Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 5404
CASS
Sentenza 8 gennaio 2015

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La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che l'omessa rimozione, in violazione della specifica previsione normativa regionale, di un cavo d'acciaio - l'impatto nel quale aveva determinato la caduta di un elicottero, con il decesso del pilota e dei passeggeri - potesse determinare la configurabilità del delitto di disastro aviatorio e di omicidio colposo nei confronti dei proprietari dei fondi sui quali tale cavo insisteva, atteso che la norma regionale tutelava specificamente la navigazione dei mezzi aerei antincendio, costretti funzionalmente a volare a bassa quota).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 5404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5404
Data del deposito : 8 gennaio 2015

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