Versione
29 luglio 1984
29 luglio 1984
Art. 3.
I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall' articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 , in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.
Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario e' prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.
L' articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".
I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall' articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 , in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.
Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario e' prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.
L' articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2004, n. 18937Provvedimento: […] limitata da norme (come l'art. 1 comma 4^ e 8^ della legge del 1960, DPR 22 novembre 1961, e art. 5 della legge 5 giugno 1973 n. 348) sorte per garantire soggetti giuridici non più esistenti. In questo quadro, non aveva alcun senso il richiamo all'art. 13 o l'art. 3 della legge 292 del 1984, fatto nel contratto d'appalto del 18 febbraio 1988, avvenuto a distanza di oltre tre anni dopo la nascita dell'Ente Ferrovie dello Stato.Leggi di più...
- divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro·
- operatività·
- fattispecie·
- lavoro·
- costituzione del rapporto·
- assunzione·
- divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)·
- lavoro subordinato