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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3703/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3703/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 21.11.2024.
Oggetto: - Ripetizione di indebito oggettivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. R. De Castro
ATTORE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. R. Fusco
CONVENUTA
p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. R. Stasi
TERZA CHIAMATA
(p.i.: ) CP_3 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. R. Stasi
TERZA INTERVENTRICE
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 24.07.2017 il sig. citava Parte_1 CP_1
a comparire davanti a questo Tribunale, chiedendo:
[...]
“1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, la violazione di norme di legge delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 2007884 intestato a Pt_1
e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per i motivi di
[...] cui in narrativa;
2) accertare l'avvenuta capitalizzazione degli interessi e, pertanto, dichiararne la nullità e la inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito effettuato verificando, altresì, il superamento del tasso soglia di cui alla legge 180/1996;
3) accertare e dichiarare la nullità di quanto preteso e conteggiato dalla per la CP_1 commissione di massimo scoperto, applicazione di spese forfettarie di chiusura periodica e/o per ogni singola operazione, nonché di ogni altra spesa e commissione addebitata “una tantum” nel corso del rapporto peraltro capitalizzate con cadenza trimestrale;
4) riconoscere come errata l'applicazione dei c.d. giorni banca che, attraverso il differimento della valuta degli accrediti molti giorni dopo la concreta effettuazione del versamento dei contanti e assegni hanno inciso negativamente ed in maniera rilevante sul saldo del conto corrente de quo;
5) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore di Pt_1
pari ad Euro 140.763,59, effettuando l'esatto computo delle somme dovute
[...] sulla base della riclassificazione contabile del rapporto intercorso tra le parti, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non consentite commissioni di massimo scoperto e di interessi composti sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché con esclusione delle spese non espressamente convenute, nonché condannarla al risarcimento dei danni patiti da parte attorea da liquidarsi in via equitativa;
6) condannare la banca convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”. Con comparsa di risposta e contestuale richiesta di differimento della prima udienza ex artt. 167 e 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo del 29.11.2017, si costituiva chiedendo: Controparte_1
“1). In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] elativamente alle domande proposte da con atto CP_1 Parte_1 di citazione notificato in data 1.8.2017 stante la legittimazione passiva, relativamente alle anzidette domande, di Controparte_4 amministrativa, e per l'effetto estromettere dal presente Controparte_1 giudizio;
2). in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione del difetto di legittimazione passiva di con espressa riserva Controparte_1 di gravame, rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, e - ancor più gradatamente e con riserva di gravame - perché riguardanti diritti comunque prescritti, le domande introdotte da Pt_1 con atto di citazione notificato in data 1.8.2017 per tutte le motivazioni
[...] innanzi esposte;
3) accertare e dichiarare comunque l'obbligo di
[...]
a tenere indenne e comunque manlevare Controparte_5 [...]
da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse a CP_1 quest'ultima derivare dal presente giudizio, anche per oneri di difesa di CP_1
, adottando ogni conseguenziale provvedimento di legge necessario od opportuno
[...] al fine di dare attuazione al detto obbligo di manleva, anche mediante condanna di amministrativa ad effettuare il Controparte_4 pagamento di ogni somma in denegata ipotesi dovuta all'attore, e/o di condanna di al pagamento in Controparte_5 favore di di ogni somma che quest'ultima dovesse esser tenuta a Controparte_1 pagare, in denegata ipotesi, in favore dell'attore, ed anche da parte di CP_1 per propri oneri di difesa;
[...]
3) condannare al pagamento delle spese e delle competenze di Parte_1 lite, o, in subordine e salvo gravame, porle a carico di
[...]
. Controparte_5
4) fare salvi tutti i diritti di credito nei confronti dell'attore derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati con l'attore ed innanzi indicati in punto Parte_1 di fatto (ragioni creditorie ammontanti al 30.9.2017 a circa euro 177 mila, oltre accessori).” Con provvedimento del 05.12.2017 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e veniva differita la prima udienza alla data del 27.04.2018. Con atto di chiamata in causa di terzo del 17.01.2018 Controparte_1 procedeva alla chiamata in causa di Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.04.2018 si costituiva l'odierna riprendendo le difese spiegate da Controparte_2
contestando tutto quanto dedotto e domandato da parte attrice e Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) in via pregiudiziale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza della legittimazione passiva a conoscere delle domande di parte attrice in capo alla sola e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione Controparte_2 dal presente giudizio di Controparte_1
B) In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 83, comma 3, del TUB;
C) Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, e perché riguardanti diritti comunque prescritti, le domande introdotte da con atto di citazione notificato in data Parte_1
1.8.2017 per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
D) fare salvi tutti i diritti di credito vantati nei confronti dell'attore, derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati da con il sig. ; CP_1 Parte_1
E) Con vittoria di spese e compensi di lite.” Con ordinanza del 27.2.2019 il precedente magistrato, dott. G. Galliano disponeva l'estromissione di dal giudizio con la seguente Controparte_1 motivazione “dispone l'estromissione dal giudizio di , spettando la CP_1 CP_1 legittimazione passiva esclusivamente a , in ragione del D.L. n. 99 Controparte_5 del 25.06.2017”. Con atto di intervento volontario del 9 novembre 2021 si costituiva la società la quale rassegnava le seguenti Controparte_6 conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: F) in via pregiudiziale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la sopravvenuta carenza di titolarità e/o legittimazione passiva di Controparte_7
(già e di n LCA per tutte le ragioni indicate Controparte_1 Controparte_5 nel presente atto, nonché nella comparsa di costituzione e risposta di CP_5 in LCA, e tenute ferme le limitazioni spiegate senza nulla opporre
[...] all'estromissione di (già , già dichiarata Controparte_7 Controparte_1 con ordinanza del 27.02.2019 e di in LCA, dal presente giudizio;
Controparte_5
G) Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, e perché riguardanti diritti comunque prescritti, le domande introdotte dall'attore per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
H) fare salvi tutti i diritti di credito vantati nei confronti dell'attore, derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati da con il sig. Controparte_1 Parte_1
[...]
I) Con vittoria di spese e compensi di lite;
J) In via istruttoria ci si associa alle istanze istruttorie già articolate dalla CP_1 convenuta e dalla terza chiamata e ci si oppone, invece, a quelle di parte attrice per le ragioni già spiegate in atti da e in LCA.” Controparte_1 Controparte_5
All'udienza del 3 novembre 2020 il Giudice veniva disposta c.t.u. contabile. Nelle more veniva sostituto il magistrato (il procedimento passava dal dott. Gianmarco Galliano al dott. Stefano Marzo). Seguiva, altresì, la sostituzione del c.t.u., con la conseguenza che solo all'udienza del 12 aprile 2022 giurava il nuovo c.t.u. incaricato, dott. , che Persona_1 provvedeva al deposito dell'elaborato finale in data 29 agosto 2022. All'udienza del 22 novembre 2022 le parti discutevano sulla c.t.u. e la causa veniva rinviata all'udienza del 16 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni;
a detta ultima udienza le parti procedevano a tale incombente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 29 agosto 2023 veniva disposta un'integrazione di ctu. Da ultimo la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Con ordinanza del 27.2.2019 il precedente magistrato - dott. G. Galliano - ha disposto l'estromissione di dal giudizio, con la seguente Controparte_1 motivazione: “dispone l'estromissione dal giudizio di , spettando la Controparte_1 legittimazione passiva esclusivamente a , in ragione del D.L. n. 99 Controparte_5 del 25.06.2017”.
La suddetta ordinanza, contenendo la statuizione sul difetto di legittimazione passiva di ha natura di sentenza e pertanto, non essendo stata Controparte_1 tempestivamente impugnata, è passata in giudicato. Sul punto - in tema di estromissione - la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio: “La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo” (Cassazione, Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022)
Pertanto, la pronuncia che ha statuito il difetto di legittimazione passiva di
[...]
è coperta dal giudicato. Di conseguenza, nessuna pronuncia nel merito (sia CP_1 dichiarativa che di condanna) sui crediti dedotti dall'attore può essere emessa nei confronti di detta banca.
L'azione è improcedibile nei confronti della cessionaria del credito
[...]
trattandosi di banca sottoposta liquidazione coatta amministrativa. A tale CP_5 riguardo l'art. 83, comma 1, TUB stabilisce quanto segue:
“dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.”; lo stesso art. 83, al comma 2, stabilisce: “dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.”; infine, il comma 3 stabilisce “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”. Pertanto, la domanda di parte attrice è improcedibile nei confronti di
[...]
CP_5
Infine, con riferimento alla terza intervenuta, Controparte_6
(quale nuova cessionaria dei crediti oggetto di causa), nulla deve
[...] essere statuito, non avendo parte attrice proposto alcuna domanda di accertamento o di condanna nei confronti di detta società. Di conseguenza, nulla deve disporsi nei confronti di Controparte_6
Le spese di CTU, sulle quali nulla era stato statuito nel provvedimento di estromissione, devono essere poste a carico di essendo emerso dalla Controparte_1
CTU un saldo attivo di euro 116.812,48 a favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, dà atto della definitività della pronuncia del 27.02.2019 che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di dichiara Controparte_1 improcedibile l'azione nei confronti di Condanna Controparte_5 Controparte_1 al pagamento delle spese di CTU. Brindisi, 20.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo