Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3572 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Annuska Ferrazzi
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato Deborah Valent
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
premesso che con ricorso congiunto di divorzio i SIi e hanno CP_1 Parte_1
rinunciato liberamente e consapevolmente alla comparizione personale delle parti e hanno
1
CONCLUSIONI:
1) affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
le variazioni di residenza dovranno essere concordate, eccezion fatta per i cambi di residenza nello stesso Comune o nei Comuni limitrofi;
2) per quanto riguarda i tempi di permanenza del minore presso il padre, Per_1
trascorrerà con il SI tre fine settimana al mese a partire dal primo pomeriggio Pt_1
del venerdì, quando il SI andrà a prenderlo a scuola, dove il figlio si intrattiene Pt_1
per il dopo scuola, e lo terrà con sé fino alla domenica sera intorno alle 18,30, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
con riferimento a detti fine settimana si precisa che in uno di questi tre fine settimana, sarà la SIa ad accompagnare presso il padre CP_1 Per_1
e poi a riprenderlo la domenica sera;
si prevede la possibilità di recupero del fine settimana qualora o il padre fossero impossibilitati a frequentarsi;
Per_1
3) il SI , previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici Pt_1
ed extrascolastici di , in aggiunta ai tre fine settimana al mese, potrà vedere e tenere Per_1
con sé il figlio anche in altri giorni;
il padre potrà sentire telefonicamente il figlio minore ogni giorno, preferibilmente tra le ore 17,00 e le ore 20,00;
4) festività natalizie secondo il principio dell'alternanza: 1) 23 e 24 dicembre con un genitore;
2) dal 25 al 31 con l'altro genitore;
3) dal 31 al 6 gennaio con lo stesso genitore con cui ha trascorso il 23 e il 24 dicembre;
Per_1
5) festività pasquali: dal venerdì prima di Pasqua alla domenica di Pasqua, fino a tardo pomeriggio, con un genitore;
dalle ore 18,30 della domenica di Pasqua e sino al martedì
successivo con l'altro genitore;
6) vacanze estive: tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare tra loro le tre settimane suddette entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno;
7) per le altre festività (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto)
2 se dette festività cadranno nel fine settimana spettante alla SIa , il figlio CP_1 Per_1
resterà con lei;
allo stesso modo resterà con il padre se dette festività cadranno nei Per_1
fine settimana di sua spettanza;
se invece tali festività dovessero cadere durante la settimana i genitori si alterneranno;
8) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Per_1
mensile di euro 300,00, da versarsi alla SIa a mezzo bonifico bancario entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
spese straordinarie al 50 % secondo protocollo;
9) quanto alle condizioni economiche, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato e definito tra loro ogni rapporto di natura economico- patrimoniale, con reciproca soddisfazione, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile;
10) le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Mira (VE) in data 02.06.2011.
All'esito dell'udienza del 07.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di
3 omologa del 03.04.2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mira (VE) il 02.06.2011 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mira (VE) al n. 13, parte 2^, serie A, anno 2011;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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