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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/09/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1266/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Piave n. 42, presso lo studio dell'Avv. CECILIA DRAGOTTA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Grosseto, Corso Carducci n. 85, presso lo studio dell'avv. SIMONETTA SFORZI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
Conclusioni: Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'1.7.2025 ha così concluso “In via
istruttoria- laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, voglia ammettere la prova testimoniale
con i signori e residenti in [...]sul seguente capitolo di prova (già dedotto CP_2 CP_3
nella memoria n. 2): - 1) “Vero che versate regolarmente somme di denaro a Vostra figlia CP_1
anche mediante bonifici bancari eseguiti su conti correnti del sig. e/o del sig.
[...] Parte_2 ” e voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti dei Parte_3
conti correnti intestati a e al sig. degli ultimi 3 anni nonchè i conti correnti Parte_3 Parte_2
nei quali la stessa è delegata ad operare, nonché dei conti correnti alla medesima intestati o CP_1
cointestati in Belgio. Nel merito perchè il Tribunale di Grosseto, competente ai sensi dell'art. 473 bis 11
c.p.c, a parziale modifica della sentenza n.274/2023 del Tribunale di Arezzo, voglia disporre a carico della
signora la corresponsione in favore del sig. di un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento mensile per il figlio minore pari ad euro 500,00 mensili ovvero nella somma che sarà Per_1
ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, così come da
protocollo in vigore. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Parte resistente con note di trattazione scritta del 2.7.2025 ha concluso, riportandosi agli atti ed alla precisazione delle conclusioni depositata, insistendo per il rigetto della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2024, ha chiesto, a modifica delle condizioni Parte_1
di ZI stabilite con sentenza n. 274/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, disporsi a carico della resistente un assegno mensile di mantenimento a favore del figlio , nato a [...] il [...]. Per_1
pari a € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie ragioni, ha esposto:
- un peggioramento delle proprie condizioni economiche;
in particolare, ha dedotto di aver iniziato un'attività di Ispettore Ambientale con contratto di collaborazione con il Comune di
Grosseto dietro un corrispettivo di € 1.512,00 mensili, con un netto a disposizione, sottratte le spese, di € 700,00-750,00;
- che qualora avesse avuto ingenti risorse economiche, come rilevato dal Tribunale di Arezzo
in sede di ZI, non avrebbe optato per tale tipologia di impiego;
- un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, giacché, oltre a contare sulle ingenti risorse economiche dei genitori, la stessa attualmente svolgerebbe la professione di psicologa sia in forma individuale che mediante l'associazione “L'Albero d'Argento”
insieme al compagno e convivente;
- la sopravvenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni che da tempo si è CP_4
trasferito in Germania per lavoro, e appena laureato e trasferitosi a Bologna;
Pt_3
- il dovere della resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore . Per_1 Si è costituita , deducendo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, giacché alcun fatto sopravvenuto sarebbe stato allegato dal ricorrente.
Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che:
- il nuovo impiego del attesterebbe un aumento delle entrate rispetto alla sentenza Pt_1
di ZI, ove era già stata rilevata la sussistenza di ingenti risorse patrimoniali anche in ragione del rapporto con , sposata con il di lui padre, attestato, tra l'altro, Persona_2
da periodi bonifici dalla stessa effettuati sul conto del ricorrente;
- le sue condizioni economiche non sarebbero affatto migliorate, tenuto conto che la borsa di studio ottenuta era scaduta a luglio 2024, nonché che la stessa svolgerebbe la libera professione con entrate limitate, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi;
- la stessa manterrebbe totalmente il figlio che ha concluso la laurea triennale a Pt_3
Bologna e sta seguendo il corso di laurea magistrale a Firenze.
All'udienza del 5.12.2024 sono state sentite le parti e, tentata la conciliazione, con ordinanza dell'11.12.2024 è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 22.5.2025, in ragione della circostanza sopravvenuta allegata da parte resistente relativa al decesso di padre del ricorrente, avvenuto in data anteriore alla Persona_3
presentazione del ricorso, è stato disposto un rinvio con concessione di note difensive.
Il Collegio, all'esito del deposito di note scritte e sulle conclusioni di parte ricorrente, ha riservato la causa in decisione.
*****
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e ZI i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così
come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità
degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
L'ex coniuge interessato può, inoltre, chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi.
Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, dunque, l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel ZI, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Pertanto, qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche, il giudice può
e deve procedere alla richiesta modificazione qualora l'equilibrio economico, risultante dai patti di cui si chiede la modifica, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze nuove.
Ciò detto, deve rilevarsi che nella sentenza di ZI n. 274/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo,
di cui oggi il ricorrente chiede la modifica, non è stato previsto un assegno di mantenimento a carico della resistente per il figlio in ragione dei seguenti presupposti: Per_1
- la sussistenza di un ingente patrimonio dell'odierno ricorrente;
in particolare, si legge
“Riguardo alla sua situazione patrimoniale e reddituale [di ], al di là del dato Parte_1
ufficiale del licenziamento, ormai intervenuto quasi tre anni orsono, parte attrice non ha provato il
peggioramento lamentato, essendo invece emerse varie circostanze gravi, precise e concordanti che
lasciano presumere l'immutevolezza delle condizioni di . Oltre al dato poco credibile che un Pt_1
soggetto dotato della sua elevatissima professionalità non si sia ancora reinserito nel mondo del lavoro,
occorre ricordare che per stessa ammissione di la sua attuale compagna convivente, Pt_1
riconosciuta come tale anche da durante la sua audizione, avrebbe contratto matrimonio con Per_1
l'anziano padre di dopo che alla stessa sono stati intestati alcuni suoi beni”; Pt_1
- l'insussistenza di un miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'odierna resistente;
in particolare, nella sentenza di ZI emerge che “Né la situazione della resistente può dirsi
migliorata al punto di imporle un contributo al mantenimento di Oltre alla pacifica circostanza Per_1
per cui la stessa si occupa ormai in modo esclusivo degli altri due figli della coppia, maggiorenni ma
non economicamente indipendenti, si ribadisce come ad oggi la stessa risulta aver esaurito il tirocinio,
e la relativa borsa di studio, e stipulato un contratto di prestazione d'opera con una tariffa oraria
minima ma senza previsione di ore e, dunque, con entrate modeste e senza alcuna garanzia di
stabilità”.
Ebbene, giova evidenziare che parte ricorrente, rispetto a quanto rilevato dal Tribunale di Arezzo,
si è limitata a dedurre che l'insussistenza di ingenti risorse economiche sarebbe documentata dalla scelta di avviare l'attività di Ispettore ambientale. Si legge nel ricorso “laddove il sig. avesse Pt_1
delle ingenti risorse economiche nascoste, certo non avrebbe scelto di fare l'Ispettore Ambientale (mettere
letteralmente le mani nella spazzatura) per un corrispettivo esiguo mensile (docc. 6,7,8,9)!”. Tuttavia, tale elemento, di carattere esclusivamente valutativo, non risulta idoneo ad attestare una modificazione dell'equilibrio economico individuato dal Tribunale di Arezzo che, a fronte della dedotta disoccupazione del , ha riconosciuto “l'immutevolezza delle condizioni di ” nonostante Pt_1 Pt_1
il “dato ufficiale del licenziamento” (cfr. sentenza di ZI).
Inoltre, risulta elemento decisivo ai fini del decidere la circostanza che il ricorrente al momento dell'introduzione del presente ricorso non abbia nemmeno allegato il decesso del di lui padre,
, avvenuto il 16.12.2023 e, dunque, in data anteriore. Tale circostanza è, invero, stata Persona_3
allegata e documentata da parte resistente nelle note finali.
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. “il comportamento della parte che in
ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o
incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma
dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
Ebbene, in primo luogo tale elemento conferma quanto già rilevato dal Tribunale di Arezzo che ha escluso l'obbligo di mantenimento del figlio a carico della resistete proprio in ragione della Per_1
sussistenza di un patrimonio non documentato da parte del . Pt_1
Non risulta decisiva la circostanza che quest'ultimo avrebbe rinunciato all'eredità perché “dannosa”.
