Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1511
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Sentenza 28 novembre 2013

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L'appaltatore di opere edili che ne abbia interrotto l'esecuzione, per essere stato sostituito da altro operatore, non soddisfa gli obblighi di cautela su di lui incombenti in virtù del principio del "neminem laedere", allorché si limiti a indicare all'operatore subentrato le cautele da adottare a presidio dell'opera non completata (connotata, nel caso di specie, da manifesti errori di costruzione), in quanto tali cautele devono essere anzitutto predisposte dal medesimo autore della costruzione, mediante l'immediata e visibile segnalazione ai lavoratori esposti a rischio e la predisposizione di opportune protezioni antinfortunistiche.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il percepibile rischio di caduta di due operai che operavano su un cornicione, la cui instabilità risultava peraltro ben nota all'imputato).

L'appaltatore di lavori edili, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie relativa alle lesioni provocate a due persone addette alla manutenzione di un fabbricato, dal crollo di un cornicione in cemento armato realizzato in precedenza dall'imputato con palesi errori di costruzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1511
    Data del deposito : 28 novembre 2013

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