Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2016, n. 24136
CASS
Sentenza 6 maggio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio).

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Operaio si infortuna sul lavoro: Datore condannato per non aver aggiornato dispositivi di sicurezza.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 dicembre 2021

    1. Il ricorso è infondato.2. La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonchè su un modello "collaborativo" di gestione del rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti - anche dotati di specifiche professionalità -, nonchè degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività …

     Leggi di più…

  • 2Delega di funzioni datore di lavoro: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 maggio 2021

  • 3Responsabilità del datore di lavoro e Modello ex articolo 30 TUSL
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2019

  • 4La responsabilità penale del datore di lavoro
    Andrea Saia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 aprile 2017

  • 5La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatrice
    Nicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

    Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …

     Leggi di più…
Mostra tutto (6)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2016, n. 24136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24136
Data del deposito : 6 maggio 2016

Testo completo