Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio eseguito per iniziativa della polizia giudiziaria, l'asserita intempestività del decreto di convalida e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo non sono deducibili in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41241 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/09/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1506
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 13859/2004
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NA AL, n. a Taranto il 4.1.1976;
avverso il provvedimento in data 9.3.2004 con il quale il Tribunale del riesame di Taranto rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria di due videopoker del P.M. del Tribunale della stessa città;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NA LV, a mezzo del difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal medesimo Fornaro, indagato per la violazione dell'art. 110 TULPS, avverso il decreto di convalida del pubblico ministero del Tribunale di Tarante avente ad oggetto il sequestro probatorio di due apparecchi videopoker eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.
Con un unico complesso motivo deduce una serie di violazioni di norme di legge processuali e sostanziali. In sintesi, prospetta: l'asserita intempestività del decreto di convalida sostenendo che questo doveva "dirsi inefficace perché mancante di indicazioni utili per la prova della sua tempestività"; la carenza nella esplicitazione delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di sequestro;
la carenza del fumus di reità, sostenendo che gli apparecchi in sequestro non rientrerebbero tra quelli vietati.
Il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile. Quanto alla prospettata inefficacia del provvedimento di convalida, a tacer d'altro, va ricordato che, la doglianza, peraltro assolutamente generica e aspecifica per come formulata, non potrebbe certamente essere proposta in questa sede. Infatti, in tema di sequestro, per assunto pacifico, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo non intaccano l'intrinseca legittimità del provvedimento, ma, agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione. Ne deriva che tali cause non possono essere prese in esame in sede di legittimità, non potendo applicarsi, del resto, alle misure cautelari reali, il principio secondo cui, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per Cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può, quindi, essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità. Tale vis della Corte di Cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione de liberiate che si sarebbe dovuta richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale (Cass., Sez. 4^, 14 aprile 2004, Casavecchia). Quanto alla asserita carenza dell'esplicitazione delle esigenze probatorie, trattasi anche essa di doglianza manifestamente infondata.
È vero, infatti, che, secondo quanto di recente puntualizzato dalla Sezioni unite (sentenza 28 gennaio 2004, Ferrazzi), anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. La Corte, come è noto, si è trovata ad affrontare una questione fortemente controversa, nonostante precedenti arresti delle stesse Sezioni unite (v., in senso diametralmente opposto, le sentenze 11 febbraio 1994, Carella ed altri, e 18 giugno 1991, Raccah): se, nel caso di sequestro probatorio di cose che costituiscono il "corpo del reato", l'autorità procedente debba offrire la dimostrazione, fornendo in proposito specifica motivazione, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, ovvero se ciò non sia necessario, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti sarebbe da considerare in re ipsa.
La soluzione prescelta è stata appunto la prima, avendo la Corte, in tutta evidenza, ritenuto non significativo il disposto dell'articolo 253, comma 1, c.p.p., il quale, nel prevedere che "l'autorità
giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti", sembrerebbe letteralmente limitare, con l'uso dell'aggettivo al femminile plurale, non riferibile dunque anche al corpo del reato, l'accertamento della necessità probatoria alle sole cose pertinenti lato sensu al reato.
Dalla presa di posizione del giudice di legittimità deriva, quindi, la necessità inderogabile di motivare, sempre e comunque, le ragioni probatorie che giustificano il decreto di sequestro probatorio, non solo quando questo riguardi "cose pertinenti al reato", ma anche quando abbia ad oggetto lo stesso "corpo del reato".
Or bene, dalla motivazione del provvedimento gravato risulta in tutta evidenza che il decreto di convalida conteneva una adeguata motivazione "sia pure in forma non esplicita" sulle esigenze probatorie che il vincolo cautelare intendeva soddisfare, individuate "nella necessità di esperire gli accertamenti in merito al contenuto delle cassette raccoglitrici del denaro utilizzabile per attivare i congegni e alle loro caratteristiche di funzionamento": elementi indicati come rilevanti in relazione alla prova della sussistenza della fattispecie contestata e alla gravità della relativa. È quindi manifestamente infondato il motivo di doglianza, potendosi apprezzare la riferita indicazione delle esigenze probatorie e non essendo qui certamente consentito verificarne la fondatezza del merito o, comunque, l'adeguatezza della motivazione al riguardo. Non va del resto dimenticato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge, onde il vizio di motivazione è deducibile solo ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., vale a dire per la mancanza grafica o per la mera apparenza della motivazione stessa;
ma tale limite non può essere certamente aggirato includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. (Cass., Sez. 3^, 26 novembre 20903,
Piazzolla; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2003, Pastore). Manifestamente è infondato è anche l'ultimo motivo, quello afferente l'asserita insussistenza del fumus di reità. Nella specie, il sequestro ha riguardato apparecchi del tipo video- poker, che rientrano necessariamente tra quelli vietati dall'art. 110 TULPS, nel testo, vigente all'epoca dei fatti sub iudice, come sostituito dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, sia, va osservato per incidens, nel testo attualmente vigente, come ulteriormente modificato dall'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
Basta qui ricordare che: l'art. 110 TULPS, come sostituito dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 (vigente all'epoca dei fatti), nel comma 5 forniva la definizione degli "apparecchi per gioco d'azzardo"; mentre la definizione degli "apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità" era contenuta nel comma 6, che ripeteva sostanzialmente il precedente comma 5, nel testo dell'art. 110 come modificato dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388, variando soltanto la soglia quantitativa dei requisiti: costo della partita non superiore a cinquanta centesimi di euro (anziché un euro), durata della partita non superiore a dieci secondi (anziché dodici secondi), premio non superiore alla ripetizione della partita per venti volte (anziché dieci volte). Il comma 6, però, nel definire gli apparecchi di trattenimento o di abilità, aggiungeva una limitazione significativa, secondo cui "in ogni caso tali apparecchi non possono potevano riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali": il che voleva dire che il video-poker, quand'anche avesse posseduto gli altri parametri quantitativi assunti per individuare i giochi di trattenimento o di abilità, non rientrava in questa categoria in considerazione del suo carattere assolutamente aleatorio (cfr. Cass., Sez. 3^, 6 marzo 2003, Pareschi).
Analoga illiceità degli apparecchi video-poker è rinvenibile, va osservato incidentalmente, nella disciplina ora vigente che ricostruisce e definisce gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il "gioco d'azzardo" distinguendoli da quelli "da trattenimento o da gioco di abilità", come tali idonei per il gioco lecito. Anche la disciplina attuale, per quanto qui possa valere, pone un divieto assoluto per i video-poker. Come è noto, l'articolo 110, comma 5, del TULPS, nel testo introdotto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, e come successivamente modificato dall'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, considera apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il "gioco d'azzardo" quelli che, alternativamente: a) hanno insita la scommessa b) consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
c) consentono vincite superiori ai limiti indicati nel comma 6 dello stesso articolo 110, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Secondo l'attuale testo del comma 6 dell'articolo 110, si considerano, invece, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici "da trattenimento o da gioco di abilità", come tali idonei per il gioco lecito, quelli nei quali l'elemento dell'abilità e del trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio e che posseggono, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: a) siano attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica (escluso quindi il gettone); b) il costo della partita non sia superiore a 50 centesimi di euro;
c) la durata di ciascuna partita sia compresa tra sette e tredici secondi;
d) possano distribuire premi in denaro, esclusivamente in monete metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la conclusione della partita, sempre che ciascuna vincita sia non superiore a 50 euro;
e) su un ciclo di 14.000 partite, le vincite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. È stato poi aggiunto un requisito negativo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per essere idonei per il gioco lecito, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali: ciò in quanto, in tal caso, gli elementi di abilità o trattenimento, che devono qualificare i giochi leciti, ne risulterebbero, per definizione, esclusi rispetto ad apparecchi che, riproducendo il gioco del poker, presenterebbero come caratteristica quella dell'alcatorietà.
Il comma 7 dello stesso articolo 110 definisce, inoltre, altre due categorie di apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare, nella lettera a), sono definiti gli apparecchi nei quali il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale e strategica, precisandosi che: aa) deve trattarsi di apparecchi elettromeccanici privi di monitor, bb) devono essere attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro;
cc) devono poter distribuire, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, sempre che il valore complessivo di ogni premio non sia superiore a venti volte il costo della partita. Nella lettera b), sono precisati, invece, gli apparecchi di abilità o intrattenimento, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, i quali devono possedere le seguenti caratteristiche: aa) devono essere attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro;
bb) possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte (per tali apparecchi, secondo un'apposita scansione temporale dettagliata nella norma, è però previsto un successivo adeguamento, nel senso che devono essere modificati in modo tale da non poter più consentire il prolungamento o la ripetizione della partita;
e, se non possono essere in tal modo convertiti in uno degli apparecchi per il gioco lecito, vanno rimossi e demoliti). Il sistema è completato dal disposto del comma 7 bis, secondo cui, comunque, per poter essere definiti leciti, gli apparecchi e congegni descritti nel comma 7, come quelli di cui al comma 6, non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali (per una puntuale ricostruzione della disciplina di settore, v. Cass., Sez. 3^, 3 giugno 2004, Iurino). Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004