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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 5 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Caponera, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9998/2023 del 9.11.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.3.2023, ha chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1 accertare “l'illegittimità della sospensione/revoca dell'assegno sociale - cat. AS n. 04076717 e dell'obbligo di restituire l'importo complessivo di € 2.137,27, comunicati con provvedimento del
03.02.2021, notificato con raccomandata a./r. ”, nonché il suo “diritto all'assegno P.IVA_1 sociale di cui all'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, con decorrenza 1° ottobre 2020, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia;
per l'effetto, dichiarare la spettanza degli importi mensili corrisposti tra dal 01.10.20 al 31.12.20 al Sig. a titolo di assegno sociale, Pt_1
1 con conseguente esonero del ricorrente dalla richiesta di restituzione degli stessi, nonché
CONDANNARE l' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi successivamente al CP_2
31.12.20 sul diritto riconosciuto, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo”.
Ha dedotto a tal fine: di aver presentato in data 7.9.2020 domanda amministrativa per ottenere l'assegno sociale, domanda che era stata accolta dall' mediante provvedimento del 5.11.2020 CP_1 con conseguente liquidazione della prestazione categoria AS n. 04076717 a decorrere dal 1.10.2020 per un importo mensile di € 651,51; di aver tuttavia ricevuto raccomandata A/R del 3.2.2.21 con cui l' gli ha chiesto la restituzione di € 2.117,37, pagati indebitamente per il periodo dal 1.10.2020 CP_1 al 31.12.2020, per i seguenti motivi: “sentenza del Tribunale di Roma n. 8316/2020 per uno dei reati di cui all'art. 2 commi 58-59, Legge 92/2012”; di aver presentato – invano – in data 20.7.2022 ricorso amministrativo, avendo già interamente espiato la pena per il reato di cui all'art. 2, co. 58 e 59, l. n.
92/2012, e potendo pertanto beneficiare nuovamente dell'assegno sociale previa presentazione di una nuova domanda amministrativa, come previsto dall'art. 2, co. 59, l. n. 92/2012, tenuto conto altresì che la sentenza del Tribunale di Roma n. 8316/2020 era peraltro relativa ad altra precedente prestazione già revocata in ragione della medesima condanna;
di essere in stato di bisogno, e di soddisfare pertanto i requisiti – anche reddituali – per il riconoscimento del diritto.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ha dedotto a tal fine che: la sentenza del Tribunale di Roma n. 8316/2020, passata in giudicato, era intervenuta in data 3.12.2020 e pertanto successivamente alla presentazione della domanda amministrativa del 7.9.2020, attestando l'insussistenza in capo al dei presupposti per il diritto Pt_1 all'assegno sociale;
in ogni caso, il ricorrente, pur essendone onerato, non aveva provato di soddisfare tali requisiti, non avendo dimostrato di aver interamente espiato la pena della reclusione di anni 14 per omicidio volontario di cui alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del
19.6.2018, irrevocabile il 13.5.2019, ed avendo il Tribunale di Roma accertato invece con la ridetta sentenza n. 8316/2020 che il certificato di espiazione pena prodotto da controparte si riferisce ad un'altra condanna, la n. 4/1997, emessa dalla Corte d'Assise di Cosenza il 9.6.1997 (per cui risulterebbe scontata la pena dal 3.1.2001 al 29.4.2011, con scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare); il ricorrente non avrebbe neppure dimostrato lo stato di bisogno (ovverosia, per l'anno 2020, di avere un reddito inferiore ad € 5.977,79), essendosi limitato a produrre una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulterebbe esclusivamente la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, l. n. Pt_1
289/2002, un reddito inferiore ad € 8.145,00 pari alla no tax area per l'anno 2020.
2 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo non dimostrati i requisiti per il diritto alla prestazione, e rilevando che la sentenza n. 8316/2020 del
Tribunale di Roma, pur pronunciata con riguardo alla restituzione dei ratei di assegno sociale oggetto di una precedente domanda amministrativa, cionondimeno attestava la mancata espiazione della pena di 14 anni di reclusione cui il era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Pt_1
Catanzaro con sentenza del 19.6.2018, divenuta irrevocabile, ostativa al riconoscimento del beneficio anche a seguito della domanda amministrativa del 7.9.2020.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , chiedendone la riforma. Pt_1
A tal fine ha prodotto nuova documentazione, che attesterebbe l'intervenuta integrale espiazione della pena, e ribadito pertanto di soddisfare i requisiti per il beneficio, ivi incluso il requisito reddituale, come attestato dalla dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate.
