Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 4226/ 2023 + n.r.g. 2866/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, all'udienza del 6.3.2025,, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4226/2023 (cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
2866/2024) entrambi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa anche disgiuntamente, giusta mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti Guido D'Amelia e Claudio Sabbatino ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli via Cesario Console n.3 (comunicazioni alla PEC: Email_1
e al fax n. 081.19722244
- ricorrente in opposizione-
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di Persona_1
Roma del 22.3.2024 numero Rep.37875, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura PS (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2
- convenuto –
OGGETTO: opposizione all'avviso di addebito N. 371 2022 00240342 62 000 (procedimento n.r.g. 4226/2023) ed all'avviso di addebito N. 371 2023 00143270 65 000 (procedimento n.r.g. 2866/2024).
Conclusioni:
per la parte ricorrente nel procedimento 4226/2023:
“1. In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di avviso di addebito n. 371 2022 00240342 62 000 impugnato, dichiarare che il ricorrente non
è tenuto a versare la somma complessiva di euro 14.360,50; 2. annullare e/o revocare, per i motivi esposti, avviso di addebito n. 371 2022 00240342 62 000; 3. dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall'Inps per l'illegittima iscrizione alla
“Gestione Commercianti” per il periodo 04/2018 al 12/2021 per complessivi euro 14.360,50; 4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario.
per la parte ricorrente nel procedimento 2866/2024:
“1. In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di avviso di addebito n. 371 2023 00143270 65 000 impugnato, dichiarare che il ricorrente non
è tenuto a versare la somma complessiva di euro 4.559,10; 2. annullare e/o revocare, per i motivi esposti, avviso di addebito n. 371 2023 00143270 65 000; 3. dichiarare la non debenza
“Gestione Commercianti” per il periodo 01/2021 al 12/2022 per complessivi euro 4.559,10; 4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario avv. st. Guido D'Amelia”. per l'PS convenuto
“- Si rigetti l'opposizione , in via gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nei titoli opposti. Vittoria di spese”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente in data 2.3.2023 ed in data 7.2.2024
(successivamente riuniti) la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva nel primo giudizio:
- che con comunicazione notificata in data 18.12.2020 l'I.N.P.S. - Filiale Pozzuoli - provvedeva d'ufficio alla sua iscrizione alla “Gestione Commercianti” - matricola n. 21577621 - con imposizione retributiva a decorrere dal 01.04.2018;
- che l'PS giustificava tale provvedimento in quanto ella risultava socio ed amministratore della (p. iva ), società operante nel settore della CP_2 P.IVA_2 commercializzazione di protesi acustiche e relativa assistenza tecnica;
- che avverso tale iscrizione aveva inoltrato istanza in via amministrativa al “Comitato amministratore gestione esercenti attività commerciali”, per il tramite della sede
[...] in data 12.01.2021 chiedendo di disporre la cancellazione dall'iscrizione alla CP_3
Gestione contributiva esercenti attività commerciale, con effetto dal 01.04.2018, attesa la sua totale inattività ed inoperosità all'interno dell'organizzazione aziendale della società
CP_2
- che le istanze avanzate nel ricorso amministrativo in autotutela restavano totalmente inevase e prive di riscontro;
- che in data 25.01.2023 le veniva notificato avviso di addebito n. 37120220011727534000 per la somma complessiva di euro 14.360,50 e che tale avviso di addebito è nullo, illegittimo, totalmente infondato e comunque relativo ad importi non dovuti per i motivi indicati in ricorso sostenendo, in particolare, di non aver mai svolto presso la società CP_2 alcuna opera lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza;
- di non essere audioprotesista né, quindi, iscritta all'ordine professionale di categoria;
- di non aver, pertanto, mai esercitato in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.
Tanto premesso la ricorrente nel giudizio avente n.r.g. 4226/2023 concludeva nel modo sopra riportato.
In tale giudizio l'PS si costitutiva – dopo l'autorizzazione alla rinotifica del ricorso - in data 13.9.2024 sostenendo che la ricorrente era iscritta alla gestione commercianti in Pt_1 qualità di amministratrice unica della società “ AUDIO BIC s.r.l.” e che la predetta società
“è attiva e senza dipendenti quadro o dirigenti (un unico dipendente, per di più il marito, assunto a tempo parziale al 50% come tecnico audio protesista solamente dal 10/2020), alter ego dell'imprenditore, pertanto la dichiarazione di essere solo socio di capitali non ha fondamento. Come già detto, nella visura camerale storica della C.C.I.A. della predetta società di cui la ricorrente è Socia ed Amministratrice Unica, non è ravvisabile una figura assimilabile ad un quadro direttivo, che possa eventualmente surrogare il titolare in tutte le funzioni di organizzazione e direzione, e tale che possa far considerare una effettiva non partecipazione all'attività societaria da parte della stessa ricorrente. La partecipazione personale della Sig.ra nella predetta società, presenta sicuramente i requisiti Pt_1 dell'abitualità e prevalenza, richiesti dalla normativa vigente per l'iscrizione alla gestione Commercianti”. Con altro giudizio introdotto in data 7.2.2024 la medesima ricorrente si opponeva ad altro avviso di addebito (N. 371 2023 00143270 65 000 a lei notificato in data 8.1.2024 000 per la somma complessiva di euro 4.559,10 sempre in relazione alla sua qualità di socio ed amministratore della p. iva ), società operante nel settore Controparte_2 P.IVA_2 della commercializzazione di protesi acustiche e relativa assistenza tecnica.
Anche tale avviso di addebito era, a giudizio di parte ricorrente, nullo, illegittimo, totalmente infondato e comunque relativo ad importi non dovuti per i motivi già evidenziato nel giudizi
4226/2023.
Anche in questo giudizio l'PS si costituiva con memoria depositata in data 13.9.2024 (in questo caso la prima udienza di questo giudizio era stata fissata per il 26.09.2024).
Con ordinanza emessa in data 26.9.2024 disposta la riunione al procedimento capofila del giudizio avente N.R.G. 2866/2024 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.3.2025.
In tale data discussa oralmente la causa in presenza delle parti all'esito della discussione il giudice pronunciava sentenza dando lettura in udienza del dispositivo con fissazione di un termine per il deposito delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pt_2
La pretesa creditoria dell'PS fa, dunque, riferimento ad un asserito mancato versamento di contributi I.V.S. fissi a titolo di Gestione Commercianti, comprensiva di sanzioni accessori e spese ulteriori per il periodo da per il periodo 04/2018 al 12/2021 (giudizio con n..g.
4226/2023) e dal 01/2021 al 12/2022 (giudizio con n.r.g. 2866/2024).
Occorre, data la particolarità della questione oggetto del presente giudizio, riportare per intero le norme che disciplinano la presente fattispecie e la loro evoluzione normativa e giurisprudenziale.
L'art. 1, comma 202, della legge n.662 del 23.12.1996 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”
Il successivo comma 203 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160 il quale, a sua volta, aveva sostituito l'art.1 della legge 27.11.1960 n.1397; il testo oggi in vigore dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208 dispone, poi, che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'PS decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”.
Successivamente, con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante,
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuta una norma, che si è autodefinita norma di interpretazione autentica che ha così disposto: “l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 16.8.1995”.
In tale disposizione normativa di interpretazione autentica si precisa, in sostanza, che il problema dell'iscrizione all'unica gestione presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone soltanto per le attività autonome esercitate in forma d'impresa individuale (dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti) e non vale, al contrario, qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa societaria.
Inoltre la norma esclude, questa volta espressamente, dalla regola di unicità di iscrizione, i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l'iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella legge 335/1995) e ribadisce la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale in presenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.
In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti), non è soggetta alla regola dell'attività prevalente ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione.
Tale disposizione di interpretazione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 pone fine, in modo probabilmente definitivo, a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale - della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. l. 78/2010 (conv. in l.30 luglio 2010, n. 122).
Tuttavia va evidenziato che proprio l'intervento della Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 15 del 2012 pone l'accento – ai fini della doppia iscrizione previdenziale del socio di s.r.l. di società commerciale – sulla necessità che detto socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che sia, nel contempo, anche amministratore della stessa società.
Nel caso in esame, al contrario quanto sopra non è emerso.
Parte opposta PS (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che l'PS, parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto CP_1 nella presente controversia.
Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'PS provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che CP_1 nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
In un caso analogo deciso da questo stesso ufficio giudiziario (riguardante una società di
Forio d'Ischia ed esercente attività di bar/ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico), il giudice assegnatario di quel procedimento scriveva: “L'opposizione può essere accolta nei termini in cui si dirà. Come noto l'iscrizione alla Gestione
Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co.