Tale allegazione, in primo luogo, appare contrastare con quanto indicato dallo stesso ricorrente nelle note del 17.6.2025 ove viene espressamente dedotto in riferimento alla situazione economica del che lo stesso “è sempre stato aiutato dal padre. Essendo venuto meno questo aiuto economico Pt_1
ha dovuto sopperire, cominciando proprio da dicembre 2023 (data della morte del nonno) a Parte_1
iniziare le prove ed il concorso che poi gli ha permesso di avere la posizione di Ispettore ambientale (di fatto
non certo una posizione di pregio, ma di pura necessità stante che deve monitorare i cittadini quando gettano
al cassonetto rifiuti urbani di Grosseto)”, nonché che “La morte di in realtà ha comportato Persona_3
un peggioramento delle condizioni economiche di posto che era il padre a pagare le rate dei Parte_1
mutui e che provvedeva anche alle esigenze del nipote […]. La morte del nonno ha comportato un Per_1
aggravio della situazione economica e di mantenimento di in quanto il nonno provvedeva in vari modi Per_1
diretti e indiretti (pagamento di gite, sport, abbigliamento, viaggi e rate scolastiche di al mantenimento Per_1
di . Per_1
Ne consegue che per espressa ammissione del ricorrente, fosse nella disponibilità Persona_3
di risorse tali da garantire il sostentamento non solo del nipote , bensì dello stesso ricorrente. Per_1 Inoltre, la documentazione sul punto allegata alle predette note risulta parziale, non essendo stata analiticamente provata la consistenza della massa ereditaria.
In secondo luogo, in assenza di prova circa la consistenza del patrimonio del padre, risulta argomento decisivo ai fini dell'esclusione della sussistenza di ingenti passività la circostanza che l'eredità sia stata accettata dal coniuge . Persona_2
Al riguardo, deve, inoltre, rilevarsi già in sede di ZI veniva rilevata una commistione di interessi tra , unica erede di , e l'odierno ricorrente (cfr. sentenza Persona_2 Persona_3
di ZI ove di legge “per stessa ammissione di la sua attuale compagna convivente, Pt_1
riconosciuta come tale anche da durante la sua audizione, avrebbe contratto matrimonio con l'anziano Per_1
padre di dopo che alla stessa sono stati intestati alcuni suoi beni”). Pt_1
Tale circostanza risulta, altresì, corroborata dai periodici bonifici effettuati dalla IG in favore del ricorrente sia in data anteriore al decesso di ma anche in data successiva come Parte_4
emerge dagli estratti conto allegati al ricorso che attestano la sussistenza di disponibilità
economiche.
Inoltre, rispetto alla situazione patrimoniale allegata dal nel procedimento di ZI, il Pt_1
dato relativo all'avvio di una nuova attività lavorativa deve essere valutato quale miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, potendo lo stesso contare, oltre che sulle risorse già
individuate e valutate dal Tribunale di Arezzo, anche su un'entrata mensile certa.
Non risulta, inoltre, circostanza sopravvenuta, il dedotto pagamento in favore della signora Pt_5
dell'importo di € 300,00 per il mantenimento del figlio minore , giacché dagli estratti
[...] Per_4
del c/c depositati risultano pagamenti in favore della sig.ra er il mantenimento del figlio già Pt_5
dal luglio 2021 (cfr. doc. 10 ricorso).
Infine, quanto al dedotto miglioramento delle condizioni economiche della deve rilevarsi CP_1
che non risulta elemento sopravvenuto la circostanza che la stessa benefici dell'aiuto economico dei genitori. In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione risalente al periodo 1.1.2000 al
28.6.2019 (cfr. doc. 33 ricorso) e dalla comparsa conclusionale depositata dall'odierna resistente nel giudizio di ZI emerge che fosse elemento già posto all'attenzione del Tribunale (cfr. doc. 8
comparsa di costituzione ove si legge “La sig,ra per fortuna ha potuto sino ad oggi contare CP_1
sull'aiuto dei genitori che dal 2017 ad oggi l'hanno sostenuta per far fronte alla grave situazione economica che la stessa ha affrontato quando il ha abbandonato a se stessi prima e poi - I denari Pt_1 CP_4 Pt_3
mandati dai genitori della soprattutto nel 2017 e nel 2018 sono serviti proprio a questo-”). CP_1
Inoltre, quanto al profilo relativo al miglioramento delle condizioni della resistente in ragione dell'intervenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni e deve rilevarsi che CP_4 Pt_3
dall'eventuale autosufficienza raggiunta dalla prole, anche il ricorrente potrebbe beneficiarne,
attivando autonomo giudizio avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore di In particolare, nel presente giudizio parte resistente ha prodotto la sentenza CP_4 Pt_3
n. 626/2020, emessa dal Tribunale di Grosseto in data 17.9.2020, e la sentenza n. 378/2023, emessa in data 24.4.2023 dal Tribunale di Grosseto, ove è stato previsto a carico del un assegno di Pt_1
mantenimento per i figli CP_4 Pt_3
Infine, quanto alla situazione lavorativa della resistente deve rilevarsi che nella sentenza di ZI
veniva rilevato che la stessa già all'epoca avesse “esaurito il tirocinio, e la relativa borsa di studio, e
stipulato un contratto di prestazione d'opera con una tariffa oraria minima ma senza previsione di ore e,
dunque, con entrate modeste e senza alcuna garanzia di stabilità”.
