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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. ), con sede a LI ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Sauro Erci del Foro di Firenze e presso l'avv. Danilo Vorticoso del Foro di Oristano, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellante contro
(C.F. ), residente a [...]ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Macomer, presso l'avv. Giuseppe Longheu e presso avv. Anna Francesca Fazio, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, appellato pagina 1 di 17 e nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato CP_2 C.F._2
a Bosa presso l'avv. Giuseppe Pinna, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale: voglia la Corte d'Appello di
Cagliari, respinta ogni contraria domanda eccezione e/o istanza, in accoglimento dell'appello proposto da annullare e/o Parte_1
riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n.326/2023 (R.G. 957/2018) del
12.6.2023, notificata a mezzo pec il 29.6.2023 - con la quale il Tribunale ha revocato, ex art. 2901 c.c., il contratto stipulato fra la società Parte_1
ed il signor a rogito notaio di Macomer del
[...] CP_2 Per_1
21.4.2018, rep. 12851, racc. 9659, rendendo lo stesso inefficace nei confronti del signor con condanna dei convenuti al ristoro delle spese di CP_1
lite - e per l'effetto respingere le domande tutte avanzate dal signor CP_1
nei confronti della società in quanto inammissibili e
[...] Parte_1
comunque, infondate e non provate. Con vittoria di compensi, rimborsi e spese di entrambi i gradi di giudizio, CAP e IVA come per legge.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello di Cagliari, CP_1
previa di nomina di un ctu proposta in primo grado con la memoria ex art. 183
n. 2 c.p.c., respingere l'appello perché infondato, ed in parte inammissibile, con vittoria di spese.
pagina 2 di 17 Nell'interesse di : voglia la Corte di Appello annullare e/o CP_2
riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n.326/2023 (R.G. 957/2018) del
12.6.2023, notificata a mezzo pec il 29.6.2023 - con la quale il Tribunale ha revocato, ex art. 2901 c.c., il contratto stipulato fra il signor e la CP_2
società a rogito notaio di Macomer del 21.4.2018, Parte_1 Per_1
rep. 12851, racc. 9659, rendendo lo stesso inefficace nei confronti del signor con condanna dei convenuti al ristoro delle spese di lite – e, CP_1
per l'effetto, respingere le domande tutte avanzate dal signor CP_1
nei confronti del in quanto inammissibili e comunque, infondate CP_2
e non provate. Con vittoria di compensi, rimborsi e spese di entrambi i gradi di giudizio, CAP e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, CP_1
il fratello e la al fine di ottenere la dichiarazione di CP_2 Parte_1
inefficacia, ex art. 2901 c.c., di una permuta mista a compravendita, rogata in data 21 aprile 2018, con la quale aveva trasferito alla società convenuta CP_2
un proprio immobile ubicato Bosa, località S'isula, piano terra (al catasto urbano al F. 40, particella 576, sub. 6), ricevendo in cambio due beni immobili del valore complessivo dichiarato di euro 22.000,00 e somme di denaro per euro 70.000,00.
A fondamento della pretesa, l'attore allegò:
- di essere creditore del fratello di euro 101.000,00, in forza di contratto di mutuo stipulato il 20 febbraio 2009, con obbligo di restituzione a semplice richiesta e comunque a breve termine e di pagina 3 di 17 -
-
-
-
-
avere ottenuto per tale titolo il decreto ingiuntivo n. 16/2011, contro il quale l'ingiunto aveva proposto opposizione;
in forza di tale titolo giudiziale aveva proceduto al pignoramento dell'immobile citato, avente destinazione commerciale e adibito a ristorante, del valore di mercato di almeno euro 400.000,00, rimasto unica proprietà del fratello che si era precedentemente disfatto di altro appartamento in Bosa, allo scopo di ridurre la garanzia del credito;
in data 6 agosto 2011, il fratello aveva costituito un fondo patrimoniale in favore di una nipote ex fratre e del coniuge di lei, conferendovi, appunto, l'immobile commerciale;
la procedura esecutiva era stata estinta, sicché il fondo patrimoniale era diventato idoneo a sottrarre l'immobile a esecuzione e l'attore aveva agito in revocatoria contro la costituzione del fondo;
con sentenza n. 408/2018 era stata rigettata l'opposizione contro il decreto ingiuntivo, ma, nelle more della decisione, il debitore, estinto l'8 luglio 2017 il fondo patrimoniale, aveva stipulato con la
[...]
il citato atto di permuta mista a compravendita, in cambio di Pt_1
alcuni immobili del dichiarato valore di euro 22.000,00 -di cui la società si era dichiarata proprietaria in virtù di possesso ultraventennale – e di euro 70.000,00; all'atto della stipula era stata versata al cedente la sola somma di euro 25.000,00, in quanto la somma di euro 19.448,38 era stata portata in parziale compensazione di somme di volta in volta erogate pagina 4 di 17 in passato da in favore di o per estinguere debiti Parte_1 CP_1
da lui contratti col Comune di Bosa e col notaio rogante;
- un'ulteriore somma di euro 19.800,00 avrebbe dovuto essere versata al 30 giugno 2018 e il saldo di euro 9.776,31 al 30 settembre 2018;
- aveva proceduto al pignoramento del credito verso , ma Parte_1
questa aveva comunicato che il debito di euro 19.800,00 era stato già estinto con pagamento della rata il 28 giugno 2018, giorno antecedente alla notificazione del pignoramento presso terzi;
- l'amministratore unico di , , era Parte_1 Controparte_3
perfettamente a conoscenza della vertenza giudiziaria di , così CP_2
come era a conoscenza delle vicende familiari che l'avevano originata, in quanto, nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di altro fratello delle parti, il si era aggiudicato CP_3
l'appartamento al primo piano, mentre a aveva acquistato CP_2
appunto il locale commerciale;
- nel tempo i due avevano stretto un rapporto d'amicizia e il era CP_3
spesso intervenuto per risolvere i problemi finanziari di CP_2
con piccoli prestiti.
[...]
La convenuta resistette, contestando integralmente la domanda attorea, deducendo come l'atto di permuta mista a compravendita fosse anteriore al sorgere del credito litigioso e oppose come le affermazioni relative alla consapevolezza dell'evento dannoso fossero prive di riscontro probatorio, atteso che:
- non sussisteva alcun rapporto tra e il proprio legale CP_2
pagina 5 di 17 rappresentante, il quale non aveva mai concesso prestiti e che nulla sapeva delle cause che lo coinvolgevano il o della sua CP_1
situazione patrimoniale;
- le era stato proposto l'acquisto del fondo più o meno allo stesso prezzo (euro 90.000,00) con il quale si era reso CP_2
aggiudicatario, di talché non sussisteva alcun prezzo vile sintomatico dello stato di bisogno del debitore;
- il bene ceduto era dato in locazione commerciale per un canone di euro 400,00 circa, appena rinnovato per altri sei anni, e l'immobile presentava tetto al grezzo, assenza di copertura in tegole e perdita della guaina, perdita dell'intonaco nonché cedimenti della recinzione;
- la tempistica non era rilevante, non essendo la società a conoscenza dei contenziosi del CP_1
- le modalità di pagamento del prezzo erano state liberamente concordate e non erano significative;
- l'atto dispositivo era, comunque, anteriore al sorgere del credito dell'attore, da ritenersi “litigioso”, in quanto la sentenza 408/2018 non era passata in giudicato.
Anche resistette, sollevando le medesime eccezioni della società CP_2
convenuta.
Con la sentenza n. 326, pubblicata il 12 giugno 2023, il Tribunale accolse la domanda e, per l'effetto, dichiarò l'inefficacia dell'atto nei confronti di con condanna dei convenuti alle spese. CP_1
Il Tribunale rilevò l'esistenza del credito anteriore all'atto dispositivo,
pagina 6 di 17 essendo il diritto dell'attore fondato sul mutuo del 2009 e sul decreto ingiuntivo del 2011, integrante una ragione di credito sufficiente ai fini dell'azione, anche se litigiosa, e ritenne provati:
- la consapevolezza in capo al debitore del fatto che, CP_2
cedendo l'unico immobile residuo, avrebbe arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale;
- eventus damni, atteso che la permuta ha determinato una diminuzione e peggioramento qualitativo del patrimonio (immobili di scarso valore e incerta titolarità, denaro più facilmente disperdibile), rendendo più difficile l'esazione coattiva;
- consapevolezza da parte del terzo, atteso che la , Parte_1
tramite il proprio amministratore, era consapevole della situazione debitoria, come provato da precedenti pagamenti e dalle risultanze dei registri immobiliari.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la . Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell'art. 2901 c.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito vantato da fosse preesistente all'atto CP_1
dispositivo del 21 aprile 2018, con conseguente applicazione della disciplina della revocatoria ordinaria senza considerare che, al momento del rogito, il credito era ancora litigioso, in quanto esso era stato accertato solo con la sentenza n. 408/2018, pubblicata il 12 giugno 2018.
2.2 Con un secondo articolato motivo, l'appellante ha censurato il difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi, l'errata valutazione dell'eventus damni e pagina 7 di 17 la violazione dell'art. 2697 c.c.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato:
l'elemento oggettivo (eventus damni), in quanto l'art. 2901 c.c. richiede che l'atto dispositivo determini un concreto pregiudizio per il patrimonio del debitore, mentre dall'atto impugnato non era derivata alcuna diminuzione patrimoniale, poiché il bene era stato ceduto a prezzo congruo, corrispondente alla stima del perito del Tribunale in sede di esecuzione immobiliare, il corrispettivo era stato integralmente versato, in parte con permuta di immobili e in parte con denaro e, per di più, il bene ceduto era gravato da fondo patrimoniale opponibile al creditore, mentre i beni ricevuti in permuta e le somme di denaro erano immediatamente aggredibili, e idonei a garantire la posizione del creditore;
la congruità del prezzo, atteso che aveva ritenuto il corrispettivo inadeguato senza disporre CTU né acquisire perizie di parte ed erroneamente considerato che parte del prezzo fosse destinata all'estinzione di debiti del venditore;
la distribuzione dell'onere della prova, ritenendo che spettasse ai convenuti dimostrare l'insussistenza dell'eventus damni, mentre sarebbe stato onere dell'attore provare i fatti costitutivi della domanda (prezzo vile e impoverimento patrimoniale).
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2901
c.c. e l'uso scorretto delle presunzioni di cui all' art. 2729 c.c., in quanto la sentenza aveva fondato la consapevolezza del terzo acquirente su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti pagina 8 di 17 dall'art. 2729 c.c.
In particolare, il giudice aveva dedotto la scientia damni da elementi quali presunti rapporti di amicizia tra il legale rappresentante della società e il debitore, pagamenti effettuati prima del rogito e visure immobiliari, senza alcun riscontro probatorio, in assenza della prova sia di una eventuale collusione tra le parti sia della conoscenza del credito da parte della società acquirente.
Ancora, la ha censurato: Parte_1
- il ricorso alla praesumptio de praesumptione;
- la mancanza di una prova del fatto che la società conoscesse la situazione debitoria del venditore o che vi fosse collusione;
- la qualificazione dei pagamenti anteriori al rogito non quali acconti sul prezzo, ma prestiti, e la mancata considerazione del fatto che le spese al Comune erano adempimenti strumentali alla stipula e non estinzione di debiti.
Più in generale, l'appellante ha censurato l'erronea equiparazione della propria posizione a quella del debitore, malgrado l'acquirente non sia tenuto a conoscere la situazione patrimoniale personale del venditore, ma solo la regolarità dell'immobile.
3. ha proposto appello incidentale, sollevando le medesime CP_2
doglianze della società, alle quali ha espressamente aderito. ha resistito. CP_1
* * *
4. Precisato che la sostanziale identità (anche sotto il profilo dell'ordine pagina 9 di 17 espositivo) consente di esaminare congiuntamente le doglianze dell'appello principale e di quello incidentale, deve ritenersi che il primo motivo delle parti sia infondato.
Il Tribunale ha correttamente riconosciuto l'esistenza del credito legittimante l'esperimento dell'actio pauliana nonché la preesistenza di esso rispetto all'atto dispositivo.
Per pacifico e convinto insegnamento, nell'ambito della nozione lata di credito accolta in giurisprudenza, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (Cass., 15 novembre 2016, n. 23208), è certamente da considerarsi la pretesa azionata in monitorio e pur contrastata con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(cfr. Cass., 18 settembre 2015, n. 18321 per l'enunciazione della nozione di credito ai fini dell'azione pauliana proprio in un caso in cui il credito era oggetto di accertamento in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità aveva già riconosciuto come nel giudizio ex art. 2901 c.c. sia sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria, giacché la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., 1 giugno 2007,
n. 12849).
pagina 10 di 17 Ne consegue l'irrilevanza del fatto che il titolo giudiziale sia costituito dalla sentenza n. 408/2018 del Tribunale di Oristano, poiché il credito era già sorto con il contratto di mutuo stipulato il 20 febbraio 2009, dal quale derivava l'obbligo di restituzione della somma mutuata. Tale credito è stato solo accertato giudizialmente con il decreto ingiuntivo n. 16/2011, cosicché la successiva sentenza del 2018 ha semplicemente rigettato l'opposizione proposta dal debitore e confermato definitivamente la validità del titolo.
Pertanto, il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del 21 aprile 2018 risulta pienamente integrato.
5. Il secondo motivo d'appello è anche esso infondato.
L'azione revocatoria ha funzione, non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v. Cass., 23 settembre 2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (così Cass., 30 giugno 2015, n. 13343).
Consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione- a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o pagina 11 di 17 aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo
(Cass., ord. 25 maggio 2017, n. 13172).
L'eventus damni, infatti, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore(Cass., ord. 18 giugno 2019, n. 16221).
Nella fattispecie, condivisibilmente il primo giudice ebbe a rilevare come l'uscita dell'unico (residuo) bene immobile dal patrimonio del debitore integrasse, ovviamente, un aggravamento del pericolo di incapienza, atteso che
–in disparte la questione dell'effettivo valore della res a dispetto di un prezzo della cui congruità è legittimo dubitare- il denaro per sua natura è facilmente occultabile e, in ogni caso, può essere speso o disperso, con conseguente riduzione della garanzia generica.
La circostanza, poi, che il debitore avesse acquistato la proprietà di altri beni immobili, peraltro neanche intestati alla cedente, non poneva certo il creditore al riparo dal pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, non fosse altro per il consistentemente minor valore di questi beni.
pagina 12 di 17 6. Anche il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Quando l'atto dispositivo sia –come nella fattispecie (cfr. par. 4)- successivo al sorgere del credito, per quanto concerne l'elemento soggettivo non è richiesta la prova di un dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo acquirente che l'atto arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie. Non è dunque necessaria la collusione o la volontà di danneggiare il creditore, ma è sufficiente la conoscenza dell'effetto riduttivo della garanzia patrimoniale.
Con recente pronuncia (27 gennaio 2025, n. 1898), le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere i contrasti interpretativi in materia e hanno affermato il principio secondo cui nell'azione revocatoria ordinaria, qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. si identifica nel dolo generico, consistente nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza che sia necessaria la prova di una collusione o di un intento fraudolento specifico.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale consapevolezza sia stata correttamente desunta dal Tribunale, tanto in capo ovviamente al debitore, quanto in capo al terzo, seppur la motivazione posta a fondamento di tale ultimo accertamento necessiti di alcuni chiarimenti.
6.1 Sotto un primo profilo deve convenirsi con gli appellanti sul fatto che l'elemento valorizzato dal Tribunale in ordine all'asserito interesse della società acquirente all'acquisizione del locale commerciale non trovi riscontro negli atti di causa.
pagina 13 di 17 Invero, nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di un particolare interesse strategico della rispetto al bene oggetto di permuta né Parte_1
tale interesse appare evidente e ben comprensibile, come postulato dal
Tribunale.
Cionondimeno, l'anomalia delle modalità di corresponsione del prezzo fondano, certamente, le conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla consapevolezza in capo al e, per lui alla , del pregiudizio CP_3 Parte_1
arrecato ai creditori.
6.2 A questo proposito, occorre ribadire come dall'atto pubblico di vendita si ricava che la avesse effettuato, ben prima della stipula Parte_1
del rogito (21 aprile 2018), una serie di pagamenti in favore del e di terzi CP_1
(Comune di Bosa e notaio rogante), mediante diversi assegni (tra l'altro di modesto importo), bollettini postali e bonifici, non sorretti da alcun titolo contrattuale e, come tali, privi di una giustificazione sotto il profilo contabile.
Come ha significativamente evidenziato il primo giudice, non è stata, infatti, allegata l'esistenza di un contratto preliminare (di vendita o permuta/vendita) o di altro accordo alla data del primo pagamento (giugno 2017) o di quelli successivi che potesse giustificare quelli che l'odierna appellante qualifica come anticipo e il Tribunale, invece, come prestiti.
Protrattisi nell'arco di diversi mesi (giugno 2017-marzo 2018), tali esborsi sono del tutto incompatibili con la prassi commerciale di una società di capitali, tenuta a regole di trasparenza e tracciabilità contabile, e denotano una relazione finanziaria con il debitore eccedente la normale dinamica di una compravendita.
pagina 14 di 17 I pagamenti destinati a soggetti terzi estranei al contratto (in particolare, le somme corrisposte al Comune di Bosa nel novembre 2017) non trovano alcuna dichiarata spiegazione in rapporto al contratto di permuta e vendita e risultano, dunque, prive di titolo giustificativo.
Analoga considerazione vale per il pagamento al notaio rogante per attività inerenti alla cessazione del fondo patrimoniale;
seppur questa operazione appaia giustificata per l'esigenza di rimuovere vincoli ostativi alla circolazione del bene, in questo particolare contesto sembra, piuttosto, funzionale a ridurre quanto più possibile le somme che la cessionaria avrebbe dovuto corrispondere direttamente al CP_1
Nel complesso, dunque, deve ritenersi giustificata la conclusione del primo giudice secondo la quale la , più o meno dall'anno precedente la Parte_1
stipula del rogito, aveva, in vario modo, finanziato il fornendo, CP_1
direttamente o indirettamente, la provvista per singoli pagamenti e, pertanto, non potesse non avere conoscenza della sua situazione patrimoniale.
In questa prospettiva, anche la rinuncia da parte di entrambi i contraenti a strumenti di garanzia tipici giustifica questa conclusione.
Le parti hanno deliberatamente escluso il deposito del prezzo sul conto dedicato del notaio (art. 3) e il venditore ha rinunciato all'ipoteca legale (art. 7).
Tali condotte, che si pongono in evidente contrasto con la normale prudenza contrattuale, valutate unitamente alle modalità di pagamento sopra descritte, rafforzano la conclusione circa la piena consapevolezza della situazione debitoria del cedente.
pagina 15 di 17 Le circostanze richiamate, considerate nel loro complesso, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a fondare il convincimento del giudice di primo grado circa la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
Non rileva, in contrario, la dedotta assenza di prova diretta, atteso che la prova presuntiva, ove sorretta da elementi fattuali significativi e logicamente correlati, è pienamente legittima e sufficiente.
Ne consegue che il ragionamento del Tribunale, lungi dall'essere viziato, si appalesa conforme ai principi di diritto e immune da censure, avendo valorizzato indici sintomatici di assoluta pregnanza, tali da rendere evidente la conoscenza, da parte della società acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Anche questo motivo deve, pertanto, essere rigettato
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Precisato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., ord. 13 febbraio 2020, n. 3697), i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione, con la maggiorazione per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
Pur essendosi gli appellanti (principale e incidentale) costituiti con diverse comparse a firma di differenti procuratori, la sostanziale identità delle comparse giustifica l'applicazione del criterio dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2014.
pagina 16 di 17 *
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla e Parte_1
l'appello incidentale proposto da contro la sentenza n. CP_2
326/2023 del Tribunale di Oristano;
2) condanna la e in solido tra loro, Parte_1 CP_2
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
12.089,10, di cui euro 9.991,00 per compensi ed euro 2.098,10 a titolo di maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 22 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. ), con sede a LI ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Sauro Erci del Foro di Firenze e presso l'avv. Danilo Vorticoso del Foro di Oristano, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellante contro
(C.F. ), residente a [...]ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Macomer, presso l'avv. Giuseppe Longheu e presso avv. Anna Francesca Fazio, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, appellato pagina 1 di 17 e nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato CP_2 C.F._2
a Bosa presso l'avv. Giuseppe Pinna, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale: voglia la Corte d'Appello di
Cagliari, respinta ogni contraria domanda eccezione e/o istanza, in accoglimento dell'appello proposto da annullare e/o Parte_1
riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n.326/2023 (R.G. 957/2018) del
12.6.2023, notificata a mezzo pec il 29.6.2023 - con la quale il Tribunale ha revocato, ex art. 2901 c.c., il contratto stipulato fra la società Parte_1
ed il signor a rogito notaio di Macomer del
[...] CP_2 Per_1
21.4.2018, rep. 12851, racc. 9659, rendendo lo stesso inefficace nei confronti del signor con condanna dei convenuti al ristoro delle spese di CP_1
lite - e per l'effetto respingere le domande tutte avanzate dal signor CP_1
nei confronti della società in quanto inammissibili e
[...] Parte_1
comunque, infondate e non provate. Con vittoria di compensi, rimborsi e spese di entrambi i gradi di giudizio, CAP e IVA come per legge.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello di Cagliari, CP_1
previa di nomina di un ctu proposta in primo grado con la memoria ex art. 183
n. 2 c.p.c., respingere l'appello perché infondato, ed in parte inammissibile, con vittoria di spese.
pagina 2 di 17 Nell'interesse di : voglia la Corte di Appello annullare e/o CP_2
riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n.326/2023 (R.G. 957/2018) del
12.6.2023, notificata a mezzo pec il 29.6.2023 - con la quale il Tribunale ha revocato, ex art. 2901 c.c., il contratto stipulato fra il signor e la CP_2
società a rogito notaio di Macomer del 21.4.2018, Parte_1 Per_1
rep. 12851, racc. 9659, rendendo lo stesso inefficace nei confronti del signor con condanna dei convenuti al ristoro delle spese di lite – e, CP_1
per l'effetto, respingere le domande tutte avanzate dal signor CP_1
nei confronti del in quanto inammissibili e comunque, infondate CP_2
e non provate. Con vittoria di compensi, rimborsi e spese di entrambi i gradi di giudizio, CAP e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, CP_1
il fratello e la al fine di ottenere la dichiarazione di CP_2 Parte_1
inefficacia, ex art. 2901 c.c., di una permuta mista a compravendita, rogata in data 21 aprile 2018, con la quale aveva trasferito alla società convenuta CP_2
un proprio immobile ubicato Bosa, località S'isula, piano terra (al catasto urbano al F. 40, particella 576, sub. 6), ricevendo in cambio due beni immobili del valore complessivo dichiarato di euro 22.000,00 e somme di denaro per euro 70.000,00.
A fondamento della pretesa, l'attore allegò:
- di essere creditore del fratello di euro 101.000,00, in forza di contratto di mutuo stipulato il 20 febbraio 2009, con obbligo di restituzione a semplice richiesta e comunque a breve termine e di pagina 3 di 17 -
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avere ottenuto per tale titolo il decreto ingiuntivo n. 16/2011, contro il quale l'ingiunto aveva proposto opposizione;
in forza di tale titolo giudiziale aveva proceduto al pignoramento dell'immobile citato, avente destinazione commerciale e adibito a ristorante, del valore di mercato di almeno euro 400.000,00, rimasto unica proprietà del fratello che si era precedentemente disfatto di altro appartamento in Bosa, allo scopo di ridurre la garanzia del credito;
in data 6 agosto 2011, il fratello aveva costituito un fondo patrimoniale in favore di una nipote ex fratre e del coniuge di lei, conferendovi, appunto, l'immobile commerciale;
la procedura esecutiva era stata estinta, sicché il fondo patrimoniale era diventato idoneo a sottrarre l'immobile a esecuzione e l'attore aveva agito in revocatoria contro la costituzione del fondo;
con sentenza n. 408/2018 era stata rigettata l'opposizione contro il decreto ingiuntivo, ma, nelle more della decisione, il debitore, estinto l'8 luglio 2017 il fondo patrimoniale, aveva stipulato con la
[...]
il citato atto di permuta mista a compravendita, in cambio di Pt_1
alcuni immobili del dichiarato valore di euro 22.000,00 -di cui la società si era dichiarata proprietaria in virtù di possesso ultraventennale – e di euro 70.000,00; all'atto della stipula era stata versata al cedente la sola somma di euro 25.000,00, in quanto la somma di euro 19.448,38 era stata portata in parziale compensazione di somme di volta in volta erogate pagina 4 di 17 in passato da in favore di o per estinguere debiti Parte_1 CP_1
da lui contratti col Comune di Bosa e col notaio rogante;
- un'ulteriore somma di euro 19.800,00 avrebbe dovuto essere versata al 30 giugno 2018 e il saldo di euro 9.776,31 al 30 settembre 2018;
- aveva proceduto al pignoramento del credito verso , ma Parte_1
questa aveva comunicato che il debito di euro 19.800,00 era stato già estinto con pagamento della rata il 28 giugno 2018, giorno antecedente alla notificazione del pignoramento presso terzi;
- l'amministratore unico di , , era Parte_1 Controparte_3
perfettamente a conoscenza della vertenza giudiziaria di , così CP_2
come era a conoscenza delle vicende familiari che l'avevano originata, in quanto, nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di altro fratello delle parti, il si era aggiudicato CP_3
l'appartamento al primo piano, mentre a aveva acquistato CP_2
appunto il locale commerciale;
- nel tempo i due avevano stretto un rapporto d'amicizia e il era CP_3
spesso intervenuto per risolvere i problemi finanziari di CP_2
con piccoli prestiti.
[...]
La convenuta resistette, contestando integralmente la domanda attorea, deducendo come l'atto di permuta mista a compravendita fosse anteriore al sorgere del credito litigioso e oppose come le affermazioni relative alla consapevolezza dell'evento dannoso fossero prive di riscontro probatorio, atteso che:
- non sussisteva alcun rapporto tra e il proprio legale CP_2
pagina 5 di 17 rappresentante, il quale non aveva mai concesso prestiti e che nulla sapeva delle cause che lo coinvolgevano il o della sua CP_1
situazione patrimoniale;
- le era stato proposto l'acquisto del fondo più o meno allo stesso prezzo (euro 90.000,00) con il quale si era reso CP_2
aggiudicatario, di talché non sussisteva alcun prezzo vile sintomatico dello stato di bisogno del debitore;
- il bene ceduto era dato in locazione commerciale per un canone di euro 400,00 circa, appena rinnovato per altri sei anni, e l'immobile presentava tetto al grezzo, assenza di copertura in tegole e perdita della guaina, perdita dell'intonaco nonché cedimenti della recinzione;
- la tempistica non era rilevante, non essendo la società a conoscenza dei contenziosi del CP_1
- le modalità di pagamento del prezzo erano state liberamente concordate e non erano significative;
- l'atto dispositivo era, comunque, anteriore al sorgere del credito dell'attore, da ritenersi “litigioso”, in quanto la sentenza 408/2018 non era passata in giudicato.
Anche resistette, sollevando le medesime eccezioni della società CP_2
convenuta.
Con la sentenza n. 326, pubblicata il 12 giugno 2023, il Tribunale accolse la domanda e, per l'effetto, dichiarò l'inefficacia dell'atto nei confronti di con condanna dei convenuti alle spese. CP_1
Il Tribunale rilevò l'esistenza del credito anteriore all'atto dispositivo,
pagina 6 di 17 essendo il diritto dell'attore fondato sul mutuo del 2009 e sul decreto ingiuntivo del 2011, integrante una ragione di credito sufficiente ai fini dell'azione, anche se litigiosa, e ritenne provati:
- la consapevolezza in capo al debitore del fatto che, CP_2
cedendo l'unico immobile residuo, avrebbe arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale;
- eventus damni, atteso che la permuta ha determinato una diminuzione e peggioramento qualitativo del patrimonio (immobili di scarso valore e incerta titolarità, denaro più facilmente disperdibile), rendendo più difficile l'esazione coattiva;
- consapevolezza da parte del terzo, atteso che la , Parte_1
tramite il proprio amministratore, era consapevole della situazione debitoria, come provato da precedenti pagamenti e dalle risultanze dei registri immobiliari.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la . Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell'art. 2901 c.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito vantato da fosse preesistente all'atto CP_1
dispositivo del 21 aprile 2018, con conseguente applicazione della disciplina della revocatoria ordinaria senza considerare che, al momento del rogito, il credito era ancora litigioso, in quanto esso era stato accertato solo con la sentenza n. 408/2018, pubblicata il 12 giugno 2018.
2.2 Con un secondo articolato motivo, l'appellante ha censurato il difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi, l'errata valutazione dell'eventus damni e pagina 7 di 17 la violazione dell'art. 2697 c.c.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato:
l'elemento oggettivo (eventus damni), in quanto l'art. 2901 c.c. richiede che l'atto dispositivo determini un concreto pregiudizio per il patrimonio del debitore, mentre dall'atto impugnato non era derivata alcuna diminuzione patrimoniale, poiché il bene era stato ceduto a prezzo congruo, corrispondente alla stima del perito del Tribunale in sede di esecuzione immobiliare, il corrispettivo era stato integralmente versato, in parte con permuta di immobili e in parte con denaro e, per di più, il bene ceduto era gravato da fondo patrimoniale opponibile al creditore, mentre i beni ricevuti in permuta e le somme di denaro erano immediatamente aggredibili, e idonei a garantire la posizione del creditore;
la congruità del prezzo, atteso che aveva ritenuto il corrispettivo inadeguato senza disporre CTU né acquisire perizie di parte ed erroneamente considerato che parte del prezzo fosse destinata all'estinzione di debiti del venditore;
la distribuzione dell'onere della prova, ritenendo che spettasse ai convenuti dimostrare l'insussistenza dell'eventus damni, mentre sarebbe stato onere dell'attore provare i fatti costitutivi della domanda (prezzo vile e impoverimento patrimoniale).
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2901
c.c. e l'uso scorretto delle presunzioni di cui all' art. 2729 c.c., in quanto la sentenza aveva fondato la consapevolezza del terzo acquirente su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti pagina 8 di 17 dall'art. 2729 c.c.
In particolare, il giudice aveva dedotto la scientia damni da elementi quali presunti rapporti di amicizia tra il legale rappresentante della società e il debitore, pagamenti effettuati prima del rogito e visure immobiliari, senza alcun riscontro probatorio, in assenza della prova sia di una eventuale collusione tra le parti sia della conoscenza del credito da parte della società acquirente.
Ancora, la ha censurato: Parte_1
- il ricorso alla praesumptio de praesumptione;
- la mancanza di una prova del fatto che la società conoscesse la situazione debitoria del venditore o che vi fosse collusione;
- la qualificazione dei pagamenti anteriori al rogito non quali acconti sul prezzo, ma prestiti, e la mancata considerazione del fatto che le spese al Comune erano adempimenti strumentali alla stipula e non estinzione di debiti.
Più in generale, l'appellante ha censurato l'erronea equiparazione della propria posizione a quella del debitore, malgrado l'acquirente non sia tenuto a conoscere la situazione patrimoniale personale del venditore, ma solo la regolarità dell'immobile.
3. ha proposto appello incidentale, sollevando le medesime CP_2
doglianze della società, alle quali ha espressamente aderito. ha resistito. CP_1
* * *
4. Precisato che la sostanziale identità (anche sotto il profilo dell'ordine pagina 9 di 17 espositivo) consente di esaminare congiuntamente le doglianze dell'appello principale e di quello incidentale, deve ritenersi che il primo motivo delle parti sia infondato.
Il Tribunale ha correttamente riconosciuto l'esistenza del credito legittimante l'esperimento dell'actio pauliana nonché la preesistenza di esso rispetto all'atto dispositivo.
Per pacifico e convinto insegnamento, nell'ambito della nozione lata di credito accolta in giurisprudenza, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (Cass., 15 novembre 2016, n. 23208), è certamente da considerarsi la pretesa azionata in monitorio e pur contrastata con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(cfr. Cass., 18 settembre 2015, n. 18321 per l'enunciazione della nozione di credito ai fini dell'azione pauliana proprio in un caso in cui il credito era oggetto di accertamento in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità aveva già riconosciuto come nel giudizio ex art. 2901 c.c. sia sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria, giacché la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., 1 giugno 2007,
n. 12849).
pagina 10 di 17 Ne consegue l'irrilevanza del fatto che il titolo giudiziale sia costituito dalla sentenza n. 408/2018 del Tribunale di Oristano, poiché il credito era già sorto con il contratto di mutuo stipulato il 20 febbraio 2009, dal quale derivava l'obbligo di restituzione della somma mutuata. Tale credito è stato solo accertato giudizialmente con il decreto ingiuntivo n. 16/2011, cosicché la successiva sentenza del 2018 ha semplicemente rigettato l'opposizione proposta dal debitore e confermato definitivamente la validità del titolo.
Pertanto, il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del 21 aprile 2018 risulta pienamente integrato.
5. Il secondo motivo d'appello è anche esso infondato.
L'azione revocatoria ha funzione, non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v. Cass., 23 settembre 2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (così Cass., 30 giugno 2015, n. 13343).
Consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione- a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o pagina 11 di 17 aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo
(Cass., ord. 25 maggio 2017, n. 13172).
L'eventus damni, infatti, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore(Cass., ord. 18 giugno 2019, n. 16221).
Nella fattispecie, condivisibilmente il primo giudice ebbe a rilevare come l'uscita dell'unico (residuo) bene immobile dal patrimonio del debitore integrasse, ovviamente, un aggravamento del pericolo di incapienza, atteso che
–in disparte la questione dell'effettivo valore della res a dispetto di un prezzo della cui congruità è legittimo dubitare- il denaro per sua natura è facilmente occultabile e, in ogni caso, può essere speso o disperso, con conseguente riduzione della garanzia generica.
La circostanza, poi, che il debitore avesse acquistato la proprietà di altri beni immobili, peraltro neanche intestati alla cedente, non poneva certo il creditore al riparo dal pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, non fosse altro per il consistentemente minor valore di questi beni.
pagina 12 di 17 6. Anche il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Quando l'atto dispositivo sia –come nella fattispecie (cfr. par. 4)- successivo al sorgere del credito, per quanto concerne l'elemento soggettivo non è richiesta la prova di un dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo acquirente che l'atto arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie. Non è dunque necessaria la collusione o la volontà di danneggiare il creditore, ma è sufficiente la conoscenza dell'effetto riduttivo della garanzia patrimoniale.
Con recente pronuncia (27 gennaio 2025, n. 1898), le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere i contrasti interpretativi in materia e hanno affermato il principio secondo cui nell'azione revocatoria ordinaria, qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. si identifica nel dolo generico, consistente nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza che sia necessaria la prova di una collusione o di un intento fraudolento specifico.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale consapevolezza sia stata correttamente desunta dal Tribunale, tanto in capo ovviamente al debitore, quanto in capo al terzo, seppur la motivazione posta a fondamento di tale ultimo accertamento necessiti di alcuni chiarimenti.
6.1 Sotto un primo profilo deve convenirsi con gli appellanti sul fatto che l'elemento valorizzato dal Tribunale in ordine all'asserito interesse della società acquirente all'acquisizione del locale commerciale non trovi riscontro negli atti di causa.
pagina 13 di 17 Invero, nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di un particolare interesse strategico della rispetto al bene oggetto di permuta né Parte_1
tale interesse appare evidente e ben comprensibile, come postulato dal
Tribunale.
Cionondimeno, l'anomalia delle modalità di corresponsione del prezzo fondano, certamente, le conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla consapevolezza in capo al e, per lui alla , del pregiudizio CP_3 Parte_1
arrecato ai creditori.
6.2 A questo proposito, occorre ribadire come dall'atto pubblico di vendita si ricava che la avesse effettuato, ben prima della stipula Parte_1
del rogito (21 aprile 2018), una serie di pagamenti in favore del e di terzi CP_1
(Comune di Bosa e notaio rogante), mediante diversi assegni (tra l'altro di modesto importo), bollettini postali e bonifici, non sorretti da alcun titolo contrattuale e, come tali, privi di una giustificazione sotto il profilo contabile.
Come ha significativamente evidenziato il primo giudice, non è stata, infatti, allegata l'esistenza di un contratto preliminare (di vendita o permuta/vendita) o di altro accordo alla data del primo pagamento (giugno 2017) o di quelli successivi che potesse giustificare quelli che l'odierna appellante qualifica come anticipo e il Tribunale, invece, come prestiti.
Protrattisi nell'arco di diversi mesi (giugno 2017-marzo 2018), tali esborsi sono del tutto incompatibili con la prassi commerciale di una società di capitali, tenuta a regole di trasparenza e tracciabilità contabile, e denotano una relazione finanziaria con il debitore eccedente la normale dinamica di una compravendita.
pagina 14 di 17 I pagamenti destinati a soggetti terzi estranei al contratto (in particolare, le somme corrisposte al Comune di Bosa nel novembre 2017) non trovano alcuna dichiarata spiegazione in rapporto al contratto di permuta e vendita e risultano, dunque, prive di titolo giustificativo.
Analoga considerazione vale per il pagamento al notaio rogante per attività inerenti alla cessazione del fondo patrimoniale;
seppur questa operazione appaia giustificata per l'esigenza di rimuovere vincoli ostativi alla circolazione del bene, in questo particolare contesto sembra, piuttosto, funzionale a ridurre quanto più possibile le somme che la cessionaria avrebbe dovuto corrispondere direttamente al CP_1
Nel complesso, dunque, deve ritenersi giustificata la conclusione del primo giudice secondo la quale la , più o meno dall'anno precedente la Parte_1
stipula del rogito, aveva, in vario modo, finanziato il fornendo, CP_1
direttamente o indirettamente, la provvista per singoli pagamenti e, pertanto, non potesse non avere conoscenza della sua situazione patrimoniale.
In questa prospettiva, anche la rinuncia da parte di entrambi i contraenti a strumenti di garanzia tipici giustifica questa conclusione.
Le parti hanno deliberatamente escluso il deposito del prezzo sul conto dedicato del notaio (art. 3) e il venditore ha rinunciato all'ipoteca legale (art. 7).
Tali condotte, che si pongono in evidente contrasto con la normale prudenza contrattuale, valutate unitamente alle modalità di pagamento sopra descritte, rafforzano la conclusione circa la piena consapevolezza della situazione debitoria del cedente.
pagina 15 di 17 Le circostanze richiamate, considerate nel loro complesso, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a fondare il convincimento del giudice di primo grado circa la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
Non rileva, in contrario, la dedotta assenza di prova diretta, atteso che la prova presuntiva, ove sorretta da elementi fattuali significativi e logicamente correlati, è pienamente legittima e sufficiente.
Ne consegue che il ragionamento del Tribunale, lungi dall'essere viziato, si appalesa conforme ai principi di diritto e immune da censure, avendo valorizzato indici sintomatici di assoluta pregnanza, tali da rendere evidente la conoscenza, da parte della società acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Anche questo motivo deve, pertanto, essere rigettato
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Precisato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., ord. 13 febbraio 2020, n. 3697), i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione, con la maggiorazione per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
Pur essendosi gli appellanti (principale e incidentale) costituiti con diverse comparse a firma di differenti procuratori, la sostanziale identità delle comparse giustifica l'applicazione del criterio dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2014.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla e Parte_1
l'appello incidentale proposto da contro la sentenza n. CP_2
326/2023 del Tribunale di Oristano;
2) condanna la e in solido tra loro, Parte_1 CP_2
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
12.089,10, di cui euro 9.991,00 per compensi ed euro 2.098,10 a titolo di maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 22 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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