Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che la circolazione di un autoarticolato lungo la Costiera Amalfitana in giorno festivo, avvenuta in violazione del divieto specifico dettato dalla normativa di settore, potesse determinare la configurabilità del delitto di omicidio colposo a carico del guidatore di detto mezzo, atteso che la disposizione regolamentare sopra richiamata era diretta a tutelare le esigenze del traffico veicolare e non espressamente a prevenire eventuali sinistri).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2015, n. 24462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24462 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 06/05/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - N. 1004
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO PP - Consigliere - N. 52635/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU PP N. IL 02.07.1973;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLLO DI SALERNO in data 3 luglio 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per il reato contravvenzionale per prescrizione e l'annullamento senza rinvio per il reato colposo. È presente in sostituzione dell'avvocato Della Monica PP del foro di Salerno l'avvocato Bellucci Agostino del foro di Vallo della Lucania che deposita nomina ex art. 102 cod. proc. pen. ed insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno in data 31 maggio 2010, appellata da CO PP. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) perché per grave imprudenza, negligenza ed imperizia consistita nel procedere alla guida dell'autocarro con rimorchio targato DK 713 DE in evidente e conclamato stato di ebbrezza alcolica nonché nel non commisurare la velocità del citato veicolo alle condizioni di traffico e viabilità (in pieno centro cittadino con intersezioni laterali e con divieto di transito), cagionava la morte di NE AR, soggetto trasportato a bordo del motociclo Piaggio condotto dal di lei marito che veniva prima investito all'altezza del manubrio dal grosso automezzo condotto dal CO e successivamente trascinato per diversi metri sino all'impatto definitivo contro un muro di pietra prospiciente, venendosi a determinare il trascinamento della vittima sotto le ruote dell'autocarro ed il conseguente decesso immediato della stessa.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo dei difensori di fiducia il CO lamentando con un primo motivo la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio colposo, nonché, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 161 cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen. per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che il CO è stato condannato per entrambi i reati contestatigli, sia pure all'interno di un capo di imputazione unitamente formulato, ed in particolare alla pena di mesi due di arresto ed Euro 600,00 di ammenda per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza. Detto reato, risalente al 31 agosto 2008, anche computando i periodi di sospensione era tuttavia estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di cui all'art. 157 cod. pen., alla data del 21 aprile 2014 e quindi prima ancora della pronuncia impugnata. Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo, la gravata sentenza va annullata senza rinvio in ordine all'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 perché il reato è estinto per prescrizione.
4. Fondato è anche il primo motivo di gravame. Entrambe le sentenze di merito, dopo aver escluso che l'imputato viaggiasse a velocità superiore al limite vigente o comunque non consona allo stato dei luoghi e disattesa la ricostruzione del sinistro così come riferita dal conducente della moto (di cui peraltro è stato ritenuto il concorso di colpa), secondo cui l'autoarticolato avrebbe colliso con la moto pressoché ferma all'uscita dalla rampa di un garage, sono pervenute alla statuizione di condanna sulla base di un unico addebito (peraltro estraneo alla contestazione originaria): al momento del sinistro (h. 22,20 di domenica 31 agosto), il CO non poteva circolare, non essendo consentita sino alle ore 24,00 della domenica, la circolazione degli autoarticolati ai sensi del D.M. Trasporti 14 dicembre 2007, art.
1. Secondo la sentenza impugnata "la circolazione stessa del camion del CO si poneva come causa dell'evento e non come mera occasione poiché, ricorrendo al tipico ragionamento controfattuale della causalità, eliminando mentalmente la condotta umana dal novero degli antecedenti, l'evento mortale certamente non si sarebbe verificato".
Osserva la Corte: l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte di tale soggetto non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. "concretizzazione" del rischio). L'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè,non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l'autore della stessa potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire;
e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell'imputato (Cass. Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, dep. 17/11/2009, Rv. 245526). Come è noto, infatti, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale. In particolare, per quel che qui maggiormente interessa, l'art. 43 c.p. reca una formula ricca di significato: il delitto è colposo quando l'evento non è voluto e "si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia...". Viene così chiaramente in luce, e con forza, il profilo causale della colpa, che si estrinseca in diverse direzioni. Il pensiero giuridico italiano ha da sempre sottolineato che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti;
e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento (cfr. in termini, Sez. 4, n. 19512 del 14/02/2008, Rv. 240172). Nella presente vicenda la normativa regolamentare sopra richiamata appare volta a tutelare le esigenze del traffico veicolare sulla costiera amalfitana, e non espressamente a prevenire eventuali sinistri, ne' può ritenersi che l'ora in cui si è verificato il sinistro, antecedente di un'ora e mezza quella a partire da cui era consentita la circolazione degli autoarticolati, abbia determinato un concreto aggravio del rischio di provocare incidenti. Del tutto ininfluente poi alla luce della ricostruzione del sinistro così come operata dai giudici di merito la circostanza, pur certamente deprecabile e già oggetto di autonoma sanzione, che il CO si fosse posto alla guida versando in stato di ebbrezza.
5. La gravata sentenza va pertanto annullata senza rinvio anche in ordine al reato di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato. Annulla senza rinvio la sentenza stessa in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015