Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che l'omessa rimozione, in violazione della specifica previsione normativa regionale, di un cavo d'acciaio - l'impatto nel quale aveva determinato la caduta di un elicottero, con il decesso del pilota e dei passeggeri - potesse determinare la configurabilità del delitto di disastro aviatorio e di omicidio colposo nei confronti dei proprietari dei fondi sui quali tale cavo insisteva, atteso che la norma regionale tutelava specificamente la navigazione dei mezzi aerei antincendio, costretti funzionalmente a volare a bassa quota).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 20
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI RC - Consigliere - N. 43452/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORSO NADIA;
nei confronti di:
NO VA N. IL 19/02/1949;
TA NO N. IL 11/10/1932;
IV RC N. IL 16/09/1957;
avverso la sentenza n. 3533/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Amilcare, del Foro di Roma che dispone conclusioni scritte;
Udito per il responsabile civile l'Avv. GOLD STEIN, del Foro di Milano, che insiste per il rigetto del ricorso;
Udito per gli imputati TA e NO e l'avv. LANNI Ernesto, del Foro di Como che chiede il rigetto del ricorso;
udito il IV RC l'Avv. LANCETTI Ernestina del Foro di Como, che insiste per le conferme della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Como, con sentenza in data 22,03.2011, assolveva RO NI, TA RU e RI RC dai reati di disastro aviatorio e di omicidio colposo loro ascritti, per insussistenza del fatto. A RO, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società "RO NI e C." sas, ad TA, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Immobiliare Lago del Ceresio" srl e al RI, legale rappresentante della Parrocchia S.S. Pietro e Paolo, sita in frazione San Pietro Sovera, del Comune di Carlazzo, si addebita di aver cagionato la caduta dell'elicottero AS 350 B3, pilotato da LI RT, per aver colposamente omesso di rimuovere un cavo di acciaio posizionato in epoca risalente da terzi rimasti ignoti, nei terreni di proprietà delle richiamate società e della Parrocchia sopra menzionata, utilizzato per il trasporto di legna lungo le pendici del monte Galbiga, cavo da anni in disuso e pericoloso per il traffico aereo a bassa quota. In tali termini, agli imputati si addebita di aver concorso nella determinazione dell'incidente verificatosi in Carlazzo, quando l'elicottero citato urtava il cavo di acciaio e successivamente precipitava al suolo, con conseguenze letali per il pilota ed i terzi trasportati.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 27.02.2012, confermava la sentenza di primo grado. La Corte territoriale evidenziava che l'impugnazione proposta dalle costituite parti civili Corso Nadia, quest'ultima anche in rappresentanza dei figli minori SA e LI MO, ND AT e MI RI, era infondata, se pure la motivazione espressa dal primo giudice doveva essere in parte emendata.
La Corte di Appello, dopo avere descritto le caratteristiche strutturali e di posizionamento del cavo di acciaio di cui si tratta, si è soffermata sulla natura delle norme cautelari, la cui violazione, da parte degli imputati, in assunto accusatorio, avrebbe determinato la causazione dell'incidente.
Al riguardo, il Collegio ha considerato che la normativa regionale indicata nel capo di imputazione è volta a tutelare la navigazione dei mezzi aerei antincendio, mezzi che necessariamente devono volare a bassa quota, per assolvere alla loro specifica funzione;
e che l'evento dannoso, in concreto occorso ad un velivolo turistico, non può qualificarsi come concretizzazione del rischio che la predetta norma cautelare intendeva prevenire. La Corte di Appello rilevava poi che la valutazione espressa dal Tribunale, in base alla quale l'obbligo di messa in sicurezza dei cavi a sbalzo deve ritenersi rivolto ai proprietari di cavi pericolosi rispetto alla navigazione dei mezzi aerei antincendio, era condivisibile;
e che dalla espletata attività istruttoria non risultava neppure che gli odierni imputati avessero ricevuto l'ordinanza emessa dal Sindaco di Carlazzo nel 1987, con la quale si invitavano i proprietari di palorci ad apporre palloncini colorati di segnalazione.
La Corte di Appello considerava che neppure potevano ascriversi profili di colpa generica nei confronti degli odierni imputati, in riferimento agli obblighi di custodia del bene posseduto, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Sul tema di interesse, la Corte distrettuale evidenziava: che non poteva essere condivisa la ricostruzione effettuata dal primo giudice, circa l'esistenza di una servitù di teleferica, acquistata per usucapione dai privati proprietari;
e che neppure la ricostruzione operata dalle parti civili risultava tuttavia conferente, alla luce dello accertato stato dei luoghi (giacché il punto di aggancio della corda era a livello del suolo, rispetto ai terreni di proprietà degli imputati e risultava occultato dalla vegetazione), al fine di individuare concreti obblighi giuridici, a carico degli imputati.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Corso Nadia, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori SA e LI MO.
Dopo essersi soffermata sullo svolgimento del processo in sede di merito ed avere ripercorso i termini del fatto come emersi dalla espletata attività istruttoria, la parte esponente, con il primo motivo, denuncia il vizio di motivazione, in riferimento alla L.R. Lombardia n. 27 del 2004, art. 21, comma 8.
La parte contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove si è escluso che l'evento, come in concreto verificatosi, rappresenti la concretizzazione del rischio che la norma ora richiamata intendeva eliminare.
Sul punto, la parte civile osserva che il fatto che la norma abbia la finalità di tutelare la navigazione aerea dei mezzi antincendio non vale ad escludere un ruolo della medesima disposizione, anche rispetto alla vicenda in esame. La parte osserva che la Corte di Appello suppone che LI stesse conducendo l'elicottero a quota bassa;
ed osserva che può pure ipotizzarsi che anche un velivolo non destinato allo spegnimento degli incendi si trovi, a causa di una avaria, a volare a bassa quota. Ciò posto, la deducente considera che seguendo il ragionamento della Corte territoriale, nel caso in cui il velivolo, nelle richiamate condizioni, incocci contro un palorcio, non vi è possibilità di muovere alcun addebito ai proprietari del fondo.
Sotto altro aspetto, la parte civile contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, circa il fatto che l'impatto tra l'elicottero ed il cavo sia avvenuto ad una altezza da terra inferiore rispetto a quella che il pilota avrebbe dovuto tenere. Al riguardo, l'esponente rileva che, secondo la stessa ricostruzione del sinistro effettuata dal consulente del pubblico ministero, il pilota stava volando ad una altezza adeguata.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione, in riferimento al tema relativo alla proprietà del palorcio.
La parte ritiene che la Corte di Appello abbia in realtà omesso di prendere posizione, sul punto di interesse.
La deducente richiama quindi il principio dell'accessione, di cui all'art. 934 c.c., osservando che l'acquisto delle opere fatte da un terzo, in capo al proprietario, avviene senza la necessità di una manifestazione di volontà da parte del medesimo proprietario del fondo. Assume, pertanto, che erroneamente la Corte di Appello abbia fatto riferimento all'elemento psicologico, per negare l'intervenuto acquisto per accessione. Osserva, inoltre, che l'ancoraggio al suolo del cavo, nel fondo a valle, è realizzato da un basamento di cemento;
e ritiene detta struttura certamente visibile da parte dei proprietari del fondo.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione di legge, in riferimento all'art. 2051 c.c. e art. 40 cpv. c.p.. L'esponente rileva che i giudici di merito hanno ipotizzato che gli imputati fossero proprietari anche del palorcio;
e che, non di meno, hanno escluso la loro responsabilità, in ragione dello stato dei luoghi, tale da rendere invisibile il cavo medesimo. La parte civile osserva che a carico degli odierni imputati gravano gli obblighi di custodia, dettati dall'art. 2051 c.c.; e rileva che erroneamente i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che il cavo si trovasse, nel tratto in cui attraversava i terreni degli imputati, ad una altezza dal suolo tale da non costituire pericolo per la navigazione aerea;
ciò in quanto il cavo, unitariamente considerato, a causa dell'aggancio a monte, costituiva un ostacolo per i velivoli. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 592 c.p.p., giacché la Corte di Appello ha condannato la parte civile al pagamento delle spese, pure a fronte del parziale accoglimento del gravame.
Il responsabile civile, a mezzo del difensore, ha depositato memoria, confutando le questioni affidate a ciascun motivo di ricorso. L'esponente rileva che l'ente parrocchiale se pure aveva un generale dovere di custodia del fondo, non può essere ritenuto custode del palorcio.
RI RC, a mezzo del difensore, ha depositato memoria rilevando l'inammissibilità del ricorso, che ripropone argomentazioni destituite di fondamento, già dedotte in sede di appello, la parte chiede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Gli imputati TA e RO, a mezzo del difensore, hanno depositato memoria chiedendo che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. Al riguardo, gli esponenti ritengono che risulti violato il disposto dell'art. 576 c.p.p.; osservano, inoltre, che l'impugnazione risulta manifestamente infondata. Chiedono a loro volta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. Si osserva, primieramente, che l'impugnazione avverso la sentenza assolutoria, proposta dalla parte civile non è inammissibile, atteso che, come da tempo chiarito dalla Corte regolatrice, la previsione di cui all'art. 576 c.p.p., conferisce al giudice penale il potere di decidere sulla domanda di risarcimento pure in mancanza di una precedente statuizione sul punto. In tale ambito ricostruttivo, si è osservato che l'art. 576 c.p.p., costituisce una disposizione che deroga alla previsione di cui all'art. 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere, al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda risarcitoria, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili (cfr. Cass. Sez. 5^, sentenza n. 3670 del 27. 102.2010, dep. 01.02.2011, Rv. 249698). Tanto ritenuto, si vengono ad esaminare le doglianze specificamente affidate ai diversi motivi di ricorso.
2. Procedendo allo scrutinio del primo motivo, occorre richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte regolatrice, nella materia di interesse, con specifico riferimento alla ascrivibilità della violazione della norma cautelare, nell'ambito delle fattispecie colpose. Invero, si è chiarito che l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia;
e che si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. "concretizzazione" del rischio). L'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l'autore della stessa (il titolare della posizione di garanzia) potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatorie rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire;
e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell'imputato (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 43966 del 06/11/2009, dep. 17/11/2009, Rv. 245526).
Nel caso di specie, tra i profili di colpa indicati nel capo di imputazione, vi è la violazione della L.R. Lombardia 28 ottobre 2003, art. 21, comma 8, n. 27, laddove è previsto che "le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi".
La Corte di Appello ha ritenuto che la normativa regionale ora richiamata sia volta a tutelare la navigazione dei mezzi aerei antincendio, mezzi che necessariamente devono volare a bassa quota, per assolvere alla loro specifica funzione;
e che l'evento dannoso, in concreto occorso al velivolo turistico condotto da LI RT, non potesse qualificarsi come concretizzazione del rischio che la predetta norma cautelare intendeva prevenire. L'assunto appare invero coerente, rispetto all'area di rischio che la stessa Corte territoriale individua quale oggetto della ricordata disposizione: una volta chiarito che la norma intende evitare la presenza di ostacoli (quali cavi e fili) nello spazio aereo proprio dei voli autorizzati alla navigazione a bassa quota - identificati con l'espresso riferimento ai mezzi antincendio - appare logicamente conferente l'affermazione che limita la concretizzazione del predetto rischio, normativamente tipizzato, alla verificazione di un impatto tra un elicottero autorizzato al volo a bassa quota, perché destinato allo spegnimento degli incendi, ed un cavo sospeso. Tanto chiarito, si osserva che la complessiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale, che ha confermato la pronuncia assolutoria degli odierni imputati, resa dal Tribunale di Como, risulta pure conferente, in riferimento alla doverosa applicazione dei principi di diritto, sopra richiamati, che presiedono alla ascrivibilità colposa della condotta.
Come si è visto, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento e se la medesima condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l'autore della stessa (il titolare della posizione di garanzia) potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. E bene, la Corte territoriale, sviluppando un percorso argomentativo immune da censure rilevabili in sede di legittimità, ha chiarito che l'evento dannoso, come in concreto verificatosi, non era prevedibile, da parte degli imputati. Decisivi, al riguardo, risultano i seguenti argomenti, sviluppati dalla Corte di merito: il riferimento allo stato dei luoghi, come accertato in corso di giudizio, con specifico riguardo al fatto che il punto di aggancio della corda si trovava a livello del suolo, rispetto ai terreni di proprietà degli imputati e risultava occultato dalla vegetazione;
la considerazione della circostanza che, dalla espletata attività istruttoria, non risultava che gli odierni imputati avessero realizzato il palorcio;
e l'apprezzamento dell'evenienza che i prevenuti non rientrano nel novero dei proprietari ai quali venne comunicata l'ordinanza emessa dal Sindaco di Carlazzo, nel 1987, con la quale si invitavano i proprietari di palorci ad apporre palloncini colorati di segnalazione.
3. In tali termini, si introduce l'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di ricorso, motivi che si pongono ai limiti della inammissibilità.
Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3^, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46,
resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione, cioè, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che la parte civile ricorrente invoca, in realtà, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla contenuto degli obblighi impeditivi gravanti sui proprietari dei fondi attraversati dal palorcio, in riferimento allo specifico profilo penalistico della responsabilità. E la Corte di Appello, come sopra si è evidenziato, ha chiarito che lo stato dei terreni e le stesse caratteristiche strutturali del palorcio - secondo l'insindacabile accertamento effettuato in corso di giudizio - non consentivano di selezionare obblighi giuridici impeditivi, da ascrivere agli odierni imputati, ne' in quanto proprietari dei terreni e del cavo, ne' quali custodi dei beni di cui si tratta.
4. Il quarto motivo di ricorso non ha pregio.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, e ciò anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005, dep. 16/11/2005, Rv. 232165). E, nel caso di specie, non si registra alcuna statuizione, pronunciata dalla Corte di Appello, che risulti favorevole rispetto alla posizione della parte civile ricorrente.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali. La natura delle questioni complessivamente esaminate - perché affidate al ricorso originario, o in quanto introdotte con le richiamate memorie difensive - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015