L' si è costituito e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, essendo CP_1 inammissibile la nuova documentazione prodotta da controparte solo in appello, e gravando in ogni caso sul deducente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il beneficio richiesto.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, va premesso anzitutto che la documentazione prodotta da parte appellante nel presente grado di giudizio deve ritenersi ammissibile, in quanto indispensabile per dirimere questioni controverse – ovverosia quelle della intervenuta espiazione della pena –, di cui era stato offerto un principio di prova già nel giudizio di primo grado.
Ed invero, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del
2018; n. 28439 del 2019)” (Cass. n. 6201/2024).
3 3. Passando al merito, parte appellante lamenta anzitutto che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto rilevante nel presente giudizio la sentenza n. 8316/2020 e insiste sull'intervenuta espiazione della pena, invocando i documenti depositati.
3.1. Ebbene, sul primo punto, rileva il Collegio che effettivamente la sentenza n. 8316/2020 risulta essere stata pronunciata in relazione ad altra domanda amministrativa presentata dal in Pt_1 epoca anteriore al marzo 2017 per ottenere l'assegno sociale, poi riconosciutogli dall' con CP_1 liquidazione della prestazione cat. AS n. 04075641, e successivamente revocato in applicazione dell'art. 2, co. 58, l. n. 92/2012 in ragione della condanna definitiva a 14 anni di reclusione non risultata espiata.
Il , tuttavia, a seguito della revoca della prestazione, ha presentato nuova domanda Pt_1 amministrativa in data 7.9.2020 ai sensi dell'art. 2, co. 59, l. n. 92/2012, a mente del quale “I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo
[ovvero, la revoca – nella specie – dell'assegno sociale], possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti”.
A prescindere dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 8316/2020, va dunque in questa sede accertato se il abbia o meno espiato la suddetta pena di anni 14. Pt_1
3.2. Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta nel presente grado d'appello, ritiene il Collegio che la pena sia stata espiata.
Ed invero, dagli atti (in particolare dalla motivazione della sentenza n. 6/2014 della Corte
d'Assise di Cosenza) risulta che:
- il è stato condannato “per gravi delitti connotati dal movente e dalle modalità Pt_1 mafiose” alla “pena dell'ergastolo … con sentenza irrevocabile a partire dal 3 luglio del 2000”, emessa in primo grado il 9.6.1997, all'esito di un processo celebrato in sua contumacia in ragione dello stato di latitanza, benché nel corso del giudizio il suo difensore avesse rappresentato di avere avuto notizia che l'imputato si trovava in regime di arresto in Brasile e avesse pertanto chiesto la revoca della dichiarazione di contumacia e una nuova citazione a giudizio;
- l'impugnazione della sentenza del 9.6.1997 per mancata revoca della dichiarazione di contumacia è stata poi respinta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza del
9.3.2010;
- sennonché, con sentenza del 17.1.2011 la Corte di Cassazione ha rimesso il in termini Pt_1
“per impugnare la sentenza di primo grado del 1997, disponendone l'immediata liberazione dallo stato detentivo cui era sottoposto da oltre 10 anni in virtù di quel titolo portato ad esecuzione dopo che l'imputato era stato estradato dal Brasile”;
4 - proposta dunque tale impugnazione, la Corte d'Assise d'Appello con sentenza del 14.6.2012
“ha dichiarato la nullità della sentenza di condanna del 9 giugno 1997, con restituzione degli atti al primo giudice”, dando atto che risultava “cessata la condizione di latitanza del sin dal 6 Pt_1 maggio 1997” e che pertanto “sussisteva già dal 7 maggio 1997 il presupposto di legge … per la revoca dell'ordinanza dichiarativa di contumacia”;
- dichiarata pertanto la nullità della sentenza di prime cure, il giudizio è stato nuovamente celebrato innanzi alla Corte d'Assise di Cosenza, la quale con sentenza n. 6 del 16.12.2014 ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, tra l'altro, il reato di cui al capo S1) ovverosia il reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p., “commesso … per eseguire quello di carattere associativo
… [di cui all'art. 416-bis c.p] nella realizzazione del relativo programma criminoso”.
Dalle annotazioni di cancelleria in calce a tale ultima sentenza, si evince poi che:
- la sentenza della Corte d'Assise di Cosenza n. 6/2014 è stata riformata dalla Corte d'Assise
d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 9 del 9.2.2016 (depositata il 9.5.2016), la quale ha invece condannato il per il reato ascrittogli al capo S1) alla pena di 14 anni di reclusione;
Pt_1
- a seguito di ricorso in Cassazione e ulteriore giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Assise
d'Appello di Catanzaro, tale condanna è stata confermata con sentenza d'appello n. 11 del 19.6.2018, divenuta irrevocabile il 13.5.2019 a seguito di rigetto dell'ulteriore ricorso in Cassazione.
Infine, dal “Certificato di espiata pena” rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Catanzaro in data 20.11.2023, si evince che il , condannato con sentenza Pt_1
n. 11/2018, esecutiva il 13.5.2019, alla pena detentiva di anni 14 di reclusione, “ha beneficiato di complessivi giorni 810 di liberazione anticipata. Ha espiato la pena: in custodia cautelare in carcere dal 10/07/1998 al 18/01/2011 (anni 12 e mesi 6 e giorni 9)”.
3.3. Ebbene, alla luce di tali elementi, ritiene dunque il Collegio che:
- il , come attestato dal certificato del 20.11.2023, aveva già espiato alla data del Pt_1
18.1.2011 l'intera pena di 14 anni di reclusione di cui alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Catanzaro n. 11 del 19.6.2018, irrevocabile il 13.5.2019;
- tale espiazione risulta anteriore alla sentenza stessa in quanto in parte coincidente con la custodia cautelare cui il è stato sottoposto dal 3.1.2001 al 29.4.2011 (v. certificato di espiata Pt_1 pena del 7.6.2022, già prodotto in primo grado) in pendenza dell'impugnazione avverso la sentenza n. 4 del 9.6.1997, poi annullata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza del
14.6.2012, a seguito della quale – dopo vari gradi di giudizio – è stata pronunciata la sentenza n.
11/2018, divenuta irrevocabile.
Se ne deve concludere pertanto che il – come aveva cercato di dimostrare innanzi al Pt_1 giudice di prime cure, sebbene con prove insufficienti – aveva integralmente espiato alla data del
5 18.1.2011 la pena della reclusione di 14 anni di cui alla sentenza n. 11/2018 della Corte d'Assise
d'Appello di Catanzaro, ritenuta pertanto dall' ingiustamente ostativa all'erogazione CP_1 dell'assegno sociale richiesto con la successiva domanda amministrativa del 7.9.2020.
La sentenza di primo grado, alla luce della documentazione prodotta nel presente grado, va pertanto sul punto riformata.
4. Va tuttavia verificato se il soddisfi altresì il requisito reddituale, contestato Pt_1 dall' . CP_1
Ebbene, sotto tale profilo rileva il Collegio che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate del
6.12.2022 già depositato nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, si evince in realtà non soltanto che il non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, ma anche Pt_1 che non risulta abbia percepito redditi.
Si legge infatti in detto certificato: “si certifica che da interrogazione anagrafica effettuata presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, risulta che … [il] Sig. … Parte_1 dall'anno d'imposta 2020 all'anno d'imposta 2021 non risultano redditi percepiti né presentate dichiarazioni”.
A fronte di tale attestazione, deve pertanto presumersi che il non abbia percepito Pt_1 redditi per l'anno 2020, presunzione avverso la quale l' non ha offerto prova contraria. CP_1
5. In conclusione, giacché risultano integrati i presupposti di cui all'art. 2, co. 59, l. n. 92/2012
– ovverosia, a) l'intervenuta revoca dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 2, co. 58, l. n. 92/2012, b) la completa espiazione della pena, c) la presentazione di una nuova domanda amministrativa per ottenere nuovamente l'assegno sociale revocato – e risulta altresì integrato il requisito reddituale, in difetto di ulteriori contestazioni, deve dichiararsi il diritto del alla prestazione con decorrenza Pt_1 dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (1.10.2020).
Ne consegue l'illegittimità della nota del 3.2.2021, con cui l' ha chiesto la restituzione CP_1 del presunto indebito di € 2.117,37 ed il diritto del a percepire gli arretrati, maggiorati di Pt_1 interessi dalle singole scadenze al saldo.
L'appello va dunque accolto e le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell' , CP_1 liquidate in ragione del valore della causa e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a decorrere dal 1.10.2020 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della nota di indebito del 3.2.2021 e condanna
6 l' al pagamento della prestazione e dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali CP_1 dalle singole scadenze al soddisfo;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € CP_1
2.100,00 per il primo grado ed in € 2.000,00 per il secondo, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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