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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 12820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12820 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9110/2018 R.G. proposto da: ZI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato GIANSANTE TO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ZI PO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LL FRANCESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MA EA AR ON, MA LO MI -controricorrente- nonché contro TIBERIUS SPV S.R.L., BANCA POPOLARE DI VICENZA, INTESA SAN LO S.P.A., CONDOMINIO VIA POLA 6 MILANO, BANCA MONTE DEI Civile Sent. Sez. 2 Num. 12820 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA RI Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/05/2023 2 di 8 PASCHI DI NA S.P.A., CONDOMINIO GRAND'ITALIA VIA AN IG 4/C NE DO, OR IA BICE, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (ORA DOBANK S.P.A.) -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5099/2017 depositata il 5 dicembre 2017. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il secondo motivo di ricorso e di accogliere il primo motivo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA MA IN ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 5099/2017 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 5 dicembre 2017. Ha notificato controricorso OP RI IN. Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di MA IN contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 21 ottobre 2015, che aveva sciolto la comunione ereditaria della de cuius RM TO, madre di MA e di IE IN (al quale ultimo erano succeduti gli eredi OP RI IN e DI Dorini). Il compendio ereditario di RM TO era stato a sua 3 di 8 volta individuato nel giudizio di divisione intercorso tra la stessa e AD TO, definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 1636/2010 del 13 maggio 2010. Per quanto ancora rilevi, la Corte d’appello di Milano ha affermato che la ricomprensione nel compendio ereditario dell'immobile di IA AS era giustificata, non essendo tale bene uscito dallo stesso per effetto della sentenza ex art. 2932 c.c. pronunciata “a favore di un certo RO”, sentenza i cui effetti traslativi della proprietà dovevano intendersi venuti meno, in quanto risalente all’anno 2000, non trascritta e costitutiva di un diritto immobiliare condizionato al pagamento del saldo, che non risultava essere mai avvenuto. La Corte d’appello ha anche rigettato le doglianze sulla mancata sospensione del processo di primo grado per l’assunta pregiudizialità in relazione a cause pendenti dinanzi al Tribunale di Vicenza fra RM TO e AD TO, nonché a tre cause pendenti dinanzi al Tribunale di Milano fra MA IN e IE IN, giacché comunque non riassunte ai sensi dell’art. 297 c.c. e dunque suscettibili di declaratoria di estinzione. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14). Le parti costituite hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso di MA IN denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., le “omissioni nella 4 di 8 motivazione” e la “omessa valutazione di documenti probatori”, “in relazione alla mancata esclusione dal compendio ereditario dell'immobile di IA AS. La censura sostiene che la mancata trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. non fa venir meno l'effetto traslativo della pronuncia e precisa che già all’udienza del 9 ottobre 2014 (il controricorrente invece indica tale data come “9 dicembre 2014”) il difensore di MA IN aveva dedotto l’esistenza della sentenza n. 1360/98 del Tribunale di IA, resa nell'ambito del giudizio n. 4244/92 RG tra FR RO, AD TO e IE IN, erede di RM TO, e passata in giudicato (a seguito del rigetto dell’appello con sentenza n. 1789/2004 della Corte d’appello di IA e poi del rigetto del ricorso per cassazione attuato dalla sentenza n. 10284 del 2010 di questa Corte). Questa sentenza aveva accolto la domanda del RO di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre relativo alla promessa di vendita di un immobile in IA AS 1716, stipulata dalla defunta TA GO, con condanna del medesimo RO a corrispondere il residuo prezzo dovuto. 1.1. Tale vicenda è stata espressamente esaminata nella sentenza impugnata e lo specifico riferimento alla sua allegazione avvenuta già nel giudizio di primo grado, contenuto sia nel ricorso che nel controricorso, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., vale a superare l’eccezione di “novità” della questione posta dal controricorrente. 1.2. La Corte d’appello di Milano ha affermato che l’immobile di IA AS 1716 rimaneva compreso nel compendio ereditario di RM TO, non portando a diversa conclusione la considerazione che tale bene fosse stato oggetto di sentenza ex art. 2932 c.c. resa nei confronti di IE IN, erede di 5 di 8 RM TO e passata in giudicato, che ne aveva trasferito la proprietà a FR RO, AD TO e IE IN, erede di RM TO, e ciò perché tale sentenza non era stata trascritta e risultava altresì inadempiuto l’obbligo dell’acquirente di pagare il saldo del prezzo. 1.3. La Corte d’appello ha così deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, senza offrire elementi idonei a mutare l’orientamento in materia. 1.4. Oggetto del giudizio di scioglimento di una comunione tra coeredi sono i beni compresi nell’asse ereditario al tempo dell'apertura della successione e perciò oggetto di un diritto comune a tutti i condividenti. 1.5. Allorché nei confronti del de cuius (o, come avvenuto nella specie, a seguito della morte di RM TO, del suo successore nel processo IE IN) sia stata pronunciata sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, avente titolo in un contratto preliminare concluso a sua volta dal dante causa del de cuius nella veste di promittente venditore (nella specie, la defunta TA GO), il giudicato che consegue a tale pronuncia spiega efficacia diretta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., con riguardo alle parti ed ai loro eredi o aventi causa, e produce comunque conseguenze nei confronti dei condividenti che pretendano l’inclusione del bene oggetto della promessa di vendita nell'asse ereditario. Al momento del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva emessa su un contratto preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 2932 c.c., si verifica, infatti, l'effetto traslativo della proprietà del bene, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia (Cass. Sez. Unite n. 4059 del 2010). 6 di 8 1.5.1. La trascrizione della sentenza costitutiva che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita, occorre non per il prodursi dell’effetto traslativo della proprietà (che, come detto, è effetto proprio del giudicato), ma perché essa possa prevalere, a norma dell'art. 2652 n. 2 c.c., sulle trascrizioni o iscrizioni inerenti all’immobile conteso eseguite dagli aventi causa del convenuto dopo la trascrizione della domanda (ex multis, Cass. n. 4842 del 2019; n. 19341 del 2011; n. 7553 del 1996; n. 3239 del 1994). 1.5.2. Neppure rileva nel senso inteso dalla Corte d’appello di Milano (e cioè di ritenere l’immobile tuttora compreso nell’asse ereditario oggetto di divisione) il mancato pagamento del (residuo) prezzo della compravendita imposto all’acquirente dalla pronuncia emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. e passata in giudicato, potendo essere tale inadempimento, ove di non scarsa importanza, piuttosto causa di risoluzione del rapporto sorto con la sentenza costitutiva del contratto non concluso (ex multis, Cass. n. 26364 del 2017; di recente, diffusamente, Cass. n. 8164 del 2023, secondo la quale il riferimento in sentenza al pagamento del saldo del corrispettivo non introduce una condizione sospensiva di adempimento, né una condizione risolutiva dell’effetto traslativo, bensì regola l’esigibilità dell’obbligo principale gravante sull’acquirente). 2. Il secondo motivo del ricorso di MA IN denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e il vizio di ultrapetizione. Si critica il rigetto della “eccezione preliminare … di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.”, con particolare riguardo a quelli ancora pendenti avanti al Tribunale di Milano (n. 11261/00 RG, promosso da MA IN
contro
IE IN al fine di fare accertare la nullità del testamento della comune madre RM TO;
n. 7 di 8 78180/03 RG, promosso da MA IN contro IE IN, volto a fare accertare la falsità del testamento di RM TO;
n. 56432/07, promosso per la individuazione della quota di eredità della madre spettante a MA IN). Secondo la ricorrente, avrebbero errato sia il Tribunale che la Corte d’appello a ritenere estinti tali giudizi, in forza dell’art. 297 c.p.c., perché non riassunti nel termine di sei mesi (operante ratione temporis) dal passaggio in giudicato della sentenza n. 313/2000 del Tribunale di Vicenza, occorrendo a tal fine l’eccezione di estinzione della parte interessata, in forza dell’art. 307, comma 4, c.p.c., anch’esso nella formulazione vigente ratione temporis. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il potere di sospensione del processo, in attesa della definizione di altro giudizio di carattere pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., va esercitato d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti, e il riscontro del carattere di pregiudizialità costituisce una valutazione di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 23989 del 2019; n. 10268 del 2006; n. 3985 del 1979). Non è comunque errata in diritto la decisione che deneghi la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., allorché il procedimento che dovrebbe decidere la causa asseritamente pregiudicante versi a sua volta, come nella specie, in uno stato di quiescenza e non sia stato tempestivamente riassunto ai sensi dell'art. 297 c.p.c., operando a tal fine il giudice della causa asseritamente pregiudicata soltanto un accertamento incidentale della causa di estinzione della controversia pregiudicante, senza che sia necessaria, pure in giudizi in cui sia applicabile l’art. 307, ultimo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 8 di 8 69 del 2009, la specifica proposizione dell'eccezione di estinzione (arg. da Cass. n. 11039 del 2006; n. 17121 del 2004). Ancor più chiaramente, è stato già affermato da questa Corte che la sospensione del processo contemplata dall'art. 295 c.p.c., per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa, postula che la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente e in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale, difettando tale condizione quando la causa, in tesi "pregiudicante", sia stata già sospesa, perché a sua volta ritenuta "pregiudicata" dalla definizione dell'altra, ovvero dalla definizione di una terza causa, perché una nuova sospensione si tradurrebbe in un'inammissibile paralisi del rapporto processuale (Cass. n. 24742 del 2006; n. 16361 del 2019). 3. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso di MA IN e il rigetto del secondo motivo di ricorso, nonché la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Milano, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
contro
IE IN al fine di fare accertare la nullità del testamento della comune madre RM TO;
n. 7 di 8 78180/03 RG, promosso da MA IN contro IE IN, volto a fare accertare la falsità del testamento di RM TO;
n. 56432/07, promosso per la individuazione della quota di eredità della madre spettante a MA IN). Secondo la ricorrente, avrebbero errato sia il Tribunale che la Corte d’appello a ritenere estinti tali giudizi, in forza dell’art. 297 c.p.c., perché non riassunti nel termine di sei mesi (operante ratione temporis) dal passaggio in giudicato della sentenza n. 313/2000 del Tribunale di Vicenza, occorrendo a tal fine l’eccezione di estinzione della parte interessata, in forza dell’art. 307, comma 4, c.p.c., anch’esso nella formulazione vigente ratione temporis. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il potere di sospensione del processo, in attesa della definizione di altro giudizio di carattere pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., va esercitato d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti, e il riscontro del carattere di pregiudizialità costituisce una valutazione di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 23989 del 2019; n. 10268 del 2006; n. 3985 del 1979). Non è comunque errata in diritto la decisione che deneghi la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., allorché il procedimento che dovrebbe decidere la causa asseritamente pregiudicante versi a sua volta, come nella specie, in uno stato di quiescenza e non sia stato tempestivamente riassunto ai sensi dell'art. 297 c.p.c., operando a tal fine il giudice della causa asseritamente pregiudicata soltanto un accertamento incidentale della causa di estinzione della controversia pregiudicante, senza che sia necessaria, pure in giudizi in cui sia applicabile l’art. 307, ultimo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 8 di 8 69 del 2009, la specifica proposizione dell'eccezione di estinzione (arg. da Cass. n. 11039 del 2006; n. 17121 del 2004). Ancor più chiaramente, è stato già affermato da questa Corte che la sospensione del processo contemplata dall'art. 295 c.p.c., per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa, postula che la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente e in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale, difettando tale condizione quando la causa, in tesi "pregiudicante", sia stata già sospesa, perché a sua volta ritenuta "pregiudicata" dalla definizione dell'altra, ovvero dalla definizione di una terza causa, perché una nuova sospensione si tradurrebbe in un'inammissibile paralisi del rapporto processuale (Cass. n. 24742 del 2006; n. 16361 del 2019). 3. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso di MA IN e il rigetto del secondo motivo di ricorso, nonché la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Milano, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda