Articolo 2663 del Codice civile
Articolo 2484Articolo 2486
Versione
19 aprile 1942
Art. 2663.

(Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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