Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 10318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10318 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11110 del 2024, proposto da
Nuova Tecnica 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Centro Servizi Infanzia s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare,
del “verbale dell’adunanza dell’Autorità del 23 luglio 2024 nella parte relativa al caso DS4291-21”, rimesso, a mezzo PEC, con nota del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17.9.2024, prot. n. 0085760, recante “Istanza di accesso agli atti del fascicolo DS4291 pervenuta in data 8 agosto 2024 (prot. n. 77796)”; della nota del Capo del “Dipartimento tutela del consumatore – 2” dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 6.8.2024, prot. n. 0076942, in pari data rimessa a mezzo PEC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati il verbale dell’adunanza dell’Autorità del 23 luglio 2024, nella parte relativa al caso DS4291-21, recante “Istanza di accesso agli atti del fascicolo DS4291 pervenuta in data 8 agosto 2024 (prot. n. 77796)”, e la nota del Capo del “Dipartimento tutela del consumatore – 2” dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 6.8.2024, recante “Istanza di intervento pervenuta in data 1° marzo 2024 (prot. n. 0027207)”.
La ricorrente, esercente di una Scuola per Puericultrici, regolarmente autorizzata dalla Regione Abruzzo con delibera del Consiglio Regionale n. 99-9 del 1.2.1978, ha dedotto che, al termine di 12 mesi di corso, veniva rilasciato il “Diploma di licenza di abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Puericultrice”, avente valenza sull’intero territorio nazionale.
Centro Servizi Infanzia s.r.l. era, invece, una società costituita in data 19.11.2020, che aveva per oggetto sociale: “ la prestazione di servizi relativi all’attività didattica, educativa, e formativa, con particolare riferimento alla preparazione, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale;
- l’organizzazione di corsi di formazione, master e stage per l’apprendimento delle arti, dei mestieri e delle professioni finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro o al reinquadramento lavorativo, di corsi di preparazione ad esami per qualsiasi scuola di ordine e grado, ivi compresi gli esami universitari, corsi per il recupero scolastico, corsi di lingua inglese, francese, tedesca, giapponese, cinese e di lingue orientali e occidentali in genere, nonché di lingua italiana per stranieri;
- la prestazione di servizi di puericultura, baby-sitting e assistenza domiciliare in genere e relative attività di consulenza;
- la prestazione di servizi di promozione e diffusione di corsi di formazione, corsi di informatica, di insegnamento didattico ed audiovisivo, anche per corrispondenza;
- la costituzione, l’aperura, l’acquisto e la gestione di istituzioni scolastiche e di apprendimento in qualsiasi disciplina didattica ed educativa di ogni ordine e grado;
- […] il reclutamento, la formazione e il sostegno nella ricerca del lavoro con creazione dei relativi contatti con le realtà che necessitino degli afferenti servizi, attraverso internet (social media e sito internet), di figure professionali sia di tipo specialistico che generalista, con previsione anche di corsi finalizzati all’aggiornamento professionale per ogni nuova metodologia didattica, e comunque abili a lavorare su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste, e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, il tutto anche e comunque riferito al personale docente che verrà di volta in volta selezionato e inserito nella struttura scolastica con possibilità di organizzare a favore degli stessi corsi di formazione e aggiornamento professionale ”.
La società citata gestiva l’Istituto formativo denominato “Scuola in fasce”.
Secondo le indicazioni ritraibili dal sito web www.scuolainfasce.it, tale scuola era volta a “ formare professionisti della prima infanzia, ovvero di quella fascia d’età che va da o a 36 mesi, fornendo una preparazione adeguata, completa e di alta qualità ”; proponeva “ un percorso formativo nell’ambito della salute grazie al Corso per Consulente in Puericultura ”.
Quanto alla figura del “ Consulente in puericultura ” (“ Consulente con la Q ”), il sito web di “Scuola in fasce” puntualizzava che: si tratta di “ una consulente esperta del neonato e della fascia di età che arriva ai 3 anni ”, che, “ Grazie alla formazione dedicata alla conoscenza profonda della famiglia, della donna e del bambino ”, è “ in grado di [prendersi] cura del nucleo familiare e ascoltare i bisogni di ogni donna, senza giudizio ”, “[Contribuisce] a formare un ambiente favorevole al neonato ”, “[Supporta] i genitori sul piano emotivo e psicologico ”, “[ Gestisce] le necessità del bambino grazie ad uno sguardo attento al linguaggio verbale e corporeo ”, “[Affianca] le mamme ascoltando e comprendendo i bisogni espressi e inespressi della donna – mamma ”, “[Semplifica] il nuovo assetto familiare fornendo ai neo-genitori tutti gli strumenti necessari per conoscere la propria creatura, nel minor tempo possibile ”; presuppone la profittevole partecipazione all’apposito “Corso per Consulente in Puericultura”, composto da “ lezioni di teoria ”, da “ un programma di laboratori dove si prenderà confidenza con l’aspetto più pratico del lavoro ” e da “ un tirocinio formativo di 80 ore che [permette] di sperimentare e mettere in pratica tutte le metodiche e la teoria appresa durante le lezioni, lavorando a stretto contatto con neonati e bambini ”. Il Corso si conclude con un esame finalizzato all’ottenimento della “Certificazione Internazionale delle Competenze”, che consente “ di operare nel settore privato, non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero ”.
In data 1.3.2024, la società ricorrente aveva inoltrato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una segnalazione di pubblicità ingannevole, avente ad oggetto i profili di ingannevolezza sottesi all’organizzazione, da parte di ‘Scuole in fasce’, di attività formative deputate a forgiare l’inesistente figura professionale definita ‘Consulente in puericultura’, ‘Consulente con la Q’ o ‘PueriQultrice’, e dei messaggi pubblicitari che pubblicizzavano il ‘Corso per Consulente in Puericultura’, sostanzialmente assimilandolo alla formazione del/della puericultore/puericultrice, influenzando così indebitamente le scelte dei consumatori, determinandoli alla adesione all’offerta pubblicizzata.
Con la nota del 6.8.2024 impugnata, tuttavia, il Capo del “Dipartimento tutela del consumatore – 2” aveva comunicato alla ricorrente l’archiviazione della segnalazione.
A seguito di istanza di accesso agli atti la ricorrente aveva appreso che l’archiviazione era stata disposta ritenendo non sussistenti i presupposti per l’applicazione del d.lgs. n. 206/2005.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 e difetto assoluto di istruttoria e motivazione, rilevando che nel provvedimento non erano state esplicitate le ragioni che avevano indotto l’Autorità a non attivare i poteri istruttori espressamente prefigurati dall’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 6.9.2005, n. 206.
Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 2 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione
Il ricorso è infondato.
Deve osservarsi, al riguardo, che il sindacato sul provvedimento con cui AG archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di intervenire segue le regole generali del processo di legittimità, ossia si concretizza in un controllo sulla ragionevolezza, la logicità e la coerenza della motivazione e sull'adeguatezza e proporzionalità dell'attività istruttoria svolta, dovendosi evitare nel contempo attività manifestamente insufficienti ed all'opposto non dovendosi dare corso ad ulteriori attività meramente defatigatorie in presenza di approfondimenti adeguati ((Tar Lazio, Sez. I, 15 marzo 2022, n. 2940; Cons. Stato, 26 gennaio 2022, n. 538 Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538).
L’avvio di un procedimento istruttorio rientra, infatti, nei poteri discrezionali dell’Autorità, che deve valutare se gli elementi prodotti configurino la sussistenza di condotte che possono avere un rilievo nell’ambito del sistema della concorrenza.
Nell’esercizio di tale discrezionalità l’Autorità garante non è tenuta ad approfondire ogni punto della segnalazione di illecito, essendo sufficiente che esamini complessivamente i temi posti alla sua attenzione, cogliendone le linee essenziali.
L’Autorità, infatti, si muove in un ambito diverso da quello dell’indagine penale, retta dal principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione, per cui ad ogni segnalazione non deve necessariamente conseguire l’avvio di una approfondita attività istruttoria, ma un vaglio preliminare - condotto anche in modo sintetico - da cui scaturirà l’archiviazione o l’avvio di un’indagine più complessa (Tar Lazio, sez. I, 17 giugno 2014, n. 9193).
Nella specie, l’Autorità ha adeguatamente motivato, in maniera logica e coerente, sull’assenza di sufficienti ragioni per avviare una istruttoria, ritenendo che le verifiche relative ai corsi di “Consulente in Puericultura” o “PueriQultrice” segnalati esulino dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”.
Tale motivazione, per quanto stringata, riporta comunque la ragione essenziale sottesa alla determinazione di archiviazione, soddisfacendo l’esigenza motivazionale alla base del provvedimento, tenuto conto della sopra evidenziata natura ampiamente discrezionale dello stesso.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La peculiarità e novità della questione controversa giustificano, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO