'animus turbandi, necessario per l'esperibilità dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non è escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, tenuto conto che quel titolo è rilasciato senza compressione dei diritti dei terzi. Tale elemento psicologico, quindi, deve presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto (Cass. 3901/17).
Ne consegue che va esclusa la buona fede della per il solo fatto Pt_1 dell'ottenimento dei titoli edilizi;
- circa la mancata prova del danno. Secondo l'appellante, il danno non poteva essere considerato in re ipsa ma andava dimostrato dai ricorrenti che non hanno assolto a tale onere.
In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, da cui si può desumere una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi purché allegati dall'interessato.
Al riguardo, va rilevato che i consorti hanno lamentato di Parte_4 aver subito una limitazione dell'aria e di luce della propria abitazione, con
12 minore godimento di questa. E si riscontra un effettivo peggioramento qualitativo della situazione in base al semplice raffronto tra lo stato preesistente del manufatto adibito a garages e quello successivo alla realizzazione del manufatto adibito ad abitazione in violazione delle distanze legali, con conseguente correttezza della sentenza impugnata nella valutazione del danno in via equitativa.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza n. 1148 emessa il 27/5/23 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la regola Parte_1 della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1148 emessa il 27/5/23 dal Tribunale di Padova;
2. condanna alla rifusione a favore di parte appellata delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 27/5/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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