Art. 6. (Riscatto previdenziale dei
periodi di corso legale di laurea).
I periodi di corso legale di laurea sono riscattabili, ai fini della pensione a carico del Fondo, con le stesse modalita' previste dall' articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I riscatti gia' effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma possono dar titolo al riconoscimento presso il Fondo di previdenza, purche' l'interessato presenti apposita domanda, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assunzione presso aziende di navigazione aerea, se successiva.
In tali casi, le somme versate con le modalita' di cui all' articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , o in base ad altre norme sui riscatti previdenziali dei periodi di studio considerati dal presente articolo sono trasferite - dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o dagli altri Fondi o Gestioni che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima e che siano di essa sostitutivi o integrativi - al Fondo di previdenza per il personale di volo ed il relativo importo e' considerato in detrazione del valore di riscatto da determinare secondo le disposizioni di cui al primo comma.
Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della relativa domanda.
I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall' articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda di pensione, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.
I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all' articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
periodi di corso legale di laurea).
I periodi di corso legale di laurea sono riscattabili, ai fini della pensione a carico del Fondo, con le stesse modalita' previste dall' articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I riscatti gia' effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma possono dar titolo al riconoscimento presso il Fondo di previdenza, purche' l'interessato presenti apposita domanda, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assunzione presso aziende di navigazione aerea, se successiva.
In tali casi, le somme versate con le modalita' di cui all' articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , o in base ad altre norme sui riscatti previdenziali dei periodi di studio considerati dal presente articolo sono trasferite - dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o dagli altri Fondi o Gestioni che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima e che siano di essa sostitutivi o integrativi - al Fondo di previdenza per il personale di volo ed il relativo importo e' considerato in detrazione del valore di riscatto da determinare secondo le disposizioni di cui al primo comma.
Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della relativa domanda.
I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall' articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda di pensione, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.
I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all' articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859 .