Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 20 febbraio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1091/2022 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Giuseppe Guastafierro Parte 1
RICORRENTE
E
in persona del 1.r.p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
[
]E I
in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile CP 2
-RESISTENTE
E
in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile Controparte_3
-RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 25.02.2022 e ritualmente notificato alle parti resistenti, parte ricorrente ha dedotto, di aver prestato, dal 1° giugno 2017 al 31 novembre 2021, data di cessazione del rapporto di lavoro per il licenziamento orale, la propria opera lavorativa in modo continuativo ed alle dipendenze del sig. Controparte 4 , amministratore sia della che della [...] CP 2
CP 2CP 3 nonché del sig. Controparte_5 socio della e della CP 3
[...]; di aver inizialmente lavorato a “nero” alle dipendenze dei sigg. Controparte_4 e CP_5
[...] svolgendo le mansioni di addetto call center outbound presso la sede sita in San Giuseppe '
Vesuviano (NA) alla Via Scudieri n. 52; che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato solo in data
28.04.2018 con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la CP 1
[...] a.r.l. CP_1 con la qualifica di impiegato P.T., con mansioni di addetto call center ed inquadrato nel 5 livello del CCNL Commercio/Terziario - Confcommercio;
che da visura camerale aggiornata, il predetto indirizzo risulta sia sede secondaria della sia Controparte 1
nonché la residenza del sig. Controparte_4 la sede secondaria della Controparte_3
;di aver svolto anche le mansioni e della amministratore della CP 2 Controparte_3 di "addetto alla commercializzazione diretta", in qualità di responsabile delle vendite a domicilio nei pressi della zona operativa e, talvolta, fuori Regione per settimane intere, come da allegate mail di appuntamenti ricevuti giornalmente;
di avere sottoscritto, con la Controparte 1 a.r.l. CP_1
[...], con decorrenza 04.04.2019 un successivo contratto lavorativo e di collaborazione, coordinata e continuativa, con mansioni di addetto call center, ricollegata all'attività diretta di vendita di beni e di servizi ex art. 61 co. 1, del D.LGS n. 276/2003, per la realizzazione di un progetto concernente l'attività diretta di pubblicizzare e promuovere la commercializzazione di fornitura di energia elettrica, attraverso la ricerca e la selezione mirata dei clienti, la promozione del prodotto,
l'illustrazione dei contenuti e la convenienza dei nuovi prodotti;
di avere, nonostante la sottoscrizione del contratto di collaborazione summenzionato, continuato, in realtà, a svolgere esclusivamente le mansioni di addetto alla commercializzazione diretta e responsabile delle vendite a domicilio nei pressi della sede operativa sita in San Giuseppe Vesuviano (NA) e, talvolta, per settimane intere, fuori
Regione, come da allegati;
che il contratto di collaborazione ha avuto durata fino al 04.10.2019 e che, alla scadenza, non ha sottoscritto alcun accordo di proroga del progetto in forma scritta, continuando a prestare la propria opera lavorativa alle dipendenze dei sigg. Controparte 4 e
Controparte_5 con mansioni di addetto alla commercializzazione diretta, responsabile delle '
vendite a domicilio, fino alla data del 31.11.2021, allorquando veniva licenziato oralmente dei sigg.
Controparte_5 ; ha dedotto che nel corso di tutto il rapporto lavorativo, dunque Controparte_4 e sin dal mese di giungo 2017, è sempre stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del sig. [...]
Controparte_3 nonché del sig. CP 4 amministratore sia della
, CP 2 che della
Controparte 5 , socio della Controparte_3 ed era tenuto ad CP 2 e della osservare rigorosamente l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con l'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi;
che era tenuto a recarsi in trasferta su tutto il territorio nazionale;
che per lo svolgimento delle mansioni di addetto alla commercializzazione diretta, responsabile delle vendite a domicilio, riceveva delle e-mail, da parte di indirizzi di posta elettronica con l'indicazione precisa della consegna dell'appuntamento,con nome Parte 2 "
,
della data e dell'ora degli appuntamenti da rispettare, dell'agenzia CP_3 ", dell'operatore call- center, della clientela con l'indirizzo della sede, del prodotto venduto ed eventuali note, aventi nell'intestazione (header) le informazioni della CP 2 che, fin da giugno 2017, ha osservato il seguente orario di lavoro: 40 ore settimanali, con distribuzione su 6 giorni settimanali, oltre il lavoro straordinario allorquando raggiungeva i clienti fuori Regione e vi rimaneva per settimane intere, come da allegati;
che durante il periodo di lavoro “a nero” ha percepito, pro manibus, la retribuzione mensile di € 500,00; che dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato e, fino al licenziamento orale, ha percepito l'importo di circa € 1.000,00 mensili;
ha dedotto di non aver sottoscritto alcuna lettera di dimissioni dal rapporto lavorativo, come invece risulta dalla "Storia lavorativa", redatto dal centro per l'impiego CPI Pomigliano d'Arco; che dall'analisi della "Storia lavorativa", risultano, con data di decorrenza del 5.10.2019, 1.1.2020, 1.7.2020 e 1.1.2021, ulteriori quattro contratti di collaborazione, della stessa natura di quello sottoscritto in data 4.4.2019, mai sottoscritti né conosciuti e riconosciuti;
ha dedotto che l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dei sigg. Controparte_4 e Controparte_5 complessivamente dal 1° giugno 2017 al 31 novembre '
2021, deve essere qualificata a tutti gli effetti come rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato;
che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non ha percepito la giusta retribuzione per il periodo giugno 2017/novembre 2021, oltre tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario, permessi non goduti, festività, ferie non godute e trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 54.115,04, il tutto come da conteggi che prodotti e redatti sulla base del
CCNL di Settore, nonché contributi previdenziali e assicurativi.
Su tali premesse ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato dal mese di giugno 2017 al mese di novembre 2021; il riconoscimento e l'applicazione del V Livello del CCNL di riferimento e la conseguenziale condanna delle resistenti, in solido e/o chi per esse controparti, al pagamento della somma di €. 54.115,04 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, festività, ferie non godute e TFR, o a quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
spese vinte con attribuzione al procuratore anticipatario;
Le parti resistenti CP 2 Controparte_6 ritualmente costituitesi, hanno chiesto e e della preliminarmente accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della CP 2
Controparte 7 il rigetto delle domande avversarie perché nulle, inammissibili, infondate in fatto e in diritto nonché la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e di lite in favore della odierna comparente con attribuzione.
Nonostante rituale vocatio in ius, la resistente Controparte 1 è rimasta contumace.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza odierna, all'esito di trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle resistenti costituite in giudizio.
Giova, al riguardo, riportare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: ”La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio.
Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l'appello, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile)" (Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008). “La legittimazione "ad causam" dal lato passivo
(o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti
è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a
"subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa" (Sez. 1, Sentenza n. 8040 del
06/04/2006).
Nel caso in esame, nelle allegazioni del ricorso, vi è coincidenza tra colui nei cui confronti è invocata la titolarità del rapporto giuridico di cui si chiede l'accertamento e colui nei cui confronti è proposta la domanda;
tuttavia, nel merito, la domanda proposta nei confronti delle resistenti CP_2 e CP 3 per come formulata, non può che essere respinta.
Nel caso in esame, infatti, parte ricorrente ha convenuto in giudizio entrambe le società, oltre la
Controparte_1 adombrando una presunta scissione tra titolare formale del rapporto di lavoro e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa, secondo lo schema della interposizione fittizia di manodopera;
nel corpo del ricorso, tuttavia, parte ricorrente ha adombrato l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le stesse, desumendolo, tuttavia, genericamente, dalla unicità della sede secondaria delle tre società convenute in giudizio, coincidente con la residenza del sig. Co Controparte_4 amministratore delle società CP 3 e P_
,
Sul punto non può che condividersi l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in base al quale "il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare anche all'eventuale fine
-
della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di una serie di requisiti quali l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
il coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo;
l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori" (da ultimo, Cass. n.
160 del 2017).
Non risultano, dunque, allegati prima ancora che provati i presupposti individuati dalla Suprema
Corte ai fini del riconoscimento dell'unicità del centro di imputazione giuridica, non potendo desumerlo unicamente dalla mera coincidenza tra le sedi operative delle stesse e la residenza del legale rappresentante di due tra le tre società convenute in giudizio. Per tali ragioni anche la prova testimoniale articolata si è rivelata inammissibile, sia nella parte in cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in quanto ha indicato quali soggetti da cui riceveva direttiva il sig. Controparte 4 - legale rappresentante della CP 3 e della CP 2
e del sig. Controparte_5 del quale nulla ha neppure dedotto in merito al suo ruolo all'interno delle compagini societarie. Per le medesime ragioni, ugualmente inammissibile si è rivelata la prova testimoniale articolata con riferimento alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la data del 4 ottobre 2019, dalla della formale cessazione del contratto di lavoro a progetto sottoscritto con la resistente Ce.Ce. Re cooperativa, nonché in ordine all'asserito licenziamento orale del 31(?). 11. 2021, data neppure contemplata nel calendario.
Per quanto concerne la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti successivamente alla sottoscrizione del contratto a progetto ex art.. 61 e ss. del
D.Lgs. n. 276/2003 in data 3 aprile 2019, va effettivamente rilevato che, come dedotto da parte ricorrente, con il D.Lgs. n. 81/2015, all'art. 52 comma 1 D.Lgs. n. 81/2015, è stata disposta l'abrogazione della disciplina del contratto di lavoro a progetto e la riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Tuttavia, avendo parte ricorrente chiesto l'accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonostante l'avvenuta formalizzazione di un contratto a progetto, la domanda non può che essere respinta alla luce delle medesime considerazioni di cui sopra in ordine alla inammissibilità della prova testimoniale articolata.
Va, infine, analizzata, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive lamentate per il periodo in cui dagli atti è emersa l'avvenuta formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le il ricorrente e la resistente CP 1 vale a dire dal 28 aprile 2018 al 2 aprile
2019 con inquadramento del ricorrente nel V livello del CCNL Commercio /Terziario. Quanto alle differenze retributive invocate a titolo di retribuzione ordinaria, parte ricorrente ha dedotto di avere percepito, a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima e TFR un retribuzione inferiore a quella spettante.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il pagamento del Tfr e di differenze retributive maturate a titolo di tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR.
Parte resistente CP 1 , rimanendo contumace, nessuna prova ha offerto dell'esatto adempimento و
della prestazione.
Per tali ragioni, applicando, quale dovuto, quanto risultante dai conteggi elaborati da parte ricorrente e, quale percepito, la retribuzione mensile di euro 1000,00 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali così come dedotto in ricorso, ne deriva che il ricorrente è ancora creditore, nei confronti di parte resistente CP 1 della complessiva somma di euro 4599,41, di cui euro 1075,82 a titolo di
TFr, oltre accessori come per legge, per cui la domanda, entro tali limiti, può trovare accoglimento.
La complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'esito globale della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: accertata l'intercorrenza tra il ricorrente e la Controparte_8 di un rapporto di lavoro subordinato dal 28.04.2018 al 02.04.2019, condanna la CP_9
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 4.599,41, di cui euro Parte 3 '
1.075,82 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- rigetta per il resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 25 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini