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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 942/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 942/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIUSEPPINA MACRI', giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUSEPPINA MACRI'
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, in qualità di Parte_1
amministratore di sostegno di conviene in giudizio l' Parte_2 CP_2
comparente, chiedendo che venga accertato che venga accertato che i postumi dell'infortunio occorso allo in data 8.03.13 che in sede di revisione Pt_2
sono stati accertati in misura del 77% vengano quantificati in percentuale del 95% e venga riconosciuto il diritto all'assegno per assistenza personale continuativa già riconosciuto a e revocato con provvedimento Parte_2
del 27.10.21.
Si costituisce ritualmente chiedendo il rigetto della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Espletata CTU medico legale, la causa viene trattata in modalità cartolare,
– e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
La domanda di è fondata e risulta meritevole Parte_2
d'accoglimento, nei termini che seguono.
Il CTU medico-legale nominato (Prof. ) ha accertato Persona_1
che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente deve essere valuto complessivamente pari al 86 (ottantasei) %, ma ha escluso che il ricorrente si trovi attualmente nelle condizioni previste per l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso CTU ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che: “Non ritengo accettabile la valutazione complessiva proposta da a seguito delle voci CP_1
tabellari effettuate e comunque in considerazione anche della incontinenza urgenza con residuo vescicale la valutazione postumi complessiva con formula riduttiva è dell'86% (ottantasei per cento) dalla visita peritale dell'08/01/2025.
In merito alla risposta ulteriore al quesito “……se si trova o meno nelle condizioni previste per l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa. In ipotesi affermativa dica da quale data” ritengo in base all'obiettività clinica sopra descritta e alle certificazioni in atti che secondo i criteri per il riconoscimento APC in riferimento all'art 85 del T.U. 1124/1965 in apposita tabella allegata in cui si specifica che la necessità di assistenza
2 personale continuativa è concessa a seguito di una delle seguenti condizioni patologiche riportate in apposita tabella che nel caso di specie riguarderebbero due delle voci previste in particolare : Lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori
- Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
Nel soggetto in esame trattasi di paraparesi degli AAII con deficit di forza di media entità non di tipo flaccido con possibilità di a autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione seppur per brevi tratti con atassia
Per quanto riguarda poi le alterazioni cognitive queste risultano ancora di tipo lieve tanto che il test MMSE risulta di 21,2/30 a luglio 2023 non più risomministrato quindi nemmeno in associazione tra le due patologie accertate.
Ritengo pertanto che a tutt'oggi il Sig non si trova nelle Parte_2
condizioni previste per l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa.”.
Neppure appaiono condivisibili i rilievi svolti da parte ricorrente nelle proprie note conclusionali, in relazione all'asserita spettanza dell'assegno per assistenza personale continuativa, in quanto il CTU ha adeguatamente confutato tale opzione teorica, sottolineando che: “si ribadisce come sia dall'obiettività clinica riscontrata in corso di operazioni peritali sia anche dall'ultima certificazione neurologica viene attestato che la deambulazione risulta
“…autonoma , appare marcatamente rallentata, e condotta a base allargata con note di spasticità …..Mantiene la posizione di RO anche ad occhi chiusi, prove I-N e C-G ben eseguite , tono e trofismo nella norma , non deficit di forza alale prove antigravitarie e controresistenza ai 4 arti, ROT normoevocabili e simmetrici ai 4 arti …Senso di posizione conservato ….” Per quanto riguarda poi l'aspetto cognitivo il paz appare vigile , collaborante parzialmente disorientato T/S , nc indenni , segni meningei assenti . La valutazione del MMSE riportata configura un deterioramento cognitivo moderato . Si ricorda che il
MMSE è un test neuropsicologico utilizzato proprio per la valutazione delle funzioni cognitive e per lo screening di disturbi cognitivi , valuta diverse aree
3 cognitive tra cui l'orientamento, memoria , attenzione , linguaggio e capacità visuo-spaziali per cui la valutazione in atti 21,2/30 è più che indicativa di un modesto deficit cognitivo”.
Ne deriva che a – in relazione ai postumi Parte_2
dell'infortunio sul lavoro del 2/10/2008 – deve riconoscersi una menomazione dell'integrità psico-fisica (già delibata da nella misura del 77%) valutata CP_1
nella misura del 86% e di conseguenza condannare l' alla corresponsione CP_1 dei relativi benefici di legge, comprensivi d'interessi legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M
1. DICHIARA il diritto di a che i postumi dell' Parte_2
infortunio sul lavoro del 8.03.13 già valutati da in percentuale del 77%, CP_1 risultino pari al 86 (ottantasei) %., e condanna l' alla corresponsione in CP_1
suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata misura e con la decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. RESPINGE il ricorso quanto all'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa
3. CONDANNA l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00, oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge;
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
4 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 942/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIUSEPPINA MACRI', giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUSEPPINA MACRI'
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, in qualità di Parte_1
amministratore di sostegno di conviene in giudizio l' Parte_2 CP_2
comparente, chiedendo che venga accertato che venga accertato che i postumi dell'infortunio occorso allo in data 8.03.13 che in sede di revisione Pt_2
sono stati accertati in misura del 77% vengano quantificati in percentuale del 95% e venga riconosciuto il diritto all'assegno per assistenza personale continuativa già riconosciuto a e revocato con provvedimento Parte_2
del 27.10.21.
Si costituisce ritualmente chiedendo il rigetto della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Espletata CTU medico legale, la causa viene trattata in modalità cartolare,
– e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
La domanda di è fondata e risulta meritevole Parte_2
d'accoglimento, nei termini che seguono.
Il CTU medico-legale nominato (Prof. ) ha accertato Persona_1
che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente deve essere valuto complessivamente pari al 86 (ottantasei) %, ma ha escluso che il ricorrente si trovi attualmente nelle condizioni previste per l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso CTU ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che: “Non ritengo accettabile la valutazione complessiva proposta da a seguito delle voci CP_1
tabellari effettuate e comunque in considerazione anche della incontinenza urgenza con residuo vescicale la valutazione postumi complessiva con formula riduttiva è dell'86% (ottantasei per cento) dalla visita peritale dell'08/01/2025.
In merito alla risposta ulteriore al quesito “……se si trova o meno nelle condizioni previste per l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa. In ipotesi affermativa dica da quale data” ritengo in base all'obiettività clinica sopra descritta e alle certificazioni in atti che secondo i criteri per il riconoscimento APC in riferimento all'art 85 del T.U. 1124/1965 in apposita tabella allegata in cui si specifica che la necessità di assistenza
2 personale continuativa è concessa a seguito di una delle seguenti condizioni patologiche riportate in apposita tabella che nel caso di specie riguarderebbero due delle voci previste in particolare : Lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori
- Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
Nel soggetto in esame trattasi di paraparesi degli AAII con deficit di forza di media entità non di tipo flaccido con possibilità di a autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione seppur per brevi tratti con atassia
Per quanto riguarda poi le alterazioni cognitive queste risultano ancora di tipo lieve tanto che il test MMSE risulta di 21,2/30 a luglio 2023 non più risomministrato quindi nemmeno in associazione tra le due patologie accertate.
Ritengo pertanto che a tutt'oggi il Sig non si trova nelle Parte_2
condizioni previste per l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa.”.
Neppure appaiono condivisibili i rilievi svolti da parte ricorrente nelle proprie note conclusionali, in relazione all'asserita spettanza dell'assegno per assistenza personale continuativa, in quanto il CTU ha adeguatamente confutato tale opzione teorica, sottolineando che: “si ribadisce come sia dall'obiettività clinica riscontrata in corso di operazioni peritali sia anche dall'ultima certificazione neurologica viene attestato che la deambulazione risulta
“…autonoma , appare marcatamente rallentata, e condotta a base allargata con note di spasticità …..Mantiene la posizione di RO anche ad occhi chiusi, prove I-N e C-G ben eseguite , tono e trofismo nella norma , non deficit di forza alale prove antigravitarie e controresistenza ai 4 arti, ROT normoevocabili e simmetrici ai 4 arti …Senso di posizione conservato ….” Per quanto riguarda poi l'aspetto cognitivo il paz appare vigile , collaborante parzialmente disorientato T/S , nc indenni , segni meningei assenti . La valutazione del MMSE riportata configura un deterioramento cognitivo moderato . Si ricorda che il
MMSE è un test neuropsicologico utilizzato proprio per la valutazione delle funzioni cognitive e per lo screening di disturbi cognitivi , valuta diverse aree
3 cognitive tra cui l'orientamento, memoria , attenzione , linguaggio e capacità visuo-spaziali per cui la valutazione in atti 21,2/30 è più che indicativa di un modesto deficit cognitivo”.
Ne deriva che a – in relazione ai postumi Parte_2
dell'infortunio sul lavoro del 2/10/2008 – deve riconoscersi una menomazione dell'integrità psico-fisica (già delibata da nella misura del 77%) valutata CP_1
nella misura del 86% e di conseguenza condannare l' alla corresponsione CP_1 dei relativi benefici di legge, comprensivi d'interessi legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M
1. DICHIARA il diritto di a che i postumi dell' Parte_2
infortunio sul lavoro del 8.03.13 già valutati da in percentuale del 77%, CP_1 risultino pari al 86 (ottantasei) %., e condanna l' alla corresponsione in CP_1
suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata misura e con la decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. RESPINGE il ricorso quanto all'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa
3. CONDANNA l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00, oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge;
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
4 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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