Ebbene, l'esclusione di un assegno di mantenimento a carico della resistente risultava motivato, oltre che in ragione delle risorse del , anche tenuto conto dell'attività lavorativa già svolta dalla Pt_1
che, tuttavia, non risultava caratterizzata da profili di stabilità. CP_1
Parte ricorrente non ha fornito elementi dai quali desumere che la resistente al momento del ricorso introduttivo, iscritto il 2.8.2024 e decorso circa un anno dalla pronuncia di ZI (la Sentenza n.
274/2023 è stata pubblicata il 21/03/2023) abbia migliorato la propria posizione lavorativa ottenendo una stabilità lavorativa tale da alterare l'equilibrio economico individuato. Tale valutazione risulta confermata dall'ultima dichiarazione dei redditi (cfr. doc. 14 - anno d'imposta 2023) ove la stessa ha dichiarato un reddito di circa € 9.600,00.
In conclusione, tenuto conto della circostanza che il ricorrente non abbia allegato al momento del ricorso l'intervenuto decesso del padre, il quale per sua stessa ammissione aveva risorse per contribuire al mantenimento del ricorrente e di e alla luce della documentazione in atti, non Per_1
sono emersi elementi idonei a incidere sull'equilibrio economico come individuato in sede di
ZI.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Inoltre, alla luce delle circostanze non allegate dal ricorrente in riferimento al decesso del di lui padre e sulla consistenza della massa ereditaria, tenuto conto della rilevanza delle stesse ai fini del presente giudizio, il ricorrente va condannato al risarcimento dei danni in favore di parte resistente che si liquidano in € 1.000,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis 18 e 96 comma 1 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente come liquidate ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta l'ulteriore importo di € 1.000,00
ex art. 96, co. 1 c.p.c.;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 7.600,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1266/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Piave n. 42, presso lo studio dell'Avv. CECILIA DRAGOTTA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Grosseto, Corso Carducci n. 85, presso lo studio dell'avv. SIMONETTA SFORZI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
Conclusioni: Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'1.7.2025 ha così concluso “In via
istruttoria- laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, voglia ammettere la prova testimoniale
con i signori e residenti in [...]sul seguente capitolo di prova (già dedotto CP_2 CP_3
nella memoria n. 2): - 1) “Vero che versate regolarmente somme di denaro a Vostra figlia CP_1
anche mediante bonifici bancari eseguiti su conti correnti del sig. e/o del sig.
[...] Parte_2 ” e voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti dei Parte_3
conti correnti intestati a e al sig. degli ultimi 3 anni nonchè i conti correnti Parte_3 Parte_2
nei quali la stessa è delegata ad operare, nonché dei conti correnti alla medesima intestati o CP_1
cointestati in Belgio. Nel merito perchè il Tribunale di Grosseto, competente ai sensi dell'art. 473 bis 11
c.p.c, a parziale modifica della sentenza n.274/2023 del Tribunale di Arezzo, voglia disporre a carico della
signora la corresponsione in favore del sig. di un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento mensile per il figlio minore pari ad euro 500,00 mensili ovvero nella somma che sarà Per_1
ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, così come da
protocollo in vigore. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Parte resistente con note di trattazione scritta del 2.7.2025 ha concluso, riportandosi agli atti ed alla precisazione delle conclusioni depositata, insistendo per il rigetto della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2024, ha chiesto, a modifica delle condizioni Parte_1
di ZI stabilite con sentenza n. 274/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, disporsi a carico della resistente un assegno mensile di mantenimento a favore del figlio , nato a [...] il [...]. Per_1
pari a € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie ragioni, ha esposto:
- un peggioramento delle proprie condizioni economiche;
in particolare, ha dedotto di aver iniziato un'attività di Ispettore Ambientale con contratto di collaborazione con il Comune di
Grosseto dietro un corrispettivo di € 1.512,00 mensili, con un netto a disposizione, sottratte le spese, di € 700,00-750,00;
- che qualora avesse avuto ingenti risorse economiche, come rilevato dal Tribunale di Arezzo
in sede di ZI, non avrebbe optato per tale tipologia di impiego;
- un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, giacché, oltre a contare sulle ingenti risorse economiche dei genitori, la stessa attualmente svolgerebbe la professione di psicologa sia in forma individuale che mediante l'associazione “L'Albero d'Argento”
insieme al compagno e convivente;
- la sopravvenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni che da tempo si è CP_4
trasferito in Germania per lavoro, e appena laureato e trasferitosi a Bologna;
Pt_3
- il dovere della resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore . Per_1 Si è costituita , deducendo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, giacché alcun fatto sopravvenuto sarebbe stato allegato dal ricorrente.
Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che:
- il nuovo impiego del attesterebbe un aumento delle entrate rispetto alla sentenza Pt_1
di ZI, ove era già stata rilevata la sussistenza di ingenti risorse patrimoniali anche in ragione del rapporto con , sposata con il di lui padre, attestato, tra l'altro, Persona_2
da periodi bonifici dalla stessa effettuati sul conto del ricorrente;
- le sue condizioni economiche non sarebbero affatto migliorate, tenuto conto che la borsa di studio ottenuta era scaduta a luglio 2024, nonché che la stessa svolgerebbe la libera professione con entrate limitate, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi;
- la stessa manterrebbe totalmente il figlio che ha concluso la laurea triennale a Pt_3
Bologna e sta seguendo il corso di laurea magistrale a Firenze.
All'udienza del 5.12.2024 sono state sentite le parti e, tentata la conciliazione, con ordinanza dell'11.12.2024 è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 22.5.2025, in ragione della circostanza sopravvenuta allegata da parte resistente relativa al decesso di padre del ricorrente, avvenuto in data anteriore alla Persona_3
presentazione del ricorso, è stato disposto un rinvio con concessione di note difensive.
Il Collegio, all'esito del deposito di note scritte e sulle conclusioni di parte ricorrente, ha riservato la causa in decisione.
*****
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e ZI i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così
come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità
degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
L'ex coniuge interessato può, inoltre, chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi.
Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, dunque, l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel ZI, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Pertanto, qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche, il giudice può
e deve procedere alla richiesta modificazione qualora l'equilibrio economico, risultante dai patti di cui si chiede la modifica, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze nuove.
Ciò detto, deve rilevarsi che nella sentenza di ZI n. 274/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo,
di cui oggi il ricorrente chiede la modifica, non è stato previsto un assegno di mantenimento a carico della resistente per il figlio in ragione dei seguenti presupposti: Per_1
- la sussistenza di un ingente patrimonio dell'odierno ricorrente;
in particolare, si legge
“Riguardo alla sua situazione patrimoniale e reddituale [di ], al di là del dato Parte_1
ufficiale del licenziamento, ormai intervenuto quasi tre anni orsono, parte attrice non ha provato il
peggioramento lamentato, essendo invece emerse varie circostanze gravi, precise e concordanti che
lasciano presumere l'immutevolezza delle condizioni di . Oltre al dato poco credibile che un Pt_1
soggetto dotato della sua elevatissima professionalità non si sia ancora reinserito nel mondo del lavoro,
occorre ricordare che per stessa ammissione di la sua attuale compagna convivente, Pt_1
riconosciuta come tale anche da durante la sua audizione, avrebbe contratto matrimonio con Per_1
l'anziano padre di dopo che alla stessa sono stati intestati alcuni suoi beni”; Pt_1
- l'insussistenza di un miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'odierna resistente;
in particolare, nella sentenza di ZI emerge che “Né la situazione della resistente può dirsi
migliorata al punto di imporle un contributo al mantenimento di Oltre alla pacifica circostanza Per_1
per cui la stessa si occupa ormai in modo esclusivo degli altri due figli della coppia, maggiorenni ma
non economicamente indipendenti, si ribadisce come ad oggi la stessa risulta aver esaurito il tirocinio,
e la relativa borsa di studio, e stipulato un contratto di prestazione d'opera con una tariffa oraria
minima ma senza previsione di ore e, dunque, con entrate modeste e senza alcuna garanzia di
stabilità”.
Ebbene, giova evidenziare che parte ricorrente, rispetto a quanto rilevato dal Tribunale di Arezzo,
si è limitata a dedurre che l'insussistenza di ingenti risorse economiche sarebbe documentata dalla scelta di avviare l'attività di Ispettore ambientale. Si legge nel ricorso “laddove il sig. avesse Pt_1
delle ingenti risorse economiche nascoste, certo non avrebbe scelto di fare l'Ispettore Ambientale (mettere
letteralmente le mani nella spazzatura) per un corrispettivo esiguo mensile (docc. 6,7,8,9)!”. Tuttavia, tale elemento, di carattere esclusivamente valutativo, non risulta idoneo ad attestare una modificazione dell'equilibrio economico individuato dal Tribunale di Arezzo che, a fronte della dedotta disoccupazione del , ha riconosciuto “l'immutevolezza delle condizioni di ” nonostante Pt_1 Pt_1
il “dato ufficiale del licenziamento” (cfr. sentenza di ZI).
Inoltre, risulta elemento decisivo ai fini del decidere la circostanza che il ricorrente al momento dell'introduzione del presente ricorso non abbia nemmeno allegato il decesso del di lui padre,
, avvenuto il 16.12.2023 e, dunque, in data anteriore. Tale circostanza è, invero, stata Persona_3
allegata e documentata da parte resistente nelle note finali.
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. “il comportamento della parte che in
ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o
incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma
dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
Ebbene, in primo luogo tale elemento conferma quanto già rilevato dal Tribunale di Arezzo che ha escluso l'obbligo di mantenimento del figlio a carico della resistete proprio in ragione della Per_1
sussistenza di un patrimonio non documentato da parte del . Pt_1
Non risulta decisiva la circostanza che quest'ultimo avrebbe rinunciato all'eredità perché “dannosa”.
Tale allegazione, in primo luogo, appare contrastare con quanto indicato dallo stesso ricorrente nelle note del 17.6.2025 ove viene espressamente dedotto in riferimento alla situazione economica del che lo stesso “è sempre stato aiutato dal padre. Essendo venuto meno questo aiuto economico Pt_1
ha dovuto sopperire, cominciando proprio da dicembre 2023 (data della morte del nonno) a Parte_1
iniziare le prove ed il concorso che poi gli ha permesso di avere la posizione di Ispettore ambientale (di fatto
non certo una posizione di pregio, ma di pura necessità stante che deve monitorare i cittadini quando gettano
al cassonetto rifiuti urbani di Grosseto)”, nonché che “La morte di in realtà ha comportato Persona_3
un peggioramento delle condizioni economiche di posto che era il padre a pagare le rate dei Parte_1
mutui e che provvedeva anche alle esigenze del nipote […]. La morte del nonno ha comportato un Per_1
aggravio della situazione economica e di mantenimento di in quanto il nonno provvedeva in vari modi Per_1
diretti e indiretti (pagamento di gite, sport, abbigliamento, viaggi e rate scolastiche di al mantenimento Per_1
di . Per_1
Ne consegue che per espressa ammissione del ricorrente, fosse nella disponibilità Persona_3
di risorse tali da garantire il sostentamento non solo del nipote , bensì dello stesso ricorrente. Per_1 Inoltre, la documentazione sul punto allegata alle predette note risulta parziale, non essendo stata analiticamente provata la consistenza della massa ereditaria.
In secondo luogo, in assenza di prova circa la consistenza del patrimonio del padre, risulta argomento decisivo ai fini dell'esclusione della sussistenza di ingenti passività la circostanza che l'eredità sia stata accettata dal coniuge . Persona_2
Al riguardo, deve, inoltre, rilevarsi già in sede di ZI veniva rilevata una commistione di interessi tra , unica erede di , e l'odierno ricorrente (cfr. sentenza Persona_2 Persona_3
di ZI ove di legge “per stessa ammissione di la sua attuale compagna convivente, Pt_1
riconosciuta come tale anche da durante la sua audizione, avrebbe contratto matrimonio con l'anziano Per_1
padre di dopo che alla stessa sono stati intestati alcuni suoi beni”). Pt_1
Tale circostanza risulta, altresì, corroborata dai periodici bonifici effettuati dalla IG in favore del ricorrente sia in data anteriore al decesso di ma anche in data successiva come Parte_4
emerge dagli estratti conto allegati al ricorso che attestano la sussistenza di disponibilità
economiche.
Inoltre, rispetto alla situazione patrimoniale allegata dal nel procedimento di ZI, il Pt_1
dato relativo all'avvio di una nuova attività lavorativa deve essere valutato quale miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, potendo lo stesso contare, oltre che sulle risorse già
individuate e valutate dal Tribunale di Arezzo, anche su un'entrata mensile certa.
Non risulta, inoltre, circostanza sopravvenuta, il dedotto pagamento in favore della signora Pt_5
dell'importo di € 300,00 per il mantenimento del figlio minore , giacché dagli estratti
[...] Per_4
del c/c depositati risultano pagamenti in favore della sig.ra er il mantenimento del figlio già Pt_5
dal luglio 2021 (cfr. doc. 10 ricorso).
Infine, quanto al dedotto miglioramento delle condizioni economiche della deve rilevarsi CP_1
che non risulta elemento sopravvenuto la circostanza che la stessa benefici dell'aiuto economico dei genitori. In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione risalente al periodo 1.1.2000 al
28.6.2019 (cfr. doc. 33 ricorso) e dalla comparsa conclusionale depositata dall'odierna resistente nel giudizio di ZI emerge che fosse elemento già posto all'attenzione del Tribunale (cfr. doc. 8
comparsa di costituzione ove si legge “La sig,ra per fortuna ha potuto sino ad oggi contare CP_1
sull'aiuto dei genitori che dal 2017 ad oggi l'hanno sostenuta per far fronte alla grave situazione economica che la stessa ha affrontato quando il ha abbandonato a se stessi prima e poi - I denari Pt_1 CP_4 Pt_3
mandati dai genitori della soprattutto nel 2017 e nel 2018 sono serviti proprio a questo-”). CP_1
Inoltre, quanto al profilo relativo al miglioramento delle condizioni della resistente in ragione dell'intervenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni e deve rilevarsi che CP_4 Pt_3
dall'eventuale autosufficienza raggiunta dalla prole, anche il ricorrente potrebbe beneficiarne,
attivando autonomo giudizio avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore di In particolare, nel presente giudizio parte resistente ha prodotto la sentenza CP_4 Pt_3
n. 626/2020, emessa dal Tribunale di Grosseto in data 17.9.2020, e la sentenza n. 378/2023, emessa in data 24.4.2023 dal Tribunale di Grosseto, ove è stato previsto a carico del un assegno di Pt_1
mantenimento per i figli CP_4 Pt_3
Infine, quanto alla situazione lavorativa della resistente deve rilevarsi che nella sentenza di ZI
veniva rilevato che la stessa già all'epoca avesse “esaurito il tirocinio, e la relativa borsa di studio, e
stipulato un contratto di prestazione d'opera con una tariffa oraria minima ma senza previsione di ore e,
dunque, con entrate modeste e senza alcuna garanzia di stabilità”.
Ebbene, l'esclusione di un assegno di mantenimento a carico della resistente risultava motivato, oltre che in ragione delle risorse del , anche tenuto conto dell'attività lavorativa già svolta dalla Pt_1
che, tuttavia, non risultava caratterizzata da profili di stabilità. CP_1
Parte ricorrente non ha fornito elementi dai quali desumere che la resistente al momento del ricorso introduttivo, iscritto il 2.8.2024 e decorso circa un anno dalla pronuncia di ZI (la Sentenza n.
274/2023 è stata pubblicata il 21/03/2023) abbia migliorato la propria posizione lavorativa ottenendo una stabilità lavorativa tale da alterare l'equilibrio economico individuato. Tale valutazione risulta confermata dall'ultima dichiarazione dei redditi (cfr. doc. 14 - anno d'imposta 2023) ove la stessa ha dichiarato un reddito di circa € 9.600,00.
In conclusione, tenuto conto della circostanza che il ricorrente non abbia allegato al momento del ricorso l'intervenuto decesso del padre, il quale per sua stessa ammissione aveva risorse per contribuire al mantenimento del ricorrente e di e alla luce della documentazione in atti, non Per_1
sono emersi elementi idonei a incidere sull'equilibrio economico come individuato in sede di
ZI.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Inoltre, alla luce delle circostanze non allegate dal ricorrente in riferimento al decesso del di lui padre e sulla consistenza della massa ereditaria, tenuto conto della rilevanza delle stesse ai fini del presente giudizio, il ricorrente va condannato al risarcimento dei danni in favore di parte resistente che si liquidano in € 1.000,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis 18 e 96 comma 1 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente come liquidate ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta l'ulteriore importo di € 1.000,00
ex art. 96, co. 1 c.p.c.;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 7.600,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti