Decreto cautelare 14 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4225 del 2024, proposto da
Istituto-OMISSIS-, Gestito Dalla Società “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata-OMISSIS- gestita dalla società denominata “-OMISSIS-” (allegato 1), per i seguenti indirizzi:
• Liceo Scientifico – c.m. -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing –c.m. -OMISSIS-
- della presupposta nota prot. n. AOODRCA n. -OMISSIS- della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. 83/2008 (allegato 2);
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- delle presupposte relazioni ispettive con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunte al prot. AOODRCA -OMISSIS-(per il c.m. -OMISSIS-) e -OMISSIS-(per il c.m. -OMISSIS-) del 30/4/2024;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica in epigrafe, per i seguenti indirizzi:
• Liceo Scientifico – c.m. -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing –c.m. -OMISSIS-;
- -il decreto è stato adottato all’esito dell’attività ispettiva, conclusasi con relazioni prot. AOODRCA n. -OMISSIS- e dei rilievi contestati con atto prot. AOODRCA n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024;
-il Ministero resistente si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva in data 1 ottobre 2024 e producendo gli atti istruttori e la documentazione del procedimento di revoca, ivi comprese le relazioni ispettive sopra indicate;
-con ordinanza cautelare n. 1960 dell’11 ottobre 2024 il Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, disponendo quanto segue:
“ Premesso che, anche in considerazione della mole di atti e documenti versati in giudizio dalle parti (oltre 100), la presente cognizione è limitata alla valutazione sommaria devoluta alla presente fase cautelare;
Ritenuto che l’istanza cautelare non possa essere accolta poiché, a prescindere dal periculum in mora, non sussiste il fumus boni iuris, emergendo dalla analitica motivazione del provvedimento finale le ragioni per cui, anche alla luce del riscontro del preavviso di revoca prot. n. -OMISSIS-e delle giustificazioni ed osservazioni prodotte dalla ricorrente, “permangono le criticità” elencate nel medesimo provvedimento, riscontrate in sede ispettiva dall’amministrazione e più analiticamente riportate nella relazione del 30 aprile 2024, depositata dal Ministero;
Osservato, in particolare, che:
- tra le predette irregolarità, da valutarsi anche complessivamente e non in maniera parcellizzata, sono comunque annoverati aspetti cruciali concernenti, non solo la sicurezza dei locali (rispetto alla quale è stato prodotto un documento formato in data successiva agli accessi e privo di allegati) ma anche la didattica ed il sostanziale funzionamento del servizio erogato (cfr. Cons. Stato, Sez., VII, 5 luglio 2023, n. 6561), che non consentono di ritenere, prima facie, verosimilmente fondati i motivi di ricorso (grave carenza relativa alla definizione degli organi collegiali, non superata dalla documentazione prodotta in sede procedimentale; mancata traccia del PCTO, non superata dalla produzione di “un progetto generico e privo di firme”; mancata presenza di molti docenti e degli alunni in sede, al momento delle ispezioni senza preavviso, rilevata, quindi, non solo durante la prima visita ispettiva del 5 dicembre, ritenuta “coincidente” con il ponte dell’Immacolata e quindi, in un certo senso, “giustificata” da tale coincidenza temporale);
-anche quanto all’evoluzione procedimentale, la stessa produzione documentale versata in giudizio conferma la complessa attività istruttoria svolta dai funzionari preposti, che non si è limitata alle diverse visite ispettive in loco, ma ha comportato l’esame e la valutazione della documentazione, ivi compresa quella prodotta in sede di osservazioni endoprocedimentali;
Ritenuto che pertanto l’istanza non possa essere accolta, anche, in ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, a tutela della medesima collettività degli studenti ai quali deve essere garantita, anche da parte degli istituti scolastici paritari, la qualità dell’offerta formativa, funzionale all’esercizio del diritto fondamentale allo studio, costituzionalmente riconosciuto”;
- con ordinanza di appello del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 28 novembre 2024 n. 4510, è stato disposto quanto segue:
“ Rilevato:
- che l’istituto appellante sostiene di aver avviato un processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche, al fine di rimediare alle inefficienze e alle carenze contestategli dall’amministrazione, processo di riorganizzazione che – per come attestato dai documenti versati in atti - potrebbe portare ad un riallineamento dell’attività rispetto agli standard necessariamente richiesti a livello amministrativo e normativo;
- d’altro canto che l’amministrazione procedente ha concesso alla parte un esiguo margine temporale, tra il momento in cui ha notificato la diffida alla parte appellante e quello in cui ha disposto la revoca della paritarietà, in parte disattendendo una prassi amministrativa convalidata dalla giurisprudenza di questa sezione, il che ha obiettivamente reso più difficili le ricordate iniziative finalizzate al riallineamento (cfr. sentenza VII Sezione, Consiglio di Stato n. 7617 del 7 agosto 2023);
Considerato:
- che, alla luce di quanto precede, è opportuno invitare la parte appellante a portare a termine il detto processo di riorganizzazione sollecitamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che è, altresì, opportuno che l’amministrazione procedente rivaluti, all’esito di detto processo, l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati, entro un termine congruo, comunque non superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del termine suindicato, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto;
Valutato che l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre”;
Osservato che:
-all’esito della fase cautelare, non vi è stata la conclusione del “ processo di riorganizzazione ” sollecitato in sede di appello e, all’esito del quale, il Ministero avrebbe dovuto rideterminarsi;
-invece, il Ministero, in data 19 febbraio 2025, ha prodotto, tra l’altro, l’atto di rinuncia prot. -OMISSIS-dell’Istituto in controversia, alla parità scolastica a far data dal 31 agosto 2025, con il quale il medesimo istituto attestava che “lavorerà per l’intero anno scolastico fino al giorno 31 agosto 2025” e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, richiamando l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sopra citata;
Rilevato che:
- il medesimo Ministero in data 14 aprile 2025 ha depositato anche il decreto sopravvenuto con il quale dispone, con decorrenza di effetti dall’1 settembre 2025, la cessazione dello status di parità per gli indirizzi in controversia e tale atto non risulta essere stato oggetto di impugnazione;
-parte ricorrente ha depositato memoria in data 18 aprile 2025, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere in relazione “agli effetti di provvedimento di revoca per il corrente anno scolastico”, richiamando quanto indicato nell’ordinanza cautelare di appello, in relazione alla “eventuale conferma del provvedimento di revoca” e alla sua efficacia con effetto dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 (con la medesima memoria ha peraltro anche rappresentato di aver svolto le attività scolastiche per il corrente anno scolastico che è prossimo alla sua conclusione);
Ritenuto che non possa dichiararsi cessata la materia del contendere, relativamente all’anno scolastico in corso scolastico ed in via di conclusione, giacché la circostanza – evidenziata sia da parte ricorrente che dal Ministero resistente – secondo cui “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della parità potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ossia per l’anno 2025/26” era relativa ad un atto di conferma eventuale, che il Ministero avrebbe dovuto adottare all’esito del processo di riorganizzazione, né effetti di cessazione della materia del contendere che presuppongono la piena soddisfazione dell’interesse ritenuto leso possono derivare da provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare;
Considerato tuttavia che tale dichiarazione possa essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio e che tale conclusione in rito derivi, in ogni caso, anche dall’atto sopravvenuto adottato dal Ministero –depositato in data 14 aprile 2025 e non impugnato– con il quel si prende atto della continuità dello svolgimento dell’attività scolastica per l’anno in corso e che incidendo sul medesimo rapporto in controversia è di per sé sufficiente a dichiarare improcedibile il ricorso;
Ritenuto che, per la peculiare articolazione della vicenda, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.