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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA NA
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 68/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ANDREA OLIVA e JACOPO MAIOLI ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori in Como, Via Fontana n. 1
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“In via preliminare:
- per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, sussistendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia dell'avviso di addebito n. 405-
20230000005924000, notificato al ricorrente il 08.05.2023;
In via principale nel merito: - per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito indicato nell'avviso di addebito n. 405-
20230000005924000 notificato al ricorrente il 08.05.2023;
- per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 405- 20230000005924000 notificato al ricorrente il 08.05.2023.
In subordine:
- nella denegata ipotesi di accertamento, anche solo parziale, dell'avviso di addebito n.
405-20230000005924000 notificato al ricorrente il 08.05.2023, ridurre le imposte e le sanzioni dovute nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, anticipazioni e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis,
- Revocare la sospensione dell'avviso di addebito opposto per mancanza dei presupposti di legge, costituiti dal fumus boni iuris e dal periculum in mora;
- Dichiarare inammissibili ed infondate tutte le eccezioni relative a pretesi vizi dell'avviso di addebito opposto;
Nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento dell'importo complessivo specificato nell'avviso di addebito, oltre agli ulteriori maturati e maturandi, dal dovuto al saldo o alla diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Como) Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. N. 405-2023-0000005924000 notificatogli in data 08/05/2023 avente ad oggetto contributi relativi alla “Gestione
Commercianti” per l'anno 2015, sanzioni ed interessi per complessivi € 12.571,07 (doc.
F.1 ricorrente).
Pag. 2 di 4 A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito in questione, la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva, rilevando che la relativa pretesa tributaria per il medesimo periodo era stata annullata sia in primo grado da parte della , con sentenza n. 72/2021 emessa in Controparte_2 data 01/02/2021 sia, successivamente, in secondo grado anche da parte della con sentenza n. 1823/2022 del Controparte_3
10/02/2022.
In data 13/05/2024 si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Alle successive udienze il procuratore di dava atto del fatto della possibilità di CP_1 definizione della questione in autotutela e in data 25/07/2025 depositava il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Alla successiva udienza del 26/11/2025 le parti chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
in punto di spese, parte ricorrente insisteva per la condanna di , mentre chiedeva disporsi la compensazione;
la causa veniva CP_1 CP_1 quindi decisa come di seguito.
*
Dal sopravvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto (cfr. deposito del CP_1
25/07/2025) consegue la cessazione della materia del contendere.
Residua, pertanto, unicamente la questione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite che, applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dell'effettivo annullamento dell'atto opposto.
Tanto premesso, il contegno processuale di parte convenuta rende opportuna la liquidazione delle spese di lite nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA NA HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
MA NA HI
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA NA
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 68/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ANDREA OLIVA e JACOPO MAIOLI ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori in Como, Via Fontana n. 1
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“In via preliminare:
- per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, sussistendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia dell'avviso di addebito n. 405-
20230000005924000, notificato al ricorrente il 08.05.2023;
In via principale nel merito: - per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito indicato nell'avviso di addebito n. 405-
20230000005924000 notificato al ricorrente il 08.05.2023;
- per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 405- 20230000005924000 notificato al ricorrente il 08.05.2023.
In subordine:
- nella denegata ipotesi di accertamento, anche solo parziale, dell'avviso di addebito n.
405-20230000005924000 notificato al ricorrente il 08.05.2023, ridurre le imposte e le sanzioni dovute nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, anticipazioni e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis,
- Revocare la sospensione dell'avviso di addebito opposto per mancanza dei presupposti di legge, costituiti dal fumus boni iuris e dal periculum in mora;
- Dichiarare inammissibili ed infondate tutte le eccezioni relative a pretesi vizi dell'avviso di addebito opposto;
Nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento dell'importo complessivo specificato nell'avviso di addebito, oltre agli ulteriori maturati e maturandi, dal dovuto al saldo o alla diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Como) Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. N. 405-2023-0000005924000 notificatogli in data 08/05/2023 avente ad oggetto contributi relativi alla “Gestione
Commercianti” per l'anno 2015, sanzioni ed interessi per complessivi € 12.571,07 (doc.
F.1 ricorrente).
Pag. 2 di 4 A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito in questione, la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva, rilevando che la relativa pretesa tributaria per il medesimo periodo era stata annullata sia in primo grado da parte della , con sentenza n. 72/2021 emessa in Controparte_2 data 01/02/2021 sia, successivamente, in secondo grado anche da parte della con sentenza n. 1823/2022 del Controparte_3
10/02/2022.
In data 13/05/2024 si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Alle successive udienze il procuratore di dava atto del fatto della possibilità di CP_1 definizione della questione in autotutela e in data 25/07/2025 depositava il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Alla successiva udienza del 26/11/2025 le parti chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
in punto di spese, parte ricorrente insisteva per la condanna di , mentre chiedeva disporsi la compensazione;
la causa veniva CP_1 CP_1 quindi decisa come di seguito.
*
Dal sopravvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto (cfr. deposito del CP_1
25/07/2025) consegue la cessazione della materia del contendere.
Residua, pertanto, unicamente la questione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite che, applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dell'effettivo annullamento dell'atto opposto.
Tanto premesso, il contegno processuale di parte convenuta rende opportuna la liquidazione delle spese di lite nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA NA HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
MA NA HI
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