Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2007, n. 16346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16346 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
16 346 /08 Udienza pubblica del 19/12/2007 Registro Gen n. 6156/2007 sentenza n.1879
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quarta Sezione Penale
La Corte composta dai signori magistrati:
Dott Carlo Giuseppe BRUSCO Presidente
ZECCA Gaetanino Consigliere Dott.
IACOPINIO Dott. Silvana Giovanna Consigliere CARLEO Dott. Giovanni Consigliere ROMIS Dott. Vincenzo Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 19/12/2007 ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
RA GIACOMO
n. il 3/7/1972 difeso dall'Avv.to Nicola D'Argento di fiducia
PARTE CIVILE EL AT, CO BA, CO
RT
Difesa dall'Avv.to Michele La Forgia di fiducia avverso sentenza resa da Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di
Fasano in esito all'udienza del 18/11/2005
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Premesso in fatto
La sentenza impugnata ( giudice unico tribunale Brindisi sezione distaccata Fasano udnz 18/11/2005) condanna RA GI per il delitto di omicidio colposo in danno di CO OL alla pena di mesi sei di reclusione considerate le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e stabilisce sospensione della pena e non menzione. La sentenza condanna il RA al risarcimento dei danni in favore delle tre parti civili danni da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale di € 30.000,00.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso il RA il quale conclude per la sospensione della esecuzione della condanna civile, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto;
in subordine per la declaratoria della nullità della sentenza impugnata in punto di contestata aggravante e con l'effetto di applicare la massima riduzione della pena inflitta;
per il caso di trasformazione del gravame in appello, riproposizione dell'istanza di sospensione e rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
All'udienza pubblica del 19/12/2007 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito.
Ritenuto in diritto
L'imputato, a mezzo del suo difensore, denunzia la sentenza impugnata per:
1)violazione art. 606 I co. 1 ett b) ed e) cpp, inosservanza art. 116 disp att. cpp, art. 1 I. 15/2/61 n. 83 e art. 37 DPR 10/9/90 n. 285 e manifesta illogicità della motivazione per aver accertato le cause della morte tramite testimonianza e descrizione del cadavere anziché con autopsia.
2)erronea applicazione degli artt. 2 co 1 lett F ter e 9 co. 1 lett. C bis D. Lgsl
494/96 degli artt. 14 DPR 164/56 e manifesta illogicità della motivazione per non aver accertato e valutato compiutamente il tempo trascorso tra il lavoro di scavo effettuato dal RA e l'avvio dei lavori appaltati, ma anche per aver addebitato al RA la mancata predisposizione del piano di sicurezza e la mancata informativa verso gli operai dei rischi che costoro correvano, benché il RA fosse intervenuto nello scavo come lavoratore autonomo, non avesse mai assunto la qualità di datore di lavoro, e non fosse quindi titolare di alcuna posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, in assenza di licenza edilizia e di denunzia di lavori, lavorarono nell'ambito dell'appalto tra le sorelle EP e l'impresa EUROCASA srl. Anche l'affermazione per la quale il RA dovrebbe rispondere dell'accumulo di materiale di scavo sul ciglio della parete che poi franò, è privo di motivazione perché manca in atti la prova
2 che tra il tempo dello scavo e il tempo della frana sia stato il RA e non altri a depositare il materiale. Anzi un direttore dei lavori avrebbe dovuto rispondere dell'adamento di tutte le operazioni di cantiere.
3) Erronea applicazione dell'art. 13 DPR 164/56 per aver addebitato al RA, che era un semplice esecutore di scavi, il mancato puntellamento con sbatacchi delle pareti di scavo.
4) erronea applicazione dell'art. 113 co. 1, 40, 41 cp, 192 co. 2 cpp e manifesta illogicità della motivazione per aver accertato il concorso colposo della vittima senza determinare l'entità del concorso a ciascuno addebitabile e il quantum della rispettiva responsabilità patrimoniale. La morte non dipese dalla mancanza di difese dello scavo ma dall'accesso volontario e nonostante le perplessità degli operai subalterni del defunto CO ( che oltre a essere capooperaio, secondo il teste RI era socio di Eurocasa srl secondo pg. 9 del ricorso) e dalla mancanza di formulazione di direttive corrette delle appaltanti e della impresa appaltatrice. La sentenza impugnata nel cercare la responsabilità del RA avrebbe smarrito il filo della storia e la sua intera trama.
5)erronea applicazione degli artt. 522 e 521 cpp, 113 cpv cp, 111 e 112 nn 3 e 4 cp, Manifesta illogicità della motivazione e nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra accusa e circostanza aggravante ritenuta in sentenza ritenuta equivalente alle concesse attenuanti generiche e tuttavia mai contestata con conseguente necessità di riduzione della pena inflitta e determinazione di un più breve termine di prescrizione connesso a pena edittale inferiore a cinque anni.
6)Violazione artt. 539, 540 e 600 cpp con omessa motivazione in punto di quantificazione del danno del quale si ritiene raggiunta la prova, e senza riferimento alcuno agli altri coimputati sicchè il RA lamenta di sostenere l'intero peso civile e penale dei reati pur addebitati in concorso colposo. Mancanza di motivazione nel rispetto dell'art. 540 cpp che come presupposto per la provvisoria esecuzione richiede richiede “ giustificati motivi” In caso di qualificazione del ricorso come appello parte ricorrente formula exart. 600 cpp istanza di sospensione della provvisoria esecuzione
7) per il caso di conversione del ricorso per cassazione in s er appello la parte ricorrente chiede la rinnovazone di prove assunte e l'assunzione di prove nuove
Il capo di imputazione contiene una forma di svolgimento del processo. La sentenza impugnata ritiene RA GI responsabile del delitto di cui agli artt. 113, 589 cp perché, in cooperazione , per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nell'inosservanza degli artt. 12, 13 e 14 DPR 7/1/56 n. 164; artt. 3, 4, 9 e 12 D.Lgsl 14/8/96 n. 494; artt. 4 e 21 D.Lgsl 19/9/94 n. 626 cagionava la morte di OL CO. In particolare EP BE e EP IT proprietarie di un fondo in Selva di Fasano sul quale avevano in precedenza realizzato un immobile, senza preventivamente nominare un coordinatore per la progettazione e un cooordinatore per l'esecuzione e comunque senza effettuare alcuna progettazione e pianificazione né alcuna valutazione dei rischi derivanti dalla esecuzione di lavori di quel tipo che per la compresenza di più imprese richiedevano oltre alla progettazione la previsione di un coordinamento tra le stesse, " commettevano a AN DO nella sua qualità di amministratore unico della impresa edile Eurocasa srl, i lavori intesi alla realizzazione di una cisterna convendendo che i lavori di scavo sarebbero stati eseguiti da altra impresa che il AN identificava nella ditta di RA GI.
RA GI in particolare nella sua qualità di titolare della ditta individuale RA GI, incaricata di eseguire uno scavo di m. 13,20 di
3 lunghezza per metri 8 circa di larghezza per metri 6 circa di profondità, era imputato di omicidio colposo in cooperazione con altri, per aver eseguito lo scavo, senza aver prima redatto il piano operativo di sicurezza, di cui all'art. 2 co. 1^ lett f ter D.Lgstvo 494/96, ancora per aver eseguito lo scavo depositando il terreno estratto in prossimità del bordo stesso ( per permettere la sua riutilizzazione per la copertura) e senza assicurarsi che fosse eseguita la messa in sicurezza dello scavo medesimo e di una parete del quale, passati alcuni giorni senza armatura delle pareti e senza allontanamento del materiale di scavo, franava travolgendo OL CO che lavorava sotto la parete in questione, cagionando la sua morte avvenuta per arresto cardiocircolatorio conseguente a trauma a schiacciamento del torace.
Il ricorso è costruito con riguardo alle categorie considerate nell'art. 606 co. 1 lett b) ed e) con prevalenza delle censure proposte per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Lo specifico mezzo acceleratorio del ricorso diretto previsto dall'art. 569 cpp deve essere ritenuto ritualmente proposto, considerata anche la dichiarata opzione esercitata dalla parte col ricorso per cassazione. Tale opzione risulta non solo dalla qualificazione attribuita dal ricorrente all'impugnazione proposta ex art. 568 co. 5^ cpp, ma anche dalla articolazione (per la massima parte del ricorso) di motivi di censura strutturalmente propri dell'area regolativa del giudizio di legittimità. Nel caso che ne occupa non trova applicazione il co. 3^ dell'art. 569 cpp e dunque nessuna conversione deve essere operata. Tanto comporta la inammissibilità della istanza di sospensione dell'esecuzione proposta al giudice dell'appello, mentre sull'istanza di cui al sesto motivo di impugnazione è già stato reso provvedimento camerale di questa Corte..
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 116 disp att cpp testualmente afferma che il procuratore della repubblica se la morte di una persona sorge da sospetto reato, accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, dispone l'autopsia. Dunque l'accertamento della causa di morte effettuato con l'utilizzo di testimonianze e di una semplice descrizione medico- legale del cadavere, non viola alcuna norma di legge. Egualmente è fuor di luogo il richiamo dell'art. 1 della legge 15/2/61 n. 83 riportata in nota dell'atto di ricorso, poiché tale norma ha riguardo ad altre situazioni di morte ( per le quali è necessario il riscontro diagnostico della causa ignota) diverse da quella dell'art. 116 sopra richiamato, nel quale la causa è risultata subito coincidente con gli effetti della caduta di una enorme massa di terra sul malcapitato completamente seppellito dalla massa stessa ( sentenza pg. 2) fino alla completa occlusione delle vie aeree superiori riempite dal terriccio e allo schiacciamento della parte anteriore del torace con arresto cardiocircolatorio.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché l'art.4 D.Lvo. 19/9/1994 n. 626 richiamato da art. 2 co. 1 lett F ter e art. 9 co. 1 lett c Bis D.Lgs. 494/96, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto in relazione alla natura della attività dell'impresa individua, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi, complementari o meno, una posizione di garanzia espressamente riferita alla sistemazione dei luoghi di lavoro che fa capo a ciascun imprenditore impegnato nei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori impegnati in ciascun momento siano dipendenti dell'una o dell'altra impresa;
posizione di garanzia che riguarda i rischi dei dipendenti ma anche di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere. Il rapporto tra rischio, obbligazione di protezione, correlazione ambientale tra rischio e garanzia senza riguardo alla qualità di dipendente (e a contrario) senza riguardo alla qualità di datore di lavoro di quell'infortunato specifico, è già affermato nell'ordinamento positivo a partire dalla estensione della tutela antinfortunistica di cui al DPR
30/6/1965 n. 1124 come ben chiarito da Corte Costituzionale 02-03-1990 (ud. del 21-02-1990), n. 98 che ha affermato "Il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, teso alla protezione la più ampia del rischio indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività della garanzia e quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientale. La norma che limita la copertura assicurativa ai soli lavoratori addetti alle lavorazioni protette gestite dal proprio datore di lavoro, escludendone quelli non dipendenti dal detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse si svolgono, restringe illegittimamente l'ambito di applicabilità della garanzia in contrasto con le finalità del sistema come perseguite a favore della generalità dei soggetti esposti al medesimo rischio.
È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 stesso, anche se esercitate da altri. (Fattispecie riferita al cosiddetto
"assistente contrario", vale a dire colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta, non già dal titolare del processo produttivo bensì da altro soggetto interessato, per rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della lavorazione in vista della bontà dei suoi risultati).Si vedano sent. n. 206 del 1974, sent. n. 221 del 1985, sent. n. 256 del 1986, sent. n. 476 del
1987 e sent. n. 137 del 1989. La Corte di merito ha all'evidenza fornito una corretta applicazione costituzionalmente orientata della normativa della
626/1994, utilizzando il principio della correlazione ambientale del rischio in combinato con l'obbligazione di garanzia gravante su chi effettua una operazione idonea a produrre pericolo e danni di terzi, e non è incorsa negli errori di diritto denunziati col secondo motivo di ricorso. La individuazione di una responsabilità per aver operato uno scavo senza le protezioni antifrana, e con ammasso di materiale sul margine d'esso, per quanto si chiarisce a proposito del terzo motivo di ricorso, è correttamente assunta come causa adeguata dell'accaduto sulla base delle acquisizioni probatorie valutate con coerente logica. Bene il primo giudice non ha preso in considerazione eventuali fatti successivi posti in essere da terzi sul bordo dello scavo, posto che dell'eventualità stessa stata solo proposta la congettura ma non anche un solo inizio di prova suscettibile di trasfigurare la ipotesi in un fatto rilevante nek processo. Il terzo motivo di ricorso è egualmente manifestamente infondato. L'imprenditore che esegue lavori di scavo è tenuto in forza dell'art. 13 DPR
164/56 alla applicazione delle necessarie armature di sostegno man mano che procede lo scavo secondo i parametri tecnici definiti dalla norma e alle condizioni in essa pure previste . Infatti le norme di quel DPR 164/65 espressamente si applicano ( art. 1 co. 2^ DPR 164/56) alle attività da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati quando concernano lavori di sterro. La formula attività da chiunque esercitate" si riferisce a 66
situazioni esercite di fatto, quali che siano gli schermi formali ai quali l'esercizio si richiama, mentre la formula "alle quali siano addetti lavoratori subordinati" ha riguardo a qualsiasi eventualità di intervento contestuale o successivo di lavoratori subordinati, chiunque sia il datore di lavoro al quale sono legati da vincolo di subordinazione. Non è compatibile con la struttura della legge che i lavori di sterro eseguiti da un piccolo imprenditore personalmente con i suoi macchinari possano essere effettuati in spregio della 105 normativa minima di sicurezza del DPR 164/56 quando sia previsto il successivo impiego in quello sterro di lavoratori senza garanzia alcuna. Sulla estensione del significato del termine dipendenti vale oltretutto quanto affermato circa il secondo motivo di censura.
Il quarto motivo è manifestamente infondato posto che l'art. 41 cp a fronte del concorso di cause non rimuove il rapporto tra evento e omissione per nessuno dei concorrenti individuati e conferma secondo un principio di causalità sufficiente la responsabilità penale di tutti i concorrenti fermo restando che all'imputato, in relazione alla qualità del reato omissivo addebitato, risulta contestata una cooperazione colposa. Il giudice penale non ha l'obbligo di determinare le quote di responsabilità dei cooperanti ai fini della responsabilità civile, le responsabilità omissive dell'imputato sono irricusabili alla luce di quanto fin qui scritto per dire manifestamente infondati i primi motivi di censura.
Il quinto motivo è manifestamente infondato nella parte in cui sovrappone una cooperazione tra condotte omissive indipendenti di cui al primo comma dell'art. 113 cp con la determinazione di altri a cooperare di cui al co. 2^ dello stesso art. 113 cp. Lo stesso motivo è parimenti manifestamente infondato nella parte in cui lamenta violazione del principio di corrispondenza tra contestato e ritenuto poiché la contestazione premessa al testo della sentenza impugnata. La motivazione della sentenza impugnata specificamente individua le norme antinfortunistiche violate e la sentenza di tali violazioni da pieno conto nella motivazione.
Il sesto motivo è pure manifestamente infondato perché la responsabilità civile affermata dal giudice penale ai sensi dell'art. 538 cpp è indivisibile salvi gli ulteriori accertamenti del giudice civile in sede di quantificazione e salvi i vincoli di solidarietà e le regole di escussione. Non sussiste violazione dell'art. 540 cpp per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di giustificati motivi di cui al co. 1^ del detto articolo perché la condanna non è a somma specifica e dunque non è stata resa la pronunzia che il ricorso ritiene sia stata pronunziata. La immediata esecutività della provvisionale invece stabilita dalla sentenza impugnata è imposta dalla legge ex art. 540 co. 2^ cpp e dunque corretta è la decisione adottata e la coerente motivazione adottata.
Il settimo motivo è assorbito posto che è stato formulato per il caso, qui non avverato, della conversione del ricorso per cassazione in ricorso per appello. I profili di censura che denunziano contraddittorietà, omissione o insufficienza di motivazione sono marginali alla struttura del ricorso e tutti interni alle denunce di violazione di legge già esaminate, sicchè non costituiscono vizi motivazionali mirando solo ad esplicitare la dimensione concreta delle violazioni di legge denunciate. Il loro esame è stato svolto con la motivazione che precede e dunque si deve confermare la inapplicabilità, al caso che ne occupa, dell'art. 569 co. 3^ cpp. Anche tali profili sono dunque inammissibili. Il ricorso deve essere detto inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in favore della costituita parte civile in ragione di € 2.500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali di legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
6 1000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
Carlo Giuseppe Brusco Gaetanino Zecca
Consigliere est Presidente
娓 вето
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 APR. 2008
A
DI CA M
E
R
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P
U
IL CANCELLIERE Maria AngelGENTE S
Dott.ssa Paple Blloki
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