1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale
e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella citata sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante
Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto Co considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, nel caso di specie dagli atti risulta quanto segue: …..non risulta che il Sig……partecipasse all'attività aziendale …….con un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l'Inps ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la prevalenza della stessa attività, dato che emerge per tabulas… (cfr. sentenza del giudice Borrelli, n. 2887/2023, pubblicata in data 03/05/2023 e relativa al procedimento avente NRG
1596/2022).
A giudizio di chi scrive anche in questo giudizio non è stata fornita dall'PS una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante, l'assunto di parte opposta. Non può esservi dubbio, come si è visto, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto delle cartelle esattoriali impugnate in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Peraltro, anche da ultimo nella circolare PS n. 78/2013 si è ribadito che “il carattere dell'abitualità e della prevalenza che costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti” deve essere dimostrato dallo stesso Istituto che si asserisce creditore, essendo obbligato quest'ultimo a fornire, caso per caso, la prova della legittimità dell'iscrizione. A norma dell'art.2697 c.c., dunque, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Va sottolineato e ribadito che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti ricade, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sull'ente previdenziale e non sul parte ricorrente (SUL PUNTO DA ULTIMO CASSAZIONE N. 21470/2019), onere nella specie non assolto.
Occorre ribadire che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
è che risulti provato lo svolgimento di attività commerciale da parte di chi si assume tenuto al versamento contributivo richiesto, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali).
L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova dell'effettivo svolgimento di attività di lavoro in modo prevalente ed abituale all'interno della società.
Sul piano previdenziale, va ulteriormente precisato, che secondo l'indirizzo espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn.
10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019; e da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
13/02/2020, n. 3637).
Nel caso di specie l'istante ha assunto di non essere tenuto al versamento dei richiesti contributi, in quanto ella non può aver mai svolto presso la società alcuna CP_2 opera lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza non essendo ella una audioprotesista neanche iscritta all'ordine professionale di categoria. Anche per tali motivi la non può Pt_1 aver esercitato in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.
Dagli atti prodotti non è emerso che la ricorrente, per il periodo di riferimento, abbia svolto personalmente attività commerciale nel senso richiesto dalla norma;
ed, infatti, nel caso in esame, l'PS non ha provato il fatto costitutivo della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto, reputando di non costituirsi in giudizio
Ne discende l'insussistenza, nel caso concreto, di un'attività imprenditoriale di natura commerciale in capo alla ricorrente e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione dello stesso alla gestione commercianti dell'PS per i periodi oggetto degli avvisi di addebito opposti.
I ricorsi devono essere accolti per quanto di ragione e, pertanto, previo annullamento degli avvisi di addebito oggetto dei due distinti giudizi poi riuniti deve essere dichiarata la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall'Inps per l'illegittima iscrizione alla “Gestione Commercianti” per il periodo 04/2018 al 12/2021 e per il periodo per il periodo 01/2021 al 12/2022.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza ed esse devono essere liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dr. Federico Bile, all'udienza del 6.03.2025, sulle domande proposte con distinti ricorsi poi riuniti - rispettivamente del
2.3.2023 e del 7.2.2024 - contrassegnati dai NN.RR.GG. 4226/2023 e 2866/2024 da
[...]
nei confronti dell'PS, così provvede: Pt_1
a) accoglie i distinti ricorsi poi riuniti e per l'effetto dispone l'annullamento e la conseguente revoca del provvedimento di avviso di addebito n. 371 2022 00240342 62 000 (oggetto del giudizio 4226/2023) nonché l'annullamento e la conseguente revoca del provvedimento di avviso di addebito n. 371 2023 00143270 65 000 (oggetto del giudizio n.r.g. 2866/2024) e conseguentemente dichiara che non è tenuta a versare all'PS le seguenti Parte_1 somme pari ad euro 14.360,50 ed ad euro 4.559,10;
b) dichiara, quindi, la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall'Inps per l'illegittima iscrizione alla “Gestione Commercianti” per il periodo 04/2018 al 12/2021 e per il periodo per il periodo 01/2021 al 12/2022;
c) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Guido D'Amelia dichiaratori anticipatario;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli 6.3.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile